Legge Ordinaria n. 38 del 06/02/2006 G.U. n. 38 del 15 Febbraio 2006
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  600-bis  del  codice  penale, il secondo comma e'
sostituito dai seguenti:
  "Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie
atti  sessuali  con  un minore di eta' compresa tra i quattordici e i
diciotto  anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e'
punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 5.164.
  Nel  caso  in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei
confronti  di  per-sona  che  non  abbia compiuto gli anni sedici, si
applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
  Se  l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di
anni  diciotto  si  applica  la  pena della reclusione o della multa,
ridotta da un terzo a due terzi".
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione   di   dei  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 600-bis del codice
          penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.  600-bis  (Prostituzione  minorile).  -  Chiunque
          induce  alla  prostituzione  una  persona di eta' inferiore
          agli  anni  diciotto  ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
          prostituzione  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni  e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
          milioni.
              Salvo che l'atto costituisca piu' grave reato, chiunque
          compie  atti  sessuali con un minore di eta' compresa tra i
          quattordici  e  i  diciotto  anni, in cambio di denaro o di
          altra  utilita'  economica,  e' punito con la reclusione da
          sei  mesi  a  tre  anni e con la multa non inferiore a euro
          5.164.  Nel  caso in cui l'atto di cui al secondo comma sia
          commesso  nei  confronti  di persona che non abbia compiuto
          gli  anni  sedici,  la  pena  e'  aumentata  in  misura non
          superiore  ai  due  terzi. Nel caso in cui l'atto di cui al
          secondo comma sia commesso nel confronti di persona che non
          abbia  compiuto  gli  anni sedici, si applica la pena della
          reclusione  da  due a cinque anni. Se l'autore del fatto di
          cui  al  secondo comma e persona minore di anni diciotto si
          applica  la pena della reclusione o della multa, ridotta da
          un terzo a due terzi.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)