Legge Ordinaria n. 239 del 23/08/2004 G.U. n. 215 del 13 Settembre 2004
Riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento  comunitario
e  dagli  obblighi  internazionali,  sono  principi  fondamentali  in
materia energetica, ai sensi dell'articolo 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, quelli posti  dalla  presente  legge.  Sono,  altresi',
determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono
a garantire la  tutela  della  concorrenza,  la  tutela  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,
la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta salva  la
disciplina in materia di rischi da  incidenti  rilevanti,  la  tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema  al  fine  di  assicurare  l'unita'
giuridica ed economica dello Stato  e  il  rispetto  delle  autonomie
regionali e locali, dei trattati  internazionali  e  della  normativa
comunitaria. Gli obiettivi  e  le  linee  della  politica  energetica
nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo  Stato  che  si  avvale
anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con  le  autonomie
regionali  previsti  dalla  presente  legge.  Sono  fatte  salve   le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita'  della  presente
legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme
di attuazione. 
  2. Le attivita' del settore energetico sono cosi' disciplinate: 
a) le attivita' di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio
   non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto  e  vendita  di
   energia ai clienti idonei, nonche' di trasformazione delle materie
   fonti di energia, sono libere su tutto  il  territorio  nazionale,
   nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico  derivanti  dalla
   normativa comunitaria e dalla legislazione vigente; 
b) le attivita' di trasporto e  dispacciamento  del  gas  naturale  a
   rete, nonche' la gestione di infrastrutture di  approvvigionamento
   di energia connesse alle attivita' di trasporto  e  dispacciamento
   di energia a rete, sono di interesse pubblico  e  sono  sottoposte
   agli obblighi  di  servizio  pubblico  derivanti  dalla  normativa
   comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite  convenzioni
   con le autorita' competenti; 
c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e gas  naturale
   a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio  sotterraneo  di
   idrocarburi, nonche' di trasmissione e dispacciamento  di  energia
   elettrica sono attribuite in concessione secondo  le  disposizioni
   di legge. 
  3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il  cui
conseguimento   e'   assicurato   sulla   base   dei   principi    di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale  collaborazione
dallo Stato, dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  dalle
regioni e dagli enti locali, sono: 
a) garantire   sicurezza,   flessibilita'   e    continuita'    degli
   approvvigionamenti  di  energia,  in  quantita'  commisurata  alle
   esigenze, diversificando le fonti energetiche  primarie,  le  zone
   geografiche di provenienza e le modalita' di trasporto; 
b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,  la
   non discriminazione nell'accesso alle  fonti  energetiche  e  alle
   relative modalita' di fruizione e il riequilibrio territoriale  in
   relazione ai contenuti delle lettere da c) a l); 
c) assicurare l'economicita' dell'energia offerta ai clienti finali e
   le  condizioni  di  non  discriminazione   degli   operatori   nel
   territorio   nazionale,   anche   al   fine   di   promuovere   la
   competitivita'  del  sistema  economico  del  Paese  nel  contesto
   europeo e internazionale; 
d) assicurare  lo  sviluppo  del  sistema  attraverso  una  crescente
   qualificazione dei servizi e delle imprese e una  loro  diffusione
   omogenea sul territorio nazionale; 
e) perseguire  il  miglioramento  della   sostenibilita'   ambientale
   dell'energia, anche in termini  di  uso  razionale  delle  risorse
   territoriali, di tutela della salute e di rispetto  degli  impegni
   assunti a livello internazionale, in  particolare  in  termini  di
   emissioni di gas ad effetto serra e di incremento  dell'uso  delle
   fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a
   ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili
   deve  avvenire  anche  attraverso  il  sistema   complessivo   dei
   meccanismi di mercato, assicurando  un  equilibrato  ricorso  alle
   fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie  di  minore
   impatto ambientale e territoriale; 
f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per  le  finalita'
   di sicurezza nazionale e  di  sviluppo  della  competitivita'  del
   sistema economico del Paese; 
g) valorizzare le risorse nazionali di  idrocarburi,  favorendone  la
prospezione e l'utilizzo con modalita' compatibili con l'ambiente; 
h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia; 
i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento  alle
famiglie che versano in condizioni economiche disagiate; 
l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione  tecnologica  in
   campo energetico, anche  al  fine  di  promuovere  l'utilizzazione
   pulita di combustibili fossili; 
m) salvaguardare  le  attivita'  produttive  con  caratteristiche  di
   prelievo costanti e alto  fattore  di  utilizzazione  dell'energia
   elettrica, sensibili al costo dell'energia; 
n) favorire,   anche   prevedendo   opportune   incentivazioni,    le
   aggregazioni nel  settore  energetico  delle  imprese  partecipate
   dagli enti locali sia tra di loro che con  le  altre  imprese  che
   operano nella gestione dei servizi. 
  4. Lo Stato e le  regioni,  al  fine  di  assicurare  su  tutto  il
territorio  nazionale  i   livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti l'energia nelle  sue  varie  forme  e  in  condizioni  di
omogeneita' sia con riguardo alle  modalita'  di  fruizione  sia  con
riguardo ai criteri di formazione  delle  tariffe  e  al  conseguente
impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono: 
a) il  rispetto  delle  condizioni   di   concorrenza   sui   mercati
   dell'energia,  in  conformita'  alla   normativa   comunitaria   e
   nazionale; 
b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti,  alla
   libera  circolazione  dell'energia  all'interno   del   territorio
   nazionale e dell'Unione europea; 
c) l'assenza  di  oneri  di  qualsiasi  specie  che  abbiano  effetti
   economici diretti o indiretti ricadenti al  di  fuori  dell'ambito
   territoriale delle autorita' che li prevedono; 
d) l'adeguatezza   delle   attivita'   energetiche   strategiche   di
   produzione,  trasporto  e  stoccaggio  per   assicurare   adeguati
   standard di sicurezza  e  di  qualita'  del  servizio  nonche'  la
   distribuzione  e  la  disponibilita'  di  energia  su   tutto   il
   territorio nazionale; 
e) l'unitarieta' della regolazione e della gestione  dei  sistemi  di
   approvvigionamento e di trasporto nazionale  e  transnazionale  di
   energia; 
f) l'adeguato  equilibrio  territoriale  nella  localizzazione  delle
   infrastrutture   energetiche,   nei   limiti   consentiti    dalle
   caratteristiche  fisiche  e  geografiche  delle  singole  regioni,
   prevedendo eventuali misure di  compensazione  e  di  riequilibrio
   ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi
   strategici nazionali  richiedano  concentrazioni  territoriali  di
   attivita',  impianti   e   infrastrutture   ad   elevato   impatto
   territoriale, con esclusione degli impianti  alimentati  da  fonti
   rinnovabili; 
g) la trasparenza e la proporzionalita' degli  obblighi  di  servizio
   pubblico  inerenti  le  attivita'  energetiche,  sia   che   siano
   esercitate in regime di concessione, sia che siano  esercitate  in
   regime di libero mercato; 
h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie  per  il
   rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato  e  per  la
   realizzazione delle infrastrutture; 
i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  e  del  paesaggio,  in
   conformita' alla normativa nazionale, comunitaria e  agli  accordi
   internazionali. 
  5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati  dalla
localizzazione  di  nuove  infrastrutture  energetiche   ovvero   dal
potenziamento o  trasformazione  di  infrastrutture  esistenti  hanno
diritto  di  stipulare  accordi  con  i   soggetti   proponenti   che
individuino  misure  di  compensazione  e  riequilibrio   ambientale,
coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto  legislativo
29 dicembre 2003, n. 387. 
  6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e  delle  funzioni
amministrativi  non  previsti  dal  comma  7,   ferme   le   funzioni
fondamentali dei comuni, delle province e delle citta'  metropolitane
previste dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  7. Sono esercitati dallo Stato,  anche  avvalendosi  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il  gas,  i  seguenti  compiti  e  funzioni
amministrativi: 
a) le determinazioni  inerenti  l'importazione  e  l'esportazione  di
energia; 
b) la definizione del quadro di programmazione di settore; 
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle
   norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto,
   stoccaggio   e   distribuzione   dell'energia,    nonche'    delle
   caratteristiche tecniche e merceologiche  dell'energia  importata,
   prodotta, distribuita e consumata; 
d) l'emanazione  delle  norme  tecniche  volte   ad   assicurare   la
   prevenzione degli infortuni sul lavoro e la  tutela  della  salute
   del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c); 
e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per  gli
   impianti  di  cui  alla  lettera  c)  dirette  a  disciplinare  la
   sicurezza  antincendi  con   criteri   uniformi   sul   territorio
   nazionale, spettanti in via esclusiva  al  Ministero  dell'interno
   sulla base della legislazione vigente; 
f)  l'imposizione   e   la   vigilanza   sulle   scorte   energetiche
obbligatorie; 
g) l'identificazione  delle  linee  fondamentali   dell'assetto   del
   territorio    nazionale    con    riferimento    all'articolazione
   territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di
   interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; 
h) la programmazione  di  grandi  reti  infrastrutturali  energetiche
dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti; 
i) l'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli   insediamenti
   strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,  e  del
   decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine  di  garantire
   la   sicurezza    strategica,    ivi    inclusa    quella    degli
   approvvigionamenti  energetici  e  del   relativo   utilizzo,   il
   contenimento  dei  costi  dell'approvvigionamento  energetico  del
   Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la  generazione
   di energia elettrica e l'adeguamento della strategia  nazionale  a
   quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; 
l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del  mare
   territoriale per  finalita'  di  approvvigionamento  di  fonti  di
   energia; 
m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; 
n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e  coltivazione
   di idrocarburi, ivi comprese le  funzioni  di  polizia  mineraria,
   adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
   o) la definizione dei programmi di ricerca  scientifica  in  campo
   energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
   tra lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
   Bolzano; 
p) la definizione dei  principi  per  il  coordinato  utilizzo  delle
   risorse finanziarie regionali, nazionali  e  dell'Unione  europea,
   sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
   legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della  continuita'
   della fornitura, in caso di crisi del mercato  dell'energia  o  di
   gravi  rischi  per  la  sicurezza  della   collettivita'   o   per
   l'integrita' delle apparecchiature e degli  impianti  del  sistema
   energetico; 
r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della  sicurezza
   degli  impianti  utilizzatori  all'interno  degli  edifici,  ferma
   restando la competenza del Ministero  dell'interno  in  ordine  ai
   criteri generali di sicurezza antincendio. 
  8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni: 
a) con particolare riguardo al settore elettrico,  anche  avvalendosi
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: 
   1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attivita' 
   di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia  elettrica
e l'adozione dei relativi indirizzi; 
   2) la stipula delle  convenzioni  per  il  trasporto  dell'energia
elettrica sulla rete nazionale; 
   3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di 
   trasmissione nazionale, considerati anche  i  piani  regionali  di
sviluppo del servizio elettrico; 
   4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della 
   convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e 
   di  sviluppo  della  rete   nazionale   e   dei   dispositivi   di
interconnessione; 
   5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza 
   e dell'economicita' degli interscambi internazionali, degli 
   approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del 
   sistema di generazione e delle reti  energetiche,  promuovendo  un
accesso piu' esteso all'importazione di energia elettrica; 
   6)  l'adozione  di  misure  finalizzate  a  garantire  l'effettiva
concorrenzialita' del mercato dell' energia elettrica; 
   7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di 
   distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla 
   costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di 
   energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita 
   la Conferenza unificata e tenuto conto delle  linee  generali  dei
piani energetici regionali; 
b) con particolare  riguardo  al  settore  del  gas  naturale,  anche
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas: 
   1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita' di 
   trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione 
   di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso 
   di necessita', degli stoccaggi strategici nonche' la stipula delle 
   relative convenzioni e la fissazione di regole per il 
   dispacciamento  in  condizioni  di  emergenza  e  di  obblighi  di
sicurezza; 
   2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata,  della
rete nazionale di gasdotti; 
   3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio  di  gas  naturale  in
giacimento; 
   4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' di 
   importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla 
   base  di  criteri  generali  stabiliti,  sentita   la   Conferenza
unificata; 
   5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuita' e 
   della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento 
   coordinato del sistema di stoccaggio  e  per  la  riduzione  della
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas naturale; 
c) con particolare riguardo al settore  degli  oli  minerali,  intesi
   come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte
   le  specie  e  qualita'  di  prodotti   petroliferi   derivati   e
   assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:
   1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia  di
   impianti di lavorazione e stoccaggio  adibito  all'importazione  e
   all'esportazione  di  oli   minerali,   al   fine   di   garantire
   l'approvvigionamento del mercato; 
   2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le 
   amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta 
   dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, 
   in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi 
   riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonche' 
   per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli 
   investimenti  necessari  per   l'adeguamento   alle   disposizioni
nazionali, comunitarie e internazionali; 
   3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, 
   dell'effettiva capacita' di lavorazione e  di  stoccaggio  adibito
all'importazione e all'esportazione di oli minerali; 
   4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori 
   oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali 
   per la realizzazione e le modifiche significative di 
   infrastrutture di lavorazione e di  stoccaggio  di  oli  minerali,
strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese; 
   5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di 
   criteri e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni 
   all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e 
   di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista 
   dalla normativa vigente in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale; 
   6) individuazione, di intesa con la  Conferenza  unificata,  della
rete nazionale di oleodotti. 
  9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3,
lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e
propongono agli organi  istituzionali  competenti  le  iniziative  da
intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono  una  ripartizione
di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati,  provvede
a definire tale ripartizione. 
  11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21,  della  legge  14  novembre
1995, n. 481, il Governo indica all'Autorita' per l'energia elettrica
e   il   gas,   nell'ambito   del   Documento    di    programmazione
economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei  servizi
di pubblica utilita' dei settori dell'energia elettrica e del gas che
corrispondono  agli  interessi  generali  del  Paese.  Ai  fini   del
perseguimento degli obiettivi generali  di  politica  energetica  del
Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su  proposta  del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  puo'  definire,  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di  politica  generale
del settore per l'esercizio delle funzioni  attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente. 
  12. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  presenta  al
Parlamento e al Presidente del Consiglio dei  ministri  la  relazione
sullo  stato  dei  servizi  e   sull'attivita'   svolta,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre  1995,
n.  481,  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno.  Nella  relazione
l'Autorita' illustra anche le iniziative  assunte  nel  quadro  delle
esigenze  di  sviluppo  dei  servizi  di  pubblica  utilita'   e   in
conformita' agli indirizzi di politica generale del settore di cui al
comma 11. 
  13. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o  atti  ai  sensi
delle leggi vigenti, fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dalle
leggi medesime, l'Autorita' si pronunzia entro il termine di sessanta
giorni dalla data  di  ricevimento  del  provvedimento  o  dell'atto.
Decorso inutilmente tale termine,  il  provvedimento  o  l'atto  puo'
comunque essere adottato. 
  14. Nei casi in cui l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
non adotti atti o provvedimenti di  sua  competenza  ai  sensi  delle
leggi vigenti, il Governo puo' esercitare il potere sostitutivo nelle
forme e nei limiti stabiliti dal  presente  comma.  A  tale  fine  il
Ministro  delle  attivita'  produttive  trasmette  all'Autorita'   un
sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni.  Trascorso
tale termine  senza  che  l'Autorita'  abbia  adottato  l'atto  o  il
provvedimento, questo e' adottato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle attivita' produttive. 
  15. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e'  organo
collegiale costituito dal  Presidente  e  da  quattro  membri.  Ferma
restando la scadenza naturale dei componenti  l'Autorita'  in  carica
alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro  i  successivi
sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo
2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle
tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione  del  sovrapprezzo
termico, rispondono degli atti e dei comportamenti  posti  in  essere
nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza
penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del
codice  civile  soltanto  a  titolo  di  responsabilita'  civile,  in
conformita' con le disposizioni  degli  articoli  33,  34  e  35  del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   80,   come   sostituiti
dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 
  17. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente,  nella
realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti
nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione  europea
e la rete di trasporto italiana, nella  realizzazione  in  Italia  di
nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto  e  di
nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale,  o  in  significativi
potenziamenti delle capacita' delle  infrastrutture  esistenti  sopra
citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e  di  nuove
fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere,  per
la capacita' di nuova realizzazione,  un'esenzione  dalla  disciplina
che  prevede  il  diritto  di  accesso  dei  terzi.  L'esenzione   e'
accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni  e  per
una quota di  almeno  l'80  per  cento  della  nuova  capacita',  dal
Ministero delle attivita' produttive,  previo  parere  dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione  di  nuove
infrastrutture di interconnessione, l'esenzione e'  accordata  previa
consultazione  delle  autorita'   competenti   dello   Stato   membro
interessato. Restano fermi le esenzioni accordate prima della data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  ai  sensi  del   decreto
legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  e   i   diritti   derivanti
dall'articolo 27 della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  per  le
concessioni  rilasciate  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e  per  le
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo  8  della  legge  24
novembre 2000, n. 340.  Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive sono definiti i principi e le modalita'  per  il  rilascio
delle esenzioni e per l'accesso  alla  rete  nazionale  dei  gasdotti
italiani nei casi di cui al presente comma, nel  rispetto  di  quanto
previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. 
  18. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente,  nella
realizzazione   di    nuove    infrastrutture    internazionali    di
interconnessione con Stati non  appartenenti  all'Unione  europea  ai
fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel  potenziamento
delle capacita' di trasporto degli stessi gasdotti  esistenti,  hanno
diritto, nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei
gasdotti,  all'allocazione   prioritaria   nel   conferimento   della
corrispondente nuova capacita' realizzata  in  Italia  di  una  quota
delle capacita' di trasporto pari ad  almeno  l'80  per  cento  delle
nuove capacita' di importazione realizzate all'estero, per un periodo
di almeno venti anni, e in base alle modalita' di conferimento e alle
tariffe  di  trasporto,  stabilite   dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas. Tale diritto e'  accordato  dal  Ministero  delle
attivita' produttive,  previo  parere  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine  di  trenta
giorni  dalla  richiesta,  trascorso  il  quale   si   intende   reso
positivamente. 
  19. Ai fini di quanto previsto dai commi 17 e 18, per soggetti  che
investono  si  intendono  anche   i   soggetti   che,   mediante   la
sottoscrizione  di  contratti  di  importazione  garantiti  a   lungo
termine, contribuiscono a finanziare il progetto. 
  20. La residua quota delle nuove capacita' di trasporto ai punti di
ingresso della rete nazionale  dei  gasdotti  di  cui  al  comma  18,
nonche' la residua quota delle capacita' delle  nuove  infrastrutture
di interconnessione,  dei  nuovi  stoccaggi  in  sotterraneo  di  gas
naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di  cui  al  comma
17, e dei potenziamenti delle capacita' esistenti di cui allo  stesso
comma 17, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e  il  gas  in  base  a  criteri  di  efficienza,
economicita' e  sicurezza  del  sistema  stabiliti  con  decreti  del
Ministro delle attivita' produttive. 
  21. I criteri di cui al comma 20 non si applicano in tutti  i  casi
in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di
svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti,  ovvero
nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche  e
finanziarie ad imprese del gas  naturale  operanti  nel  sistema,  in
relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima  della
data di entrata in vigore della  direttiva  98/30/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. 
  22. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  anche  su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  adotta
i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287,  a  carico
dei soggetti che non rispettano i criteri  in  base  ai  quali  hanno
ottenuto l'allocazione delle capacita' di trasporto, stoccaggio o  di
rigassificazione di cui al comma 20. 
  23. Ai fini di salvaguardare la  continuita'  e  la  sicurezza  del
sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un  punto
di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacita' di  entrata
e di uscita sulla rete di trasporto nazionale  del  gas,  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui
all'articolo 13  della  deliberazione  della  medesima  Autorita'  17
luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  190
del 14 agosto 2002. 
  24. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290: 
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
   "2. Il Ministro delle attivita' produttive emana gli indirizzi per 
   lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica 
   e di gas naturale e verifica la conformita' dei piani di sviluppo 
   predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto  con
gli indirizzi medesimi"; 
b) nel comma 4 le parole: "e comunque ciascuna societa'  a  controllo
   pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "e ciascuna  societa'  a
   controllo  pubblico,   anche   indiretto,   solo   qualora   operi
   direttamente nei medesimi settori". 
  25. Il termine  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  1-sexies  del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2004. 
  26. I  commi  1,  2,  3  e  4  del  citato  articolo  1-sexies  del
decreto-legge n. 239 del 2003 sono sostituiti dai seguenti: 
"1. Al fine di garantire la sicurezza del  sistema  energetico  e  di
promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia  elettrica,  la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di  trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'  di
preminente interesse statale  e  sono  soggetti  a  un'autorizzazione
unica,  rilasciata  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive   di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e previa intesa con la regione o le  regioni  interessate,  la  quale
sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo  titolo
a costruire e ad  esercire  tali  infrastrutture  in  conformita'  al
progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio provvede alla valutazione di  impatto  ambientale  e  alla
verifica della  conformita'  delle  opere  al  progetto  autorizzato.
Restano  ferme,  nell'ambito  del  presente  procedimento  unico,  le
competenze del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
merito  all'accertamento   della   conformita'   delle   opere   alle
prescrizioni delle norme  di  settore  e  dei  piani  urbanistici  ed
edilizi. 
2. L'autorizzazione di cui al comma 1: 
a) indica le prescrizioni e  gli  obblighi  di  informativa  posti  a
   carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la
   salvaguardia  del  sistema  energetico  nazionale  e   la   tutela
   ambientale, nonche' il termine  entro  il  quale  l'iniziativa  e'
   realizzata; 
b) comprende la dichiarazione di pubblica utilita',  indifferibilita'
   ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita'
   e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni  in
   essa compresi,  conformemente  al  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante  il  testo  unico  delle
   disposizioni   legislative   e   regolamentari   in   materia   di
   espropriazione per pubblica utilita'. Qualora le opere di  cui  al
   comma 1 comportino  variazione  degli  strumenti  urbanistici,  il
   rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. 
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito  di  un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le  modalita'  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento puo' essere avviato
sulla base di un progetto preliminare o analogo purche' evidenzi, con
elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle  quali
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali  fasce  di
rispetto e le necessarie  misure  di  salvaguardia.  Al  procedimento
partecipano il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  le  altre
amministrazioni interessate nonche' i soggetti preposti ad esprimersi
in relazione  ad  eventuali  interferenze  con  altre  infrastrutture
esistenti.  Per  il  rilascio  dell'autorizzazione,  ai  fini   della
verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e'  fatto  obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio
ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non  puo'
incidere sul rispetto del termine  entro  il  quale  e'  prevista  la
conclusione del procedimento. 
4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente, le opere di  cui
al presente  articolo  siano  sottoposte  a  valutazione  di  impatto
ambientale (VIA), l'esito positivo di  tale  valutazione  costituisce
parte   integrante   e   condizione   necessaria   del   procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la  VIA
o,  nei  casi  previsti,  acquisito   l'esito   della   verifica   di
assoggettabilita' a VIA e, in ogni caso, entro il termine di  cui  al
comma  3.  Per  i  procedimenti  relativamente  ai  quali  non   sono
prescritte le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale,  il
procedimento  unico  deve  essere  concluso  entro  il   termine   di
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. 
4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le
regioni  interessate  nel  termine   prescritto   per   il   rilascio
dell'autorizzazione, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi
dell'articolo 120 della Costituzione, nel rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta' e leale collaborazione e autorizza le opere di cui  al
comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive previo concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza
del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione eccetto i  procedimenti  per  i
quali  sia  completata  la  procedura  di  VIA,  ovvero  il  relativo
procedimento risulti in fase di conclusione. 
4-quater. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  alle
reti elettriche di  interconnessione  con  l'estero  con  livello  di
tensione pari o superiore a 150 kV qualora per esse vi sia un diritto
di accesso a titolo prioritario, e si applicano alle opere connesse e
alle infrastrutture  per  il  collegamento  alle  reti  nazionali  di
trasporto dell'energia  delle  centrali  termoelettriche  di  potenza
superiore a 300 MW termici,  gia'  autorizzate  in  conformita'  alla
normativa vigente". 
  27. Al citato articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del  2003,
al comma 5, le parole: "di reti energetiche"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di reti elettriche"; nello stesso  articolo  1-sexies,  al
comma 6, le parole: "anche per quanto attiene al trasporto  nazionale
del gas naturale e degli oli minerali" sono soppresse. 
  28. Nell'articolo 9,  comma  2,  ultimo  periodo,  della  legge  22
febbraio 2001, n. 36, le parole:  "decreto  di  cui  all'articolo  4,
comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "decreto di  cui
all'articolo 4, comma 4". 
  29. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione
di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas  cui
partecipino imprese o enti di Stati membri  dell'Unione  europea  ove
non sussistano adeguate garanzie di reciprocita', il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,   puo',   entro   trenta    giorni    dalla    comunicazione
dell'operazione  all'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
mercato, definire condizioni e  vincoli  cui  devono  conformarsi  le
imprese o gli enti degli  Stati  membri  interessati  allo  scopo  di
tutelare esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali  di
energia ovvero la concorrenza nei mercati. 
  30. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,
dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: 
"5-ter. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione, e'  cliente  idoneo  ogni  cliente  finale,  singolo  o
associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del  territorio
nazionale, destinato alle attivita' esercitate da imprese individuali
o  costituite  in  forma  societaria,  nonche'  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, e' risultato, nell'anno  precedente,
uguale o superiore a 0,05 GWh. 
5-quater. A decorrere dal 1° luglio  2004,  e'  cliente  idoneo  ogni
cliente finale non domestico. 
5-quinquies. A decorrere dal 1° luglio 2007, e' cliente  idoneo  ogni
cliente finale. 
5-sexies. I clienti vincolati che alle date di cui  ai  commi  5-ter,
5-quater e 5-quinquies diventano idonei hanno diritto di recedere dal
preesistente contratto di  fornitura,  come  clienti  vincolati,  con
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas.
Qualora tale diritto non sia esercitato,  la  fornitura  ai  suddetti
clienti idonei continua ad  essere  garantita  dall'Acquirente  unico
Spa". 
  31. Il comma 3 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' abrogato. 
  32. I consorzi previsti dall'articolo 1  della  legge  27  dicembre
1953, n. 959, possono  cedere  l'energia  elettrica  sostitutiva  del
sovracanone ai clienti idonei  e  all'Acquirente  unico  Spa  per  la
fornitura ai clienti vincolati. 
  33. Sono fatte salve le concessioni  di  distribuzione  di  energia
elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attivita' di
distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14,  comma  1,  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto  1992,  n.  359.  Il  Ministro  delle  attivita'
produttive, sentita l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,
anche al fine di garantire la parita' di  condizioni,  puo'  proporre
modifiche  e  variazioni  delle  clausole  contenute  nelle  relative
convenzioni. 
  34. Le aziende operanti nei settori dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di
servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti
e delle altre  dotazioni  infrastrutturali,  nel  territorio  cui  la
concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata,  non
possono  esercitare,  in  proprio  o   con   societa'   collegate   o
partecipate, alcuna attivita' in regime di concorrenza, ad  eccezione
delle attivita' di vendita  di  energia  elettrica  e  di  gas  e  di
illuminazione pubblica, nel settore dei  servizi  postcontatore,  nei
confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti. 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
il Ministero delle attivita' produttive,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  e   le   altre   amministrazioni   interessate
provvederanno a modificare e integrare le  norme  e  i  provvedimenti
rilevanti ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma. 
  35. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  adotta,
compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi  di
misura, i provvedimenti necessari affinche' le imprese  distributrici
mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto
da tali clienti a rappresentarli il segnale per la  misura  dei  loro
consumi elettrici. 
  36. I proprietari  di  nuovi  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica di  potenza  termica  non  inferiore  a  300  MW  che  sono
autorizzati dopo la data di entrata in vigore  della  presente  legge
corrispondono  alla  regione  sede  degli  impianti,  a   titolo   di
contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio
e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a  0,20  euro
per ogni MWh di energia elettrica prodotta,  limitatamente  ai  primi
sette anni  di  esercizio  degli  impianti.  La  regione  sede  degli
impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i
seguenti soggetti: 
a) il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore  al  40
per cento del totale; 
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50  per  cento
all'estensione del confine e per il 50 per cento alla 
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale; 
   c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto. 
