Legge Ordinaria n. 14 del 10/01/2004 G.U. n. 21 del 27 Gennaio 2004
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare il
Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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