Legge Ordinaria n. 52 del 24/02/2006 G.U. n. 49 del 28 Febbraio 2006
Riforma delle esecuzioni mobiliari
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, il numero 5) e' sostituito dal seguente:
   "5) l'articolo 492 e' sostituito dal seguente:
   "Art.   492.   -  (Forma  del  pignoramento).  -  Salve  le  forme
particolari  previste  nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
un'ingiunzione   che   l'ufficiale  giudiziario  fa  al  debitore  di
astenersi  da  qualunque  atto  diretto a sottrarre alla garanzia del
credito   esattamente   indicato   i   beni   che   si   assoggettano
all'espropriazione e i frutti di essi.
   Il  pignoramento  deve  altresi'  contenere  l'invito  rivolto  al
debitore   ad   effettuare   presso   la   cancelleria   del  giudice
dell'esecuzione   la  dichiarazione  di  residenza  o  l'elezione  di
domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice
competente  per  l'esecuzione  con  l'avvertimento  che,  in mancanza
ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il
domicilio  eletto,  le  successive  notifiche  o  comunicazioni a lui
dirette   saranno  effettuate  presso  la  cancelleria  dello  stesso
giudice.
   Il   pignoramento  deve  anche  contenere  l'avvertimento  che  il
debitore,  ai  sensi  dell'articolo  495, puo' chiedere di sostituire
alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo
dovuto   al   creditore   pignorante   e  ai  creditori  intervenuti,
comprensivo  del  capitale,  degli interessi e delle spese, oltre che
delle  spese  di  esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilita',
sia  da  lui  depositata  in  cancelleria,  prima che sia disposta la
vendita  o  l'assegnazione  a norma degli articoli 530, 552 e 569, la
relativa  istanza  unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto
dell'importo  del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento,  dedotti  i versamenti effettuati di cui deve essere data
prova documentale.
   Quando  per  la  soddisfazione  del  creditore  procedente  i beni
assoggettati  a  pignoramento  appaiono insufficienti ovvero per essi
appare  manifesta  la  lunga  durata  della  liquidazione l'ufficiale
giudiziario  invita  il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente
pignorabili,  i  luoghi  in  cui si trovano ovvero le generalita' dei
terzi  debitori,  avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o
falsa dichiarazione.
   Della  dichiarazione  del debitore e' redatto processo verbale che
lo  stesso  sottoscrive.  Se  sono  indicate  cose mobili queste, dal
momento  della  dichiarazione,  sono considerate pignorate anche agli
effetti   dell'articolo   388,  terzo  comma,  del  codice  penale  e
l'ufficiale  giudiziario  provvede  ad  accedere  al  luogo in cui si
trovano  per  gli  adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando
tale  luogo  e'  compreso  in  altro circondario, trasmette copia del
verbale  all'ufficiale  giudiziario  territorialmente  competente. Se
sono  indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il
pignoramento  si  considera  perfezionato  nei confronti del debitore
esecutato  dal  momento  della  dichiarazione  e questi e' costituito
custode  della  somma  o  della cosa anche agli effetti dell'articolo
388,  quarto  comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli
sia  notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento
o  restituisce  il  bene. Se sono indicati beni immobili il creditore
procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
   Qualora,  a seguito di intervento di altri creditori, il compendio
pignorato  sia  divenuto  insufficiente, il creditore procedente puo'
richiedere  all'ufficiale  giudiziario  di  procedere  ai  sensi  dei
precedenti  commi  ai  fini  dell'esercizio  delle  facolta'  di  cui
all'articolo 499, quarto comma.
   In  ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle
cose  e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua
beni  utilmente  pignorabili  oppure  le cose e i crediti pignorati o
indicati   dal   debitore  appaiono  insufficienti  a  soddisfare  il
creditore  procedente  e  i  creditori  intervenuti, su richiesta del
creditore   procedente,   rivolge   richiesta   ai  soggetti  gestori
dell'anagrafe  tributaria  e  di  altre  banche  dati  pubbliche.  La
richiesta,  eventualmente riguardante piu' soggetti nei cui confronti
procedere  a  pignoramento,  deve  indicare distintamente le complete
generalita'  di  ciascuno,  nonche'  quelle  dei  creditori  istanti.
L'ufficiale   giudiziario   ha   altresi'   facolta'   di  richiedere
l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
   Se   il   debitore  e'  un  imprenditore  commerciale  l'ufficiale
giudiziario,  negli  stessi  casi  di  cui  al settimo comma e previa
istanza  del  creditore  procedente,  con  spese  a carico di questi,
invita  il  debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture
contabili  e  nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio
iscritto  nell'elenco  di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni
per  l'attuazione  del  presente  codice  per  il  loro esame al fine
dell'individuazione  di cose e crediti pignorabili. Il professionista
nominato  puo'  richiedere  informazioni  agli  uffici finanziari sul
luogo  di  tenuta  nonche'  sulle  modalita'  di conservazione, anche
informatiche  o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni  fiscali  del  debitore  e  vi accede ovunque si trovi,
richiedendo  quando  occorre  l'assistenza dell'ufficiale giudiziario
territorialmente  competente.  Il  professionista  trasmette apposita
relazione  con  i  risultati  della  verifica  al creditore istante e
all'ufficiale  giudiziario  che  lo  ha  nominato,  che provvede alla
liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano
cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese
dell'accesso   alle   scritture  contabili  e  della  relazione  sono
liquidate  con  provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro
il debitore.
   Quando  la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere
il  pignoramento  sia  munito del titolo esecutivo, il presidente del
tribunale  competente  per  l'esecuzione  puo' concedere al creditore
l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma"".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              -  La lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo  sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80,
          riporta  le  modifiche al libro III del codice di procedura
          civile.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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