  37.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  alla
revisione biennale degli importi di cui al comma 36 con le  modalita'
di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei  casi
di localizzazione  degli  impianti  in  comuni  confinanti  con  piu'
regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di  cui  al
comma 36 sono determinati dalla regione sede  dell'impianto  d'intesa
con le regioni confinanti. Per gli impianti di  potenza  termica  non
inferiore  a  300  MW,  oggetto  di   interventi   di   potenziamento
autorizzati dopo la data di entrata in vigore della  presente  legge,
il contributo, calcolato con riferimento  all'incremento  di  potenza
derivante dall'intervento, e' ridotto alla meta' e viene  corrisposto
per un periodo di tre anni dall'entrata  in  esercizio  dello  stesso
ripotenziamento. Il contributo di cui al presente comma e al comma 36
non e' dovuto in tutti i casi in cui vengono stipulati gli accordi di
cui al comma 5 o risultino comunque gia' stipulati, prima della  data
di entrata in vigore della presente legge, accordi volontari relativi
a misure di compensazione. Qualora  gli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica, per la loro particolare  ubicazione,  valutata  in
termini  di  area  di  raggio  non  superiore  a  10  km  dal   punto
baricentrico  delle  emissioni  ivi  incluse   le   opere   connesse,
interessino o esplichino effetti ed impatti su parchi  nazionali,  il
contributo ad essi relativo e'  corrisposto  agli  enti  territoriali
interessati in base a criteri individuati con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  38.  Le  operazioni  effettuate  sul  mercato  elettrico   di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, si considerano effettuate, ai fini  e  per  gli  effetti  di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento  del
corrispettivo, salvo  il  disposto  del  quarto  comma  del  medesimo
articolo 6. 
  39.   Qualora   si   verifichino   variazioni   dell'imponibile   o
dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato  elettrico
di cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, le rettifiche previste dall'articolo 26 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, sono operate con riferimento alla  fattura  emessa  in
relazione all'operazione omologa piu' recente effettuata dal soggetto
passivo nei confronti  della  medesima  controparte.  Per  operazione
omologa si intende quella  effettuata  con  riferimento  allo  stesso
periodo e allo stesso punto di offerta. 
  40. Dalla data di assunzione di responsabilita' della  funzione  di
garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da
parte dell'Acquirente unico  Spa,  i  contratti  di  importazione  in
essere alla data di entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79, in  capo  all'ENEL  Spa  e  destinati  al  mercato
vincolato, possono essere trasferiti alla medesima  Acquirente  unico
Spa con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al  cedente
il beneficio derivante dalla differenza tra  il  prezzo  dell'energia
importata attraverso i contratti  ceduti  e  il  prezzo  dell'energia
elettrica  di  produzione  nazionale.   L'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas determina le modalita' tecniche ed economiche  per
detto trasferimento. 
  41. Previa richiesta del produttore, l'energia  elettrica  prodotta
da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui
al  secondo  periodo  del  comma  12  dell'articolo  3  del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti
entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999  alimentati  dalle  fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,  maremotrice
e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti  ad
acqua fluente, e' ritirata dal Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  Spa  o  dall'impresa  distributrice   rispettivamente   se
prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale  o
alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e  al
terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete
di trasmissione nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica di
cui al primo  periodo  del  presente  comma,  facendo  riferimento  a
condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle  convenzioni
in essere, l'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del
comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
79, esclusa quella di cui al primo periodo del presente comma,  viene
ceduta al mercato. 
  42.  I  produttori  nazionali   di   energia   elettrica   possono,
eventualmente  in  compartecipazione  con  imprese  di  altri  paesi,
svolgere attivita'  di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti
localizzati  all'estero,  anche  al  fine  di  importarne   l'energia
prodotta. 
  43. Per la riforma della disciplina del  servizio  elettrico  nelle
piccole reti isolate di cui all'articolo 2,  comma  17,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' del servizio  svolto  dalle
imprese elettriche minori di cui all'articolo  4,  numero  8),  della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di  cui
all'articolo 7 della legge 9 gennaio  1991,  n.  10,  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge e nel rispetto delle prerogative  costituzionali
delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
a) tutela  dei  clienti  finali  e  sviluppo,   ove   le   condizioni
   tecnico-economiche lo  consentano,  dell'interconnessione  con  la
   rete di trasmissione nazionale; 
b) definizione    di    obiettivi    temporali    di    miglioramento
   dell'efficienza  e  dell'economicita'  del  servizio  reso   dalle
   imprese, con individuazione di specifici parametri ai  fini  della
   determinazione delle integrazioni tariffarie; 
c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuita'
e la qualita' della fornitura. 
  44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al  comma  7,
lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su  proposta
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio,  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel  rispetto  delle
prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) riordino della normativa tecnica impiantistica  all'interno  degli
edifici; 
b) promozione di un reale sistema di verifica degli impianti  di  cui
   alla lettera a) per  accertare  il  rispetto  di  quanto  previsto
   dall'attuale normativa in  materia  con  l'obiettivo  primario  di
   tutelare gli utilizzatori degli impianti  garantendo  un'effettiva
   sicurezza. 
  45. Il comma 7 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' sostituito dal seguente: 
"7. I soggetti  titolari  di  concessioni  di  distribuzione  possono
costituire una o piu' societa'  per  azioni,  di  cui  mantengono  il
controllo e a cui trasferiscono i beni e i  rapporti  in  essere,  le
attivita' e le passivita'  relativi  alla  distribuzione  di  energia
elettrica e  alla  vendita  ai  clienti  vincolati.  L'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare  i  criteri  per  le
opportune modalita' di separazione gestionale e amministrativa  delle
attivita' esercitate dalle predette societa'". 
  46. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai  clienti
finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari  a  200.000
standard metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi  di
un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali  non  si
e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta  di  gas,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede a  individuare,
mediante procedure a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita
del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate
aree geografiche. 
  47. La fornitura di gas naturale di cui al comma 46,  a  condizioni
di mercato, e' effettuata dalle imprese individuate, ai  sensi  dello
stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni  a  partire
dal ricevimento della richiesta  da  parte  del  cliente  finale.  La
stessa fornitura, ivi inclusi i limiti  e  gli  aspetti  relativi  al
bilanciamento fisico e commerciale, e' esercitata  dalle  imprese  di
vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro  delle  attivita'
produttive da emanare, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 
  48. Resta ferma la possibilita' di cui all'articolo  17,  comma  5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  49. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas
e l'attuazione della transizione dello stesso  ai  nuovi  assetti,  i
termini di cui all'articolo  28,  comma  4,  e  all'articolo  36  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  sono  differiti  al  31
dicembre 2005. 
  50. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas  naturale  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai  fini  e  per  gli
effetti di cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
all'atto del pagamento  del  corrispettivo,  salvo  il  disposto  del
quarto comma del medesimo articolo 6. 
  51. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo  23  maggio
2000, n. 164, e' abrogato. 
  52. Al fine di garantire la sicurezza  di  approvvigionamento  e  i
livelli essenziali delle prestazioni nel settore dello  stoccaggio  e
della vendita di gas di petrolio  liquefatti  (GPL),  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  un  decreto  legislativo   volto   a
riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio  degli
impianti  di  riempimento,  travaso  e  deposito  di   GPL,   nonche'
all'esercizio dell'attivita' di  distribuzione  di  gas  di  petrolio
liquefatti. Il  decreto  legislativo  e'  adottato  su  proposta  del
Ministro delle attivita'  produttive,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze,  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) assicurare adeguati  livelli  di  sicurezza  anche  attraverso  la
   revisione  delle  vigenti  regole  tecniche,  ferma  restando   la
   competenza del Ministero dell'interno  in  materia  di  emanazione
   delle norme tecniche di prevenzione incendi e quella del Ministero
   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  in  materia   di
   prevenzione e protezione dai rischi industriali; 
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la
   determinazione  di   requisiti   tecnici   e   professionali   per
   l'esercizio  dell'attivita'  e   l'adeguamento   della   normativa
   inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica; 
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione  di
sanzioni proporzionali e dissuasive. 
  53.  Ai  fini  di  promuovere  l'utilizzo  di  GPL  e  metano   per
autotrazione,  nell'articolo  1,  comma  2,  del   decreto-legge   25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, le parole: "entro l'anno successivo alla  data
di immatricolazione" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  i  tre
anni successivi alla data di immatricolazione". 
  54. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge
25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1997, n. 403, come modificato dal comma 53, sono  erogati
anche a favore delle persone giuridiche. 
  55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia  di
lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato ai sensi del comma 7. 
  56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2,  lettera  a),  sono
attivita' sottoposte a regimi autorizzativi: 
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione
e di stoccaggio di oli minerali; 
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e  stoccaggio  di
oli minerali; 
c) la variazione della capacita'  complessiva  di  lavorazione  degli
stabilimenti di oli minerali; 
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacita' complessiva
autorizzata di stoccaggio di oli minerali. 
  57. Le autorizzazioni sono rilasciate  dalla  regione,  sulla  base
degli indirizzi e degli obiettivi generali  di  politica  energetica,
previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni  vigenti  in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di  prevenzione
incendi e di demanio marittimo. 
  58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o  dei  depositi
di oli minerali, non ricomprese nelle attivita' di cui al  comma  56,
lettere c) e d), nonche' quelle  degli  oleodotti,  sono  liberamente
effettuate dall'operatore, nel rispetto delle  normative  vigenti  in
materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di  prevenzione
incendi e di demanio marittimo. 
  59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta  energetica,
anche al fine di migliorare la sicurezza degli  approvvigionamenti  e
di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il
Ministero   delle   attivita'   produttive   puo'   concludere,   per
investimenti in opere localizzate nelle aree  depresse  del  Paese  e
definite  di  pubblica  utilita'  in   applicazione   del   comma   1
dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,  n.  55,  contratti  di
programma da stipulare previa specifica autorizzazione  del  Comitato
interministeriale  per  la   programmazione   economica,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
e della legislazione applicabile. Con  apposito  regolamento  emanato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle attivita' produttive, sono definite  condizioni
di ammissibilita' e modalita' operative dell'intervento pubblico. 
  60.  Nei  casi  previsti  dalle  norme  vigenti,  la  procedura  di
valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e  al
potenziamento  di  terminali  di  rigassificazione  di  gas  naturale
liquefatto  ivi  comprese  le  opere   connesse,   fatte   salve   le
disposizioni  di  cui  alla  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,   e
all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le  disposizioni
di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.  340,  valgono
anche  per  la  realizzazione  di  stoccaggi  di  gas   naturale   in
sotterraneo,  ferma  restando  l'applicazione  della   procedura   di
valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge. 
  61. I titolari di concessioni di  stoccaggio  di  gas  naturale  in
sotterraneo possono usufruire di non piu' di due  proroghe  di  dieci
anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e  adempiuto
a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime. 
  62. Il Ministero delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministero dell'interno, con il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, promuove, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  uno  o  piu'  accordi  di  programma  con  gli   operatori
interessati, gli istituti di ricerca e le  regioni  interessate,  per
l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano. 
  63. Ai fini della concessione dei contributi per  la  realizzazione
di  adduttori  secondari  aventi  caratteristiche  di  infrastrutture
pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 
784, e successive modificazioni, sono ammissibili le  spese  relative
alle seguenti voci:  progettazione,  direzione  lavori  e  sicurezza;
servitu', danni, concessioni e relative spese; materiali;  trasporti;
lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; 
eventuali saggi archeologici ove necessario. 
  64. Qualora i comuni o i loro consorzi  si  avvalgano  di  societa'
concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas
naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della  legge
28 novembre 1980, n. 784, comprendono i costi di diretta imputazione,
i costi sostenuti dalle unita'  aziendali  impiegate  direttamente  e
indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai
singoli beni. I predetti costi sono  comprensivi  anche  delle  spese
generali nella misura massima del 5 per cento del  costo  complessivo
del bene. Non sono comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori
spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il  decreto  di
concessione del contributo. 
  65. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 63 e 64,  le
imprese del gas e le societa' concessionarie presentano al  Ministero
delle attivita' produttive,  unitamente  allo  stato  di  avanzamento
finale, una dichiarazione del legale rappresentante,  attestante  che
il costo effettivamente sostenuto per la  realizzazione  delle  opere
non e' inferiore  alla  spesa  complessiva  determinata  in  sede  di
istruttoria. Nel caso in cui il  costo  effettivo  risulti  inferiore
alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi
soggetti presentano la documentazione finale di  spesa  corredata  da
una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni
intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi  effettivi
relativi alle singole opere realizzate. Il  contributo  e'  calcolato
sulla base della spesa effettivamente sostenuta. 
  66. Il concessionario delle opere di metanizzazione non e' tenuto a
richiedere la certificazione del comune ai fini  della  presentazione
degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di  cui  all'articolo
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni. 
  67. I termini per la presentazione  al  Ministero  delle  attivita'
produttive   della   documentazione   finale   di   spesa   e   della
documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4,
della legge 30 novembre 1998, n. 416, gia' differiti al  31  dicembre
2002 dall'articolo 8-quinquies del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001,  n.
463, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005. 
  68. Al comma 10-bis dell'articolo 15  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000,  n.  164,  la  parola:  "decorre"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "e il periodo di cui  al  comma  9  del  presente  articolo
decorrono" e le parole: "due anni" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"quattro anni". 
  69. La disposizione di cui all'articolo 15, comma  5,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa  al  regime  transitorio
degli affidamenti e delle concessioni in essere al  21  giugno  2000,
data di entrata  in  vigore  del  medesimo  decreto  legislativo,  va
interpretata nel senso che e' fatta salva  la  facolta'  di  riscatto
anticipato, durante il periodo transitorio, se stabilita nei relativi
atti di affidamento o di concessione.  Tale  facolta'  va  esercitata
secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono  svolte  in  conformita'
all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164.  Il
periodo transitorio di cui al citato articolo 15,  comma  5,  termina
entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facolta' per l'ente  locale
affidante o concedente di prorogare, entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, per un  anno  la  durata  del
periodo  transitorio,  qualora  vengano  ravvisate   motivazioni   di
pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9,  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  il  periodo  transitorio
non puo' comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il
comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164  del
2000. 
  70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela
della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri  dell'ambiente
e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti,
promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o
piu' accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti
di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e  l'utilizzo  di
tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di
energia elettrica o di carburanti da carbone. 
  71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti  ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,
e  successive  modificazioni,  l'energia   elettrica   prodotta   con
l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con
l'utilizzo dell'idrogeno ovvero  con  celle  a  combustibile  nonche'
l'energia  prodotta  da  impianti  di   cogenerazione   abbinati   al
teleriscaldamento,  limitatamente  alla  quota  di  energia   termica
effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. 
  72. L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto  legislativo
11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni  ad
uso idroelettrico di pertinenza di soggetti  diversi  dall'Enel  Spa,
previa presentazione della relativa  domanda  entro  il  31  dicembre
2005. 
  73.  Il  risparmio  di  energia  primaria  ottenuto   mediante   la
produzione e l'utilizzo di calore da  fonti  energetiche  rinnovabili
costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui  ai
provvedimenti  attuativi  dell'articolo  9,  comma  1,  del   decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16,  comma  4,  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  74. Al secondo periodo del comma 1  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo  la  parola:  "soggetti"  sono
inserite le seguenti: ", diversi da quelli di cui al terzo periodo,". 
  75. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono inseriti  i  seguenti:  "I
soggetti destinatari di  incentivi  relativi  alla  realizzazione  di
impianti alimentati  esclusivamente  da  fonti  rinnovabili  che  non
rispettino la data di entrata  in  esercizio  dell'impianto  indicata
nella convenzione e nelle  relative  modifiche  e  integrazioni  sono
considerati rinunciatari qualora non  abbiano  fornito  idonea  prova
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di avere concretamente
avviato  la  realizzazione  dell'iniziativa  mediante  l'acquisizione
della disponibilita' delle aree  destinate  ad  ospitare  l'impianto,
nonche' l'accettazione del  preventivo  di  allacciamento  alla  rete
elettrica formulato dal gestore  competente,  ovvero  l'indizione  di
gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione  di
macchinari o per  la  costruzione  di  opere  relative  all'impianto,
ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento  dell'iniziativa
o l'ottenimento in loro favore di misure di  incentivazione  previste
da altre  leggi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato.  I  soggetti
beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non
sono considerati rinunciatari e  perdono  il  diritto  alle  previste
incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato". 
  76. Il Ministero delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  sentito  il
Ministero delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di
programma quinquennale con l'Ente per le nuove tecnologie,  l'energia
e l'ambiente (ENEA) per l'attuazione delle misure  a  sostegno  della
diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali
dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  77. Il permesso di ricerca e la concessione di  coltivazione  degli
idrocarburi in terraferma costituiscono  titolo  per  la  costruzione
degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica,
delle  opere   connesse   e   delle   infrastrutture   indispensabili
all'esercizio,  che  sono  dichiarati  di  pubblica  utilita'.   Essi
sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni
ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti,
fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624. 
  78. Il permesso e la concessione di cui al comma 77 sono rilasciati
a  seguito  di  un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano   le
amministrazioni statali, regionali e locali interessate,  svolto  nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le  modalita'  di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  79.  La  procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale,   ove
richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il  termine  di  tre
mesi per le attivita' in terraferma ed entro il  termine  di  quattro
mesi per le attivita'  in  mare  e  costituisce  parte  integrante  e
condizione necessaria del procedimento  autorizzativo.  Decorso  tale
termine, l'amministrazione competente in materia  di  valutazione  di
impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi
convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  80. Nel caso di permessi  di  ricerca,  l'istruttoria  si  conclude
entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  conclusione   del
procedimento  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n. 625. 
  81. Nel caso  di  concessioni  di  coltivazione,  l'istruttoria  si
conclude entro il termine di sei mesi  dalla  data  di  presentazione
dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti. 
  82. Gli atti di cui al comma 77  indicano  le  prescrizioni  e  gli
obblighi di informativa posti a carico del richiedente per  garantire
la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al
comma  77  comportino  variazioni  degli  strumenti  urbanistici,  il
rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 77
ha effetto di variante urbanistica. 
  83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si  applicano  anche
ai procedimenti in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  eccetto  quelli  per  i  quali  sia  completata  la
procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui
sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione
del proponente. 
  84. Il valore complessivo delle  misure  stabilite,  a  seguito  di
specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati  ed  i
titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in  terraferma
non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della
presente legge, a titolo di contributo compensativo  per  il  mancato
uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti
e delle opere necessarie, agli interventi  di  modifica,  alle  opere
connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non puo'
eccedere il valore complessivo del 15 per cento  di  quanto  comunque
spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto
della coltivazione. La regione  competente  per  territorio  provvede
alla ripartizione dei contributi compensativi  con  gli  enti  locali
interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non  costituisce
motivo per la sospensione  dei  lavori  necessari  per  la  messa  in
produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio  dell'inizio
della coltivazione. 
  85. E' definito come impianto di microgenerazione un  impianto  per
la produzione di energia elettrica, anche  in  assetto  cogenerativo,
con capacita' di generazione non superiore a 1 MW. 
  86. L'installazione di un  impianto  di  microgenerazione,  purche'
omologato,  e'  soggetta  a  norme  autorizzative  semplificate.   In
particolare, se l'impianto e' termoelettrico,  e'  assoggettata  agli
stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di
calore con pari potenzialita' termica. 
  87. Il valore dei certificati verdi emessi  ai  sensi  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in 0,05 GWh o multipli
di detta grandezza. 
  88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  il  Ministro
dell'interno, emana con proprio decreto le norme  per  l'omologazione
degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di  emissione
e di rumore e i criteri di sicurezza. 
  89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas effettua annualmente il monitoraggio  dello  sviluppo  degli
impianti di microgenerazione e  invia  una  relazione  sugli  effetti
della generazione distribuita sul sistema elettrico  ai  Ministri  di
cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento. 
  90. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo  31  gennaio
2001, n. 22, e' sostituito dal seguente: 
"4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel  comma
1 e' obbligato a mantenere la scorta  imposta  indipendentemente  dal
tipo di attivita' svolta e dalla capacita' autorizzata  dell'impianto
presso il quale e' avvenuta l'immissione al consumo". 
  91. Dopo il comma 1 dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  31
gennaio 2001, n. 22, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Al solo fine di soddisfare  l'obbligo  stabilito  annualmente
dall'A.I.E. di cui al comma 1, il  prodotto  Orimulsion  puo'  essere
equiparato,   nella   misura   fissata   nel   decreto   annuale   di
determinazione degli obblighi di scorta di  cui  all'articolo  1,  ai
prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto.  Per
tale  prodotto  l'immissione  al  consumo  e'  desunta  dall'avvenuto
perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione". 
  92. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, e'
abrogato. 
  93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa  in  materia
di  aliquote  di  prodotto  della  coltivazione,  dopo  il  comma   5
dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e'
inserito il seguente: 
"5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002  i
valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati: 
a) per l'olio, per ciascuna concessione e  per  ciascun  titolare  in
   essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da  esso
   fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di  utilizzo  diretto
   dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota  e'
   determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi  sul
   mercato   internazionale   di   greggi    di    riferimento    con
   caratteristiche similari, tenuto  conto  del  differenziale  delle
   rese di produzione; 
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti  i  titolari,  in
   base  alla  media  aritmetica  relativa  all'anno  di  riferimento
   dell'indice QE, quota energetica del  costo  della  materia  prima
   gas, espresso in  euro  per  MJ,  determinato  dall'Autorita'  per
   l'energia elettrica e il  gas  ai  sensi  della  deliberazione  22
   aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  100
   del 30 aprile 1999, e successive  modificazioni,  assumendo  fissa
   l'equivalenza 1 Smc  m= 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003,
   l'aggiornamento  di  tale  indice,  ai  soli  fini  del   presente
   articolo, e' effettuato dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e
   il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione". 
  94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 
   novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: 
"6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1°  gennaio
   2002, al fine di tenere conto di  qualunque  onere,  compresi  gli
   oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e  al  trasporto,
   in luogo delle riduzioni di cui  al  comma  6,  l'ammontare  della
   produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per
   ciascuna concessione di  coltivazione,  di  cui  al  comma  3,  e'
   stabilita in 25 milioni  di  Smc  di  gas  per  le  produzioni  in
   terraferma e in 80 milioni di Smc di  gas  per  le  produzioni  in
   mare". 
  95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di 
   gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del 
   decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, 
   qualora non sussista la possibilita' di attribuire in modo univoco 
   ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio 
   fatturato del gas da essa proveniente, puo' essere determinato da 
   ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da 
   esso fatturati in tutte le concessioni per le quali  non  sussiste
la suddetta possibilita' di attribuzione univoca. 
  96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 
   novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: 
"2-bis.  I  titolari  di  concessioni  di  coltivazione   che   hanno
   presentato istanze di esonero  ai  sensi  dell'articolo  26  della
   legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito  alle  quali  non  risultino
   conclusi i relativi accertamenti, inviano  entro  il  31  dicembre
   2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente
   alle opere che risultavano  ancora  in  corso  alla  data  del  31
   dicembre   1997.   L'aggiornamento,   sottoscritto   dal    legale
   rappresentante del concessionario o da  un  suo  delegato,  indica
   altresi' l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte  e  ad
   esso si allega copia dell'avvenuto  versamento,  entro  la  stessa
   data,  a  titolo  definitivo,  dell'80  per   cento   dell'importo
   indicato". 
  97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 
   novembre 1996, n. 625, sono abrogati. 
  98. Ad integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 
   novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 
   24 dicembre 2003, n. 368, la gestione e la messa in sicurezza dei 
   rifiuti radioattivi, che si intendono comprensivi degli elementi 
   di combustibile nucleare irraggiato e dei materiali nucleari 
   presenti sull'intero territorio nazionale, e'  svolta  secondo  le
disposizioni di cui ai commi da 99 a 106. 
  99. La Societa' gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) provvede 
   alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti 
   radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati 
   secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo 
   stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria 
   indicate dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 14 
   novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 dicembre 2003, n. 368. 
  100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del 
   decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con 
   modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene 
   individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti  di
II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al 
   comma 99 sono opere di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. 
  101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
   proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con 
   il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il 
   Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici 
   mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
   definiti i criteri e le modalita' di copertura dei costi relativi 
   alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non 
   coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui 
   al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con 
   modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle 
   disposizioni del presente  comma  non  possono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali 
   afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 
   2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 
   2003, n. 83, nonche' alla sicurezza del sistema elettrico 
   nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle 
   attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e 
   della tutela del territorio, valorizza i siti e le  infrastrutture
esistenti. 
  103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle 
   strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge 
   attivita' di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i 
   settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo 
   energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche 
   all'estero. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte 
   dalla medesima societa', in regime di separazione contabile  anche
tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa. 
  104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di 
   cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa 
   nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della 
   tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per 
   la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 
   100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 
   14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla 
   legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di 
   appartenenza. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, 
   di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
   territorio, sono definiti i tempi  e  le  modalita'  tecniche  del
conferimento. 
  105. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque 
   ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, e' 
   punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 
   1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalita' 
   definite dal decreto di cui al comma 104, e' soggetto alla 
   sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
euro 100.000 e non superiore a euro 300.000. 
  106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con 
   modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.  368,   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e'
   effettuata" sono inserite le seguenti: ", garantendo la protezione
   sanitaria della popolazione e dei  lavoratori  nonche'  la  tutela
   dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,"; 
b) all'articolo 1, comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "in
   relazione alle caratteristiche geomorfologiche del  terreno"  sono
   inserite le seguenti: "e in relazione alle  condizioni  antropiche
   del territorio"; 
c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: ", di cui uno
con funzioni di presidente" sono soppresse; 
d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo  e'  inserito  il
   seguente:  "Il  Presidente  della  Commissione  e'  nominato   con
   apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
   d'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del
   decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a
   carico della finanza pubblica". 
  107. Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  su
proposta dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
definite le caratteristiche tecniche e le modalita' di accesso  e  di
connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il
cui territorio e' interamente compreso nel territorio italiano. 
  108. I gruppi generatori concorrono alla  sicurezza  dell'esercizio
delle reti di distribuzione e trasporto  con  potenze  inseribili  su
richiesta del  distributore  locale  o  del  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale Spa, secondo modalita' definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, previo  parere  del  Gestore  della
rete di trasmissione nazionale Spa. 
  109. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
31 dicembre 2007, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  Spa  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  11  novembre  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999,  che
utilizzano, per la produzione di energia  elettrica  in  combustione,
farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del  decreto-legge  11
gennaio 2001, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione
di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza
ottenuta applicando le modalita' di calcolo di  cui  all'articolo  4,
comma  1,   lettera   c),   del   predetto   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  11  novembre  1999,
con  riferimento  esclusivo  all'energia  elettrica  imputabile  alle
farine animali e al netto  della  produzione  media  di  elettricita'
imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1°  aprile
1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non
puo' essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno. 
  110. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge le spese per le attivita' svolte dagli uffici  della  Direzione
generale per l'energia e le risorse  minerarie  del  Ministero  delle
attivita' produttive, quali autorizzazioni, permessi  o  concessioni,
volte  alla  realizzazione  e  alla  verifica  di   impianti   e   di
infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di
entita' superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle attivita'  produttive,  per  le  relative  istruttorie
tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita'  logistiche
e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite  il
versamento di un contributo di importo non  superiore  allo  0,5  per
mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo  di  versamento
non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i  quali  alla
data di entrata in vigore della presente legge si sia  gia'  conclusa
l'istruttoria. 
  111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese
le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la
citata Direzione generale  per  l'energia  e  le  risorse  minerarie,
incaricati di rendere pareri  ai  fini  dell'istruttoria  di  cui  al
medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti  dai
versamenti di cui  al  comma  110  che,  a  tal  fine,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere  riassegnate  allo
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive. 
  112.  Rimangono  a  carico  dello  Stato  le  spese  relative  alle
attivita' svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni  e
la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e  nelle  lavorazioni
soggetti alle norme di polizia mineraria, nonche' per i controlli  di
produzione e per la tutela dei giacimenti. 
  113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,  n.  10,
sono soppresse le parole: "per non piu' di una volta". 
  114. All'articolo 3, comma 15, del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79, e' soppresso il secondo periodo. 
