Legge Ordinaria n. 54 del 08/02/2006 G.U. n. 50 del 1 Marzo 2006
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Modifiche al codice civile
  1. L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  «Art.  155  (Provvedimenti  riguardo  ai figli). - Anche in caso di
separazione  personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere  un  rapporto  equilibrato  e  continuativo con ciascuno di
essi,  di  ricevere  cura,  educazione  e istruzione da entrambi e di
conservare  rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale.
  Per  realizzare  la  finalita' indicata dal primo comma, il giudice
che   pronuncia   la  separazione  personale  dei  coniugi  adotta  i
provvedimenti   relativi   alla   prole   con  esclusivo  riferimento
all'interesse  morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilita'  che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi i
genitori  oppure  stabilisce  a  quale di essi i figli sono affidati,
determina  i  tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun
genitore,  fissando  altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di
essi  deve  contribuire  al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione  dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse
dei  figli,  degli  accordi  intervenuti  tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole.
  La  potesta'  genitoriale  e' esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni  di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione  e  alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei  figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice.
Limitatamente    alle    decisioni    su   questioni   di   ordinaria
amministrazione,  il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino
la potesta' separatamente.
  Salvo   accordi   diversi  liberamente  sottoscritti  dalle  parti,
ciascuno  dei  genitori  provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale   al   proprio  reddito;  il  giudice  stabilisce,  ove
necessario,  la  corresponsione  di  un  assegno periodico al fine di
realizzare   il   principio   di   proporzionalita',  da  determinare
considerando:
    1) le attuali esigenze del figlio;
    2)  il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
    5)  la  valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti
da ciascun genitore.
  L'assegno  e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
  Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino   sufficientemente   documentate,  il  giudice  dispone  un
accertamento  della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».
  2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
  «Art.  155-bis  (Affidamento  a  un  solo  genitore  e  opposizione
all'affidamento  condiviso). - Il giudice puo' disporre l'affidamento
dei  figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento
motivato  che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del
minore.
  Ciascuno   dei   genitori  puo',  in  qualsiasi  momento,  chiedere
l'affidamento  esclusivo  quando sussistono le condizioni indicate al
primo   comma.   Il   giudice,   se   accoglie  la  domanda,  dispone
l'affidamento  esclusivo  al  genitore  istante,  facendo  salvi, per
quanto  possibile,  i  diritti  del  minore  previsti dal primo comma
dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il
giudice  puo'  considerare  il  comportamento del genitore istante ai
fini    della    determinazione   dei   provvedimenti   da   adottare
nell'interesse    dei    figli,    rimanendo   ferma   l'applicazione
dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
  Art.    155-ter    (Revisione    delle   disposizioni   concernenti
l'affidamento  dei  figli). - I genitori hanno diritto di chiedere in
ogni  tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento
dei  figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e
delle  eventuali  disposizioni  relative alla misura e alla modalita'
del contributo.
  Art.  155-quater  (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni
in  tema  di  residenza).  -  Il  godimento  della  casa familiare e'
attribuito  tenendo  prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione  il  giudice  tiene  conto  nella  regolazione  dei
rapporti  economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di
proprieta'.  Il  diritto al godimento della casa familiare viene meno
nel  caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella  casa  familiare  o  conviva  more  uxorio  o  contragga  nuovo
matrimonio.  Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono
trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
  Nel  caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,
l'altro  coniuge  puo'  chiedere, se il mutamento interferisce con le
modalita'  dell'affidamento,  la  ridefinizione  degli  accordi o dei
provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
  Art.  155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni).
-  Il  giudice,  valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei
figli  maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno  periodico.  Tale  assegno,  salvo diversa determinazione del
giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
  Ai   figli   maggiorenni  portatori  di  handicap  grave  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
applicano  integralmente le disposizioni previste in favore dei figli
minori.
  Art.  155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima
dell'emanazione,  anche  in via provvisoria, dei provvedimenti di cui
all'articolo  155,  il  giudice  puo' assumere, ad istanza di parte o
d'ufficio,  mezzi  di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione
del  figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta'
inferiore ove capace di discernimento.
  Qualora  ne  ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti
di  cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di
esperti,  tentino  una  mediazione  per  raggiungere  un accordo, con
particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale
dei figli».
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.

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