Legge Ordinaria n. 137 del 08/07/2005 G.U. n. 166 del 19 Luglio 2005
Modifiche all' articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  All'articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
      a) al numero 2), e' soppressa la parola «penale»;
      b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
      c) dopo il numero 3) e' inserito il seguente:
        «3-bis) chi,  essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei
confronti  della  persona  della  cui  successione  si tratta a norma
dell'articolo  330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data
di apertura della successione della medesima».
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 8 luglio 2005

                               Ciampi

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.

          Nota all'art. 1, comma 1, letere a), b) e c):
              - Il  testo dell'art. 463 del codice civile, cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              «463. Casi d'indegnita'.
              E'  escluso  dalla  successione come indegno (c.c. 306,
          309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541):
                1)   chi  ha  volontariamente  ucciso  o  tentato  di
          uccidere  la  persona della cui successione si tratta, o il
          coniuge,  o un discendente, o un ascendente della medesima,
          purche'  non  ricorra  alcuna  delle cause che escludono la
          punibilita' a norma della legge penale (c.p. 43, 575);
                2)  chi ha commesso, in danno di una di tali persone,
          un   fatto  al  quale  la  legge  dichiara  applicabili  le
          disposizioni sull'omicidio (c.p. 397, 579, 580);
                3)  chi  ha  denunziato una di tali persone per reato
          punibile,  con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo
          non  inferiore  nel  minimo  a  tre anni, se la denunzia e'
          stata  dichiarata calunniosa in giudizio penale (c.p. 368);
          ovvero  ha testimoniato contro le persone medesime imputate
          dei   predetti   reati,   se   la  testimonianza  e'  stata
          dichiarata,  nei confronti di lui, falsa in giudizio penale
          (c.p. 372);
                3-bis)   chi,   essendo   decaduto   dalla   potesta'
          genitoriale   nei   confronti   della   persona  della  cui
          successione  di  tratta a norma dell'art. 330, non e' stato
          reintegrato  nella  potesta'  alla  data  di apertura della
          successione della medesima;
                4)  chi  ha  indotto  con dolo (c.c. 1439) o violenza
          (c.c.  1434) la persona, della cui successione si tratta, a
          fare,  revocare  o mutare il testamento, o ne l'ha impedita
          (c.c. 679);
                5)  chi ha soppresso, celato o alterato il testamento
          dal quale la successione sarebbe stata regolata (c.c. 684);
                6)  chi  ha formato un testamento falso o ne ha fatto
          scientemente uso (c.p. 491).».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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