  115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti
dalla presente legge, e nei  limiti  delle  effettive  disponibilita'
derivanti dai versamenti di cui al  comma  110  presso  la  Direzione
generale per l'energia e le risorse  minerarie  del  Ministero  delle
attivita' produttive,  possono  essere  nominati,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, non piu'  di  ulteriori  venti  esperti  con  le
medesime modalita' previste dall'articolo 22, comma 2, della legge  9
gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative. 
  116. Al fine di garantire la  maggiore  funzionalita'  dei  compiti
assegnati  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  nel   settore
energetico, per il trattamento  del  personale,  anche  dirigenziale,
gia'  appartenente  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  2.000.000  a
decorrere dall'anno 2004. Con decreto del  Ministro  delle  attivita'
produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  sono  individuati  i  criteri  per  la
ripartizione della somma di cui al periodo  precedente,  con  effetto
dal 1° gennaio 2004. 
  117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro
2.000.000 per ciascuno degli anni 2004,  2005  e  2006,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  come
da  ultimo  rifinanziata  dalla  tabella  C,  voce  "Ministero  delle
attivita' produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  118. All'articolo 2 della legge 14  novembre  1995,  n.  481,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 28, la parola: "ottanta" e'  sostituita  dalla  seguente:
"centoventi"; 
b) al comma 30, la parola: "quaranta" e' sostituita  dalla  seguente:
"sessanta". 
  119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza del  sistema
energetico nazionale, mediante  interventi  per  la  diversificazione
delle fonti e  l'uso  efficiente  dell'energia,  il  Ministero  delle
attivita' produttive: 
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto con il  Ministero
   dell'ambiente e della tutela del territorio, un piano nazionale di
   educazione e informazione  sul  risparmio  e  sull'uso  efficiente
   dell'energia,   nel   limite   di   spesa,   per   ciascun   anno,
   rispettivamente di euro 2.520.000, 2.436.000 e 2.468.000; 
b) realizza, nel triennio 2004-2006, di  concerto  con  il  Ministero
   dell'ambiente e della tutela del territorio, progetti  pilota  per
   il risparmio ed il contenimento dei consumi energetici in  edifici
   utilizzati come uffici da pubbliche amministrazioni, nel limite di
   spesa di euro 5.000.000 annui; 
c) potenzia la  capacita'  operativa  della  Direzione  generale  per
   l'energia e le risorse minerarie, incrementando, nel limite di  20
   unita', in deroga  alle  vigenti  disposizioni,  la  dotazione  di
   risorse  umane,  mediante  assunzioni  nel  triennio  2004-2006  e
   mediante contratti con personale  a  elevata  specializzazione  in
   materie energetiche, il cui limite di spesa  e'  di  euro  500.000
   annui; 
d) promuove, di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
   tutela del territorio in esecuzione  di  accordi  di  cooperazione
   internazionale esistenti, studi  di  fattibilita'  e  progetti  di
   ricerca  in  materia  di  tecnologie  pulite  del  carbone  e   ad
   "emissione zero", progetti di sequestro dell'anidride carbonica  e
   sul ciclo dell'idrogeno, consentendo una  efficace  partecipazione
   nazionale agli  stessi  accordi,  nel  limite  di  spesa  di  euro
   5.000.000 per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006; 
e) sostiene, a  carico  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
   lettera d), gli oneri di partecipazione  all'International  Energy
   Forum e promuove le attivita', previste per il triennio 2004-2006,
   necessarie per l'organizzazione della  Conferenza  internazionale,
   che l'Italia ospita come presidenza di turno. 
  120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 119, pari a euro
13.020.000 per l'anno 2004, a euro 12.936.000 per  l'anno  2005  e  a
euro 12.968.000 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 3.020.000
per l'anno 2004, a euro 2.936.000 per l'anno 2005 e a euro  2.968.000
per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al
Ministero delle attivita' produttive e, quanto a euro 10.000.000  per
ciascuno degli  anni  2004,  2005  e  2006,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del medesimo  bilancio
2004-2006, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
capitale "Fondo speciale" dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attivita' produttive. 
  121. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per il riassetto delle  disposizioni  vigenti  in
materia di energia, ai sensi e secondo i principi e  criteri  di  cui
all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni,  nel  rispetto  dei  seguenti   principi   e   criteri
direttivi: 
a) articolazione della normativa per  settori,  tenendo  anche  conto
   dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di
   allineamento tra i diversi settori che derivano  dagli  esiti  del
   processo di liberalizzazione e di formazione del  mercato  interno
   europeo; 
b) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie  e  agli
   accordi internazionali, anche in vigore nell'ordinamento nazionale
   al  momento  dell'esercizio  della  delega,  nel  rispetto   delle
   competenze conferite alle amministrazioni centrali e regionali; 
c) promozione della concorrenza nei settori energetici per i quali si
   e' avviata la procedura di  liberalizzazione,  con  riguardo  alla
   regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di indirizzo  e  di
   vigilanza del Ministro delle attivita' produttive; 
d) promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca  in  campo
   energetico ai fini della  competitivita'  del  sistema  produttivo
   nazionale. 
 
       La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserita  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
         Data a Roma, addi' 23 agosto 2004 
 
                               CIAMPI 
 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Marzano, Ministro delle attivita' produttive 
 
  Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          ai  sensi  dell'art.  10, commi 2 e 3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                 Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
             Nota all'art. 1.
                 - L'art. 117, della Costituzione, cosi' recita:
                 "Art.  117  La  potesta'  legislativa  e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
                 Lo  Stato  ha  legislazione esclusiva nelle seguenti
          materie:
                   a) politica estera e rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                   b) immigrazione;
                   c) rapporti  tra  la  Repubblica  e le confessioni
          religiose;
                   d) difesa  e  Forze armate; sicurezza dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                   e) moneta,   tutela   del   risparmio   e  mercati
          finanziari;  tutela  della  concorrenza; sistema valutario;
          sistema  tributario  e  contabile dello Stato; perequazione
          delle risorse finanziarie;
                   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                   g) ordinamento   e  organizzazione  amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
                   h) ordine  pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione
          della polizia amministrativa locale;
                   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                   l) giurisdizione  e norme processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                   m) determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                   n) norme generali sull'istruzione;
                   o) previdenza sociale;
                   p) legislazione  elettorale,  organi  di governo e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                   q) dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                   r) pesi,   misure   e  determinazione  del  tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                   s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei
          beni culturali.
                 Sono  materie  di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
                 Spetta  alle  Regioni  la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
                 Le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
                 La  potesta'  regolamentare  spetta allo Stato nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
                 Le  leggi  regionali  rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
                 La  legge regionale ratifica le intese della Regione
          con  altre  Regioni per il migliore esercizio delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
                 Nelle  materie  di  sua  competenza  la Regione puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato".
                 -  L'art.  12  del  decreto  legislativo 29 dicembre
          2003,   n.   387  (Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE
          relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
          fonti   energetiche   rinnovabili   nel   mercato   interno
          dell'elettricita),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.
          31 gennaio 2004, n. 25, S.O e' il seguente:
                 "Art. 12. (Razionalizzazione e semplificazione delle
          procedure   autorizzative).   -   1.   Le   opere   per  la
          realizzazione    degli   impianti   alimentati   da   fonti
          rinnovabili,  nonche' le opere connesse e le infrastrutture
          indispensabili   alla  costruzione  e  all'esercizio  degli
          stessi  impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
                 2.  Restano  ferme  le  procedure  di competenza del
          Mistero  dell'interno  vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi.
                 3.  La  costruzione  e l'esercizio degli impianti di
          produzione   di   energia  elettrica  alimentati  da  fonti
          rinnovabili,  gli  interventi  di  modifica, potenziamento,
          rifacimento   totale   o  parziale  e  riattivazione,  come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio  degli  impianti stessi, sono soggetti ad una
          autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o altro
          soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto
          delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente,
          di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
          A  tal  fine  la  Conferenza dei servizi e' convocata dalla
          regione  entro  trenta giorni dal ricevimento della domanda
          di  autorizzazione.  Resta  fermo  il pagamento del diritto
          annuale  di  cui  all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni.
                 4.  L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata
          a  seguito  di  un procedimento unico, al quale partecipano
          tutte  le  Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
          dei   principi   di  semplificazione  e  con  le  modalita'
          stabilite  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni      e      integrazioni.     Il     rilascio
          dell'autorizzazione   costituisce  titolo  a  costruire  ed
          esercire  l'impianto in conformita' al progetto approvato e
          deve  contenere,  in  ogni  caso, l'obbligo alla rimessa in
          pristino  dello  stato  dei  luoghi  a  carico del soggetto
          esercente  a  seguito  della  dismissione dell'impianto. Il
          termine  massimo per la conclusione del procedimento di cui
          al  presente  comma  non  puo'  comunque essere superiore a
          centottanta giorni.
                 5.   All'installazione   degli   impianti  di  fonte
          rinnovabile di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) per
          i   quali   non   e'   previsto   il   rilascio  di  alcuna
          autorizzazione,  non  si  applicano  le procedure di cui ai
          commi 3 e 4.
                 6.  L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
          prevedere  misure di compensazione a favore delle regioni e
          delle province.
                 7.  Gli impianti di produzione di energia elettrica,
          di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
          ubicati  anche  in  zone  classificate agricole dai vigenti
          piani  urbanistici.  Nell'ubicazione si dovra' tenere conto
          delle  disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel settore
          agricolo,  con  particolare riferimento alla valorizzazione
          delle  tradizioni  agroalimentari locali, alla tutela della
          biodiversita',  cosi'  come  del patrimonio culturale e del
          paesaggio  rurale  di  cui  alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
          articoli 7  e  8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 228, art. 14.
                 8.  Gli  impianti di produzione di energia elettrica
          di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre
          che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti,
          alimentati  da gas di discarica, gas residuati dai processi
          di  depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche
          e  prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2
          e  3  dell'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n.  22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma
          1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  attivita' ad inquinamento atmosferico poco
          significativo   ed   il   loro   esercizio   non   richiede
          autorizzazione.  E'  conseguentemente  aggiornato  l'elenco
          delle    attivita'   ad   inquinamento   atmosferico   poco
          significativo   di   cui  all'allegato  I  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
                 9.  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'art.  10,  commi  1  e 2, nonche' di quanto disposto al
          comma 10.
                 10.   In   Conferenza  unificata,  su  proposta  del
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali, si approvano
          le  linee  guida per lo svolgimento del procedimento di cui
          al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
          assicurare  un  corretto  inserimento  degli  impianti, con
          specifico  riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
          attuazione   di   tali  linee  guida,  le  regioni  possono
          procedere  alla  indicazione di aree e siti non idonei alla
          installazione di specifiche tipologie di impianti".
                 - L'art. 118 della Costituzione, cosi' recita:
                 "Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
                 I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
                 La  legge  statale disciplina forme di coordinamento
          fra  Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e
          h)  del  secondo  comma dell'art. 117, e disciplina inoltre
          forme  di intesa e coordinamento nella materia della tutela
          dei beni culturali.
                 Stato,  Regioni,  Citta'  metropolitane,  Province e
          Comuni  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei cittadini,
          singoli  e  associati,  per  lo svolgimento di attivita' di
          interesse   generale,   sulla   base   del   principio   di
          sussidiarieta".
                 -  Il  decreto  legislativo  18 agosto  2000  n. 267
          (testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, S.O.
                 -  La  legge  21 dicembre  2001  n.  443, (Delega al
          Governo   in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive,  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.
                 -  Il  decreto  legislativo  20 agosto  2002 n. 190,
          (Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi   strategici   e  di  interesse  nazionale),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199,
          S.O.
                 -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  (Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali), pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997,  n.  202 e' il
          seguente:
                 "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
                 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
                 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui al comma 1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
                 -  L'art. 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995,
          n.  481  (Norme  per  la  concorrenza  e la regolazione dei
          servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita'
          di regolazione dei servizi di pubblica utilita), pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, S.O. e'
          il seguente:
                 "Art.  2. (Istituzione delle Autorita' per i servizi
          di pubblica utilita). 1. - 20. ...omissis...
                 21.   Il   Governo,  nell'ambito  del  documento  di
          programmazione economico-finanziaria, indica alle autorita'
          il  quadro  di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
          utilita'  che  corrispondono  agli  interessi  generali del
          Paese".
                 -  L'art.  2,  comma  12,  lettera  i)  della  legge
          14 novembre  1995,  n.  481  (Norme per la concorrenza e la
          regolazione  dei  servizi di pubblica utilita'. Istituzione
          delle  autorita'  di  regolazione  dei  servizi di pubblica
          utilita),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre
          1995, n. 270, S.O. e' il seguente:
                 "i) assicura   la   piu'   ampia  pubblicita'  delle
          condizioni  dei  servizi; studia l'evoluzione del settore e
          dei   singoli  servizi,  anche  per  modificare  condizioni
          tecniche,    giuridiche   ed   economiche   relative   allo
          svolgimento   o   all'erogazione   dei  medesimi;  promuove
          iniziative  volte  a  migliorare le modalita' di erogazione
          dei  servizi;  presenta  annualmente  al  Parlamento  e  al
          Presidente  del  Consiglio dei ministri una relazione sullo
          stato dei servizi e sull'attivita' svolta".
                 -  L'art.  2,  commi  7 e 8, della legge 14 novembre
          1995, n. 481, sono i seguenti:
                 "7   Ciascuna   Autorita'   e'   organo   collegiale
          costituito  dal  presidente  e  da due membri, nominati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri su proposta del
          Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo
          sono  previamente  sottoposte  al  parere  delle competenti
          Commissioni  parlamentari. In nessun caso le nomine possono
          essere   effettuate   in  mancanza  del  parere  favorevole
          espresso  dalle  predette Commissioni a maggioranza dei due
          terzi  dei  componenti.  Le  medesime  Commissioni  possono
          procedere all'audizione delle persone designate. In sede di
          prima   attuazione  della  presente  legge  le  Commissioni
          parlamentari  si  pronunciano  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  del parere; decorso tale termine il parere viene
          espresso a maggioranza assoluta.
                 8.  I  componenti  di ciascuna Autorita' sono scelti
          fra  persone dotate di alta e riconosciuta professionalita'
          e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non
          possono  essere  confermati.  A  pena di decadenza essi non
          possono  esercitare,  direttamente o indirettamente, alcuna
          attivita'    professionale    o   di   consulenza,   essere
          amministratori  o dipendenti di soggetti pubblici o privati
          ne'  ricoprire  altri  uffici pubblici di qualsiasi natura,
          ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
          partiti  politici  ne'  avere interessi diretti o indiretti
          nelle  imprese  operanti  nel  settore  di competenza della
          medesima  Autorita'.  I  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche  sono  collocati  fuori ruolo per l'intera durata
          dell'incarico".
                 - L'art. 2043 del codice civile, e' il seguente:
                 "Art.  2043  (Risarcimento  per  fatto  illecito). -
          Qualunque  fatto  doloso  o colposo che cagiona ad altri un
          danno  ingiusto,  obbliga  colui che ha commesso il fatto a
          risarcire il danno".
                 -  Gli  articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  80  (Nuove  disposizioni in materia di
          organizzazione    e    di    rapporti   di   lavoro   nelle
          amministrazioni    pubbliche,    di   giurisdizione   nelle
          controversie  di  lavoro e di giurisdizione amministrativa,
          emanate  in  attuazione  dell'art. 11, comma 4, della legge
          15 marzo  1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 aprile  1998,  n.  82,  S.O.  cosi' come modificati dalla
          legge  21  luglio 2000, n. 205, (Disposizioni in materia di
          giustizia   amministrativa),   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 luglio 2000, n. 173 sono i seguenti:
                 "Art.  33.  -  1.  Sono  devolute alla giurisdizione
          esclusiva  del giudice amministrativo tutte le controversie
          in   materia  di  pubblici  servizi,  ivi  compresi  quelli
          afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e
          sul   mercato   mobiliare,  al  servizio  farmaceutico,  ai
          trasporti,  alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
          legge 14 novembre 1995, n. 481.
                 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
                   a) concernenti  la  istituzione,  modificazione  o
          estinzione  di  soggetti  gestori  di pubblici servizi, ivi
          comprese  le aziende speciali, le istituzioni o le societa'
          di capitali anche di trasformazione urbana;
                   b) tra  le  amministrazioni  pubbliche e i gestori
          comunque denominati di pubblici servizi;
                   c) in  materia  di  vigilanza  e  di controllo nei
          confronti di gestori dei pubblici servizi;
                   d) aventi  ad  oggetto le procedure di affidamento
          di  appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte
          da  soggetti  comunque tenuti alla applicazione delle norme
          comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
                   e) riguardanti  le  attivita'  e le prestazioni di
          ogni   genere,   anche   di   natura   patrimoniale,   rese
          nell'espletamento  di pubblici servizi, ivi comprese quelle
          rese  nell'ambito  del Servizio sanitario nazionale e della
          pubblica    istruzione,   con   esclusione   dei   rapporti
          individuali   di   utenza   con   soggetti  privati,  delle
          controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno
          alla  persona  o  a cose e delle controversie in materia di
          invalidita'.
                 3.  Sono  devoluti  alla  competenza  dei  tribunali
          amministrativi   regionali   i   ricorsi   contro   atti  e
          provvedimenti  relativi  a  rapporti di concessione di beni
          pubblici.  Si  applicano,  ai  fini dell'individuazione del
          tribunale competente, il secondo e il terzo comma dell'art.
          3".
                 "Art.  34.  -  1.  Sono  devolute alla giurisdizione
          esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
          per  oggetto  gli  atti,  i provvedimenti e i comportamenti
          delle  amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse
          equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
                 2.  Agli  effetti  del  presente decreto, la materia
          urbanistica   concerne   tutti  gli  aspetti  dell'uso  del
          territorio.
                 3. Nulla e' innovato in ordine:
                   a) alla   giurisdizione  del  tribunale  superiore
          delle acque;
                   b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le
          controversie    riguardanti    la   determinazione   e   la
          corresponsione     delle    indennita'    in    conseguenza
          dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".
                 "Art.  35.  -  1.  Il  giudice amministrativo, nelle
          controversie  devolute  alla  sua  giurisdizione esclusiva,
          dispone,   anche  attraverso  la  reintegrazione  in  forma
          specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
                 2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1,  il  giudice
          amministrativo  puo'  stabilire  i criteri in base ai quali
          l'amministrazione   pubblica  o  il  gestore  del  pubblico
          servizio  devono  proporre  a  favore dell'avente titolo il
          pagamento  di  una  somma  entro  un congruo termine. Se le
          parti  non  giungono ad un accordo, con il ricorso previsto
          dall'art.  27,  primo  comma,  numero  4),  del testo unico
          approvato  con  regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puo'
          essere chiesta la determinazione della somma dovuta.
                 3.  Il giudice amministrativo, nelle controversie di
          cui  al  comma  1,  puo' disporre l'assunzione dei mezzi di
          prova  previsti  dal  codice  di  procedura civile, nonche'
          della     consulenza     tecnica     d'ufficio,     esclusi
          l'interrogatorio  formale e il giuramento. L'assunzione dei
          mezzi  di  prova  e l'espletamento della consulenza tecnica
          d'ufficio  sono  disciplinati, ove occorra, nel regolamento
          di  cui  al  regio  decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo
          conto  della  specificita'  del  processo amministrativo in
          relazione  alle  esigenze di celerita' e concentrazione del
          giudizio.
                 4.    Il    tribunale    amministrativo   regionale,
          nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte
          le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,
          anche  attraverso  la  reintegrazione in forma specifica, e
          agli  altri  diritti  patrimoniali  consequenziali. Restano
          riservate  all'autorita' giudiziaria ordinaria le questioni
          pregiudiziali  concernenti  lo  stato  e  la  capacita' dei
          privati  individui,  salvo che si tratti della capacita' di
          stare  in  giudizio,  e  la  risoluzione  dell'incidente di
          falso.
                 5.  Sono  abrogati l'art. 13 della legge 19 febbraio
          1992,  n.  142,  e  ogni  altra disposizione che prevede la
          devoluzione  al  giudice  ordinario  delle controversie sul
          risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti
          amministrativi".
                 -  Il  decreto  legislativo  23  maggio 2000 n. 164,
          (Attuazione  della  direttiva 98/30/CE recante norme comuni
          per  il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
          41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
                 -  L'art.  27  della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
          (Misure  per  favorire  l'iniziativa  privata e lo sviluppo
          della  concorrenza),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiali
          14 dicembre 2002, n. 293, S.O. e' il seguente:
                 "Art.   27   (Potenziamento   delle   infrastrutture
          internazionali di approvvigionamento di gas naturale). - 1.
          Per    garantire    a   mezzo   del   potenziamento   delle
          infrastrutture  internazionali  lo sviluppo del sistema del
          gas  naturale,  la  sicurezza degli approvvigionamenti e la
          crescita  del  mercato energetico, sono concessi contributi
          per  il  potenziamento e la realizzazione di infrastrutture
          di   approvvigionamento,  trasporto  e  stoccaggio  di  gas
          naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione
          del   metanodotto  dall'Algeria  in  Italia  attraverso  la
          Sardegna,    per   la   realizzazione   di   terminali   di
          rigassificazione   e   per   l'avvio  degli  studi  per  la
          realizzazione   di   un   elettrodotto   dal   Nord  Africa
          all'Italia.
                 2.  I  soggetti che investono nella realizzazione di
          nuovi  gasdotti  di  importazione di gas naturale, di nuovi
          terminali  di  rigassificazione  e  di  nuovi  stoccaggi in
          sotterraneo  di  gas naturale hanno diritto di allocare, in
          regime  di  accesso  di  cui  alla  direttiva  98/30/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una
          quota   pari   all'80   per  cento  delle  nuove  capacita'
          realizzate, per un periodo pari a venti anni.
                 3.  Il  finanziamento  degli interventi e' approvato
          con  delibera  del  CIPE,  su  proposta  del Ministro delle
          attivita' produttive.
                 4.   Per  gli  interventi  di  cui  al  comma  1  e'
          autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002,
          di  79.519.000  euro  per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro
          per  l'anno  2004.  Al  relativo onere si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
          parzialmente  utilizzando  gli  accantonamenti  relativi al
          Ministero delle attivita' produttive, quanto a 9.000.000 di
          euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a
          59.051.000   euro   per   l'anno   2004,  ed  al  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro
          per  l'anno  2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a
          77.000.000 di euro per l'anno 2004".
                 -  L'art.  8  della  legge 24 novembre 2000, n. 340,
          (Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
          semplificazione  di  procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione  1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 novembre 2000, n. 275 e' il seguente:
                 "Art.   8  (Utilizzo  di  siti  industriali  per  la
          sicurezza  e l'approvvigionamento strategico dell'energia).
          -  1.  L'uso  o  il  riutilizzo  di  siti  industriali  per
          l'installazione  di impianti destinati al miglioramento del
          quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della
          sicurezza  e  dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
          flessibilita'  e  della  diversificazione  dell'offerta, e'
          soggetto  ad  autorizzazione  del Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministero    dell'ambiente,   d'intesa   con   la   regione
          interessata.  Ai  fini  della  procedura di cui al presente
          articolo,  per  impianti  si intendono i rigassificatori di
          gas    naturale    liquido.    Il    soggetto   richiedente
          l'autorizzazione    deve   allegare   alla   richiesta   di
          autorizzazione un progetto preliminare.
                 2.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato    svolge   l'istruttoria   nominando   il
          responsabile   unico   del   procedimento  che  convoca  la
          conferenza  di  servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
          241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
          conclude  in  ogni  caso  nel termine di centottanta giorni
          dalla data di presentazione della richiesta.
                 3.   Il   soggetto   richiedente   l'autorizzazione,
          contemporaneamente    alla   presentazione   del   progetto
          preliminare  di  cui  al  comma  1,  presenta  al Ministero
          dell'ambiente  uno  studio di impatto ambientale attestante
          la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
          in  materia  di  ambiente.  Il  Ministero dell'ambiente nel
          termine  di  sessanta  giorni  concede  il  nulla osta alla
          prosecuzione   del   procedimento,   ove  ne  sussistano  i
          presupposti.
                 4.  Qualora  l'esito  della  conferenza  di  servizi
          comporti  la  variazione  dello  strumento  urbanistico, la
          determinazione   costituisce  proposta  di  variante  sulla
          quale,  tenuto  conto  delle osservazioni, delle proposte e
          delle  opposizioni  formulate  dagli aventi titolo ai sensi
          della   legge   17 agosto   1942,  n.  1150,  si  pronuncia
          definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
          Decorso  inutilmente  tale termine, la determinazione della
          conferenza   di  servizi  equivale  ad  approvazione  della
          variazione dello strumento urbanistico.
                 5.  Nei  casi disciplinati dal presente articolo, il
          procedimento  si  conclude  con  un  unico provvedimento di
          autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
          impianti  e  delle  opere annesse, adottato con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
          regione  interessata.  In  assenza del nulla osta di cui al
          comma  3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
          che  provvede  ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
          legge  7 agosto  1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
          della presente legge".
                 -  La direttiva 22 giugno 1998, n. 30 del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio, relativa a "Norme comuni per il
          mercato  interno  del  gas  naturale",  e' pubblicata nella
          Gazzetta  ufficiale  della  Comunita' europea del 21 luglio
          1998, n. L 204.
                 -  La  legge  10 ottobre 1990, n. 287, "Norme per la
          tutela  della  concorrenza  e  del  mercato", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
                 -  L'art.  13  della  delibera  della  Autorita' per
          l'energia  elettrica  e il gas 17 luglio 2002, n. 137/2002,
          e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2002, n.
          190.
                 -  L'art. 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
          239,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
          2003,  n.  290, (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
          sviluppo  del sistema elettrico nazionale e per il recupero
          di potenza di energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  29 agosto  2003,  n.  200  cosi' come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.   1-ter   Misure  per  l'organizzazione  e  lo
          sviluppo  della rete eletrica e la terzieta' delle reti). -
          1.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del Ministro dell'economia e delle finaze, di
          concerto  con  il  Ministro  delle attivita' produttive, da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, nel
          rispetto  dei  principi  di  salvaguardia  degli  interessi
          pubblici legati alla sicurezza ed affidabilita' del sistema
          elettrico  nazionale  e  di  autonomia  imprenditoriale dei
          soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione
          elettrica,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita' e le
          condizioni  per  l'unificazione  della  proprieta'  e della
          gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la
          gestione  del  soggetto  risultante dalla unificazione, ivi
          inclusa  la  disciplina  dei  diritti  di  voto  e  la  sua
          successiva privatizzazione.
                 2.  Il Ministro delle attivita' produttive emana gli
          indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto
          di  energia  elettrica  e  di  gas  naturale  e verifica la
          conformita' dei piani di sviluppo predisposti, annualmente,
          dai  gestori  delle  reti  di  trasporto  con gli indirizzi
          medesimi.
                 3. Al fine di cui al comma 1, all'art. 3 del decreto
          legislativo   16 marzo  1999,  n.  79,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
                   a) al  comma 2, le parole: "gestisce la rete senza
          discriminazione  di  utenti o categorie di utenti; delibera
          gli  interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
          carico  delle  societa'  di cui al comma 8" sono sostituite
          dalle  seguenti:  "gestisce  la  rete,  di  cui puo' essere
          proprietario,  senza  discriminazione di utenti o categorie
          di  utenti;  delibera  gli  interventi di manutenzione e di
          sviluppo  della  rete,  a  proprio  carico, se proprietario
          della rete, o a carico delle societa' proprietarie";
                   b) (omissis);
                   c) al  comma  6,  quarto  periodo, dopo le parole:
          "coloro che ne abbiano la disponibilita'," sono inserite le
          seguenti:  "fatta  eccezione  per  il gestore della rete di
          trasmissione  nazionale  in  relazione  alle  attivita'  di
          trasmissione e dispacciamento,";
                   d) al  comma 8, al termine del primo periodo, sono
          inserite  le  seguenti  parole: "nel caso in cui non ne sia
          proprietario;  altrimenti, il gestore risponde direttamente
          nei  confronti  del  Ministero  delle  attivita' produttive
          della    tempestiva    esecuzione   degli   interventi   di
          manutenzione e sviluppo della rete deliberati".
                 4.  Ciascuna  societa'  operante  nel  settore della
          produzione,    importazione,    distribuzione   e   vendita
          dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso
          le  societa'  controllate,  e ciascuna societa' a controllo
          pubblico,  anche indiretto, solo qualora operi direttamente
          nei  medesimi  settori,  non  puo' detenere, direttamente o
          indirettamente,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2007, quote
          superiori  al  20 per cento del capitale delle societa' che
          sono  proprietarie  e  che  gestiscono  reti  nazionali  di
          trasporto di energia elettrica e di gas naturale.
