Legge Ordinaria n. 132 del 04/08/2008 G.U. n.192 del 18 agosto 2008
Senatori LUMIA e altri; Senatori GASPARRI e altri; Senatore D'ALIA; Senatori BRICOLO e altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (1406)
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
         (Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
 della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)
   1.  E'  istituita,  per  la durata della XVI legislatura, ai sensi
dell'articolo  82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di
inchiesta  sul  fenomeno  della  mafia  e  sulle  altre  associazioni
criminali,   anche   straniere  in  quanto  operanti  nel  territorio
nazionale, con i seguenti compiti:
   a)  verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646,
e  delle  altre  leggi  dello  Stato,  nonche'  degli  indirizzi  del
Parlamento,   con  riferimento  al  fenomeno  mafioso  e  alle  altre
principali organizzazioni criminali;
   b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15
gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo  1991,  n.  82,  del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119,
della  legge  13  febbraio  2001,  n. 45, e del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti
le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano
testimonianza,  e  promuovere iniziative legislative e amministrative
necessarie per rafforzarne l'efficacia;
   c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23
dicembre  2002,  n.  279,  relativamente  all'applicazione del regime
carcerario  di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354,  e  successive modificazioni, alle persone imputate o condannate
per delitti di tipo mafioso;
   d)  accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della
conseguente  azione  dei  pubblici  poteri, formulando le proposte di
carattere  normativo  e amministrativo ritenute opportune per rendere
piu'  coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e
degli   enti   locali   e  piu'  adeguate  le  intese  internazionali
concernenti  la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e
la  cooperazione  giudiziaria  anche  al fine di costruire uno spazio
giuridico  antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi
in sede internazionale;
   e)  accertare  e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche dei
mutamenti  e  delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le
sue  connessioni,  comprese  quelle  istituzionali,  con  particolare
riguardo   agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle  regioni
diverse   da   quelle   di   tradizionale   inserimento   e  comunque
caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai
processi   di   internazionalizzazione   e   cooperazione  con  altre
organizzazioni criminali finalizzati
   alla  gestione  di  nuove  forme  di  attivita' illecite contro la
persona,   l'ambiente,   i   patrimoni,   i   diritti  di  proprieta'
intellettuale  e  la  sicurezza dello Stato, con particolare riguardo
alla  promozione  e  allo sfruttamento dei flussi migratori illegali,
nonche'   approfondire,   a   questo   fine,   la   conoscenza  delle
caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine
e di espansione delle organizzazioni criminali;
   f)  indagare  sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla
sua  articolazione  nel  territorio, negli organi amministrativi, con
particolare  riferimento  alla selezione dei gruppi dirigenti e delle
candidature  per  le  assemblee  elettive,  sia riguardo a quelle sue
manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato
delitti e stragi di carattere politicomafioso;
   g)  accertare  le  modalita' di difesa del sistema degli appalti e
delle  opere  pubbliche  dai  condizionamenti  mafiosi,  le  forme di
accumulazione  dei  patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio
dei   proventi   derivanti   dalle   attivita'  delle  organizzazioni
criminali;
   h)  verificare  l'impatto  negativo,  sotto  i profili economico e
sociale,  delle  attivita'  delle associazioni mafiose o similari sul
sistema  produttivo,  con  particolare  riguardo  all'alterazione dei
principi  di liberta' della iniziativa privata, di libera concorrenza
nel   mercato,  di  liberta'  di  accesso  al  sistema  creditizio  e
finanziario  e  di  trasparenza  della  spesa  pubblica  comunitaria,
statale  e  regionale  finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al
sistema delle imprese;
   i)  verificare  la  congruita'  della  normativa  vigente  per  la
prevenzione  e  il  contrasto  delle varie forme di accumulazione dei
patrimoni  illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o
altre  utilita'  che  rappresentino  il  provento  della criminalita'
organizzata  mafiosa  o  similare,  con  particolare  attenzione alle
intermediazioni   finanziarie   e   alle   reti   d'impresa,  nonche'
l'adeguatezza    delle   strutture   e   l'efficacia   delle   prassi
amministrative,  formulando  le  proposte  di  carattere  normativo e
amministrativo  ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese
internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
   l)  verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e
sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle piu'
efficaci;
   m)   verificare   l'adeguatezza   delle  strutture  preposte  alla
prevenzione   e  al  contrasto  dei  fenomeni  criminali  nonche'  al
controllo   del  territorio  anche  consultando  le  associazioni,  a
carattere nazionale o locale, che piu' significativamente operano nel
settore  del  contrasto alle attivita' delle organizzazioni criminali
di tipo mafioso;
   n)  svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di
infiltrazione  mafiosa  negli  enti locali e proporre misure idonee a
prevenire  e  a  contrastare  tali  fenomeni, verificando l'efficacia
delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  con  riguardo  anche alla
normativa   concernente  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali  e
provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
   o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche' ogni
volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
   2.  La  Commissione  procede  alle  indagini  e agli esami con gli
stessi  poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di
comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo  133 del codice di
procedura penale.
