Legge Ordinaria n. 262 del 28/12/2005 G.U. n. 301 del 28 Dicembre 2005 (suppl.ord.)
Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Nomina e requisiti degli amministratori)
   1.   Nel   testo   unico   delle   disposizioni   in   materia  di
intermediazione   finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive modificazioni, alla parte IV,
titolo III, capo II, dopo l'articolo 147-bis, e' inserita la seguente
sezione:
   "Sezione IV-bis.
   Organi di amministrazione.
   Art.   147-ter.  -  (Elezione  e  composizione  del  consiglio  di
amministrazione).  - 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio
di  amministrazione  siano  eletti sulla base di liste di candidati e
determina   la  quota  minima  di  partecipazione  richiesta  per  la
presentazione  di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del
capitale sociale.
   2. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre
svolgersi con scrutinio segreto.
   3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2409-septiesdecies del
codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione
e'  espresso  dalla  lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior
numero   di   voti  e  non  sia  collegata  in  alcun  modo,  neppure
indirettamente,  con  la  lista  risultata  prima per numero di voti.
Nelle  societa'  organizzate  secondo il sistema monistico, il membro
espresso  dalla  lista  di  minoranza  deve  essere  in  possesso dei
requisiti    di   onorabilita',   professionalita'   e   indipendenza
determinati  ai  sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei
requisiti determina la decadenza dalla carica.
   4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, qualora il consiglio
di  amministrazione  sia composto da piu' di sette membri, almeno uno
di  essi  deve  possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci  dall'articolo  148,  comma  3,  nonche',  se  lo  statuto lo
prevede,  gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento
redatti  da  societa'  di  gestione  di  mercati  regolamentati  o da
associazioni  di  categoria.  Il  presente  comma  non  si applica al
consiglio  di  amministrazione  delle societa' organizzate secondo il
sistema   monistico,   per   le   quali   rimane  fermo  il  disposto
dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.
   Art.  147-quater. - (Composizione del consiglio di gestione). - 1.
Qualora  il  consiglio  di  gestione  sia composto da piu' di quattro
membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza
stabiliti  per  i  sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo
statuto  lo  prevede,  gli  ulteriori requisiti previsti da codici di
comportamento   redatti   da   societa'   di   gestione   di  mercati
regolamentati o da associazioni di categoria.
   Art. 147-quinquies. - (Requisiti di onorabilita'). - 1. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere
i  requisiti  di  onorabilita' stabiliti per i membri degli organi di
controllo  con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai
sensi dell'articolo 148, comma 4.
   2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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