             5.  Ai  soli fini di cui al comma 4 non sono considerate
          reti  nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza
          inferiore   a  10  chilometri  necessarie  unicamente  alla
          connessione   degli  impianti  alla  rete  di  trasmissione
          nazionale dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture
          realizzate   al   fine   di   potenziare  la  capacita'  di
          importazione  per  le  quali e' consentita l'allocazione di
          una  quota della loro capacita' secondo le modalita' di cui
          all'art. 1-quinquies, comma 6.".
                 - L'art.  1-sexies  del  citato decreto-legge n. 239
          del  2003  converito, con modificazioni, dalla legge n. 290
          del  2003,  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
                 "Art.  1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di
          autorizzazione  per  le  reti  nazionali  di  di  trasporto
          dell'energia,  e  per  gli impianti di energia elettrica di
          potenza superiore a 300 MW termici.
                 1.  Al  fine  di  garantire la sicurezza del sistema
          energetico  e  di  promuovere  la  concorrenza  nei mercati
          dell'energia  elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
          elettrodotti   facenti   parte   della  rete  nazionale  di
          trasporto   dell'energia   elettrica   sono   attivita'  di
          preminente    interesse   statale   e   sono   soggetti   a
          un'autorizzazione  unica,  rilasciata  dal  Ministero delle
          attivita'   produttive   di   concerto   con  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa
          con   la   regione  o  le  regioni  interessate,  la  quale
          sostituisce  autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti
          di   assenso   comunque  denominati  previsti  dalle  norme
          vigenti,  costituendo titolo a costruire e ad esercire tali
          infrastrutture  in  conformita'  al  progetto approvato. Il
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
          provvede  alla  valutazione  di  impatto  ambientale e alla
          verifica   della   conformita'   delle  opere  al  progetto
          autorizzato.   Restano   ferme,  nell'ambito  del  presente
          procedimento  unico,  le  competenze  del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti in merito all'accertamento
          della conformita' delle opere alle prescrizioni delle norme
          di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
                 2. L'autorizzazione di cui al comma 1:
                   a) indica   le  prescrizioni  e  gli  obblighi  di
          informativa  posti  a  carico  del  soggetto proponente per
          garantire  il  coordinamento  e la salvaguardia del sistema
          energetico  nazionale  e  la  tutela ambientale, nonche' il
          termine entro il quale l'iniziativa e' realizzata;
                   b) comprende    la   dichiarazione   di   pubblica
          utilita',    indifferibilita'    ed   urgenza   dell'opera,
          l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione
          del  vincolo  preordinato  all'esproprio  dei  beni in essa
          compresi,  conformemente  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica  8  giugno  2001, n. 327, recante il testo unico
          delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
          di  espropriazione  per pubblica utilita'. Qualora le opere
          di  cui  al  comma  1 comportino variazione degli strumenti
          urbanistici,  il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di
          variante urbanistica.
                 3.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
          a  seguito di un procedimento unico svolto entro il termine
          di   centottanta  giorni,  nel  rispetto  dei  principi  di
          semplificazione  e  con  le  modalita'  di cui alla legge 7
          agosto  1990,  n.  241. Il procedimento puo' essere avviato
          sulla  base  di  un  progetto preliminare o analogo purche'
          evidenzi,    con    elaborato    cartografico,    le   aree
          potenzialmente  impegnate  sulle  quali  apporre il vincolo
          preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e
          le  necessarie  misure  di  salvaguardia.  Al  procedimento
          partecipano   il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
          territorio e le altre amministrazioni interessate nonche' i
          soggetti  preposti  ad esprimersi in relazione ad eventuali
          interferenze  con  altre  infrastrutture  esistenti. Per il
          rilascio  dell'autorizzazione, ai fini della verifica della
          conformita'  urbanistica  dell'opera,  e'  fatto obbligo di
          richiedere  il  parere  motivato  degli enti locali nel cui
          territorio ricadano le opere di cui al comma 1. Il rilascio
          del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro
          il quale e' prevista la conclusione del procedimento.
                 4. Nel caso in cui, secondo la legislazione vigente,
          le  opere  di  cui  al presente articolo siano sottoposte a
          valutazione  di  impatto ambientale (VIA), l'esito positivo
          di   tale   valutazione   costituisce  parte  integrante  e
          condizione   necessaria  del  procedimento  autorizzatorio.
          L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA o, nei
          casi   previsti,   acquisito   l'esito  della  verifica  di
          assoggettabilita'  a  VIA e, in ogni caso, entro il termine
          di  cui  al  comma  3.  Per i procedimenti relativamente ai
          quali  non  sono  prescritte le procedure di valutazione di
          impatto  ambientale,  il  procedimento  unico  deve  essere
          concluso  entro  il termine di centoventi giorni dalla data
          di presentazione della domanda.
                 4-bis.  In  caso  di mancata definizione dell'intesa
          con  la  regione  o  le  regioni  interessate  nel  termine
          prescritto  per  il  rilascio dell'autorizzazione, lo Stato
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione, nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e
          leale  collaborazione  e autorizza le opere di cui al comma
          1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
          del Ministro delle attivita' produttive previo concerto con
          il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
                 4-ter.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si
          applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          disposizione   eccetto  i  procedimenti  per  i  quali  sia
          completata   la   procedura  di  VIA,  ovvero  il  relativo
          procedimento risulti in fase di conclusione.
                 4-quater.  Le  disposizioni del presente articolo si
          applicano  alle  reti  elettriche  di  interconnessione con
          l'estero  con livello di tensione pari o superiore a 150 kV
          qualora  per  esse  vi  sia  un diritto di accesso a titolo
          prioritario,  e  si  applicano  alle  opere connesse e alle
          infrastrutture  per  il collegamento alle reti nazionali di
          trasporto  dell'energia  delle  centrali termoelettriche di
          potenza  superiore  a  300  MW termici, gia' autorizzate in
          conformita' alla normativa vigente.
                 5.   Le   regioni  disciplinano  i  procedimenti  di
          autorizzazione  alla  costruzione  e  all'esercizio di reti
          elettriche   di  competenza  regionale  in  conformita'  ai
          principi   e  ai  termini  temporali  di  cui  al  presente
          articolo,  prevedendo  che,  per  le opere che ricadono nel
          territorio   di   piu'   regioni,  le  autonzzazioni  siano
          rilasciate  d'intesa tra le regioni interessate. In caso di
          inerzia  o  di  mancata  definizione  dell'intesa, lo Stato
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
          Costituzione.
                 6.  Lo  Stato  e  le  regioni  interessate stipulano
          accordi di programma con i quali sono definite le modalita'
          organizzative   e  procedimentali  per  l'acquisizione  del
          parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi
          delle  opere  inserite  nel programma triennale di sviluppo
          della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale e delle
          opere di rilevante importanza che interessano il territorio
          di piu' regioni.
                 7.  Le  norme  del  testo  unico  delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di espropriazione
          per  pubblica  utilita',  di  cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle
          reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.
                 8.  Per  la costruzione e l'esercizio di impianti di
          energia  elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si
          applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002
          n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
          2002, n. 55.
                 9.  All'art, 3, comma 14, del decreto legislativo 16
          marzo  1999, n. 79; le parole: "previo parere conforme del"
          sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del".
                 L'art.  9, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
          36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
          elettrici, magnetici ed elettromagnetici), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  7 marzo  2001,  n. 55) cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  9  (Piani di risanamento). - 1. ... (Omissis)
          .....
                 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          del  decreto  di  cui  all'art. 4, comma 4, i gestori degli
          elettrodotti   presentano   una   proposta   di   piano  di
          risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e
          dell'ambiente.  I  proprietari  di  porzioni  della rete di
          trasmissione  nazionale o coloro che comunque ne abbiano la
          disponibilita'  sono  tenuti  a  fornire tempestivamente al
          gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale, entro sei
          mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto di cui
          all'art.   4,  comma  2,  lettera  a),  le  proposte  degli
          interventi   di  risanamento  delle  linee  di  competenza,
          nonche'  tutte  le  informazioni  necessarie  ai  fmi della
          presentazione  della  proposta  di piano di risanamento. Il
          piano  deve  prevedere  i progetti che si intendono attuare
          allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori
          di  attenzione,  nonche'  di  raggiungere  gli obiettivi di
          qualita'  stabiliti dal decreto di cui all'art. 4, comma 2,
          lettera  a). Esso deve indicare il programma cronologico di
          attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato
          decreto,   considerando   comunque   come   prioritarie  le
          situazioni   sottoposte   a   piu'   elevati   livelli   di
          inquinamento    elettromagnetico,    in    prossimita'   di
          destinazioni   residenziali,   scolastiche,   sanitarie,  o
          comunque  di  edifici  adibiti a permanenze non inferiori a
          quattro  ore,  con articolare riferimento alla tutela della
          popolazione  infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore del decrelo di cui all'art. 4, comma 4,
          in  caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di
          risanamento di cui al primo periodo del comma 3 e' proposto
          dalla regione entro i successivi tre mesi.".
                 - L'art.  14  del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n.  79,  (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
          comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia elettrica),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n.
          75,  cosi'  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il
          seguente:
                 "Art.  14  (Clienti  idonei).  -  1.  Dalla  data di
          entrata  in  vigore del presente decreto hanno diritto alla
          qualifica di clienti idonei:
                   a) i   distributori,   limitatamente   all'energia
          elettrica  destinata a clienti idonei connessi alla propria
          rete;
                   b) gli    acquirenti    grossisti,   limitatamente
          all'energia  consumata  da  clienti  idonei  con  cui hanno
          stipulato contratti di vendita;
                   c) i  soggetti  cui e' conferita da altri Stati la
          capacita'  giuridica  di concludere contratti di acquisto o
          fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il
          distributore,  limitatamente  all'energia  consumata  al di
          fuori del territorio nazionale;
                   d) l'azienda  di  cui  all'art. 10 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
                 2.  Con  la  medesima  decorrenza  di cui al comma 1
          hanno  altresi'  diritto alla qualifica di clienti idonei i
          soggetti  di  seguito specificati aventi consumi annuali di
          energia   elettrica,   comprensivi  dell'eventuale  energia
          autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
                   a) ogni  cliente finale il cui consumo, misurabile
          in  un unico punto del territorio nazionale, sia risultato,
          nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
                   b) le  imprese  costituite  in forma societaria, i
          gruppi  di  imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge
          10 ottobre   1990,   n.  287,  i  consorzi  e  le  societa'
          consortili   il   cui   consumo   sia  risultato  nell'anno
          precedente,  anche  come  somma  dei  consumi  dei  singoli
          componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30
          GWh,  i  cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2
          GWh  su  base  annua, siano ubicati, salvo aree individuate
          con    specifici    atti   di   programmazione   regionale,
          esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
                 3.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2000 hanno diritto
          alla qualifica di clienti idonei:
                   a) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a),
          aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
                   b) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera b),
          aventi  consumi  non  inferiori  a  20  GWh, con dimensione
          minima di 1 GWh.
                 4.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2002 hanno diritto
          alla qualifica di clienti idonei:
                   a) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera a),
          aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
                   b) i  soggetti  di  cui  al  comma  2, lettera b),
          aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima
          di 1 GWh;
                   c) ogni   cliente   finale   il  cui  consumo  sia
          risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun
          punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma
          dei suddetti punti di misura.
                 5.  Nel  caso  in cui il mercato dei clienti idonei,
          comprensivo  degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per
          cento  il  19 febbraio  1999, al 35 per cento il 1° gennaio
          2000,  al  40  per  cento  il  1° gennaio 2002, il Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  con
          proprio   decreto,   individua,  anche  su  proposta  delle
          regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di
          cliente   idoneo,   tenuto  anche  conto  del  processo  di
          riequilibrio del sistema tariffario.
                 5-bis.  A  decorrere  dal  novantesimo  giorno dalla
          cessione,  da parte dell'ENEL S.p.a., di non meno di 15.000
          MW  di  capacita' produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1,
          e' cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato,
          il  cui  consumo, misurato in un unico punto del territorio
          nazionale,  destinato  alle attivita' esercitate da imprese
          individuali  o  costituite  in  forma  societaia nonche' ai
          soggetti   di   cui   all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' risultato, nell'anno
          precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza
          cessano  di  avere  applicazione  i  commi  2, 3, 4 e 5 del
          presente articolo.
                 5-ter.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore
          della presente disposizione, e' cliente idoneo ogni cliente
          finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un
          unico   punto  del  territorio  nazionale,  destinato  alle
          attivita' esercitate da imprese individuali o costituite in
          forma  societaria,  nonche'  ai soggetti di cui all'art. 1,
          comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
          successive    modificazioni,    e'   risultato,   nell'anno
          precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.
                 5-quater. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' cliente
          idoneo ogni cliente finale non domestico.
                 5-quinquies.  A  decorrere  dal  1°  luglio 2007, e'
          cliente idoneo ogni cliente finale.
                 5-sexies.  I  clienti vincolati che alle date di cui
          ai  commi  5-ter,  5-quater  e 5-quinquies diventano idonei
          hanno  diritto  di  recedere  dal preesistente contratto di
          fornitura,  come clienti vincolati, con modalita' stabilite
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas. Qualora
          tale  diritto  non sia esercitato, la fornitura ai suddetti
          clienti idonei continua ad essere garantita dall'Acquirente
          unico S.p.a.
                 6.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas,  con proprio decreto, in presenza di
          aperture  comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati
          individua  nuovi  limiti per l'attribuzione della qualifica
          di  cliente  idoneo,  al  fine di una maggiore apertura del
          mercato.
                 7.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il gas, con regolamento da emanare, entro tre
          anni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  individua  gli ulteriori soggetti cui attribuire,
          anche  negli  anni  successivi  al  2002,  la  qualifica di
          clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura
          del mercato.
                 8.   Sulla  base  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  i  clienti  idonei autocertificano all'Autorita'
          per  l'energia  elettrica e il gas la propria qualifica per
          l'anno  1999.  La  medesima  Autorita' entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          stabilisce  con  proprio  provvedimento  le  modalita'  per
          riconoscere  e  verificare  la  qualifica di clienti idonei
          degli aventi diritto.".
                 - L'art.  4 del citato decreto legislativo n. 79 del
          1999, come modificato dalla presente legge e' il seguente
               "Art.  4  (Acquirente  unico  a  garanzia  dei clienti
          vincolati).  1.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  il  gestore  della rete di
          trasmissione  nazionale costituisce una societa' per azioni
          denominata   "acquirente  unico".  La  societa'  stipula  e
          gestisce  contratti  di  fornitura  al fine di garantire ai
          clienti   vincolati   la   disponibilita'  della  capacita'
          produttiva  di  energia elettrica necessaria e la fornitura
          di   energia   elettrica   in  condizioni  di  continuita',
          sicurezza ed efficienza del servizio nonche' di parita' del
          trattamento, anche tariffario.
                 2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  il  Ministro  del
          commercio   con   l'estero   e  l'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas,  adotta  gli  indirizzi  ai quali si
          attiene  l'acquirente  unico  al  fine  di salvaguardare la
          sicurezza  e  l'economicita' degli approvvigionamenti per i
          clienti  vincolati nonche' di garantire la diversificazione
          delle  fonti  energetiche, anche con la utilizzazione delle
          energie   rinnovabili   e  dell'energia  prodotta  mediante
          cogenerazione.
                 3. (Abrogato).
                 4.  L'acquirente  unico,  entro  il trenta giugno di
          ogni   anno,   elabora   la  previsione  della  domanda  da
          soddisfare   nel  triennio  successivo,  comprensiva  della
          riserva  a  garanzia delle forniture, dandone comunicazione
          al  gestore  e al Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato;  a  tal  fine gli operatori sono tenuti a
          fornire i dati concernenti la propria attivita'. In assenza
          di   osservazioni  entro  i  successivi  trenta  giorni  la
          previsione si intende definita.
                 5.  Sulla base della previsione definita a norma del
          comma 4 e della propria stima per un ulteriore quinquennio,
          l'acquirente  unico stipula i contratti di fornitura, anche
          di  lungo  termine, con procedure di acquisto trasparenti e
          non    discriminatorie.    Nell'effettuare   detta   stima,
          l'acquirente  unico tiene conto dell'evoluzione del mercato
          a  norma  degli  articoli 5  e  14 e delle misure di cui al
          comma 1 dell'art. 9.
                 6.  L'acquirente  unico,  sulla  base  di  direttive
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, stipula
          contratti   di  vendita  con  i  distributori  elettrici  a
          condizioni non discriminatorie, anche al fine di consentire
          l'applicazione  della  tariffa  unica ai clienti vincolati,
          nel contempo assicurando l'equilibrio del proprio bilancio.
                 7.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,    sentita    l'Autorita'    dell'energia
          elettrica  e  il  gas, puo' autorizzare il gestore a cedere
          quote  azionarie  della  societa'  a soggetti che, in forma
          singola o associata, rappresentino componenti significative
          delle  attivita'  di  distribuzione dell'energia elettrica.
          Nessuno   di   questi  ultimi  soggetti  puo'  controllare,
          direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per
          cento  del  capitale  sociale.  Il gestore mantiene in ogni
          caso la maggioraa di detto capitale.
                 8.  La  data  di assunzione da parte dell'acquirente
          unico della funzione di garante della fornitura dei clienti
          vincolati  e'  stabilita  dal  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato con proprio provvedimento ai
          sensi  del  comma  3  dell'art. 1. Fino a tale data, l'ENEL
          S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei
          vigenti contratti e modalita'.
                 9.  La  misura  del  corrispettivo  per le attivita'
          svolte  dall'acquirente unico e' determinata dall'Autorita'
          per  l'energia elettrica e il gas ed e' tale da incentivare
          la  stessa  societa'  allo  svolgimento  delle attivita' di
          propria    competenza   secondo   criteri   di   efficienza
          economica.".
                 - L'art.  1  della  legge  27 dicembre 1953, n. 959,
          (Norme  modificatrici  del  testo  unico  delle leggi sulle
          acque   e  sugli  impianti  elettrici),  (pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale  31 dicembre  1953,  n.  299),  e'  il
          seguente.
                 "Art.  1.  -  Il  Ministro  per  i  lavori pubblici,
          sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con
          proprio  decreto, quali sono i bacini imbriferi montani nel
          territorio  nazionale  e  determina il perimetro di ognuno.
          Tale determinazione dev'essere adottata entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore della presente legge per quei
          bacini  ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni
          per  produzione  di forza motrice ed entro tre anni in ogni
          altro caso.
                 I  comuni  che  in tutto o in parte sono compresi in
          ciascun   bacino   imbrifero  montano  sono  costituiti  in
          consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno
          di tre quinti di essi.
                 Se il bacino imbrifero e' compreso in piu' province,
          qualora  ricorrano le modalita' di cui al precedente comma,
          deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.
                 Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  nel  caso di
          consorzi   tra   comuni  di  piu'  province  stabilira'  la
          ripartizione  dei proventi derivanti dal sovracanone di cui
          al presente articolo.
                 I  comuni  gia'  rivieraschi  agli effetti del testo
          unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5),
          e  quei  comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a
          rivestire  i  caratteri  di  comuni  rivieraschi  ai  sensi
          dell'art.  52  del  testo unico, fanno parte di diritto del
          bacino   imbrifero,   anche  se  non  vengono  inclusi  nel
          perimetro del bacino stesso.
                 Il Ministro per i lavori pubblici includera' con suo
          decreto  nei  consorzi  quei  comuni che, in conseguenza di
          nuove  opere,  vengano  a  rivestire  i caratteri di comuni
          rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.
                 I  consorzi  di  cui  ai commi precedenti sono retti
          dalle  disposizioni  di  cui  al  titolo IV del testo unico
          della  legge  comunale  e  provinciale, approvato con regio
          decreto  3 marzo  1034,  n. 383 (pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1934, n. 65). I
          provvedimenti  di  autorizzazione  e  di approvazione delle
          deliberazioni  dei  consorzi,  riguardanti opere pubbliche,
          qualunque  sia  l'importo  delle  medesime,  sono  adottati
          previo  parere  del  Provveditorato  regionale per le opere
          pubbliche.
                 I  concessionari  di  grandi derivazioni d'acqua per
          produzione  di forza motrice, anche se gia' in atto, le cui
          opere   di  presa  siano  situate  in  tutto  o  in  parte,
          nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti,
          in  sostituzione  degli  oneri di cui all'art. 52 del testo
          unico  delle  leggi sulle acque e sugli impianti elettrici,
          approvato  con  regio decreto li dicembre 1933, n. 1775, al
          pagamento  di  un  sovracanone  annuo di lire 1300 per ogni
          chilowatt  di  potenza nominale media, risultante dall'atto
          di concessione.
                 Il sovracanone decorre:
                   a) dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge  e  con le scadenze stabilite per il canone demaniale
          per  gli  impianti sui quali a tale data gia' sia dovuto il
          canone demaniale;
                   b) dalla   data   di  entrata  in  funzione  degli
          impianti, negli altri casi;
                   c) nel  caso di entrata in funzione parziale degli
          impianti  il canone decorrera' in proporzione della potenza
          installata  in  rapporto  a  quella  concessa. A tal fme il
          Ministro per i lavori pubblici comunichera' a quello per le
          finanze  gli elementi per la determinazione provvisoria del
          canone  demaniale  e  dei  sovracanoni, che verranno pagati
          immediatamente,  salvo  conguaglio  in  sede di concessione
          definitiva.
                 In  attesa della costituzione dei consorzi di cui ai
          precedenti  commi  secondo  e  terzo,  i  sovracanoni  sono
          versati   su  un  conto  corrente  fruttifero  della  Banca
          d'Italia,  intestato  al Ministro per i lavori pubblici, il
          quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.
                 All'atto  della  decorrenza  del  sovracanone di cui
          sopra  cessano  gli  obblighi  derivanti  dall'art.  52 del
          citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre
          1933, n. 1775.
                 I  comuni  rivieraschi  che  abbiano stipulato con i
          concessionari    convenzioni,    patti   e   contratti   in
          applicazione   dell'articolo stesso   hanno   facolta'   di
          chiederne   il   mantenimento   in   vigore.  In  tal  caso
          l'ammontare    del   sovracanone   di   cui   al   presente
          articolo sara'  decurtato  del valore della prestazione. La
          valutazione  di  esso, in mancanza di accordo tra le parti,
          sara'  fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il
          Consiglio  superiore  dei lavori pubblici. Il pagamento del
          sovracanone,  con le modalita' di cui al presente articolo,
          non  e'  sospeso  dalla  pendenza  della  valutazione della
          prestazione.
                 Quando  una derivazione interessa piu' comuni o piu'
          consorzi,  il  riparto  del  sovracanone  e'  stabilito  di
          accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Mimstro
          per  i  lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
          lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone
          e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.
                 Nel  caso  di  consorzio,  il  sovracanone di cui al
          presente  articolo e'  attribuito  ad  un  fondo  comune, a
          disposizione  del  consorzio  o  dei  consorzi compresi nel
          perimetro   interessato,   il   quale  fondo  e'  impiegato
          esclusivamente  a  favore del progresso economico e sociale
          delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana
          che non siano di competenza dello Stato.
                 Il  consorzio  dei  comuni predispone annualmente il
          programma     degli    investimenti    e    lo    sottopone
          all'approvazione  dell'autorita'  competente  a  norma  del
          presente articolo.
                 La  presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  dei  decreti  determinanti  i
          perimetri  dei  bacini  imbriferi montani non sospendono il
          corso  dei  disciplinari  di  concessione gia' firmati, che
          contemplano  gli  oneri di cui all'art. 52 del citato testo
          unico  approvato  con  regio  decreto  11 dicembre 1933, n.
          1775.".
                 - L'art.  14,  comma  1, del decreto-legge 11 luglio
          1992,  n.  333  (Misure  urgenti  per  il risanamento della
          finanza  pubblica),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 luglio  1992,  n.  162  e convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  8 agosto  1992,  n.  359  (Gazzetta Ufficiale
          13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
                 "Art.  14.  - 1. Con riferimento agli enti di cui al
          presente  capo  ed alle societa' da essi controllate, tutte
          le  attivita',  nonche'  i  diritti  minerari, attribuiti o
          riservati   per   legge   o   con  atti  amministrativi  ad
          amministrazioni   diverse   da   quelle   istituzionalmente
          competenti,   ad   enti   pubblici,  ovvero  a  societa'  a
          partecipazione  statale,  restano  attribuiti  a  titolo di
          concessione  ai  medesimi  soggetti che ne sono attualmente
          titolari.".
                 - L'art.  3  della  legge  22 dicembre  1980, n. 925
          "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni
          di  derivazioni  d'acqua  per produzione di forza motrice),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 6 gennaio 1981, n. 4,
          e' il seguente:
                 "Art.  3.  -  Il Ministro dei lavori pubblici per il
          sovracanone  di  cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze
          per  il  sovracanone di cui all'art. 2 della presente legge
          provvedono  ogni  biennio,  con decorrenza 1° gennaio 1982,
          alla  revisione  delle  misure  degli stessi sulla base dei
          dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
                 I  due  provvedimenti devono essere emanati entro il
          30 novembre  dell'anno  precedente  alla decorrenza di ogni
          biennio.".
                 - L'art.  5, comma 1, del citato decreto legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente:
                 "Art.  5  (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La
          gestione  economica del mercato elettrico e' affidata ad un
          gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
          per   azioni,   costituita   dal   gestore  della  rete  di
          trasmissione  nazionale  entro  nove  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore del presente decreto. Esso organizza il
          mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
          obiettivita',   nonche'   di  concorrenza  tra  produttori,
          assicurando  altresi'  la gestione economica di un'adeguata
          disponibilita'  della riserva di potenza. La disciplina del
          mercato,  predisposta dal gestore del mercato entro un anno
          dalla  data  della  propria  costituzione, e' approvata con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas.  Essa,  in particolare, prevede, nel
          rispetto  dei  predetti  criteri, i compiti del gestore del
          mercato   in   ordine  al  bilanciamento  della  domanda  e
          dell'offerta  e gli obblighi di produttori e importatori di
          energia  elettrica  che non si avvalgono di quanto disposto
          dall'art. 6.".
                 - L'art.   6   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633  (Istituzione  e
          disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto) pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   11 novembre  1972,  n.  292,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
                 "Art.  6  (Effettuazione  delle  operazioni).   - Le
          cessioni  di  beni  si  considerano  effettuate nel momento
          della  stipulazione  se  riguardano  beni  immobili  e  nel
          momento  della  consegna  o  spedizione  se riguardano beni
          mobili.  Tuttavia  le  cessioni  i cui effetti traslativi o
          costitutivi  si  producono  posteriormente,  tranne  quelle
          indicate  ai  numeri  1)  e  2) dell'art. 2, si considerano
          effettuate  nel  momento in cui si producono tali effetti e
          comunque,  se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un
          anno dalla consegna o spedizione.
                 In   deroga  al  precedente  comma  l'operazione  si
          considera effettuata:
                   a) per le cessioni di beni per atto della pubblica
          autorita'  e  per  le cessioni periodiche o continuative di
          beni   in  esecuzione  di  contratti  di  somministrazione,
          all'atto del pagamento del corrispettivo;
                   b) per    i    passaggi    dal    committente   al
          commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della
          vendita dei beni da parte del commissionario;
                   c) per  la  destinazione  al  consumo  personale o
          familiare  dell'imprenditore  e ad altre finalita' estranee
          all'esercizio  dell'impresa,  di  cui al n. 5) dell'art. 2,
          all'atto del prelievo dei beni;
                   d) per  le  cessioni  di beni inerenti a contratti
          estimatori,  all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
          beni  non  restituiti,  alla scadenza del termine convenuto
          tra  le  parti  e comunque dopo il decorso di un anno dalla
          consegna o spedizione;
                   d-bis)  per  le assegnazioni in proprieta' di case
          di  abitazione  fatte  ai  soci  da  cooperative edilizie a
          proprieta' divisa, alla data del rogito notarile.
                 Le  prestazioni di servizi si considerano effettuate
          all'atto  del  pagamento del corrispettivo. Quelle indicate
          nell'art.  3,  terzo  comma,  primo periodo, si considerano
          effettuate  al  momento  in  cui  sono  rese, ovvero, se di
          carattere  periodico  o continuativo, nel mese successivo a
          quello in cui sono rese.
