Legge Ordinaria n. 208 del 30/07/2004 G.U. n. 188 del 12 Agosto 2004
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
         (Termini relativi alla partecipazione di personale
            militare e civile a missioni internazionali)

  1.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo  3,  comma  2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12 marzo 2004, n. 68,
relativo  alla  partecipazione  alla missione internazionale Enduring
Freedom  e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate.  Per  le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
  2.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  3,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla   partecipazione   alla  missione  internazionale  International
Security  Assistance  Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
  3.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  1,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
  a)  Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa
collegata;
  b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
  c)  Joint  Guardian  in  Kosovo  e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
  d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence
Unit (CIU) in Kosovo;
  e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
  4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di
euro 191.175.425 per l'anno 2004.
  5.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  4,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea
nei  territori  della  ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al
presente  comma  e'  autorizzata  la spesa di euro 546.664 per l'anno
2004.
  6.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  1,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla    partecipazione   alla   missione   internazionale   Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al
presente  comma  e'  autorizzata  la spesa di euro 581.439 per l'anno
2004.
  7.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  1,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla  partecipazione  alla  missione  internazionale  United  Nations
Mission  in  Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al
presente  comma  e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno
2004.
  8.  E'  prorogato,  fino  al  31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  5,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il
Sudan.  Per  le  finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.
 
          Nota all'art. 1:
              - Il  decreto-legge  20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  12 marzo  2004,  n.  68,
          recante "Proroga della partecipazione italiana a operazioni
          internazionali.   Disposizioni   in  favore  delle  vittime
          militari e civili di attentati terroristici all'estero", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          65 del 18 marzo 2004. Si riporta il testo dell'art. 3:
              "Art 3  (Termini  relativi alla partecipazione milirare
          italiana a operazioni internazionali). - 1. E' differito al
          30 giugno  2004  il  termine previsto dall'art. 1, comma 1,
          della   legge   11 agosto   2003,  n.  231,  relativo  alla
          partecipazione di personale militare e civile alle seguenti
          operazioni internazionali:
                a) Joint  Forge  in  Bosnia  e alla missione Over the
          Horizon Force ad essa collegata;
                b) Multinational  Specialized  Unir (MSU) in Bosnia e
          in Kosovo;
                c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
                d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
                e) United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e
          Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
                f) Albit,  Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO
          HQT) in Albania;
                g)  Temporary  International Presence in Hebron (TIPH
          2);
                h) United  Nations  Mission  in  Etiopia  ed Eritrea,
          (UNMEE).
              2.  E'  differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
          relativo alla partecipazione di personale militare e civile
          all'operazione   internazionale  Enduring  Freedom  e  alle
          missioni  Active  Endeavour  e  Resolute  Behaviour  a essa
          collegate.
              3.  E'  differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
          relativo alla partecipazione di personale militare e civile
          all'operazione    internazionale   International   Security
          Assistance Force-ISAF.
              4.  E'  differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
          dall'art.  1,  comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
          relativo  alla partecipazione alla missione di monitoraggio
          dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
              5.  E'  differito al 30 giugno 2004 il termine relativo
          alla  partecipazione  italiana ai processi di pace in corso
          per  la  Somalia  e  il  Sudan,  di  cui all'art. 2-bis del
          decreto-legge   20 gennaio  2003,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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