Legge Ordinaria n. 32 del 01/03/2005 G.U. n. 57 del 10 Marzo 2005
Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell' autotrasporto di persone e cose
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
  la seguente legge:
                               Art. 1.
            Delega al Governo per il riassetto normativo
in materia di autotrasporto di persone e cose
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti  legislativi  per  il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di:
    a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;
    b)  liberalizzazione  regolata  secondo  i  principi  e i criteri
direttivi  di  cui  all'articolo  2  dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasporto   e   contestuale  raccordo  con  la  disciplina  delle
condizioni  e  dei  prezzi  dei servizi di autotrasporto di merci per
conto di terzi;
    c)  organizzazione  e  funzioni delle strutture e degli organismi
pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.
  2.  I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri per le
politiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma,
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche' su di
essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il
parere  dei  competenti  organi parlamentari. Decorso tale termine, i
decreti  legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza  del parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere dei competenti organi
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini  previsti  ai  commi  1 o 4, o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di sessanta giorni.
  4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Governo  puo'  adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del
presente  articolo  e  dei  principi e dei criteri direttivi previsti
dall'articolo  2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.
 

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