                 Se   anteriormente   al   verificarsi  degli  eventi
          indicati  nei  precedenti commi o indipendentemente da essi
          sia  emessa  fattura,  o  sia pagato in tutto o in parte il
          corrispettivo,   l'operazione   si   considera  effettuata,
          limitatamente  all'importo  fatturato  o  pagato, alla data
          della  fattura  o  a quella del pagamento, ad eccezione del
          caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma.
                 L'imposta  relativa  alle  cessioni  di beni ed alle
          prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui
          le   operazioni   si   considerano  effettuate  secondo  le
          disposizioni  dei  commi  precedenti e l'imposta e' versata
          con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  nel  titolo
          secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici
          indicati  nel  numero  114) della terza parte dell'allegata
          tabella  A  effettuate  dai  farmacisti, per le cessioni di
          beni  e  le  prestazioni  di  servizi  ai soci, associati o
          partecipanti,  di  cui al quarto comma dell'art. 4, nonche'
          per  quelle  fatte  allo  Stato,  agli  organi  dello Stato
          ancorche'  dotati  di  personalita'  giuridica,  agli  enti
          pubblici  territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai
          sensi  dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle
          camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
          agli  istituti  universitari, alle unita' sanitarie locali,
          agli  enti  ospedalieri,  agli  enti pubblici di ricovero e
          cura  aventi  prevalente  carattere  scientifico, agli enti
          pubblici   di  assistenza  e  beneficenza  e  a  quelli  di
          previdenza,   l'imposta   diviene  esigibile  all'atto  del
          pagamento  dei relativi corrispettivi, salva la facolta' di
          applicare   le  disposizioni  del  primo  periodo.  Per  le
          cessioni  di  beni di cui all'art. 21, quarto comma, quarto
          periodo,  l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a
          quello della loro effettuazione.".
                 - L'art.  26 del citato decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' il seguente:
                 "Art.     26     (Variazioni    dell'imponibile    o
          dell'imposta).   -  Le  disposizioni  degli  articoli 21  e
          seguenti  devono essere osservate, in relazione al maggiore
          ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione
          della  fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23
          e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della
          relativa  imposta  viene ad aumentare per qualsiasi motivo,
          compresa  la  rettifica di inesattezze della fatturazione o
          della registrazione.
                 Se  un'operazione  per  la  quale  sia  stata emessa
          fattura,  successivamente  alla  registrazione  di cui agli
          articoli 23  e  24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
          riduce    l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza   di
          dichiarazione    di    nullita',    annullamento,   revoca,
          risoluzione,  rescissione  e simili o per mancato pagamento
          in  tutto  o in parte a causa di procedure concorsuali o di
          procedure  esecutive  rimaste  infruttuose o in conseguenza
          dell'applicazione    di    abbuoni    o   sconti   previsti
          contrattualmente,  il  cedente  del  bene  o prestatore del
          servizio  ha  diritto  di  portare  in  detrazione ai sensi
          dell'art.  19  l'imposta  corrispondente  alla  variazione,
          registrandola  a  norma  dell'art.  25.  Il  cessionario  o
          committente,  che  abbia  gia'  registrato  l'operazione ai
          sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare
          la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il
          suo   diritto  alla  restituzione  dell'importo  pagato  al
          cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
                 Le  disposizioni  del  comma  precedente non possono
          essere   applicate   dopo  il  decorso  di  un  anno  dalla
          effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi
          ivi  indicati  si verifichino in dipendenza di sopravvenuto
          accordo  fra  le parti e possono essere applicate, entro lo
          stesso  termine,  anche in caso di rettifica di inesattezze
          della  fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione
          del settimo comma dell'art. 21.
                 La correzione di errori materiali o di calcolo nelle
          registrazioni  di  cui  agli  articoli 23,  25 e 39 e nelle
          liquidazioni  periodiche  di cui agli articoli 27 e 33 deve
          essere   fatta   mediante   annotazione   delle  variazioni
          dell'imposta  in  aumento nel registro di cui all'art. 23 e
          delle  variazioni  dell'imposta in diminuzione nel registro
          di  cui  all'art. 25. Con le stesse modalita' devono essere
          corretti,  nel  registro  di  cui  all'art.  24, gli errori
          materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle
          fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
                 Le  variazioni  di cui al secondo comma e quelle per
          errori  di  registrazione  di  cui  al quarto comma possono
          essere  effettuate  dal cedente o prestatore del servizio e
          dal  cessionario  o  committente  anche  mediante  apposite
          annotazioni  in  rettifica  rispettivamente sui registri di
          cui  agli  articoli 23  e 24 e sul registro di cui all'art.
          25.".
                 -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  3,  come
          modificato  dalla  presente  legge,  e 2 del citato decreto
          legislativo n. 79 del 1999:
                 "Art.   3   (Gestore   della  rete  di  trasmissione
          nazionale). - 1.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione
          nazionale,  di  seguito "gestore", esercita le attivita' di
          trasmissione  e  dispacciamento dell'energia elettrica, ivi
          compresa  la  gestione unificata della rete di trasmissione
          nazionale.  Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete
          di  trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano
          richiesta,  senza compromettere la continuita' del servizio
          e  purche'  siano  rispettate  le regole tecniche di cui al
          comma   6   del   presente   articolo   e   le   condizioni
          tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate
          dall'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il  gas.
          L'eventuale  rifiuto  di  accesso  alla  rete  deve  essere
          debitamente  motivato dal gestore. Il gestore della rete di
          trasmissione  nazionale  fornisce  ai soggetti responsabili
          della  gestione  di  ogni  altra  rete  dell'Unione europea
          interconnessa   con   la  rete  di  trasmissione  nazionale
          informazioni  sufficienti  per  garantire  il funzionamento
          sicuro    ed   efficiente,   lo   sviluppo   coordinato   e
          l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
                 2.  Il  gestore della rete di trasmissione nazionale
          gestisce  i  flussi  di  energia, i relativi dispositivi di
          interconnessione   ed   i   servizi   ausiliari  necessari;
          garantisce  l'adempimento  di  ogni  altro obbligo volto ad
          assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
          minor   costo  del  servizio  e  degli  approvvigionamenti;
          gestisce  la  rete,  di cui puo' essere proprietario, senza
          discriminazione  di  utenti o categorie di utenti; delibera
          gli  interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
          proprio  carico,  se  proprietario  della  rete, o a carico
          della  societa'  proprietarie,  in  modo  da  assicurare la
          sicurezza   e   la  continuita'  degli  approvvigionamenti,
          nonche'  lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
          indirizzi  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato.  Al  gestore  sono trasferiti competenze,
          diritti  e  poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad
          ordinamento  autonomo, previsti dalla normativa vigente con
          riferimento  alle attivita' riservate al gestore stesso. Il
          gestore  della  rete  di trasmissione nazionale mantiene il
          segreto  sulle informazioni commerciali riservate acquisite
          nel corso dello svolgimento della sua attivita'.
                 3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas
          fissa  le  condizioni  atte  a garantire a tutti gli utenti
          della  rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
          l'imparzialita'   e   la   neutralita'   del   servizio  di
          trasmissione   e  dispacciamento.  Nell'esercizio  di  tale
          competenza  l'Autorita'  persegue  l'obiettivo  della  piu'
          efficiente  utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
          comunque   immessa   nel   sistema   elettrico   nazionale,
          compatibilmente   con   i   vincoli   tecnici  della  rete.
          L'Autorita'  prevede,  inoltre,  l'obbligo di utilizzazione
          prioritaria  dell'energia  elettrica  prodotta  a  mezzo di
          fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
          cogenerazione.
                 4.  Entro  il termine di trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  l'ENEL  S.p.a.
          costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
          successivi  sessanta  giorni,  tutti  i beni, eccettuata la
          proprieta'   delle  reti,  i  rapporti  giuridici  inerenti
          all'attivita'  del  gestore stesso, compresa la quota parte
          dei   debiti   afferenti  al  patrimonio  conferito,  e  il
          personale  necessario  per  le attivita' di competenza. Con
          propri  decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    sentita    l'Autorita'    dell'energia
          elettrica  ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla
          data  dei  suddetti  conferimenti,  dispone  gli eventuali,
          ulteriori  conferimenti necessari all'attivita' del gestore
          e   approva  i  conferimenti  stessi.  Lo  stesso  Ministro
          determina  con  proprio  provvedimento  la  data  in cui la
          societa'  assume  la  titolarita'  e le funzioni di gestore
          della  rete  di trasmissione nazionale; dalla medesima data
          le  azioni  della suddetta societa' sono assegnate a titolo
          gratuito  al  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica.  I  diritti  dell'azionista sono
          esercitati   d'intesa  fra  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica e il Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato.  Gli
          indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
          dal    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato.  Fino  alla  stessa data l'ENEL S.p.a. e'
          responsabile  del  corretto  funzionamento  della  rete  di
          trasmissione  nazionale e delle attivita' di dispacciamento
          nonche' di quanto previsto dal comma 12.
                 5.  Il  gestore  della  rete e' concessionario delle
          attivita'  di trasmissione e dispacciamento; la concessione
          e'  disciplinata,  entro  centottanta  giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Con  analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare
          la  concessione  rilasciata  in  tutti  i casi di modifiche
          nell'assetto  e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove
          il   Ministro   delle   attivita'   produttive  lo  ritenga
          necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
          medesima   all'esercizio   delle   attivita'  riservate  al
          gestore.
                 6.  Il  gestore, con proprie delibere, stabilisce le
          regole  per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni
          di  cui  al  comma  3  e  degli indirizzi di cui al comma 2
          dell'art. 1. Sulla base di direttive emanate dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dalla
          data  di entrata in vigore del presente decreto, il gestore
          della   rete   di   trasmissione  nazionale  adotta  regole
          tecniche,  di carattere obiettivo e non discriminatorio, in
          materia  di progettazione e funzionamento degli impianti di
          generazione,    delle    reti   di   distribuzione,   delle
          apparecchiature  direttamente  connesse,  dei  circuiti  di
          interconnessione   e   delle  linee  dirette,  al  fine  di
          garantire   la   piu'   idonea  connessione  alla  rete  di
          trasmissione   nazionale   nonche'   la   sicurezza   e  la
          connessione   operativa   tra   le  reti.  L'Autorita'  per
          l'energia  elettrica e il gas verifica la conformita' delle
          regole  tecniche  adottate dal gestore alle direttive dalla
          stessa  emanate  e  si pronuncia, sentito il gestore, entro
          novanta  giorni;  qualora la pronuncia non intervenga entro
          tale  termine,  le regole si intendono approvate. In nessun
          caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
          della  rete  di  trasmissione  nazionale, o a coloro che ne
          abbiano  la  disponibilita', fatta eccezione per il gestore
          della  rete  di  trasmissione  nazionale  in relazione alle
          attivita'  di  trasmissione e di dispacciamento, diritti di
          esclusiva  o di priorita' o condizioni di maggior favore di
          alcun  tipo  nell'utilizzo  della  stessa.  L'utilizzazione
          della  rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al
          servizio  elettrico  non puo' comunque comportare vincoli o
          restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
          disciplinate  dal  presente  decreto. Le regole tecniche di
          cui  al  presente  comma  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana e sono notificate alla
          Commissione  delle  Comunita'  europee  a norma dell'art. 8
          della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
                 7.  Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  e i soggetti interessati,
          determina  con  proprio  decreto  l'ambito  della  rete  di
          trasmissione  nazionale, comprensiva delle reti di tensione
          uguale  o  superiore a 220 kv e delle parti di rete, aventi
          tensioni  comprese tra 120 e 220 kv, da individuare secondo
          criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
          decreto   il   gestore   puo'   affidare  a  terzi,  previa
          autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  e  sulla  base  di  convenzioni approvate
          dall'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
          gestione  di  limitate  porzioni della rete di trasmissione
          nazionale  non  direttamente  funzionali alla stessa. Entro
          trenta    giorni    dalla   emanazione   del   decreto   di
          determinazione  della  rete  di  trasmissione  nazionale  i
          proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
          disponibilita',   costituiscono  una  o  piu'  societa'  di
          capitali  alle  quali,  entro  i successivi novanta giorni,
          sono  trasferiti  esclusivamente  i  beni  e i rapporti, le
          attivita'  e  le  passivita', relativi alla trasmissione di
          energia   elettrica.   Il   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica   possono
          promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
          forme  consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli
          operatori del mercato.
                 8.  Il  gestore  stipula  convenzioni,  anche con le
          societa'  che  dispongono  delle  reti di trasmissione, per
          disciplinare  gli  interventi di manutenzione e di sviluppo
          della  rete e dei dispositivi di interconnessione con altre
          reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti il
          gestore  risponde  direttamente nei confronti del Ministero
          delle  attivita'  produttive  della  tempestiva  esecuzione
          degli  interventi  di  manutenzione  e  sviluppo della rete
          deliberati.  Le  suddette  convenzioni,  sono  stipulate in
          conformita'   ad   una  convenzione  tipo  definita,  entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto    legislativo,    con    decreto    del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
          norma  della  legge  n.  481 del 1995 sentita la Conferenza
          unificata,  istituita  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.
                 Tale convenzione tipo prevede:
                   a) la   competenza  del  gestore  ad  assumere  le
          decisioni  in  materia di manutenzione, gestione e sviluppo
          della rete;
                   b) un'adeguata  remunerazione  delle  attivita'  e
          degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a
          carico degli operatori;
                   c) le  modalita' di accertamento di disfunzioni ed
          inadempimenti   e   la   determinazione  delle  conseguenti
          sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
          eventuali indennizzi alle parti lese;
                   d) le  modalita'  di  coinvolgimento delle regioni
          interessate  in  ordine  agli  aspetti  di  localizzazione,
          razionalizzazione e sviluppo delle reti.
                 9.  In  caso  di  mancata  stipula, entro centoventi
          giorni  dall'emanazione del decreto di determinazione della
          rete  di  trasmissione  nazionale  di cui al comma 7, delle
          convenzioni  con  le  societa' che dispongono delle reti di
          trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro
          i  successivi  sessanta  giorni  con  decreto  del Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          proposta  dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
          Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore
          di  cui  al  comma  4,  i  soggetti  proprietari delle reti
          restano   responsabili   della   corretta   manutenzione  e
          funzionamento   delle   reti  e  dei  dispositivi  di  loro
          proprieta';  i  costi  relativi possono essere riconosciuti
          dal   gestore   della   rete   di   trasmissione  nazionale
          nell'ambito    della    relativa   convenzione.   Eventuali
          inadempienze  o  disservizi  sono sanzionati dall'Autorita'
          per   l'energia   elettrica  ed  il  gas.  L'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  controlla  che i rapporti
          oggetto  delle  convenzioni  si svolgano nel rispetto delle
          disposizioni   in   esse  contenute,  potendo  irrogare  le
          sanzioni  previste dall'art. 2, comma 20, lettera c), della
          legge  14 novembre  1995,  n.  481,  nel  caso  in  cui  le
          violazioni  accertate  pregiudichino  l'accesso  e  l'uso a
          condizioni   paritetiche   della   rete   di   trasmissione
          nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
          sensi    del   presente   comma   viene   data   preventiva
          comunicazione  al  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
                 10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
          nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
          indipendentemente  dalla  localizzazione  geografica  degli
          impianti  di  produzione  e  dei clienti finali, e comunque
          sulla  base  di  criteri  non discriminatori. La misura del
          corrispettivo  e'  determinata dall'Autorita' per l'energia
          elettrica  e  il  gas  entro novanta giorni dall'entrata in
          vigore  del  presente decreto, considerando anche gli oneri
          connessi  ai  compiti  previsti  al  comma 12 ed e' tale da
          incentivare  il gestore allo svolgimento delle attivita' di
          propria competenza secondo criteri di efficienza economica.
          Con lo stesso provvedimento l'Autorita' disciplina anche il
          periodo  transitorio  fino all'assunzione della titolarita'
          da parte del gestore di cui al comma 4.
                 11.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
          del  presente  decreto  legislativo, con uno o piu' decreti
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, su proposta
          dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, sono
          altresi'   individuati  gli  oneri  generali  afferenti  al
          sistema  elettrico,  ivi  inclusi  gli oneri concernenti le
          attivita'  di  ricerca  e  le attivita' di cui all'art. 13,
          comma  2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e
          il    gas   provvede   al   conseguente   adeguamento   del
          corrispettivo  di  cui  al  comma  10.  La  quota parte del
          corrispettivo  a  copertura dei suddetti oneri a carico dei
          clienti  finali,  in  particolare  per le attivita' ad alto
          consumo  di  energia,  e' definita in misura decrescente in
          rapporto ai consumi maggiori.
                 12.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato,  con  proprio  provvedimento ai sensi del
          comma  3  dell'art.  1, determina la cessione dei diritti e
          delle   obbligazioni   relative   all'acquisto  di  energia
          elettrica,  comunque prodotta da altri operatori nazionali,
          da   parte  dell'ENEL  S.p.a.  al  gestore  della  rete  di
          trasmissione   nazionale.   Il   gestore   ritira  altresi'
          l'energia  elettrica  di  cui al comma 3 dell'art. 22 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi
          determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          in   applicazione  del  criterio  del  costo  evitato.  Con
          apposite  convenzioni,  previa  autorizzazione del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato sentita
          l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
          ceduti     al     gestore,     da     parte    dell'imprese
          produttrici-distributrici,   l'energia   elettrica   ed   i
          relativi  diritti  di  cui  al  titolo  IV, lettera b), del
          provvedimento  CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni
          e'  fissata  in  otto anni a partire dalla data di messa in
          esercizio  degli  impianti ed il prezzo corrisposto include
          anche il costo evitato.
                 13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
          dispacciamento  di  merito  economico  il gestore, restando
          garante  del  rispetto  delle  clausole  contrattuali, cede
          l'energia  acquisita  ai  sensi del comma 12 al mercato. Ai
          fini  di  assicurare  la  copertura dei costi sostenuti dal
          gestore,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas
          include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
          acquisto  del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla
          vendita  dell'energia  sul  mercato  e  dalla  vendita  dei
          diritti di cui al comma 3 dell'art. 11.
                 14.  L'autorizzazione alla realizzazione delle linee
          dirette  e'  rilasciata  dalle  competenti amministrazioni,
          previo   parere  del  gestore  per  le  linee  di  tensione
          superiore  a  120  kv.  Il rifiuto dell'autorizzazione deve
          essere debitamente motivato.
                 15.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato,     per    gli    adempimenti    relativi
          all'attuazione  del  presente  decreto, puo' avvalersi, con
          opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
          gestore.".
                 "Art.   2   (Definizioni). - 1.   Agli  effetti  del
          presente  decreto  si  applicano  le  definizioni di cui ai
          seguenti commi.
                 2.  Autoproduttore  e' la persona fisica o giuridica
          che  produce  energia  ettrica  e la utilizza in misura non
          inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
          societa'  controllate,  della societa' controllante e delle
          societa'  controllate  dalla medesima controllante, nonche'
          per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
          distribuzione  dell'energia  elettrica  di  cui all'art. 4,
          numero  8,  della  legge  6 dicembre  1942,  n. 1643, degli
          appartenenti  ai  consorzi o societa' consortili costituiti
          per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
          rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
          industriali  anteriormente  alla  data di entrata in vigore
          del presente decreto.
                 3.   Clienti   sono   le   imprese   o  societa'  di
          distribuzione,  gli  acquirenti  grossisti e gli acquirenti
          finali di energia elettrica.
                 4.  Cliente  finale e' la persona fisica o giuridica
          che  acquista  energia  elettrica  esclusivamente  per  uso
          proprio.
                 5.   Cliente   grossista  e'  la  persona  fisica  o
          giuridica  che  acquista  e  vende  energia elettrica senza
          esercitare   attivita'   di   produzione,   trasmissione  e
          distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.
                 6.  Cliente  idoneo e' la persona fisica o giuridica
          che  ha  la capacita', per effetto del presente decreto, di
          stipulare  contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
          distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
                 7.  Cliente  vincolato e' il cliente finale che, non
          rientrando   nella   categoria   dei   clienti  idonei,  e'
          legittimato    a    stipulare    contratti   di   fornitura
          esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
          nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
                 8.  Cogenerazione  e'  la  produzione  combinata  di
          energia   elettrica   e  calore  alle  condizioni  definite
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  che
          garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto
          alle produzioni separate.
                 9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura
          di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
                 10.   Dispacciamento   e'   l'attivita'  diretta  ad
          impartire  disposizioni  per  l'utilizzazione e l'esercizio
          coordinati  degli  impianti  di  produzione,  della rete di
          trasmissione e dei servizi ausiliari.
                 11.    Dispacciamento   di   merito   economico   e'
          l'attivita'  di  cui al comma 10, attuata secondo ordini di
          merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
                 12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al
          comma  10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti
          o vincoli di rete.
                 13.     Dispositivo     di    interconnessione    e'
          l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
                 14.    Distribuzione    e'   il   trasporto   e   la
          trasformazione    di   energia   elettrica   su   reti   di
          distribuzione  a  media e bassa tensione per le consegne ai
          clienti finali.
                 15.  Fonti  energetiche rinnovabili sono il sole, il
          vento,  le  risorse  idriche,  le  risorse  geotermiche, le
          maree,  il  moto  ondoso  e  la  trasformazione  in energia
          elettrica  dei  prodotti  vegetali o dei rifiuti organici e
          inorganici.
                 16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto
          che  collega  un  centro  di  produzione  ad  un  centro di
          consumo,  indipendentemente  dal  sistema di trasmissione e
          distribuzione.
                 17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo
          inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
          ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
                 18.  Produttore e' la persona fisica o giuridica che
          produce    energia    elettrica   indipendentemente   dalla
          proprieta' dell'impianto.
                 19.   Produzione   e'   la  generazione  di  energia
          elettrica, comunque prodotta.
                 20.  Rete  di trasmissione nazionale e' il complesso
          delle  stazioni  di trasformazione e delle linee elettriche
          di  trasmissione  ad alta tensione sul territorio nazionale
          gestite unitariamente.
                 21.  Rete  interconnessa  e' un complesso di reti di
          trasmissione   e   distribuzione  collegate  mediante  piu'
          dispositivi di interconnessione.
                 22.  Servizi  ausiliari sono i servizi necessari per
          la  gestione  di  una  rete di trasmissione o distribuzione
          quali,  esemplificativamente,  i  servizi di regolazione di
          frequenza,  riserva,  potenza  reattiva,  regolazione della
          tensione e riavviamento della rete.
                 23.  Sistema elettrico nazionale: il complesso degli
          impianti  di  produzione,  delle  reti di trasmissione e di
          distribuzione   nonche'   dei   servizi   ausiliari  e  dei
          dispositivi  di  interconnessione  e dispacciamento ubicati
          nel territorio nazionale.
                 24.  Trasmissione  e'  l'attivita'  di  trasporto  e
          trasformazione    dell'energia    elettrica    sulla   rete
          interconnessa  ad  alta  tensione ai fini della consegna ai
          clienti,  ai  distributori  e  ai  destinatari dell'energia
          autoprodotta ai sensi del comma 2.
                 25.  Utente  della  rete  e'  la  persona  fisica  o
          giuridica  che  rifornisce  o  e'  rifornita da una rete di
          trasmissione o distribuzione.".
                 -  L'art.  4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
          1643   (Istituzione  dell'Ente  nazionale  per  la  energia
          elettrica  e  trasferimento ad esso delle imprese esercenti
          le  industrie  elettriche),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 dicembre 1962, n. 316, e' il seguente:
                 "8)  non  sono  soggette a trasferimento all'Ente le
          imprese   che   non  abbiano  prodotto  oppure  prodotto  e
          distribuito  mediamente  nel  biennio  1959-60  piu'  di 15
          milioni  di  chilowattore  per  anno.  Le  medesime imprese
          saranno   soggette   a   trasferimento  all'Ente  nazionale
          allorche'    l'energia    prodotta,   oppure   prodotta   e
          distribuita,  avra'  per due anni consecutivi superato i 15
          milioni di chilowattore per anno.".
                 -  L'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
          per  l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
          di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
          sviluppo  delle  fonti  rinnovabili di energia), pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   16 gennaio   1991,   n.  13,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
                 "Art.   7   (Norme   per   le   imprese   elettriche
          minori). - 1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della
          legge  6  dicembre  1962,  n. 1643, modificato dall'art. 18
          della  legge  29 maggio  1982,  n. 308, non si applica alle
          imprese   produttrici  e  distributrici  a  condizione  che
          l'energia  elettrica  prodotta  venga  distribuita  entro i
          confini territoriali dei comuni gia' serviti dalle medesime
          imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in
          vigore della presente legge.
                 2. La produzione di energia elettrica delle medesime
          imprese  produttrici  e  distributrici  mediante  le  fonti
          rinnovabili  di  energia  di cui all'art. 1, comma 3, resta
          disciplinata  dalle  disposizioni legislative vigenti per i
          relativi impianti.
                 3.  Il  Comitato interministeriale dei prezzi (CIP),
          su   proposta   della   Cassa  conguaglio  per  il  settore
          elettrico,  stabilisce  entro  ogni  anno,  sulla  base del
          bilancio  dell'anno  precedente delle imprese produttrici e
          distributrici  di  cui  al comma 1, l'acconto per l'anno in
          corso   ed   il   conguaglio   per   l'anno  precedente  da
          corrispondere  a  titolo  di  integrazione  tariffaria alle
          medesime imprese produttrici e distributrici.
                 4.  Il  CIP  puo' modificare l'acconto per l'anno in
          corso  rispetto  al  bilancio  dell'anno  precedente  delle
          imprese  produttrici  e  distributrici  di  cui  al comma 1
          qualora  intervengano variazioni nei costi dei combustibili
          e/o  del  personale che modifichino in modo significativo i
          costi  di  esercizio  per  l'anno  in  corso delle medesime
          imprese produttrici e distributrici.".
                 - Si riporta l'art. 9 del citato decreto legislativo
          n. 79 del 1999, come modificato dalla presente legge:
                 "Art.  9  (L'attivita'  di  distribuzione). - 1.  Le
          imprese  distributrici  hanno  l'obbligo di connettere alle
          proprie  reti  tutti  i soggetti che ne facciano richiesta,
          senza  compromettere  la continuita' del servizio e purche'
          siano    rispettate   le   regole   tecniche   nonche'   le
          deliberazioni    emanate   dall'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas  in materia di tariffe, contributi ed
          oneri.  Le  imprese  distributrici  operanti  alla  data di
          entrata  in  vigore del presente decreto, ivi comprese, per
          la  quota  diversa dai propri soci, le societa' cooperative
          di  produzione  e  distribuzione  di  cui all'art. 4, n. 8,
          della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere
          il  servizio  di  distribuzione  sulla  base di concessioni
          rilasciate    entro   il   31 marzo   2001   dal   Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e aventi
          scadenza  il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti
          sono  individuati  i  responsabili  della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
          distribuzione     e    dei    relativi    dispositivi    di
          interconnessione,  che  devono  mantenere  il segreto sulle
          informazioni    commerciali   riservate;   le   concessioni
          prevedono,    tra    l'altro,    misure    di    incremento
          dell'efficienza  energetica  degli  usi  finali  di energia
          secondo  obiettivi quantitativi determinati con decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
                 2.  Con regolamento del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la
          Conferenza   unificata,  istituita  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,  e  l'Autorita'
          dell'energia   elettrica   e  il  gas,  sono  stabiliti  le
          modalita',  le  condizioni  e  i  criteri,  ivi  inclusa la
          remunerazione  degli investimenti realizzati dal precedente
          concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla
          scadenza   del   31 dicembre   2030,  previa  delimitazione
          dell'ambito,  comunque non inferiore al territorio comunale
          e  non  superiore  a  un  quarto di tutti i clienti finali.
          Detto  servizio  e'  affidato sulla base di gare da indire,
          nel  rispetto  della  normativa  nazionale e comunitaria in
          materia  di  appalti  pubblici,  non  oltre  il quinquennio
          precedente la medesima scadenza.
                 3.   Al  fine  di  razionalizzare  la  distribuzione
          dell'energia  elettrica, e' rilasciata una sola concessione
          di  distribuzione per ambito comunale. Nei comuni ove, alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          operanti  piu'  distributori,  questi ultimi, attraverso le
          normali regole di mercato, adottano le opportune iniziative
          per la loro aggregazione e sottopongono per approvazione le
          relative proposte al Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  entro  il 31 marzo 2000; ove lo stesso
          Ministro non si esprima entro il termine di sessanta giorni
          le  stesse  proposte  si  intendono  approvate. Il medesimo
          Ministro  ed  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione    economica    promuovono    la    predetta
          aggregazione,   anche   attraverso   specifici  accordi  di
          programma.
