Legge Ordinaria n. 299 del 02/12/2004 G.U. n. 294 del 16 Dicembre 2004 (suppl.ord.)
Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
          (Reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali)
   1.  All'articolo  5  del  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a)  al  comma  1,  lettera  a), numero 2), le parole: "32° anno di
eta'" sono sostituite dalle seguenti: "34° anno di eta'";
   b)  al  comma  1,  lettera  a),  dopo il numero 4), e' inserito il
seguente:
   "4-bis)  dal  personale  del  ruolo  dei  sergenti in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che, all'atto della
presentazione  della  domanda  al concorso, non abbia superato il 34°
anno di eta' e abbia maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo
di appartenenza".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1997,   n.  490  (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662),  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   5 (Ufficiali   dei   ruoli  speciali). - 1. Gli
          ufficiali  dei  ruoli  speciali  delle Forze armate possono
          essere  tratti,  fatta  eccezione  per  quanto  previsto al
          comma 2:
                a) per  concorso  per titoli ed esami con il grado di
          sotto-tenente:
                  1) prevalentemente,  dal  personale appartenente al
          ruolo   dei   marescialli,   in  possesso  del  diploma  di
          istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  che  non abbia
          superato  il  trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto
          dell'immissione  nel  ruolo  degli  ufficiali  abbia almeno
          cinque  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di provenienza se
          reclutato  ai  sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero tre anni
          di  anzianita'  nel  ruolo  di  provenienza se reclutato ai
          sensi   dell'art.  11,  comma 1  lettera b),  del  predetto
          decreto legislativo;
                  2) dagli  ufficiali  di complemento che all'atto di
          immissione  nel  ruolo  speciale  abbiano  completato senza
          demerito  la  ferma  biennale  e  non  abbiano  superato il
          trentaquattresimo anno di eta';
                  3) dal  personale  giudicato idoneo e non vincitore
          dei  concorsi  per  la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio
          permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e
          che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta';
                  4) dai   frequentatori   dei  corsi  normali  delle
          Accademie  Militari che non abbiano completato il secondo o
          il  terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei
          in attitudine militare;
                  4-bis) dal  personale  del  ruolo  dei  sergenti in
          possesso  del  diploma  di istruzione secondaria di secondo
          grado  che,  all'atto  della presentazione della domanda al
          concorso,  non  abbia superato il trentaquattresimo anno di
          eta'  e  abbia  maturato  almeno tre anni di anzianita' nel
          ruolo di appartenenza;
                a-bis) per concorso per titoli ed esami, con il grado
          rivestito,   dagli   ufficiali  inferiori  delle  forze  di
          completamento  che  abbiano aderito ai richiami in servizio
          per  le  esigenze  correlate con le missioni internazionali
          ovvero  impiegati  in  attivita'  addestrative  operative e
          logistiche  sia  sul  territorio nazionale sia all'estero e
          che non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta';
                a-ter) per  concorso per titoli ed esami con il grado
          rivestito  dagli  ufficiali in ferma prefissata che abbiano
          completato un anno di servizio complessivo;
                b) a  domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
          ferma    precedentemente    contratta,    dagli   ufficiali
          frequentatori  dei  corsi  normali delle accademie militari
          che  non  abbiano  completato  il previsto ciclo formativo,
          previo  parere  favorevole  della  Commissione ordinaria di
          avanzamento  che  indica  il  ruolo di transito, valutati i
          titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione
          organica dei ruoli.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)