Legge Ordinaria n. 206 del 03/08/2004 G.U. n. 187 dell'11 Agosto 2004
Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano a tutte le
vittime  degli  atti  di  terrorismo  e delle stragi di tale matrice,
compiuti  sul  territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti
cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
   2.  Per  quanto non espressamente previsto dalla presente legge si
applicano  le  disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n.
302,  23  novembre  1998, n. 407, e successive modificazioni, nonche'
l'articolo  82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del
comma 6.
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - La  legge  20 ottobre  1990,  n.  302, reca: "Norme a
          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'
          organizzata".
              - La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme
          in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
          organizzata".
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 82 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2001).
              "Art.  82  (Disposizioni  in  favore  delle vittime del
          terrorismo   e   della  criminalita'  organizzata). - 1. Al
          personale  di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
          466,  ferito  nell'adempimento del dovere a causa di azioni
          criminose,  ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
          nelle  medesime  circostanze,  nonche' ai destinatari della
          legge  20 ottobre  1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
          dal  1° gennaio  1990, l'applicazione dei benefici previsti
          dalla   citata   legge  n.  302  del  1990  e  dalla  legge
          23 novembre 1998, n. 407.
              2. Non  sono  ripetibili  le somme gia' corrisposte dal
          Ministero  dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
          in  esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
          delle  persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
          riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno
          bianca".  Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
          limite  complessivo  di  6.500  milioni di lire, a definire
          consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
          in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
          danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
          al medesimo gruppo criminale.
              3. Il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, fino al
          limite  complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
          definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
          di  legge  in  materia,  ogni  lite in corso con le persone
          fisiche  che  hanno  subito  danni  a seguito del naufragio
          della  nave  "Kaider  I  Rades A451" avvenuto nel canale di
          Otranto il 28 marzo 1997.
              4. Gli  importi  gia'  corrisposti a titolo di speciale
          elargizione  di  cui  alla  legge 13 agosto 1980, n. 466, e
          successive   modificazioni,   ai   superstiti  di  atti  di
          terrorismo,  che  per  effetto  di ferite o lesioni abbiano
          subito  una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
          cento  della  capacita'  lavorativa  o  che  comunque abbia
          comportato  la  cessazione  dell'attivita' lavorativa, sono
          soggetti   a   riliquidazione  tenendo  conto  dell'aumento
          previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
          benefici  di  cui  alla  medesima  legge  n.  302 del 1990,
          spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
          in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
          della   legge   13 agosto   1980,   n.  466,  e  successive
          modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
          in  quanto  unici  superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
          infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
          non a carico.
              5. I  benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
          302,  e  dalla  legge  23 novembre  1998, n. 407, in favore
          delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
          organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
              6. Per  la  concessione  di benefici alle vittime della
          criminalita'  organizzata  si applicano le norme vigenti in
          materia   per  le  vittime  del  terrorismo,  qualora  piu'
          favorevoli.
              7. All'art.  11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
          comma   1,   dopo   le  parole:  "l'eventuale  involontario
          concorso"  sono  inserite  le  seguenti: ", anche di natura
          colposa,".
              8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          si  applicano  anche  in  presenza di effetti invalidanti o
          letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
          Stato  in  relazione  al  rischio del verificarsi dei fatti
          delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
          medesima.
              9. Alla  legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  2,  comma 1, dopo le parole: "nonche' ai
          superstiti  delle  vittime  di  azioni  terroristiche" sono
          inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata";
                b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli
          orfani  e  ai  figli  delle  vittime  del  terrorismo" sono
          inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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