Legge Ordinaria n. 61 del 08/02/2006 G.U. n. 52 del 3 Marzo 2006
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             Istituzione di zone di protezione ecologica
                   e fissazione dei limiti esterni
  1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni
Unite  sul  diritto  del  mare,  con  allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dall'accordo di applicazione
della  parte XI  della  Convenzione stessa, con allegati, fatto a New
York  il  29 luglio  1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della
legge  2 dicembre  1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione di zone
di  protezione  ecologica  a  partire  dal  limite  esterno  del mare
territoriale  italiano  e  fino  ai  limiti  determinati ai sensi del
comma 3.
  2. All'istituzione  delle  zone di protezione ecologica si provvede
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente e
della  tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari
esteri,  sentito  il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
notificare,  a  cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il
cui   territorio   e'   adiacente  al  territorio  dell'Italia  o  lo
fronteggia.
  3. I  limiti  esterni  delle  zone  di  protezione  ecologica  sono
determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al
comma 2.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore di detti accordi i
limiti   esterni  delle  zone  di  protezione  ecologica  seguono  il
tracciato   della   linea  mediana,  ciascun  punto  della  quale  e'
equidistante  dai  punti  piu'  vicini  delle  linee di base del mare
territoriale  italiano  e di quello dello Stato interessato di cui al
comma 2.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note all'art. 1:
              La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica ed
          esecuzione   della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sul
          diritto  del  mare,  con  allegati  e  atto finale, fatta a
          Montego  Bay  il  10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
          applicazione  della  parte XI della convenzione stessa, con
          allegati,   fatto   a  New  York  il  29 luglio  1994»,  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994,
          n. 295, (S.O.).

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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