   3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento
alle  altre  associazioni  criminali  comunque denominate, alle mafie
straniere,  o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che
abbiano  le  caratteristiche  di  cui all'articolo 416-bis del codice
penale,  o  che  siano  comunque  di  estremo pericolo per il sistema
sociale, economico ed istituzionale.
 
             Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

             Note all'art. 1:
                 - Il  testo  dell'art.  82  della Costituzione e' il
          seguente:
                 «Art.  82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
          su materie di pubblico interesse.
                 A  tale  scopo  nomina  fra  i propri componenti una
          commissione  formata in modo da rispecchiare la proporzione
          dei  vari  gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
          indagini  e  agli  esami  con gli stessi poteri e le stesse
          limitazioni dell'Autorita' giudiziaria».
                 - La   legge   13   settembre  1982,  n.  646,  reca
          «Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale  ed  integrazione  alle  leggi  27
          dicembre  1956,  n.  1423,  10  febbraio  1962, n. 57, e 31
          maggio   1965,  n.  575.  Istituzione  di  una  commissione
          parlamentare  sul  fenomeno  della  mafia» ed e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982.
                 - Il   decreto-legge   15   gennaio   1991,   n.  8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  82,  reca:  «Nuove  norme  in  materia  di sequestri di
          persona  a  scopo  di  estorsione  e  per la protezione dei
          testimoni  di  giustizia,  nonche'  per  la protezione e il
          trattamento  sanzionatorio di coloro che collaborano con la
          giustizia»  ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64
          del 16 marzo 1991.
                 - Il  decreto  legislativo  29  marzo  1993, n. 119,
          reca:  «Disciplina del cambiamento delle generalita' per la
          protezione  di  coloro che collaborano con la giustizia» ed
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
          1993.
                 - La  legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica
          della   disciplina   della  protezione  e  del  trattamento
          sanzionatorio  di  coloro  che collaborano con la giustizia
          nonche'  disposizioni  a  favore delle persone che prestano
          testimonianza» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          58 del 10 marzo 2001.
                 - Il  decreto  del  Ministro  dell'interno 23 aprile
          2004,  n.  161, reca: «Regolamento ministeriale concernente
          le   speciali   misure   di   protezione   previste  per  i
          collaboratori   di   giustizia  e  i  testimoni,  ai  sensi
          dell'art.  17-bis  del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  82,  introdotto  dall'art.  19  della legge 13 febbraio
          2001,  n.  45» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          147 del 25 giugno 2004.
                 - La legge 23 dicembre 2002, n. 279, reca: «Modifica
          degli  articoli  4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975,
          n.  354,  in  materia  di  trattamento penitenziario» ed e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre
          2002.
                 - Il  testo  dell'art. 41-bis, della legge 26 luglio
          1975,  n.  354,  (Norme  sull'ordinamento  penitenziario  e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta) e' il seguente:
                 «Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
          eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
          emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
          sospendere  nell'istituto  interessato  o  in parte di esso
          l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
          detenuti  e  degli  internati.  La  sospensione deve essere
          motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
          sicurezza   e  ha  la  durata  strettamente  necessaria  al
          conseguimento del fine suddetto.
                 2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di ordine e di
          sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
          dell'interno,  il  Ministro  della giustizia ha altresi' la
          facolta'  di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
          dei  detenuti  o internati per taluno dei delitti di cui al
          primo  periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, in relazione ai
          quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
          di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica
          o  eversiva,  l'applicazione  delle regole di trattamento e
          degli  istituti  previsti  dalla presente legge che possano
          porsi  in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
          sicurezza.   La   sospensione   comporta   le   restrizioni
          necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e
          per  impedire  i  collegamenti con l'associazione di cui al
          periodo precedente.