                 4. Per la finalita' di cui al comma 3 ed ai fini del
          mantenimento  del  pluralismo nell'offerta di servizi e del
          rafforzamento   di  soggetti  imprenditoriali  anche  nella
          prospettiva     dell'estensione     del    mercato    della
          distribuzione, in assenza della proposta di cui al predetto
          comma  3  ovvero nel caso che essa sia motivamente respinta
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  le societa' di distribuzione partecipate
          dagli  enti  locali  possono  chiedere  all'ENEL  S.p.a. la
          cessione   dei   rami   d'azienda   dedicati  all'esercizio
          dell'attivita'  di  distribuzione  nei  comuni nei quali le
          predette  societa'  servono almeno il venti per cento delle
          utenze.  Ai fini della suddetta cessione, che avviene entro
          il 31 marzo 2001, la consistenza dei beni, il loro valore e
          le  unita'  di  personale  da  trasferire  sono determinati
          d'accordo  tra  le  parti;  in mancanza di accordo entro il
          30 settembre 2000, si provvede alle relative determinazioni
          attraverso  tre  qualificati  soggetti  terzi  di  cui  due
          indicati  rispettivamente  da  ciascuna delle parti, che ne
          sopportano  i relativi oneri, ed il terzo, i cui oneri sono
          a carico della parte che chiede la cessione, dal presidente
          del  tribunale  territorialmente  competente,  che  operano
          secondo  sperimentate  metodologie  finanziarie che tengano
          conto  dei  valori di mercato. Salvo diverso accordo tra le
          parti   la  cessione  avviene  sulla  base  delle  suddette
          determinazioni.
                 5.  Allo stesso fine di cui al comma 3 relativamente
          ad  ambiti  territoriali contigui, entro un anno dalla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, le societa'
          degli enti locali aventi non meno di 100.000 clienti finali
          possono   richiedere   al   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato di avvalersi delle procedure
          di cui al medesimo comma 3. Il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro
          il  termine  di  sessanta  giorni dalla data di ricevimento
          della  richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale
          termine, la richiesta si intende accolta.
                 Le  predette societa' sono in ogni caso ammesse alle
          procedure  di  cui  al comma 3 qualora abbiano un numero di
          clienti  finali  non  inferiore  a un quarto del totale dei
          clienti  finali  compresi  nel  bacino territoriale oggetto
          della richiesta.
                 6.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas
          stabilisce  i  criteri  e  i  parametri  economici  per  la
          determinazione  del  canone  annuo  da  corrispondere  agli
          eventuali proprietari di reti di distribuzione ai quali non
          sia   assegnata   la   relativa  concessione.  Il  Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  puo'
          ripartire  o  modificare  la concessione rilasciata, previo
          consenso del concessionario.
                 7.   I   soggetti   titolari   di   concessioni   di
          distribuzione  possono  costituire  una o piu' societa' per
          azioni,   di   cui   mantengono   il   controllo  e  a  cui
          trasferiscono i beni e i rapporti in essere, le attivita' e
          le   passivita'  relativi  alla  distribuzione  di  energia
          elettrica  e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il  gas provvede ad emanare i
          criteri   per   le   opportune   modalita'  di  separazione
          gestionale  e  amministrativa  delle  attivita'  esercitate
          dalle predette societa'.".
                 -  L'art.  17,  comma  5,  del  decreto  legislativo
          23 maggio 2000, n. 164, e' il seguente:
                 "Art. 17 (Attivita' di vendita ai clienti finali). -
          1-4. (Omissis).
                 5.  Per  motivi  di  continuita'  del servizio, o su
          segnalazione  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il
          gas,   con   decreto   del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  le  imprese  distributrici
          possono  essere  autorizzate  in via eccezionale a svolgere
          transitoriamente  l'attivita'  di vendita ai clienti finali
          nell'area   di   loro   operativita'.   Tale  attivita'  e'
          esercitata    a    condizioni    e    modalita'   stabilite
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.".
                 - Si riporta il comma 4 dell'art. 28 e l'art. 36 del
          decreto legislativo n. 164 del 2000:
                 "4.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato puo' svolgere un ruolo di promozione delle
          iniziative  del settore e puo', entro il 31 dicembre 2002 e
          solo  ai  fini della sicurezza del sistema, intervenire con
          propri   provvedimenti   per   garantire  la  tempestiva  e
          funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla fase
          di transizione del sistema.".
                 "Art.  36  (Norme  transitorie). - 1.  Ai fini della
          sicurezza  del  sistema nazionale del gas e dell'attuazione
          della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, nella
          fase  di  transizione, entro due anni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto emana apposite direttive per
          garantire  la  tempestiva  e  funzionale  attuazione  degli
          adempimenti necessari.".
                 -  L'art.  2,  comma  1,  lettera  ee),  del decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' il seguente:
                 "ee)   "sistema""   le   reti   di   trasporto,   di
          distribuzione,  gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati
          nel  territorio  nazionale  e nelle zone marine soggette al
          diritto   italiano   in  base  ad  atti  internazionali  di
          proprieta'   o  gestiti  dalle  imprese  di  gas  naturale,
          compresi  gli  impianti  che  forniscono servizi accessori,
          nonche'  quelli  di  imprese  collegate  necessari per dare
          accesso al trasporto e alla distribuzione;".
                 -   Si   riporta   l'art.   16  del  citato  decreto
          legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente
          legge:
                 "Art.     16     (Obblighi    delle    imprese    di
          distribuzione). - 1.  Le  imprese  di  distribuzione di gas
          naturale svolgono anche l'attivita' di dispacciamento sulla
          propria rete.
                 2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno
          l'obbligo   di   allacciare  i  clienti,  che  ne  facciano
          richiesta,   che   abbiano   sede   nell'ambito   dell'area
          territoriale  alla  quale  si riferisce l'affidamento sulla
          base  del  quale  esse operano, purche' esista la capacita'
          del  sistema  di  cui  dispongono  e  le  opere  necessarie
          all'allacciamento   del   cliente   siano  tecnicamente  ed
          economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con
          delibera  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  nel  rispetto degli obblighi di universalita' del
          servizio pubblico.
                 3.   In   caso   di   rifiuto  l'utente  ne  informa
          l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas che, sentita
          l'impresa  che  ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi
          una  violazione dei criteri di cui al comma 2, puo' imporre
          alla  stessa  impresa  di procedere all'allacciamento. Sono
          fatti  salvi  i  poteri  e  le  attribuzioni dell'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato.
                 4.   Le   imprese  di  distribuzione  perseguono  il
          risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
          Gli  obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza
          con  gli  impegni  previsti  dal  protocollo di Kyoto, ed i
          principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
          individuati  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sentita la Conferenza unificata, da emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
          raggiungimento,   utilizzando   anche  lo  strumento  della
          remunerazione  delle iniziative di cui al comma 4 dell'art.
          23,  nel  cui rispetto operano le imprese di distribuzione,
          sono   determinati   con  provvedimenti  di  pianificazione
          energetica  regionale,  sentiti  gli  organismi di raccordo
          regione-autonomie  locali.  In sede di Conferenza unificata
          e'  verificata  annualmente  la  coerenza  degli  obiettivi
          regionali con quelli nazionali.
                 5. (abrogato).
                 6.  Le  imprese  di  distribuzione  di  gas naturale
          sospendono  altresi'  la  fornitura di gas agli impianti su
          richiesta  dell'ente  locale  competente per i controlli ai
          sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n.
          10,    motivata    dalla    riscontrata   non   conformita'
          dell'impianto  alle  norme  o  dal  reiterato  rifiuto  del
          responsabile  dell'impianto a consentire i controlli di cui
          alla citata legge n. 10 del 1991.
                 7.   Per   quanto  non  espressamente  previsto  dal
          presente  decreto  in materia di distribuzione si applicano
          le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali.".
                 -  L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
          1997,  n. 324 (Ulteriori interventi in materia di incentivi
          per  la  rottamazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 settembre 1997, n. 225, e convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  25 novembre  1997, n. 403 (Gazzetta Ufficiale
          26 novembre  1997,  n.  276),  cosi'  come modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  1  (Incentivi  per  la  rottamazione).  -  1.
          (Omissis).
                 2.  A  decorrere  dal 1° ottobre 1997, il contributo
          per   gli   acquisti   di   cui   all'art.  29  del  citato
          decreto-legge  n.  669  del  1996  e' riconosciuto, per gli
          autoveicoli   con   trazione  elettrica,  fino  all'importo
          massimo  di  L. 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30
          miliardi  a  valere sulle disponibilita' finanziarie di cui
          al  comma  3,  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita',
          criteri,  modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a
          partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a
          metano  o  a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto
          dovra'     determinare     altresi'     agevolazioni    per
          l'installazione  di  impianti di alimentazione a metano o a
          GPL  effettuata  entro  tre  anni  successivi  alla data di
          immatricolazione   dell'autoveicolo   purche'  quest'ultima
          abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.".
                 -  L'art.  1,  comma  1 del decreto-legge 7 febbraio
          2002,  n. 7, (Misure urgenti per garantire la sicurezza del
          sistema   elettrico   nazionale  publicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   9 febbraio  2002,  n.  34,  e  convertito,  con
          modificazioni,  dall'art.  1, della legge 9 aprile 2002, n.
          55  (Gazzetta  Ufficiale  10 aprile  2002,  n.  84),  e' il
          seguente:
                 "Art.  1  (Misure urgenti per garantire la sicurezza
          del  sistema  elettrico nazionale). - 1. Al fine di evitare
          il   pericolo  di  interruzione  di  fornitura  di  energia
          elettrica  su  tutto il territorio nazionale e di garantire
          la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla
          determinazione  dei  principi fondamentali della materia in
          attuazione  dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
          e  comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in
          sede  di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,
          la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti di energia
          elettrica  di  potenza  superiore  a  300  MW  termici, gli
          interventi  di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere
          connesse  e  le infrastrutture indispensabili all'esercizio
          degli  stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e
          soggetti   ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dal
          Ministero  delle attivita' produttive, la quale sostituisce
          autorizzazioni,  concessioni  ed  atti  di assenso comunque
          denominati,  previsti  dalle  norme  vigenti,  fatto  salvo
          quanto  previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire
          e   ad  esercire  l'impianto  in  conformita'  al  progetto
          approvato.  Resta fermo il pagamento del diritto annuale di
          cui  all'art.  63,  commi  3  e  4,  del  testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni.".
                 -  L'art.  1,  comma 3, del decreto-legge 22 ottobre
          1992,  n.  415 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64,
          in    tema    di    disciplina   organica   dell'intervento
          straordinario  nel  Mezzogiorno), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale   22 ottobre   1992,   n.  249,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e' il
          seguente:
                 "3.   Restano  ferme  le  disposizioni  della  legge
          1° marzo  1986,  n.  64, per gli interventi di agevolazione
          alle  attivita'  produttive  che  alla  data  di entrata in
          vigore   del   decreto-legge   14 agosto   1992,   n.  363,
          risultavano:
                   a) inseriti   nei   contratti  di  programma  gia'
          approvati  dal  CIPI o negli accordi di programma stipulati
          ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;
                   b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la
          promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
                   c) relativi  a  centri  di  ricerca  e progetti di
          ricerca,  non  inclusi  nei  contratti  di programma, per i
          quali e' stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
                   d) deliberati  dalle  regioni  meridionali o dagli
          istituti  di credito convenzionati con le regioni stesse ai
          sensi  dell'art. 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n.
          64,  fino  alla  concorrenza  massima  di lire 200 miliardi
          dello  stanziamento  previsto  dal  comma  1  del  presente
          articolo;
                   e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi
          abilitati  anteriormente alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge  14 agosto  1992, n. 363, ivi comprese quelle
          riferite  ad  iniziative  indotte  dalla  realizzazione dei
          contratti  di  programma  e  degli  accordi  di  programma,
          purche'   siano   stati   avviati   a   realizzazione   gli
          investimenti   alla   predetta   data   ovvero   riguardino
          investimenti  per i quali risulta stipulato il contratto di
          locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli
          deliberati   o   approvati   dagli   istituti   di  credito
          abilitati.".
                 -  La  legge  21 dicembre  2001,  n.  443 (Delega al
          Governo   in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive), e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
                 -  L'art.  8  della  legge  24 novembre 2000, n. 340
          (Disposizioni  per  la  delegificazione  di  norme e per la
          semplificazione  di  procedimenti amministrativi - legge di
          semplificazione  1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 novembre 2000, n. 275, e' il seguente:
                 "Art.   8  (Utilizzo  di  siti  industriali  per  la
          sicurezza  e l'approvvigionamento strategico dell'energia).
          -  1.  L'uso  o  il  riutilizzo  di  siti  industriali  per
          l'installazione  di impianti destinati al miglioramento del
          quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della
          sicurezza  e  dell'affidabilita' del sistema, nonche' della
          flessibilita'  e  della  diversificazione  dell'offerta, e'
          soggetto  ad  autorizzazione  del Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministero    dell'ambiente,   d'intesa   con   la   regione
          interessata.  Ai  fini  della  procedura di cui al presente
          articolo,  per  impianti  si intendono i rigassificatori di
          gas    naturale    liquido.    Il    soggetto   richiedente
          l'autorizzazione    deve   allegare   alla   richiesta   di
          autorizzazione un progetto preliminare.
                 2.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato    svolge   l'istruttoria   nominando   il
          responsabile   unico   del   procedimento  che  convoca  la
          conferenza  di  servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
          241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si
          conclude  in  ogni  caso  nel termine di centottanta giorni
          dalla data di presentazione della richiesta.
                 3.   Il   soggetto   richiedente   l'autorizzazione,
          contemporaneamente    alla   presentazione   del   progetto
          preliminare  di  cui  al  comma  1,  presenta  al Ministero
          dell'ambiente  uno  studio di impatto ambientale attestante
          la conformita' del progetto medesimo alla vigente normativa
          in  materia  di  ambiente.  Il  Ministero dell'ambiente nel
          termine  di  sessanta  giorni  concede  il  nulla osta alla
          prosecuzione   del   procedimento,   ove  ne  sussistano  i
          presupposti.
                 4.  Qualora  l'esito  della  conferenza  di  servizi
          comporti  la  variazione  dello  strumento  urbanistico, la
          determinazione   costituisce  proposta  di  variante  sulla
          quale,  tenuto  conto  delle osservazioni, delle proposte e
          delle  opposizioni  formulate  dagli aventi titolo ai sensi
          della   legge   17 agosto   1942,  n.  1150,  si  pronuncia
          definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale.
          Decorso  inutilmente  tale termine, la determinazione della
          conferenza   di  servizi  equivale  ad  approvazione  della
          variazione dello strumento urbanistico.
                 5.  Nei  casi disciplinati dal presente articolo, il
          procedimento  si  conclude  con  un  unico provvedimento di
          autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
          impianti  e  delle  opere annesse, adottato con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
          regione  interessata.  In  assenza del nulla osta di cui al
          comma  3, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri
          che  provvede  ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della
          legge  7 agosto  1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12
          della presente legge."..
                 -  L'art.  11  della  legge 28 novembre 1980, n. 784
          (Norme   per  la  ricapitalizzazione  della  GEPI,  per  la
          razionalizzazione   e   il   potenziamento   dell'industria
          chimica,  per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della
          continuita'  della produzione della gestione degli impianti
          del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del
          progetto  di  metanizzazione),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 novembre 1980, n. 327, e' il seguente:
                 "Art.  11.  -  Entro due mesi dall'entrata in vigore
          della    presente   legge,   su   proposta   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
          con  il  Ministro  per  gli  interventi straordinari per il
          Mezzogiorno,  sentito  il comitato dei rappresentanti delle
          regioni  meridionali,  l'Associazione  nazionale dei comuni
          italiani  (ANCI)  e  la Confederazione italiana dei servizi
          pubblici  degli  enti  locali  (CISPEL), il CIPE approva la
          prima  fase del programma generale della metanizzazione del
          Mezzogiorno,  con  l'indicazione  dei comuni rientranti nei
          territori  di  cui  all'art.  1 del testo unico delle leggi
          sugli  interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978,  n. 218,
          interessati  all'attuazione del programma medesimo, nonche'
          dei tempi di realizzazione delle opere.
                 Il  programma  generale  dovra' essere approvato dal
          CIPE  con  la  stessa  procedura di cui al precedente comma
          entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
                 Per  l'attuazione  del  programma  di  cui  ai commi
          precedenti  e'  autorizzata  la  spesa di lire 605 miliardi
          destinata alle seguenti finalita':
                   a) promozione delle reti di distribuzione urbana e
          territoriale  del  metano per l'utilizzazione di questo nei
          territori  di  cui  all'art.  1 del testo unico delle leggi
          sugli  interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
                   b) assistenza  tecnica  e fmanziaria in favore dei
          comuni  e  loro  consorzi ai fini della realizzazione delle
          reti,  di  cui  alla  precedente  lettera a), nonche' della
          trasformazione  o  dell'ampliamento  a tali fini delle reti
          esistenti;
                   c) concessione   ai  comuni  o  loro  consorzi  di
          contributi  per  la  realizzazione  o  la  trasformazione o
          l'ampliamento  delle  opere  di cui alla precedente lettera
          a).
                 A tal fine e' autorizzata:
                   1)  la  concessione  ai  comuni e loro consorzi di
          contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per
          cento  della  spesa  preventiva per le opere e le finalita'
          indicate dal precedente comma;
                   2)  la  concessione  ai  comuni e loro consorzi di
          contributi   sugli  interessi  per  l'assunzione  di  mutui
          ventennali  al  tasso  del  3  per  cento  per un ulteriore
          ammontare  fino  al  20  per cento della spesa per le opere
          indicate   dal   precedente   comma.  In  sostituzione  dei
          contributi  sugli  interessi,  i  comuni  e  loro  consorzi
          possono  richiedere  l'erogazione di un contributo in conto
          capitale  dello  stesso  ammontare  del contributo in conto
          interessi   determinato   in   valore  attuale  secondo  le
          modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro;
                   3)  la  concessione all'ENI di contributi in conto
          capitale,  nel  limite massimo del 40 per cento della spesa
          preventivata,  per  la realizzazione di adduttori secondari
          aventi  caratteristiche  di  infrastrutture pubbliche e che
          rivestono  particolare  importanza  ai fini dell'attuazione
          del    programma    generale   della   metanizzazione   del
          Mezzogiorno,  come  previsto  dal  primo comma del presente
          articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.
                 La   individuazione  degli  adduttori  secondari  da
          ammettere  a  contributo  avviene  contestualmente e con le
          procedure previste dal primo comma.
                 I  criteri  e  le  modalita'  per la concessione dei
          mutui  di  cui  al  numero 2) del quarto comma del presente
          articolo,   fermo   il   principio  che  le  annualita'  di
          ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi
          dei comuni, a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo
          a  quello  effettivo  di inizio dell'esercizio per le nuove
          reti  o di completamento delle opere di trasformazione o di
          ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il
          parere   del  comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni
          meridionali,  l'ANCI  e la CISPEL, con decreto del Ministro
          del tesoro.
                 In  sede  di  approvazione  del  programma di cui al
          primo  comma  del  presente articolo, il CIPE stabilisce la
          ripartizione   delle   somme  da  destinare  ai  contributi
          previsti  rispettivamente  dai  numeri  1)  e 2) del quarto
          comma   del   presente  articolo  e  le  procedure  per  la
          concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).
                 Il  CIPE,  nel  determinare i criteri e le modalita'
          per  la concessione delle provvidenze previste dal presente
          articolo,  deve  altresi'  stabilire  le  modalita'  per la
          concessione  ai  comuni  e  ai loro consorzi di un mutuo da
          parte  della  Cassa  depositi  e prestiti ogni volta che le
          provvidenze   disposte  con  la  presente  legge  ed  altre
          eventuali  previste  da  leggi  nazionali o regionali, o da
          interventi  comunitari,  non  garantiscono il finanziamento
          totale delle opere da realizzare.
                 L'art.  31  della  legge  24 aprile 1980, n. 146, e'
          abrogato.
                 I   termini   previsti  dalle  vigenti  disposizioni
          legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione dgli
          atti   dei  comuni  e  dei  loro  consorzi  riguardanti  la
          realizzazione   del   programma   di   metanizzazione   nei
          rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'.
                 I  comuni e i loro consorzi che alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge  abbiano  deliberato  di
          concedere  a  terzi  la  gestione del servizio e che per la
          realizzazione   di   nuove   reti  di  distribuzione  o  la
          trasformazione  o l'ampliamento di reti esistenti intendano
          ottenere  i  contributi  e  i mutui previsti dalla presente
          legge,  nell'adottare  le  relative  deliberazioni  debbono
          adeguare,  in  quanto  necessario, le concessioni per tener
          conto  dei  benefici  assicurati  ai  comuni dalle presenti
          norme.
                 I   comuni,   singoli   o  associati,  compresi  nei
          programmi  di  metanizzazione,  che alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge dispongono di un servizio di
          distribuzione  di  gas per usi civili dato in concessione a
          terzi,  e che intendano trasformare gli impianti o ampliare
          la  rete  di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza
          normale   o  per  diritto  contrattuale,  l'assunzione  del
          servizio   in   gestione  attraverso  preesistenti  aziende
          municipalizzate  per i servizi, ovvero preesistenti o nuove
          forme   associative   intercomunali,   in   ogni  caso  con
          riferimento  a  bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle
          provvidenze  previste  dalla  presente  legge,  ad ottenere
          dalla  Cassa  depositi e prestiti, il mutuo necessario alla
          copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto,
          essi  sono  tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano
          delle  delegazioni  necessarie  alla contrazione del mutuo,
          viene  concessa,  con  decreto  del Ministro del tesoro, la
          garanzia   dello   Stato,  nel  limite  del  50  per  cento
          dell'ammontare del mutuo.
                 Le  provvidenze  di  cui  al  presente articolo sono
          concesse  sulla  base dei criteri e delle modalita' fissate
          dal  CIPE  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, previa
          istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.
                 I   contributi  in  conto  capitale  nonche'  quelli
          concessi  dal  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale sono
          erogati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti che a tal fine
          istituisce  apposita  contabilita' separata alla quale sono
          versati,   con  distinta  imputazione,  i  necessari  mezzi
          finanziari con decreto del Ministro del tesoro.
                 I    contributi    sono   erogati   ogni   qualvolta
          l'avanzamento   dell'opera   raggiunge   una   entita'  non
          inferiore  al  trenta  per  cento  del complesso dell'opera
          stessa   ed   in   misura   corrispondente  allo  stato  di
          avanzamento.
                 Nell'ipotesi   che  i  comuni  o  loro  consorzi  si
          avvalgano  di  societa'  concessionarie per la gestione del
          servizio  oltre che per la costruzione della rete, lo stato
          di   avanzamento,   comunque  certificato  dal  comune,  e'
          presentato  dal legale rappresentante della societa', sotto
          la   sua   personale   responsabilita',  corredato  da  una
          dichiarazione  resa da un tecnico competente iscritto negli
          appositi  albi  professionali. In tal caso l'erogazione dei
          contributi  ha  luogo  dietro  prestazione ai comuni o loro
          consorzi  di una idonea garanzia per il completamento della
          parte dell'opera non coperta dai contributi.
                 Per  le  societa'  concessionarie  a  partecipazione
          statale  o  regionale  la  garanzia e' rappresentata da una
          dichiarazione  dell'ente  a  partecipazione  statale cui fa
          capo la societa' o della regione.
                 In   attesa   del   definitivo  utilizzo  dei  mezzi
          finanziari  acquisiti  e  da acquisire dal Fondo europeo di
          sviluppo  regionale sull'adduttore principale e le bretelle
          economicamente  forti di cui al numero 8 della delibera del
          CIPE  del  27 febbraio  1981,  detti  mezzi finanziari sono
          messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il
          loro   temporaneo  impiego  allo  scopo  di  accelerare  la
          realizzazione  delle  opere previste dal presente articolo,
          ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche
          di infrastrutture pubbliche.
                 Il  Ministro  del tesoro, anche in deroga all'art. 2
          della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri
          decreti  le  modalita'  per  la  messa  a  disposizione dei
          predetti  mezzi  finanziari  presso  la  Cassa  depositi  e
          prestiti,  nonche'  i criteri, le misure e le modalita' per
          la  concessione  delle  citate  anticipazioni e per il loro
          reintegro  a  valere  sui  contributi  di cui al precedente
          comma.
                 La  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  affidare con
          apposite  convenzioni  ad  istituti  ed  aziende di credito
          l'istruttoria    delle   domande   di'   erogazione   delle
          agevolazioni di cui al presente articolo.
                 Al  fine  di  incentivarne  l'impiego, il gas metano
          usato come combustibile per usi civili nei territori di cui
          al primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta
          di  consumo,  istituita  con  l'art.  10  del decreto-legge
          7 febbraio  1977,  n.  15,  convertito,  con modificazioni,
          nella legge 7 aprile 1977, n. 102.
                 Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato,   d'intesa   con   il  Ministro  per  gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno
          di  ogni anno e sino alla completa attuazione del programma
          di  metanizzazione  del Mezzogiorno, presenta al Parlamento
          una  dettagliata  relazione  sullo  stato di attuazione del
          programma.
                 L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara'
          iscritta,  negli  anni  finanziari  dal  1980  al  1982, in
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          del  tesoro.  Per  l'anno  finanziario 1980 lo stanziamento
          resta determinato in lire 190 miliardi.".
                 -  Si  riporta  l'art. 1 della legge n. 416 del 1998
          (Modifiche  alla  legge  31  marzo  1998,  n.  73,  recante
          disposizioni  per accelerare la realizzazione del programma
          di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  gli interventi nelle
          aree  depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998, n 284:
                 "Art.  1.  - 1. La documentazione di collaudo di cui
          al  comma  5  dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73,
          deve,  a  pena  di  decadenza  delle  agevolazioni,  essere
          trasmessa  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato  per  l'istruttoria  finale entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                 2.   Per   gli  interventi  non  ultimati  entro  il
          31 dicembre  1996 di cui al comma 6 dell'art. 2 della legge
          31 marzo  1998,  n.  73, i lavori possono essere completati
          con  presentazione  della  documentazione da cui risulti lo
          stato  finale  della spesa al Ministero dell'industria, del
          commercio   e   dell'artigianato,   ai  sensi  del  decreto
          legislativo  3 aprile  1993, n. 96, entro trenta mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
                 3. (Omissis).
                 4.  Per  i  progetti  per  i  quali  non  sia  stato
          presentato  lo  stato  finale  di  spesa  di cui al comma 6
          dell'art.  2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          e'  dichiarata  la  decadenza, con decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  dei  relativi  finanziamenti nazionali e
          comunitari.    Analogamente    si   provvede   qualora   la
          documentazione  di  collaudo non sia trasmessa al Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
          quarantadue  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente legge.
                 5. Il comma 7 dell'art. 2 della legge 31 marzo 1998,
          n. 73, e' abrogato.
                 6.  Le  istanze  di cui al comma 8 dell'art. 2 della
          legge  31 marzo  1998, n. 73, devono pervenire al Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.".
                 -   Si   riporta   l'art.   15  del  citato  decreto
          legislativo  n. 164 del 2000 come modificato dalla presente
          legge:
                 "Art.  15  (Regime  di transizione nell'attivita' di
          distribuzione). - 1. Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate
          dagli  enti  locali  le  deliberazioni  di adeguamento alle
          disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene
          mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio
          ovvero  attraverso  la  trasformazione  delle  gestioni  in
          societa'   di   capitali   o   in  societa'  cooperative  a
          responsabilita'   limitata,  anche  tra  dipendenti.  Detta
          trasformazione   puo'  anche  comportare  il  frazionamento
          societario.  Ove l'adeguamento di cui al presente comma non
          avvenga  entro il termine indicato, provvede nei successivi
          tre   mesi,  anche  attraverso  la  nomina  di  un  proprio
          delegato,   il   rappresentante   dell'ente   titolare  del
          servizio.  Per gestioni associate o per ambiti a dimensione
          sovracomunale,  in  caso  di  inerzia,  la  regione procede
          all'affidamento   immediato  del  servizio  mediante  gara,
          nominando a tal fine un commissario ad acta.
