Legge Ordinaria n. 92 del 24/04/2003 G.U. n. 96 del 26 Aprile 2003
Modifica all' articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gia'
sostituito  dall'articolo  unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997,
e' sostituito dal seguente:
"Ai   dipendenti   pubblici,  riconosciuti  perseguitati  politici  o
razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare
le  proprie  funzioni  nella pubblica amministrazione, e' concesso, a
loro  richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione,
di  rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo
al  limite  di  eta' per il collocamento a riposo per essi altrimenti
previsto. Ai medesimi dipendenti si applica l'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".
2.  Possono  esercitare  la  facolta'  di  cui all'articolo 4, quarto
comma,  della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1
del  presente  articolo,  anche  coloro che abbiano gia' raggiunto il
limite  di eta' per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra
il  1°  gennaio  2003  e  la data di entrata in vigore della presente
legge.  A  tale  fine,  deve  essere presentata, a pena di decadenza,
apposita  richiesta  entro  un  mese  dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 24 aprile 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
              - L'art.   4   della   legge   10 marzo   1955,  n.  96
          (Provvidenze    a    favore   dei   perseguitati   politici
          antifascisti  o  razziali e dei loro familiari superstiti),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.   4. - Ai   cittadini  italiani,  i  quali  siano
          riusciti  vincitori  di concorsi ad impieghi statali, anche
          se  in sede di revisione, espletati alla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   e  siano  riconosciuti
          perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista
          dall'art.  8,  ed  ai  vincitori  dei concorsi riservati ai
          perseguitati  politici  o  razziali, e' attribuito all'atto
          del  collocamento  a  riposo per limiti di eta', quando non
          abbiano  gia'  titolo  a  migliore trattamento il minimo di
          pensione previsto dalle leggi vigenti.
              In  caso  di  morte  dell'impiegato,  il quale si trovi
          nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova
          e  ai  figli  e'  attribuito, ove non abbiano gia' titolo a
          migliore  trattamento, il minimo di pensione previsto dalle
          leggi in vigore per le pensioni indirette.
              Le  stesse  norme si applicano ai dipendenti di enti di
          diritto  pubblico  per i quali sia in vigore un trattamento
          di  quiescenza  diverso  da quello nascente dall'iscrizione
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              Ai   dipendenti   pubblici,  riconosciuti  perseguitati
          politici  o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente
          idonei  a  disimpegnare  le proprie funzioni nella pubblica
          amministrazione,   e'   concesso,   a   loro   richiesta  e
          indipendentemente  dalla  data  della  loro  assunzione, di
          rimanere  in  servizio  fino  al  compimento del terzo anno
          successivo  al  limite di eta' per il collocamento a riposo
          per  essi  altrimenti  previsto.  Ai medesimi dipendenti si
          applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 503.
              Le   disposizioni  precedenti  si  applicano  anche  ai
          sanitari ospedalieri.
              Ai   cittadini   italiani   riconosciuti   perseguitati
          politici  o  razziali che fossero dipendenti non di ruolo a
          qualsiasi  titolo della pubblica amministrazione e che alla
          data  della entrata in vigore della presente legge siano in
          servizio  di  ruolo  o  non  di ruolo, sara' computato come
          servizio utile ai soli fini del trattamento di quiescenza e
          per  una  durata  non  superiore  a cinque anni, il periodo
          intercorso  fra  la  data  di  cessazione  dal servizio per
          motivi  politici  o  razziali e la riassunzione a qualsiasi
          titolo nella pubblica amministrazione.
          Nota all'art. 1, comma 2:
              - Per  il  testo dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955,
          n.  96,  cosi'  come  modificato dalla presente legge, vedi
          nota all'art. 1, comma 1.

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