                 2-bis.  I  provvedimenti emessi ai sensi del comma 2
          sono  adottati  con  decreto  motivato  del  Ministro della
          giustizia,  sentito  l'ufficio  del  pubblico ministero che
          procede  alle  indagini preliminari ovvero quello presso il
          giudice  che  procede  ed  acquisita  ogni altra necessaria
          informazione  presso la Direzione nazionale antimafia e gli
          organi   di   polizia   centrali   e  quelli  specializzati
          nell'azione  di  contrasto  alla  criminalita' organizzata,
          terroristica   o  eversiva,  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze.  I  provvedimenti  medesimi  hanno  durata  non
          inferiore  ad  un  anno  e  non  superiore  a  due  e  sono
          prorogabili  nelle  stesse  forme  per  periodi successivi,
          ciascuno  pari  ad  un  anno,  purche'  non  risulti che la
          capacita'   del  detenuto  o  dell'internato  di  mantenere
          contatti   con   associazioni  criminali,  terroristiche  o
          eversive sia venuta meno.
                 2-ter.  Se  anche  prima  della  scadenza  risultano
          venute  meno le condizioni che hanno determinato l'adozione
          o  la  proroga  del  provvedimento  di  cui  al comma 2, il
          Ministro  della  giustizia  procede,  anche d'ufficio, alla
          revoca  con  decreto  motivato.  Il  provvedimento  che non
          accoglie  l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato
          o   dal   difensore  e'  reclamabile  ai  sensi  dei  commi
          2-quinquies  e  2-sexies.  In  caso di mancata adozione del
          provvedimento   a   seguito   di   istanza   del  detenuto,
          dell'internato  o  del  difensore, la stessa si intende non
          accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
                 2-quater. La sospensione delle regole di trattamento
          e degli istituti di cui al comma 2 puo' comportare:
                   a) l'adozione   di  misure  di  elevata  sicurezza
          interna   ed  esterna,  con  riguardo  principalmente  alla
          necessita'   di  prevenire  contatti  con  l'organizzazione
          criminale   di   appartenenza  o  di  attuale  riferimento,
          contrasti  con  elementi  di  organizzazioni  contrapposte,
          interazione  con  altri  detenuti  o internati appartenenti
          alla  medesima  organizzazione  ovvero  ad  altre  ad  essa
          alleate;
                   b) la determinazione dei colloqui in un numero non
          inferiore  a uno e non superiore a due al mese da svolgersi
          ad  intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in
          modo  da  impedire  il passaggio di oggetti. Sono vietati i
          colloqui  con  persone  diverse dai familiari e conviventi,
          salvo  casi  eccezionali  determinati  volta  per volta dal
          direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
          pronuncia  della  sentenza  di  primo grado, dall'autorita'
          giudiziaria  competente  ai  sensi  di quanto stabilito nel
          secondo  comma dell'art.  11.  I  colloqui  possono  essere
          sottoposti  a controllo auditivo ed a registrazione, previa
          motivata    autorizzazione    dell'autorita'    giudiziaria
          competente  ai  sensi  del medesimo secondo comma dell'art.
          11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del
          direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
          pronuncia  della  sentenza  di  primo grado, dall'autorita'
          giudiziaria  competente  ai  sensi  di quanto stabilito nel
          secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di
          applicazione,   un   colloquio  telefonico  mensile  con  i
          familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti
          sottoposto,  comunque,  a  registrazione.  Le  disposizioni
          della  presente  lettera non si applicano ai colloqui con i
          difensori;
                   e) la  limitazione  delle  somme, dei beni e degli
          oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
                   d) l'esclusione  dalle rappresentanze dei detenuti
          e degli internati;
                   e) la  sottoposizione  a  visto  di  censura della
          corrispondenza,  salvo quella con i membri del Parlamento o
          con  autorita'  europee  o  nazionali  aventi competenza in
          materia di giustizia;
                   f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
          non puo' svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad
          una  durata  non  superiore  a  quattro ore al giorno fermo
          restando  il  limite minimo di cui al primo comma dell'art.
          10.