                 2.  La  trasformazione in societa' di capitali delle
          aziende  che  gestiscono  il  servizio di distribuzione gas
          avviene  con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51, 52,
          53,  56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse
          modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende
          consortili,  intendendosi  sostituita al consiglio comunale
          l'assemblea  consortile.  In  questo  caso le deliberazioni
          sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
          che  non  intendono partecipare alla societa' hanno diritto
          alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
          bilancio  della relativa quota di capitale. L'ente titolare
          del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui
          al  presente  comma per un periodo non superiore a due anni
          dalla trasformazione.
                 3.  Per  la  determinazione  della quota di capitale
          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della
          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende
          consortili,  si  tiene  conto esclusivamente dei criteri di
          ripartizione   del  patrimonio  previsti  per  il  caso  di
          liquidazione dell'azienda consortile.
                 4.  Con riferimento al servizio di distribuzione del
          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
          titolare  del  servizio  prosegue per i periodi indicati ai
          commi  5  e  6,  anche  nel  caso in cui l'ente locale, per
          effetto  di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il
          controllo della societa'.
                 5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione del gas, gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in   vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli  alle
          societa'   derivate   dalla  trasformazione  delle  attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa  entro  i  termini  previsti  dal  comma  7 per il
          periodo  transitorio.  Gli  affidamenti e le concessioni in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e'  previsto  un termine che supera il periodo transitorio,
          proseguono  fino  al  completamento del periodo transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e  delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,
          a  carico  del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.
          14,  calcolato  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nelle
          convenzioni  o  nei  contratti e, per quanto non desumibile
          dalla  volonta'  delle  parti,  con  i  criteri di cui alle
          lettere  a)  e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre
          1925,  n.  2578.  Resta  sempre  esclusa la valutazione del
          mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
          rapporto di gestione.
                 6.  Decorso  il  periodo  transitorio, l'ente locale
          procede  all'affidamento  del servizio secondo le modalita'
          previste dall'art. 14.
                 7.  Il  periodo  transitorio  di  cui  al comma 5 e'
          fissato  in  cinque  anni a decorrere dal 31 dicembre 2000.
          Tale  periodo  puo'  essere  incrementato,  alle condizioni
          sotto indicate, in misura non superiore a:
                   a) un  anno  nel caso in cui, almeno un anno prima
          dello  scadere  dei  cinque  anni,  si realizzi una fusione
          societaria    che    consenta    di    servire    un'utenza
          complessivamente   non   inferiore   a   due  volte  quella
          originariamente   servita  dalla  maggiore  delle  societa'
          oggetto di fusione;
                   b) due  anni  nel caso in cui, entro il termine di
          cui  alla  lettera a), l'utenza servita risulti superiore a
          centomila  clienti  finali,  o  il gas naturale distribuito
          superi  i  cento  milioni  di  metri  cubi all'anno, ovvero
          l'impresa   operi   in   un  ambito  corrispondente  almeno
          all'intero territorio provinciale;
                   c) due  anni  nel caso in cui, entro il termine di
          cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno
          il 40% del capitale sociale.
                 8. (abrogato).
                 9.  Gli  affidamenti e le concessioni in essere alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
          mantenuti  per la durata in essi stabilita ove questi siano
          stati  attribuiti  mediante gara, e comunque per un periodo
          non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
                 10.  I  soggetti  titolari degli affidamenti o delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare  alle  gare indette a norma dell'art. 14, comma
          1,  senza  limitazioni.  Per  i  soggetti che devono essere
          costituiti  o  trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del
          presente   articolo,   la   partecipazione   alle  gare  e'
          consentita  a partire dalla data dell'avvenuta costituzione
          o trasformazione.
                 10-bis.  Per  le  concessioni  e  gli affidamenti in
          essere  per la realizzazione delle reti e la gestione della
          distribuzione  del  gas  metano ai sensi dell'art. 11 della
          legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
          e  dell'art.  9  della  legge  7 agosto  1997, n. 266, come
          modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          il  periodo  transitorio  disciplinato  dal  comma  7  e il
          periodo  di cui al comma 9 del presente articolo decorrono,
          tenuto  conto  del  tempo necessario alla costruzione delle
          reti,  decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore
          del  decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica i concessione del contributo.".
                 -  L'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000,
          n. 164, e' il seguente:
                 "Art.   14   (Attivita'   di  distribuzione).  -  1.
          L'attivita'  di  distribuzione di gas naturale e' attivita'
          di    servizio    pubblico.   Il   servizio   e'   affidato
          esclusivamente  mediante  gara  per periodi non superiori a
          dodici  anni.  Gli  enti  locali  che affidano il servizio,
          anche  in forma associata, svolgono attivita' di indirizzo,
          di  vigilanza,  di  programmazione  e  di  controllo  sulle
          attivita'  di  distribuzione,  ed  i  loro  rapporti con il
          gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
          servizio,  sulla  base  di  un  contratto  tipo predisposto
          dall'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  ed
          approvato  dal  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  entro  sei  mesi dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
                 2.  Ai fini del presente decreto, per enti locali si
          intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
                 3.  Nell'ambito  dei contratti di servizio di cui al
          comma   1   sono  stabiliti  la  durata,  le  modalita'  di
          espletamento   del  servizio,  gli  obiettivi  qualitativi,
          l'equa  distribuzione  del  servizio  sul  territorio,  gli
          aspetti  economici  del rapporto, i diritti degli utenti, i
          poteri  di  verifica  dell'ente  che affida il servizio, le
          conseguenze  degli inadempimenti, le condizioni del recesso
          anticipato  dell'ente  stesso per inadempimento del gestore
          del servizio.
                 4.  Alla  scadenza  del  periodo  di affidamento del
          servizio,  le  reti,  nonche'  gli  impianti e le dotazioni
          dichiarati     reversibili,     rientrano    nella    piena
          disponibilita'   dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,  se
          realizzati   durante   il   periodo  di  affidamento,  sono
          trasferiti  all'ente  locale  alle condizioni stabilite nel
          bando di gara e nel contratto di servizio.
                 5.  Alle  gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
          limitazioni   territoriali,   societa'   per   azioni  o  a
          responsabilita'  limitata, anche a partecipazione pubblica,
          e  societa'  cooperative  a responsabilita' limitata, sulla
          base   di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e  non
          discriminatori,  con  la  sola  esclusione  delle societa',
          delle  loro  controllate, controllanti e controllate da una
          medesima  controllante,  che,  in  Italia  o in altri Paesi
          dell'Unione   europea,   gestiscono   di   fatto,   o   per
          disposizioni   di  legge,  di  atto  amministrativo  o  per
          contratto, servizi pubblici locali in virtu' di affidamento
          diretto  o  di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle
          gare  sono  ammessi  inoltre  i gruppi europei di interesse
          economico.
                 6.   Nel   rispetto   degli   standard  qualitativi,
          quantitativi,   ambientali,   di   equa  distribuzione  sul
          territorio  e  di  sicurezza,  la gara e' aggiudicata sulla
          base  delle migliori condizioni economiche e di prestazione
          del  servizio,  del  livello  di  qualita' e sicurezza, dei
          piani  di  investimento  per lo sviluppo e il potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,   nonche'   dei   contenuti   di  innovazione
          tecnologica   e   gestionale   presentati   dalle   imprese
          concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto di servizio.
                 7.  Gli enti locali avviano la procedura di gara non
          oltre  un  anno  prima  della scadenza dell'affidamento, in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio.  Il  gestore  uscente  resta comunque obbligato a
          proseguire   la   gestione   del   servizio,  limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.
                 8.   Il   nuovo   gestore,   con   riferimento  agli
          investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti
          oggetto del precedente affidamento o concessione, e' tenuto
          a  subentrare  nelle garanzie e nelle obbligazioni relative
          ai  contratti  di  finanziamento  in essere o ad estinguere
          queste  ultime  e a corrispondere una somma al distributore
          uscente  in  misura pari all'eventuale valore residuo degli
          ammortamenti  di  detti investimenti risultanti dai bilanci
          del   gestore   uscente   e   corrispondenti  ai  piani  di
          ammortamento  oggetto  del precedente affidamento, al netto
          degli   eventuali  contributi  pubblici  a  fondo  perduto.
          L'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, con proprio
          provvedimento,   stabilisce,   in   coerenza   col  sistema
          tariffario,  le  modalita' dell'eventuale rivalutazione del
          suddetto  valore  residuo  in  relazione  all'andamento dei
          prezzi.
                 9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del
          comma  8  sono  indicati  nel  bando  di  gara.  Il gestore
          subentrante  acquisisce  la  disponibilita'  degli impianti
          dalla  data  del  pagamento della somma corrispondente agli
          oneri  suddetti,  ovvero  dalla data di offerta reale della
          stessa.
                 10.  Le  imprese  di gas che svolgono l'attivita' di
          distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
          decorrere dal 1° gennaio 2002.".
                 -  L'art.  11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79, e' il seguente:
                   "Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili).
          -   1.   Al   fine   di  incentivare  l'uso  delle  energie
          rinnovabili,  il  risparmio  energetico, la riduzione delle
          emissioni  di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse
          energetiche  nazionali,  a  decorrere  dall'anno  2001  gli
          importatori  e  i soggetti responsabili degli impianti che,
          in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da
          fonti  non  rinnovabili  hanno  l'obbligo  di immettere nel
          sistema  elettrico  nazionale,  nell'anno  successivo,  una
          quota  prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in
          vigore del presente decreto.
                 2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1 si applica alle
          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
          delle  esportazioni,  eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
          dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di
          gassificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di origine
          nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato
          dall'imposta  di  consumo  e  dall'accisa di cui all'art. 8
          della  legge  23 dicembre  1998, n. 488; la quota di cui al
          comma  1  e' inizialmente stabilita nel due per cento della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh.
                 3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto
          obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,
          l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri
          produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti
          rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
          della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi
          agli  impianti  di  cui  all'art.  3,  comma 7, della legge
          14 novembre  1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
          rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di
          trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le
          fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,
          puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti
          rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',
          con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
                 4.  Il  gestore della rete di trasmissione nazionale
          assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da
          impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche
          rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di
          specifici  criteri  definiti  dall'Autorita'  per l'energia
          elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia
          combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima
          annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta
          l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia
          elettrica consumata.
                 5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sono adottate le direttive per l'attuazione
          di  quanto  disposto  dai  commi  1,  2  e  3,  nonche' gli
          incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
          successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
          al   rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle
          emissioni  di  gas  inquinanti, con particolare riferimento
          agli  impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo di
          Kyoto.
                 6.   Al  fine  di  promuovere  l'uso  delle  diverse
          tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE,
          adottata  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza
          unificata,  istituita  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte
          gli  obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione
          tra  le  regioni  e  le  province autonome delle risorse da
          destinare  all'incentivazione.  Le  regioni  e  le province
          autonome,   anche   con  proprie  risorse,  favoriscono  il
          coinvolgimento  delle  comunita'  locali nelle iniziative e
          provvedono,      attraverso      procedure     di     gara,
          all'incentivazione delle fonti rinnovabili.".
                 -  L'art.  23,  comma  8,  del  decreto  legislativo
          11 maggio  1999,  n.  152  (Disposizioni sulla tutela delle
          acque   dall'inquinamento  e  recepimento  della  direttiva
          91/271/CEE  concernente  il  trattamento delle acque reflue
          urbane   e   della   direttiva   91/676/CEE  relativa  alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati  provenienti  da  fonti agricole), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 maggio  1999,  n.  124, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
                 "8.  Il comma 7 si applica anche alle concessioni di
          derivazione  gia' rilasciate. Qualora la scadenza di queste
          ultime,   per   effetto   dello  stesso  comma  7,  risulti
          anticipata  rispetto  a  quella originariamente fissata nel
          provvedimento   di  concessione,  le  relative  derivazioni
          possono  continuare  ad essere esercitate sino alla data di
          scadenza originaria, purche' venga presentata domanda entro
          il  31 dicembre  2000, fatta salva l'applicazione di quanto
          previsto  all'art. 22, e sempre che alla prosecuzione della
          derivazione  non  osti  uno  specifico  motivo di interesse
          pubblico.  Le  piccole  derivazioni ad uso idroelettrico di
          pertinenza  dell'ENEL,  per  le  quali  risulti  decorso il
          termine  di trenta anni fissato dal comma 7, sono prorogate
          per ulteriori trenta anni a far data dall'entrata in vigore
          del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  previa
          presentazione  della  relativa domanda entro il 31 dicembre
          2000.  Le  regioni,  anche  su richiesta o parere dell'ente
          gestore qualora la concessione ricada in area protetta, ove
          si  verifichino la mancanza dei presupposti di cui al comma
          1   procedono,   senza   indennizzo,  alla  modifica  delle
          condizioni  fissate  dal  relativo  disciplinare ai fini di
          rendere compatibile il prelievo, ovvero alla revoca.".
                 - L'art.   9,   comma  1,  del  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, e' il seguente:
                 "Art.  9  (L'attivita'  di  distribuzione).  - 1. Le
          imprese  distributrici  hanno  l'obbligo di connettere alle
          proprie  reti  tutti  i soggetti che ne facciano richiesta,
          senza  compromettere  la continuita' del servizio e purche'
          siano    rispettate   le   regole   tecniche   nonche'   le
          deliberazioni    emanate   dall'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas  in materia di tariffe, contributi ed
          oneri.  Le  imprese  distributrici  operanti  alla  data di
          entrata  in  vigore del presente decreto, ivi comprese, per
          la  quota  diversa dai propri soci, le societa' cooperative
          di  produzione e distribuzione di cui all'art. 4, numero 8,
          della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere
          il  servizio  di  distribuzione  sulla  base di concessioni
          rilasciate    entro   il   31 marzo   2001   dal   Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e aventi
          scadenza  il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti
          sono  individuati  i  responsabili  della  gestione,  della
          manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di
          distribuzione     e    dei    relativi    dispositivi    di
          interconnessione,  che  devono  mantenere  il segreto sulle
          informazioni    commerciali   riservate;   le   concessioni
          prevedono,    tra    l'altro,    misure    di    incremento
          dell'efficienza  energetica  degli  usi  finali  di energia
          secondo  obiettivi quantitativi determinati con decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.".
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del decreto
          legislativo  n. 79 del 1999, come modificato dalla presente
          legge:
                 "Art.  15  (Norme  transitorie  in  materia di fonti
          rinnovabili).   1.   La   decorrenza  delle  incentivazioni
          concernenti  i  provvedimenti  di  cui all'art. 3, comma 7,
          della  legge 14 novembre 1995, n. 481, e' improrogabilmente
          stabilita  nelle  convenzioni  stipulate  con l'ENEL S.p.a.
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
          I  soggetti, diversi da quelli di cui al terzo periodo, che
          non   rispettino   la   data   di   entrata   in  esercizio
          dell'impianto  indicata nella convenzione, fatto salvo ogni
          onere   ivi  previsto,  sono  considerati  rinunciatari.  I
          soggetti    destinatari    di   incentivi   relativi   alla
          realizzazione  di  impianti  alimentati  esclusivamente  da
          fonti  rinnovabili che non rispettino la data di entrata in
          esercizio  dell'impianto indicata nella convenzione e nelle
          relative   modifiche   e   integrazioni   sono  considerati
          rinunciatari  qualora  non  abbiano  fornito  idonea  prova
          all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas di avere
          concretamente   avviato  la  realizzazione  dell'iniziativa
          mediante  l'acquisizione  della  disponibilita'  delle aree
          destinate  ad  ospitare  l'impianto, nonche' l'accettazione
          del   preventivo   di  allacciamento  alla  rete  elettrica
          formulato  dal  gestore  competente,  ovvero l'indizione di
          gare   di  appalto  o  la  stipulazione  di  contratti  per
          l'acquisizione  di macchinari o per la costruzione di opere
          relative  all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti
          di  finanziamento  dell'iniziativa  o l'ottenimento in loro
          favore  di misure di incentivazione previste da altre leggi
          a  carico  del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari
          che  abbiano  adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non
          sono  considerati  rinunciatari  e  perdono il diritto alle
          previste   incentivazioni   nei  limiti  corrispondenti  al
          ritardo  accumulato.  In  caso di motivato ritardo rispetto
          alla   data   predetta   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, ferma rimanendo la decorrenza
          delle   incentivazioni,  puo'  concedere  una  proroga  non
          superiore  a  due  anni  a  fronte  di un coerente piano di
          realizzazione.
                 2. Al  fine  di  definire  un quadro temporale certo
          delle   realizzazioni,   e'   fatto   obbligo  ai  soggetti
          beneficiari  delle  suddette  incentivazioni  di presentare
          all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas, per gli
          impianti  non  ancora  entrati  in  esercizio entro un anno
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, le
          autorizzazioni  necessarie  alla costruzione degli impianti
          medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando
          il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento
          delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo
          entro  il  31 dicembre  2002  comporta la decadenza da ogni
          diritto alle incentivazioni medesime.
                 3. Su  motivata  richiesta  dei  soggetti  di cui al
          comma  1,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  previo  parere  favorevole
          degli  enti  locali  competenti,  la  localizzazione  degli
          impianti  previsti  nelle  convenzioni  di  cui al medesimo
          comma   puo'   essere   modificata   a  condizione  che  la
          funzionalita'   della   rete  elettrica  nella  nuova  area
          interessata  non  risulti  pregiudicata.  La  richiesta non
          sospende  alcuno  dei  termini di cui ai commi 1 e 2 e, nel
          caso  di  rinuncia  a  ogni incentivo pubblico, e' accolta,
          anche in assenza di motivazioni, e comunicata all'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e il gas, a condizione che siano
          stati  espressi  i  pareti  favorevoli  dei  predetti  enti
          locali.
                 4. I  soggetti di cui al comma 1 che, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          rinunciano  espressamente  alle  facolta'  e  agli obblighi
          sottoscritti negli atti di convenzione non sono soggetti ad
          alcuna sanzione.
                 5. Fatte  salve  le disposizioni che disciplinano la
          localizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di
          recupero   di   rifiuti,   per   gli   stessi  impianti  la
          localizzazione prevista nelle convenzioni di cui al comma 1
          puo'  essere  modificata  previa comunicazione dei soggetti
          interessati  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,  e  previo  parere  favorevole degli enti
          locali competenti per territorio. Con le stesse modalita' i
          produttori   che,   per  documentati  motivi  tecnici,  non
          soddisfino  i  limiti di potenza dedicata stabiliti in tali
          convenzioni  possono  trasferire  in altro sito le quote di
          potenza  elettrica  non producibili nel sito originario. La
          comunicazione  non  sospende  alcuno  dei termini di cui ai
          commi 1 e 2.".
                 - Il  decreto  legislativo  25 novembre 1996, n. 624
          (Attuazione   della   direttiva   92/91/CEE  relativa  alla
          sicurezza   e   salute   dei   lavoratori  nelle  industrie
          estrattive  per  trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
          relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
          industrie  estrattive  a  cielo  aperto  o sotterranee), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
          293, S.O.
                 - La  legge  7 agosto  1990,  n. 241 (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
                 - L'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
          n.  625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle
          condizioni  di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni
          alla  prospezione,  ricerca e coltivazione di idrocarburi),
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
          293, S.O., e' il seguente:
                 "Art. 4 (Modifiche alle procedure di conferimento di
          permessi di ricerca). - 1. Il programma dei lavori allegato
          alla  domanda di permesso di ricerca e' presentato in busta
          chiusa,  da aprire allo scadere del termine di cui al comma
          4.
                 2. Al   fine  di  razionalizzare  l'area  richiesta,
          l'UNMIG puo' apportare modifiche non significative alla sua
          forma ed estensione.
                 3. Ferma  restando la pubblicazione dell'istanza nel
          BUIG,   il   Ministero  trasmette  alla  Commissione  delle
          Comunita'  europee,  per  la  pubblicazione  nella Gazzetta
          Ufficiale  delle Comunita' europee, un avviso contenente le
          informazioni essenziali sull'istanza.
                 4. Gli  enti  interessati possono presentare domanda
          di  permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di
          pubblicazione  dell'avviso  di  cui  al comma 3; le domande
          pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili.
                 5. Nonostante    l'avvio    del    procedimento   di
          conferimento, resta ferma la facolta' di negare il rilascio
          del  permesso  per  motivate ragioni di interesse pubblico,
          purche'  cio'  non dia luogo a discriminazioni; il relativo
          provvedimento e' pubblicato nel BUIG.
                 6. Il  decreto  di  conferimento  e'  pubblicato nel
          BUIG,  riportato,  per  estratto,  il  programma dei lavori
          approvato  e  le  motivazioni  adottate,  e comunicato alla
          regione o provincia autonoma territorialmente interessata".
                 - L'art.  2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001,
          n.  22 (Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la
          direttiva  68/414/CEE,  concernente l'obbligo per gli Stati
          membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
          greggio  e/o  di  prodotti  petroliferi),  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2001, n. 45, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  2  (Soggetti  tenuti  al  mantenimento  delle
          scorte  petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti). -
          1.  Il  mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e'
          assicurato  dai soggetti che nel corso dell'anno precedente
          hanno  immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti
          alle  categorie  I,  II  e  III  di  cui all'allegato A del
          presente decreto.
                 2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1, l'immissione in
          consumo  e'  desunta dal verificarsi dei presupposti per il
          pagamento  dell'accisa,  anche  per i prodotti destinati ad
          usi esenti.
                 3.  Nel  decreto  di  cui all'art. 1 sono definiti i
          coefficienti   necessari   a  determinare  la  ripartizione
          dell'obbligo  di mantenimento delle scorte di riserva tra i
          soggetti di cui al comma 1.
                 4.  Il  soggetto  che  immette in consumo i prodotti
          indicati  nel  comma 1  e'  obbligato a mantenere la scorta
          imposta  indipendentemente  dal  tipo di attivita' svolta e
          dalla  capacita'  autorizzata dell'impianto presso il quale
          e' avvenuta l'immissione al consumo.
                 5.  I  soggetti che iniziano l'immissione in consumo
          di prodotti petroliferi nel corso dell'anno hanno l'obbligo
          di    darne    immediata    comunicazione    al   Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Per tali
          soggetti  l'obbligo  del  mantenimento della scorta decorre
          dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.
                 6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  che cessano
          l'attivita' di immissione in consumo sono tenuti comunque a
          garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno
          successivo all'ultimo anno solare di attivita' e rispondono
          dell'adempimento  di  tale  obbligo  in  via solidale con i
          titolari   degli   impianti  presso  i  quali  e'  avvenuta
          l'immissione in consumo.
                 7.  Per  i  soggetti  che  effettuano  immissioni in
          consumo  presso  un  impianto  per quantitativi annuali per
          ciascuna  categoria  inferiori  a 1000 tonnellate l'obbligo
          del  mantenimento  delle  scorte  e'  a carico del titolare
          dell'impianto  presso  il quale e' avvenuta l'immissione in
          consumo.
                 8.  Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno
          per la determinazione della scorta i quantitativi destinati
          al bunkeraggio per la navigazione marittima.".
                 - Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
          legislativo  n. 22 del 2001, come modificato dalla presente
          legge:
                 "Art.   3   (Calcolo  e  ripartizione  delle  scorte
          petrolifere di riserva). - 1. L'ammontare complessivo delle
          scorte  di  riserva delle categorie di prodotti petroliferi
          di cui al comma 1, dell'art. 1, non puo' essere inferiore a
          quello   corrispondente   a   novanta  giorni  del  consumo
          nazionale  delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi
          con  riferimento  all'anno  precedente,  incrementato della
          differenza  necessaria  a  soddisfare  l'obbligo  stabilito
          annualmente  dall'Agenzia  internazionale per l'energia, di
          seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a quella
          corrispondente a novanta giorni delle importazioni nette di
          greggio e prodotti petroliferi.
                 1-bis.   Al   solo   fine  di  soddisfare  l'obbligo
          stabilito  annualmente  dall'A.I.E.  di  cui al comma 1, il
          prodotto  Orimulsion  puo'  essere equiparato, nella misura
          fissata   nel   decreto  annuale  di  determinazione  degli
          obblighi   di   scorta  di  cui  all'art.  1,  ai  prodotti
          petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per
          tale   prodotto   l'immissione   al   consumo   e'  desunta
          dall'avvenuto  perfezionamento  degli  adempimenti doganali
          per l'importazione.
                 2.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato, ai fini della determinazione dell'obbligo
          complessivo  di  cui  al  comma  1,  da  calcolare entro il
          31 marzo di ciascun anno, provvede a:
                   a) definire   l'ammontare   delle   immissioni  in
          consumo effettuate nell'anno precedente da ciascun impianto
          e  per  ciascuna  categoria  di prodotto, detraendo da tale
          ammontare  la parte del consumo interno coperta da prodotti
          derivati  dal  greggio  di  estrazione nazionale fino ad un
          massimo  del  25%  del  consumo interno stesso; a calcolare
          l'equivalente  di almeno novanta giorni delle immissioni in
          consumo;  a  detrarre  la scorta operativa delle raffinerie
          che   abbiano   effettuato  lavorazioni  per  conto  di  un
          committente  estero  o  per l'esportazione, pari a ventitre
          giorni,   dei   prodotti   ottenuti   da   tali  specifiche
          lavorazioni;
                   b) definire  l'ammontare  dell'ulteriore scorta di
          riserva,  espressa  in  termini  di  categorie di prodotti,
          necessaria  ad  adempiere  agli  obblighi discendenti dalla
          legge  7 novembre  1977,  n.  883,  fermo  restando  quanto
          previsto all'art. 10.
                 3.  L'obbligo che e' a carico dei soggetti, indicati
          nell'art.  2,  comma  1,  e'  calcolato in proporzione alle
          immissioni  in  consumo effettuate nell'anno precedente dei
          prodotti   appartenenti   alle   tre   categorie   di   cui
          all'allegato  A,  da calcolarsi sulla base dei coefficienti
          di  cui  all'art.  2,  comma  3,  stabiliti  dal  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato con il
          decreto di cui all'art. 1, comma 1.
                 4. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi
          appartenenti  alle  categorie  di  cui  all'allegato A sono
          comunicate  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  dai  soggetti di cui all'art. 2, entro il
          20 gennaio  di ciascun anno, tramite autocertificazione, ai
          sensi  della  legge  4  gennaio  1968,  n. 15, e successive
          modifiche ed integrazioni, salvo controlli della Guardia di
          finanza,    che   ne   riferisce   l'esito   al   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
                 - L'art.  8  del decreto legislativo n. 22 del 2001,
          abrogato  dalla  presente legge, recava: "Obbligo di scorta
          per i depositi con autorizzazione prefettizia".
                 - L'art. 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art.  19  (Armonizzazione  della  disciplina  sulle
          aliquote  di  prodotto  della  coltivazione). - 1.  Per  le
          produzioni  ottenute  a  decorrere  dal 1° gennaio 1997, il
          titolare  di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto
          a   corrispondere  annualmente  allo  Stato  il  valore  di
          un'aliquota  del  prodotto  della  coltivazione  pari al 7%
          della  quantita'  di idrocarburi liquidi e gassosi estratti
          in  terraferma,  e  al  7%  della  quantita' di idrocarburi
          gassosi  e  al  4%  della  quantita' di idrocarburi liquidi
          estratti in mare.
                 2.  L'aliquota  non  e'  dovuta  per  le  produzioni
          disperse,  bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere
          o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento.
          Nessuna  aliquota  e'  dovuta  per  le  produzioni ottenute
          durante   prove  di  produzione  effettuate  in  regime  di
          permesso di ricerca.
                 3.   Per   ciascuna   concessione  sono  esenti  dal
          pagamento  dell'aliquota,  al netto delle produzioni di cui
          al  comma  2,  i  primi  20  milioni  di Smc di gas e 20000
          tonnellate  di olio prodotti annualmente in terraferma, e i
          primi  50  milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio
          prodotti annualmente in mare.
                 4.  Per  ciascuna  concessione  di  coltivazione  il
          rappresentante  unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla
          Sezione   competente   i   quantitativi  degli  idrocarburi
          prodotti  e  di  quelli avviati al consumo per ciascuno dei
          titolari.  Il  rappresentante  unico  e' responsabile della
          corretta  misurazione delle quantita' prodotte e avviate al
          consumo,  ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
          Sezioni   di   disporre   accertamenti   sulle   produzioni
          effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
          cui  si  riferiscono  le  aliquote  il rappresentante unico
          comunica   all'UNMIG   ed   alle   Sezioni   competenti   i
          quantitativi  di  idrocarburi prodotti e avviati al consumo
          nell'anno  precedente  per  ciascuna  concessione e ciascun
          contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
          sottoscritte  dal  legale rappresentante o un suo delegato,
          che  attesta  esplicitamente  la esattezza dei dati in esse
          contenuti.
