Legge Ordinaria n. 103 del 24/02/2006 G.U. n. 64 del 17 Marzo 2006
Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Alla  citta'  di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorita'
austro-ungarica   e   distrutta   successivamente  dai  bombardamenti
dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo storico italiano
della  guerra ed ha realizzato nel 1924 la Campana dei caduti e della
pace  con  il  bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al
primo  conflitto  mondiale,  e'  conferito il titolo di «Citta' della
pace», del quale puo' fregiare il proprio gonfalone.
  2.  La  citta'  di  Rovereto,  attraverso  la sua municipalita', in
collaborazione  con  la  Fondazione  «Opera  campana dei caduti», con
l'Associazione   «Museo   storico  italiano  della  guerra»,  con  la
provincia  autonoma di Trento e con altri eventuali soggetti pubblici
e privati, e' autorizzata a:
    a) istituire  un  premio internazionale della pace da conferire a
citta' o comunita' che si sono distinte nella cultura della pace;
    b) organizzare periodicamente una conferenza internazionale delle
culture e delle religioni del mondo;
    c) organizzare   periodicamente  un  grande  evento  culturale  o
sportivo che coinvolga tutti i popoli del mondo.
  3.  La  Fondazione «Opera campana dei caduti» e' accreditata presso
l'Organizzazione delle Nazioni Unite come «Campana della pace» fra le
organizzazioni  non  governative.  A  tal fine il Governo promuove le
necessarie iniziative volte a conferire detto accreditamento.
  4.  La  Fondazione  «Opera  campana  dei  caduti» e' autorizzata ad
istituire,  senza  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica,
l'«Istituto  di  scienze per la pace» con lo scopo di provvedere allo
sviluppo  degli  studi  storiografici,  filosofici,  teologici  e  di
filosofia  dell'economia  propri  della cultura della pace o a questa
collegati,   retto   da   un'associazione   promossa  dalla  medesima
Fondazione «Opera campana dei caduti».
  5.  All'«Istituto  di  scienze  per  la pace» possono concorrere la
provincia  autonoma  di  Trento,  il  comune  di Rovereto, l'Istituto
trentino  di  cultura,  l'Associazione  «Museo storico italiano della
guerra»,   l'Associazione   «Accademia   roveretana   degli  Agiati»,
l'«Istituto  della  carita»,  fondato  da  Antonio  Rosmini,  e altri
istituti   pubblici  o  privati  anche  a  carattere  internazionale.
L'Universita'  degli  studi  di  Trento  puo'  partecipare  ai  sensi
dell'articolo  34  del proprio statuto, emanato con decreto rettorale
30 aprile 2004, n. 316.
  6.   Ai   sensi  dell'articolo  17  del  testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972,  n.  670,  alla  provincia  autonoma di Trento e' attribuita la
potesta'  di  emanare  norme  legislative  per l'attuazione di quanto
previsto dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   34  dello  statuto
          dell'Universita'  degli  studi  di  Trento,  approvato  con
          decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316, e' il seguente:
              «Art.  34  (Partecipazione  ad organismi privati). - 1.
          L'Universita',  per lo svolgimento di attivita' strumentali
          alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per
          il   conseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,  puo'
          partecipare  a  societa'  o  ad  altre forme associative di
          diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La
          partecipazione    e'    approvata    dal    consiglio    di
          amministrazione   sentiti   il   senato   accademico  e  la
          commissione  per  la  ricerca scientifica per le rispettive
          competenze.».
              - Il  testo  vigente dell'art. 17 del testo unico delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
              «Art.   17.   -  Con  legge  dello  Stato  puo'  essere
          attribuita  alla  regione  e  alle  province la potesta' di
          emanare  norme  legislative  per servizi relativi a materie
          estranee  alle  rispettive  competenze previste dalpresente
          statuto.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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