                 2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
          del quale e' stata disposta o confermata l'applicazione del
          regime  di  cui  al  comma 2,  ovvero il difensore, possono
          proporre  reclamo  avverso il provvedimento applicativo. Il
          reclamo  e'  presentato  nel  termine di dieci giorni dalla
          comunicazione  del provvedimento e su di esso e' competente
          a   decidere   il   tribunale   di   sorveglianza   che  ha
          giurisdizione   sull'istituto   al   quale  il  detenuto  o
          l'internato   e'   assegnato.   Il   reclamo  non  sospende
          l'esecuzione.  Il  successivo  trasferimento del detenuto o
          dell'internato  non  modifica  la competenza territoriale a
          decidere.
                 2-sexies.  Il  tribunale,  entro  dieci  giorni  dal
          ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
          in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
          666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
          dei  presupposti  per  l'adozione del provvedimento e sulla
          congruita'   del   contenuto  dello  stesso  rispetto  alle
          esigenze  di cui al comma 2. Il procuratore generale presso
          la  corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore
          possono    proporre,   entro   dieci   giorni   dalla   sua
          comunicazione,  ricorso  per cassazione avverso l'ordinanza
          del  tribunale  per  violazione  di  legge.  Il ricorso non
          sospende  l'esecuzione  del  provvedimento  e  va trasmesso
          senza  ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo
          sia  stato  accolto con la revoca della misura, il Ministro
          della    giustizia,   ove   intenda   disporre   un   nuovo
          provvedimento  ai  sensi  del  comma 2, deve, tenendo conto
          della  decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare
          elementi  nuovi  o  non valutati in sede di reclamo. Con le
          medesime  modalita'  il  Ministro  deve  procedere,  ove il
          reclamo  sia  stato  accolto  parzialmente,  per  la  parte
          accolta».
                 - Il  testo  dell'art.  133  del codice di procedura
          penale e' il seguente:
                 «Art.   133   (Accompagnamento   coattivo  di  altre
          persone).  -  1.  Se il testimone, il perito, il consulente
          tecnico,  l'interprete  o  il  custode di cose sequestrate,
          regolarmente   citati   o   convocati,  omettono  senza  un
          legittimo  impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo  e  puo'  altresi'  condannarli,  con ordinanza, a
          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa  delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali la
          mancata comparizione ha dato causa.
                 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132».
                 - Il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n.
          146   (Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  e  dei
          Protocolli   delle   Nazioni   unite   contro   il  crimine
          organizzato    transnazionale,    adottati   dall'Assemblea
          generale  il  15  novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) e' il
          seguente:
                 «Art.  3 (Definizione di reato transnazionale). - 1.
          Ai   fini   della   presente   legge   si  considera  reato
          transnazionale il reato punito con la pena della reclusione
          non  inferiore  nel  massimo  a  quattro  anni, qualora sia
          coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche':
                   a) sia commesso in piu' di uno Stato;
                   b) ovvero  sia commesso in uno Stato, ma una parte
          sostanziale   della   sua   preparazione,   pianificazione,
          direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
                   c) ovvero  sia  commesso  in uno Stato, ma in esso
          sia  implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in
          attivita' criminali in piu' di uno Stato;
                   d) ovvero  sia  commesso  in  uno  Stato  ma abbia
          effetti sostanziali in un altro Stato».
                 - Il testo dell'art. 416-bis del codice penale e' il
          seguente:
                 «Art.  416-bis.  Associazioni  di tipo mafioso anche
          straniere.
                 Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
          formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
          da sette a dodici anni.
                 Coloro   che   promuovono,  dirigono  o  organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da nove a quattordici anni.
                 L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che
          ne  fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione
          del    vincolo    associativo   e   della   condizione   di
          assoggettamento  e  di omerta' che ne deriva per commettere
          delitti,  per  acquisire  in  modo  diretto  o indiretto la
          gestione  o  comunque il controllo di attivita' economiche,
          di   concessioni,  di  autorizzazioni,  appalti  e  servizi
          pubblici  o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
          se'  o  per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare
          il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
          altri in occasione di consultazioni elettorali.
                 Se l'associazione e' armata si applica la pena della
          reclusione  da  nove  a quindici anni nei casi previsti dal
          primo  comma e  da  dodici  a  ventiquattro  anni  nei casi
          previsti dal secondo comma.
                 L'associazione   si   considera   armata   quando  i
          partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
          della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
          esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
          deposito.
                 Se  le  attivita'  economiche  di  cui gli associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
                 Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria
          la  confisca  delle cose che servirono o furono destinate a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
                 Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
          localmente denominate, anche straniere, che valendosi della
          forza  intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono
          scopi  corrispondenti  a  quelli delle associazioni di tipo
          mafioso».

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