                 5.   I   valori   unitari   dell'aliquota  per  ogni
          concessione  di  coltivazione sono determinati, per ciascun
          titolare  in essa presente, come media ponderale dei prezzi
          di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.
                 5-bis.  Per  le  produzioni ottenute a decorrere dal
          1° gennaio   2002   i   valori   unitari  dell'aliquota  di
          coltivazione sono determinati:
                   a) per  l'olio,  per  ciascuna  concessione  e per
          ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei
          prezzi   di   vendita   da   essa  fatturati  nell'anno  di
          riferimento.  Nel  caso  di  utilizzo  diretto dell'olio da
          parte   del  concessionario,  il  valore  dell'aliquota  e'
          determinato  dallo  stesso  concessionario  sulla  base dei
          prezzi  sul mercato internazionale di greggi di riferimento
          con    caratteristiche    similari,    tenuto   conto   del
          differenziale delle rese di produzione;
                   b) per  il  gas,  per  tutte  le concessioni e per
          tutti  i  titolari,  in base alla media aritmetica relativa
          all'anno  di  riferimento  dell'indice QE, quota energetica
          del costo della materia prima gas, espressa in euro per MJ,
          determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          ai  sensi  della  deliberazione  22 aprile  1999, n. 52/99,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 100 del 30 aprile
          1999,   e   successive   modificazioni,   assumendo   fissa
          l'equivalenza  1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio
          2003,  l'aggiornamento  di  tale  indice,  ai soli fini del
          presente   articolo,   e'   effettuato  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il gas sulla base dei parametri di
          cui alla stessa deliberazione.
                 6.  Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma
          5  e'  ridotto  per  l'anno  1997 di 30 lire per Smc per le
          produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le
          produzioni  di  gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata
          per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per
          tonnellata  per  le  produzioni di olio in mare, per tenere
          conto  di  qualunque  onere, compresi gli oneri relativi al
          trattamento   e  trasporto.  In  terraferma,  nel  caso  di
          vettoriamento  il  valore unitario e' ulteriormente ridotto
          dei  costi  fatturati  di  vettoriamento  fino  al punto di
          riconsegna,  mentre  nel caso di trasporto mediante sistema
          di  proprieta'  del concessionario la riduzione e' pari a 1
          lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di
          raccolta  e  trattamento,  con esclusione dei primi 30 km e
          con  un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo
          di  olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche
          di  marginalita'  economica causata da speciali trattamenti
          necessari  per  portare  tali  produzioni  a  specifiche di
          commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta
          dal   Ministero,   su   documentata   istanza,  sentita  la
          Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in
          ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale
          detrazione  puo'  essere  altresi' riconosciuta per i costi
          sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.
                 6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere
          dal  1° gennaio  2002, al fine di tenere conto di qualunque
          onere,  compresi  gli  oneri relativi alla coltivazione, al
          trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui
          al  comma  6,  l'ammontare  della produzione annuale di gas
          esentata   dal   pagamento   dell'aliquota   per   ciascuna
          concessione   di  coltivazione,  di  cui  al  comma  3,  e'
          stabilita  in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in
          terraferma  e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni
          in mare.
                 7.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma 6 per gli anni
          successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni
          annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali
          e   del   costo   del   lavoro   per   unita'  di  prodotto
          nell'industria,  con  decreto del Ministero di concerto col
          Ministero  delle  finanze,  da  emanare  entro  il 31 marzo
          dell'anno   successivo  a  quello  cui  si  riferiscono  le
          aliquote,  sentita  una  Commissione  di  durata  biennale,
          nominata  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato;  con  decreto  del Ministro
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro sono determinati i
          compensi  per  tutti  i  componenti,  sia  di  diritto  che
          designati; tale Commissione opera presso il Ministero ed e'
          composta da:
                   il direttore generale delle miniere, presidente;
                   il direttore delIUNMIG;
                   un dirigente di ciascuna Sezione UNMIG;
                   un dirigente dell'UNMIG;
                   un   dirigente   del  Ministero  delle  finanze  -
          Dipartimento  del  territorio  designato dal Ministro delle
          finanze;
                   un  esperto  in  materia  di  economia delle fonti
          energetiche;
                   un   funzionario   dell'UNMIG   con   finzioni  di
          segretario.
                 8.   Ciascun   titolare,  in  tempo  utile  al  fine
          dell'effettuazione  dei  versamenti  di cui al comma 9, per
          tutte  le  concessioni  di  coltivazione  di  cui  e' stato
          titolare   unico,   rappresentante   unico   o  contitolare
          nell'anno  precedente, effettua il calcolo del valore delle
          aliquote  dovute,  sulla  base  delle  quote  di produzione
          spettanti,  del  valore  calcolato  in  base  al  comma 5 e
          tenendo  conto  delle  riduzioni  di cui al comma 6 e delle
          variazioni  di  cui  al  comma  7.  Egli redige altresi' un
          prospetto  complessivo  del  valore delle aliquote dovute e
          delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in
          base al disposto degli articoli 20 e 22.
                 9. Ciascun  titolare,  sulla  base dei risultati del
          prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
          cui   si  riferiscono  le  aliquote,  effettua  i  relativi
          versamenti  da  esso  dovuti  allo  Stato,  alle  regioni a
          statuto ordinario e ai comuni interessati.
                 10. I  versamenti dovuti allo Stato sono effettuati,
          in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e'
          titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo
          versamento  e'  effettuato  in forma cumulata, per le quote
          spettanti  ad  ogni  regione  a  statuto  ordinario, presso
          l'ufficio  finanziario  regionale e sul capitolo di entrata
          che  ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in
          vigore  del  presente  decreto, ad individuare e comunicare
          all'UNMIG,  per  la  pubblicazione  nel  BUIG. I versamenti
          dovuti  ai  comuni  affluiscono direttamente ai bilanci dei
          commi interessati.
                 11. Ciascun  titolare,  entro  il  15 luglio di ogni
          anno,  trasmette  al  Ministero  delle finanze, all'UNMIG e
          alle  sue  Sezioni  copia  del prospetto di cui al comma 8,
          corredato   di   copia   delle   ricevute   dei  versamenti
          effettuati.  L'UNMIG  comunica  alle regioni interessate il
          valore complessivo delle quote ad esse spettanti.
                 12.  Resta  ferma  la  facolta'  del Ministero delle
          finanze  e dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato,
          di   disporre   accertamenti   tramite   i   propri  uffici
          periferici,  sentita  la  Commissione  di  cui  al comma 7,
          sull'esattezza dei dati trasmessi.
                 13.   Ove   per   una  concessione  di  coltivazione
          risultino  produzioni  spettanti  o valorizzazioni maggiori
          rispetto   a  quelle  dichiarate,  il  titolare,  oltre  al
          versamento  di  quanto maggiormente dovuto e ferme restando
          le  sanzioni  previste  dalle norme vigenti, e' soggetto ad
          una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in
          valore   risultante,   comunque   non   inferiore   a  lire
          trentamilioni e non superiore a lire centoottantamilioni.
                 14.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto, le spese per gli accertamenti in materia
          di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'UNMIG e dalle
          sue  Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui
          al  comma  7,  nonche'  per l'acquisto e la manutenzione di
          strumenti  informatici  per  l'elaborazione  e  la gestione
          informatica  dei  dati relativi al calcolo delle aliquote e
          dei  relativi  versamenti  e ripartizioni, valutate in lire
          350  milioni  annui  a  decorrere  dal  1997, graveranno su
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato; a tal
          fine,  con  decreto  del  Ministero del tesoro, quota parte
          delle  entrate  derivanti  dal  presente  articolo e fino a
          concorrenza   dell'importo   sopra  indicato  di  lire  350
          milioni, e' riassegnata al predetto stato di previsione.
                 15.  Il Ministero trasmette annualmente alle regioni
          a  statuto ordinario interessate una relazione previsionale
          sull'entita'  delle  entrate  di  loro  spettanza,  per  il
          triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.".
                 L'art.   40   del  d.lgs.  n.  625  del  1996,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
                   "Art.   40.   (Accertamenti   sugli   investimenti
          effettuati  ai  sensi degli articoli 34 e 68 della legge n.
          613  del 1967 e dell'articolo 26 della legge n. 9 del 1991.
          -  1.  Al  fine  di semplificare l'applicazione della nuova
          disciplina  in  materia  di aliquote di prodotto introdotta
          dal   presente   decreto,  i  titolari  di  concessioni  di
          coltivazione  che  hanno  presentato  domanda di esonero ai
          sensi  dell'art  26  della legge n. 9 del 1991 per gli anni
          dal  1993 al 1996, inviano, entro il 30 giugno 1997 per gli
          anni  1993,  1994  e 1995, ed entro il 31 dicembre 1997 per
          l'anno  1996,  all'UNMIG  ed alle sue Sezioni, un prospetto
          contenente  il  riepilogo  degli investimenti effettuati in
          ciascuno  degli  anni  indicati per le opere di prospezione
          non esclusiva e di ricerca esclusiva di idrocarburi facenti
          parte del progetto di investimenti presentato all'UNMIG per
          gli stessi anni con riferimento alle opere per le quali non
          sia  gia' stata emessa dalla Sezione competente la relativa
          certificazione  ai sensi degli articoli 34 e 68 della legge
          n. 613 del 1967 e dell'art. 26 della legge n. 9 del 1991.
                 2.   Il   prospetto   ed  i  tabulati  analitici  di
          documentazione delle spese effettuate sono sottoscritti dal
          legale rappresentante del concessionario o un suo delegato,
          che  attesta  la  veridicita'  e  la pertinerza delle spese
          elencate alle opere del progetto di investimento approvato.
                 2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che
          hanno  presentato  istanze di esonero ai sensi dell'art. 26
          della  legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non
          risultino  conclusi  i relativi accertamenti, inviano entro
          il  31 dicembre  2004 l'aggiornamento, dei prospetti di cui
          al  comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora
          in  corso  alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento,
          sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o
          da   un  suo  delegato,  indica  altresi'  l'importo  delle
          eventuali  aliquote  non  corrisposte  e  ad esso si allega
          copia  dell'avvenuto  versamento,  entro  la stessa data, a
          titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato.
                 3. (Abrogato).
                 4. (Abrogato).
                 5. (Abrogato).".
                 - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
          14 novembre  2003,  n.  314  (Disposizioni  urgenti  per la
          raccolta,  lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di
          massima  sicurezza,  dei  rifiuti  radioattivi), pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18 novembre  2003,  n.  268)  e
          convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
          legge   24 dicembre   2003,   n.  368  (Gazzetta  Ufficiale
          9 gennaio  2004,  n.  6),  come  modificato  dalla presente
          legge:
                 "Art.    1    (Deposito    nazionale   dei   rifiuti
          radioattivi). - 1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti
          radioattivi,  come  definiti  dall'art.  4,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, degli elementi
          di  combustibile  irraggiati  e dei materiali nucleari, ivi
          inclusi   quelli  rinvenienti  dalla  disattivazione  delle
          centrali  elettronucleari  e degli impianti di ricerca e di
          fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle
          condizioni  di sicurezza e di protezione della salute umana
          e  dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n.
          230  del  1995,  e'  effettuata,  garantendo  la protezione
          sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori nonche' la
          tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti, presso il
          Deposito  nazionale,  riservato  ai  soli  rifiuti  di  III
          categoria,  che  costituisce  opera  di  difesa militare di
          proprieta'   dello   Stato.  Il  sito,  in  relazione  alle
          caratteristiche  geomorfologiche del terreno e in relazione
          alle  condizioni antropiche del territorio, e' individuato,
          entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della legge
          di   conversione  del  presente  decreto,  dal  Commissario
          straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione
          istituita  ai  sensi  del medesimo art. 2, previa intesa in
          sede  di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Qualora l'intesa non
          sia   raggiunta   entro   il  termine  di  cui  al  periodo
          precedente,   l'individuazione   definitiva   del  sito  e'
          adottata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
                 2.  La  Societa'  gestione  impianti nucleari (SOGIN
          S.p.a.),  nel  rispetto  di  quanto previsto dall'art. 2 in
          ordine  alle  modalita'  di  attuazione  degli  interventi,
          provvede  alla  realizzazione  del  Deposito  nazionale dei
          rifiuti  radioattivi  di  cui al comma 1, opera di pubblica
          utilita',  dichiarata  indifferibile ed urgente, che dovra'
          essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
                 3.   Per  la  progettazione  e  la  costruzione  del
          Deposito  nazionale  di  cui  al  comnia  1, ivi incluse le
          procedure   espropriative,  sono  utilizzate  le  procedure
          speciali  di  cui  alla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, e
          successive   modificazioni,   e   al   decreto  legislativo
          20 agosto  2002  n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per
          la  gestione  in  sicurezza  dei  rifiuti  radioattivi sono
          integrate  da altre strutture finalizzate a servizi di alta
          tecnologia   ed   alla   promozione   dello   sviluppo  del
          territorio.
                 4.  La validazione del sito, l'esproprio delle aree,
          la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di
          cui al comma 1 e le attivita' di supporto di cui all'art. 3
          sono  finanziate  dalla  SOGIN Spa attraverso i prezzi o le
          tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito
          nazionale.  La gestione definitiva dello stesso e' affidata
          in concessione.
                 4-bis.  La validazione del sito e' effettuata, entro
          un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal
          Consiglio  dei  Ministri, sulla base degli studi effettuati
          dalla  Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3,
          previo parere, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
          e  per  i  servizi  tecnici (APAT), del Consiglio nazionale
          delle  ricerche  (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie,
          l'energia e l'ambiente (ENEA)."
                 -   L'art.   3,   comma   1-bis,  del  decreto-legge
          14 novembre   2003,   n.  314,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 dicembre 2003, n.
          368, e' il seguente:
                 "1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,    da   adottare   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con  i  Ministri dell'interno, delle attivita' produttive e
          della   salute,   si  provvede,  avvalendosi  del  supporto
          operativo  della  SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo
          stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per
          la  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti di cui al precedente
          periodo,    si    applicano   le   procedure   tecniche   e
          amministrative  di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione
          per quelle previste dall'art. 1, comma 3, primo periodo".
                 -   Il   decreto-legge   18 febbraio   2003,  n.  25
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  oneri generali del
          sistema   elettrico   e  di  realizzazione,  potenziamento,
          utilizzazione     e    ambientalizzazione    di    impianti
          termoelettrici)   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          19 febbraio  2003,  n.  41  e'  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2003, n. 92).
                 - Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
          14 novembre  2003,  n.  314,  cosi  come  modificato  dalla
          presente legge:
                 "Art.  2  (Attuazione  degli  interventi).  - 1. Per
          l'attuazione  di  tutti  gli  interventi  e  le  iniziative
          necessari  per  la  realizzazione del Deposito nazionale di
          cui  all'art.  1,  comma 1, il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  nomina  un Commissario straordinario il quale, in
          deroga alla normativa vigente, provvede:
                   a)
                   b)
                   c) all'approvazione     del     piano    economico
          finanziario   che   indichi   le  risorse  necessarie  alla
          realizzazione  dell'opera  ed  i  proventi  derivanti dalla
          gestione in relazione alla durata della costruzione e della
          concessione  per  la  gestione  del deposito; tali proventi
          devono  essere prioritariamente destinati al rimborso degli
          investimenti  per  la realizzazione dell'opera medesima, in
          coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;
                   d)     all'affidamento    degli    incarichi    di
          progettazione del Deposito nazionale;
                   e) alle procedure espropriative;
                   f) all'approvazione dei progetti;
                   g) all'affidamento  dei  lavori di costruzione del
          Deposito nazionale.
                 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 e'
          autorizzato,  inoltre,  ad  adottare, con le modalita' ed i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n.  67, convertito, con modificazioni della legge 23 maggio
          1997 n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti,
          tutti  i  provvedimenti  e  gli  atti  di  qualsiasi natura
          necessari      alla     progettazione,     all'istruttoria,
          all'affidamento   ed   alla   realizzazione   del  Deposito
          nazionale  di  cui all'art. 1, comma 1. Sono fatte salve le
          competenze  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio  in materia di valutazione di impatto ambientale
          in  conformita'  a  quanto previsto dalla legge 21 dicembre
          2001,  n.  443  e  successive  modificazioni, e dal decreto
          legislativo  20 agosto  2002,  n. 190. Sono altresi', fatte
          salve   le  competenze  dell'APAT,  che  si  esprime  entro
          centoventi  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  dei
          pareri,  secondo  la  procedura  di  cui  al  Capo VIII del
          decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 230, e successive
          modificazioni, in quanto applicabile.
                 3.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza  pubblica,  una Commissione tecnico-scientifica con
          compiti  di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti
          tecnico-scientifici  inerenti  agli  obiettivi del presente
          decreto  e  per  le  iniziative  operative  del Commissario
          straordinario.  La  predetta  Commissione  e'  composta  da
          diciannove  esperti  di elevata e comprovata qualificazione
          tecnico-scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  due dal Ministro dell'ambiente e
          della   tutela  del  territorio,  due  dal  Ministro  delle
          attivita'  produttive,  uno  dal  Ministro  dell'economia e
          delle  finanze,  uno  dal  Ministro  della  difesa, uno dal
          Ministro  dell'interno,  uno dal Ministro della salute, uno
          dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'art.
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, di cui due
          espressi  dalle  regioni  e due espressi dagli enti locali,
          uno  dall'ENEA,  uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Presidente
          della  Commissione  e'  nominato  con  apposito decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa con la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario
          si   avvale   altresi',   di   una  struttura  di  supporto
          individuata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
          comma, si provvede ai sensi dell'art. 5, comma 3."
                 -   Il   decreto-legge   11 gennaio   2001,   n.   1
          (Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale
          specifico  a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e
          delle   proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche'  per
          l'ammasso  pubblico  temporaneo  delle  proteine  animali a
          basso    rischio.    Ulteriori   interventi   urgenti   per
          fronteggiare   l'emergenza   derivante   dall'encefalopatia
          spongiforme bovina), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 gennaio   2001,   n.   8  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9 marzo 2001, n. 49 (Gazzetta
          Ufficiale 12 marzo 2001, n. 59).
                 -  L'art.  22  della  legge  9 gennaio  1991, n. 10,
          (Norme  per  l'attuazione del Piano energetico nazionale in
          materia   di   uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio
          energetico   e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
          1991,  n.  13,  S.O.)  cosi' come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
                 "Art. 22. (Riorganizzazione della Direzione generale
          delle fonti di energia e delle industrie di base). - 1. Con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio  di  Stato  che deve esprimersi entro trenta
          giorni   dalla   richiesta,   su   proposta   del  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro e con il Ministro per
          la  funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed
          al  potenziamento  della  Direzione generale delle fonti di
          energia   e   delle   industrie   di   base  del  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Si
          applicano,   salvo   quanto  espressamente  previsto  dalla
          presente  disposizione,  le norme di cui all'art. 17, comma
          1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  anche per le
          successive   modifiche   dell'ordinamento   della  medesima
          Direzione  generale.  A  tal  fine  le  relative  dotazioni
          organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche
          dirigenziali  di  non  piu'  di undici unita' con specifica
          professionalita'  tecnica  nel settore energetico, e per il
          restante  personale  di non piu' di novanta unita', secondo
          la seguente articolazione:
                   a) n.  1  posto di dirigente superiore di cui alla
          tabella  XIV,  quadro C, allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
                   b) n.  10  posti  di  primo  dirigente di cui alla
          tabella  XIV,  quadro C, allegata al decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
                   c) n. 10 posti di VIII livello;
                   d) n. 20 posti di VII livello;
                   e) n. 20 posti di VI livello;
                   f) n. 10 posti di V livello;
                   g) n. 10 posti di IV livello;
                   h) n. 10 posti di III livello;
                   i) n. 10 posti di II livello.
                 2.  Con  il  decreto  di  cui al comma 1 puo' essere
          altresi'  prevista presso la Direzione generale delle fonti
          di  energia  e  delle  industrie di base la costituzione di
          un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
          piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
          scelti  fra  docenti universitari, ricercatori e tecnici di
          societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
          -  specificamente  operanti nel settore energetico, di enti
          pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
          personale  del  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
          cui  al  presente  comma  e'  determinato  con  decreto del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          di  intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  in  misura non
          inferiore    a    quello    spettante   presso   l'ente   o
          l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
          pubblici  sono  collocati  fuori  ruolo per l'intera durata
          dell'incarico   o   nell'analoga   posizione  prevista  dai
          rispettivi ordinamenti.
                 3.  Limitatamente  al personale delle qualifiche non
          dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle
          dotazioni  organiche  di  cui  al comma 1 puo' procedersi a
          decorrere  dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le
          procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive
          modificazioni,  ed  alla  legge 29 dicembre 1988, n. 554, e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, o comunque dopo
          novanta  giorni  dall'avvio di dette procedure. Nel biennio
          1991-1992  puo' procedersi a tali assunzioni esclusivamente
          nel  limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per
          cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui
          riservati  per  l'intero biennio alla copertura mediante le
          predette procedure di mobilita'.
                 4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
          articolo,  valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in
          lire  1.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni
          per   l'anno  1992,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio
          triennale   1990-1992  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,
          all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni
          per   ciascuno   degli  anni  1991  e  1992  le  proiezioni
          dell'accantonamento   "Riordinamento   del   Ministero   ed
          incentivazioni  al  personale" e, quanto a lire 200 milioni
          per  l'anno  1990,  a  lire 600 milioni per l'anno 1991 e a
          lire   1.400  milioni  per  l'anno  1992,  l'accantonamento
          "Automazione del Ministero dell'industria".
                 -  L'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995,
          n.   549,   (Misure   di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
          1995, n. 302, supplemento ordinario), e' il seguente:
                 "43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
          quantificata  annualmente  ai  sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera  d),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  come
          modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362".
                 -  La  legge 24 dicembre 2003, n. 350 [(Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato   (legge  finanziaria  2004)],  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre  2003, n. 299, supplemento
          ordinario.
                 I  commi 28 e 30 dell'art. 2 della legge 14 novembre
          1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei
          servizi  di  pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita'
          di regolazione dei servizi di pubblica utilita), pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18 novembre  1995,  n.  270,
          supplemento ordinario, cosi' come modificati dalla presente
          legge, sono i seguenti:
                 "28.  Ciascuna  Autorita',  con  propri regolamenti,
          definisce,  entro  tenta  giorni dalla sua costituzione, le
          norme    concernenti    l'organizzazione   interna   e   il
          funzionamento,  la  pianta organica del personale di ruolo,
          che  non  puo' eccedere le centoventi unita', l'ordinamento
          delle  carriere,  nonche',  in  base ai criteri fissati dal
          contratto  collettivo  di  lavoro in vigore per l'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del  mercato e tenuto conto
          delle  specifiche  esigenze  funzionali e organizzative, il
          trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale. Alle
          Autorita'  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del
          presente articolo.
                 29. (Omissis)
                 30.  Ciascuna autorita' puo' assumere, in numero non
          superiore  a  sessanta  unita',  dipendenti  con contatto a
          tempo  determinato  di  durata  non  superiore  a  due anni
          nonche'  esperti  e  collaboratori  esterni,  in numero non
          superiore  a  dieci,  per  specifici  obiettivi e contenuti
          professionali,  con contratti a tempo determinato di durata
          non  superiore  a due anni che possono essere rinnovati per
          non piu' di due volte.".
                 - L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
          al  Governo  per il conferimento di funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
                 "Art.  20.  -  1.  Il  Governo,  sulla  base  di  un
          programma   di   priorita'  di  interventi,  definito,  con
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle
          proposte  formulate  dai  Ministri  competenti,  sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la data del
          30 aprile,  presenta  al  Parlamento,  ento il 31 maggio di
          ogni  anno, un disegno di legge per la semplificazione e il
          riassetto   normativo,   volto   a   definire,  per  l'anno
          successivo,  gli  indirizzi,  i  criteri, le modalita' e le
          materie  di  intervento,  anche ai fini della ridefinizione
          dell'area   di   incidenza  delle  pubbliche  funzioni  con
          particolare  riguardo  all'assetto  delle  competenze dello
          Stato,  delle  regioni  e degli enti locali. In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione della semplificazione e del riassetto.
                 2.  Il  disegno  di  legge di cui al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
                 3.  Salvi i principi e i criteri direttivi specifici
          per  le  singole materie, stabiliti con la legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                   a) definizione    del    riassetto   normativo   e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                   b) indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,
          fatta  salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile;
                   c) indicazione    dei    principi   generali,   in
          particolare  per  quanto  attiene  alla  informazione, alla
          partecipazione,  al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e
          pubblicita'  che  regolano i procedimenti amministrativi ai
          quali  si  attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del
          presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                   d)  eliminazione  degli  interventi amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                   e) sostituzione   degli  atti  di  autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                   f) determinazione  dei  casi  in cui le domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                   g) revisione    e    riduzione    delle   funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                     1)  alla regolazione ai fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                     2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti
          di   esclusivita',   anche   alla   luce   della  normativa
          comunitaria;
                     3)  alla  eliminazione  dei limiti all'accesso e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                     4)   alla   protezione   di  interessi  primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                     5)  alla  tutela dell'identita' e della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                   h)  promozione degli interventi di autoregolazione
          per   standard   qualitativi   e  delle  certificazioni  di
          conformita'  da  parte delle categorie produttive, sotto la
          vigilanza  pubblica  o  di  organismi  indipendenti,  anche
          privati,  che  accertino  e  garantiscano la qualita' delle
          fasi  delle  attivita'  economiche e professionali, nonche'
          dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                   i) per  le  ipotesi  per le quali sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                   l)  attribuzione  delle funzioni amministrative ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                   m) definizione    dei   criteri   di   adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                   n) indicazione esplicita dell'autorita' competente
          a    ricevere    il   rapporto   relativo   alle   sanzioni
          amministrative,   ai   sensi   dell'art.   17  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.
                 4.  I  decreti legislativi e i regolamenti di cui al
          comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                   a) semplificazione         dei        procedimenti
          amministrativi,  e  di  quelli  che  agli  stessi risultano
          strettamente  connessi o strumentali, in modo da ridurre il
          numero  delle  fasi  procedimentali e delle amministrazioni
          intervenienti,   anche   riordinando  le  competenze  degli
          uffici,   accorpando  le  funzioni  per  settori  omogenei,
          sopprimendo   gli   organi   che   risultino   superflui  e
          costituendo   centri   interservizi   dove  ricollocare  il
          personale  degli  organi soppressi e raggruppare competenze
          diverse  ma  confluenti in un'unica procedura, nel rispetto
          dei  principi  generali  indicati  ai  sensi  del  comma 3,
          lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
                   b)  riduzione  dei  termini per la conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                   c) regolazione  uniforme  dei  procedimenti  dello
          stesso  tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
          o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                   d)    riduzione   del   numero   di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                   e) semplificazione e accelerazione delle procedure
          di   spesa   e  contabili,  anche  mediante  l'adozione  di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                   f)   adeguamento   delle   procedure   alle  nuove
          tecnologie informatiche.
                 5.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 2 sono
          emanati  su  proposta  del Ministro competente, di concerto
          con  il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
          per  la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con
          il   Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  previa
          acquisizione  del  parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e,    successivamente,   dei   pareri   delle   Commissioni
          parlamentari  competenti  che sono resi entro il termine di
          sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
                 6.  I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'   reso  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
                 7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
                 8.  I  regolamenti  di cui al comma 2 si conformano,
          oltre  ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
          principi:
                   a) trasferimento   ad   organi  monocratici  o  ai
          dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
          non   richiedono,   in  ragione  della  loro  specificita',
          l'esercizio  in  forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali   con   conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,   nei   relativi   procedimenti,  dei  soggetti
          portatori di interessi diffusi;
                   b) individuazione  delle  responsabilita'  e delle
          procedure di verifica e controllo;
                   c) soppressione dei procedimenti che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                   d) soppressione  dei  procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                   e) adeguamento   della  disciplina  sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                   f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                   g) regolazione,   ove   possibile,  di  tutti  gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
                 9.   I   Ministeri   sono  titolari  del  potere  di
          iniziativa  della semplificazione e del riassetto normativo
          nelle  materie  di loro competenza, fatti salvi i poteri di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
                 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e
          di  amministrazione  attiva  individuano  forme  stabili di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
                 11.   I   servizi   di  controllo  interno  compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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