Legge Ordinaria n. 2 del 09/01/2008 G.U. n. 21 del 25 Gennaio 2008
Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Disposizioni concernenti
            la Societa' italiana degli autori ed editori
  1.  La  Societa'  italiana  degli  autori ed editori (SIAE) e' ente
pubblico  economico  a base associativa e svolge le funzioni indicate
nella  legge  22  aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La
SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo'
effettuare,  altresi',  la  gestione  di  servizi  di  accertamento e
riscossione  di  imposte,  contributi  e  diritti, anche in regime di
convenzione  con  pubbliche  amministrazioni,  regioni, enti locali e
altri  enti  pubblici  o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero
per  i  beni  e  le  attivita' culturali, promuove studi e iniziative
volti  ad  incentivare la creativita' di giovani autori italiani e ad
agevolare  la  fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle
opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.
  2.  L'attivita'  della  SIAE e' disciplinata dalle norme di diritto
privato.  Tutte  le  controversie concernenti le attivita' dell'ente,
ivi   incluse   le   modalita'   di  gestione  dei  diritti,  nonche'
l'organizzazione  e le procedure di elezione e di funzionamento degli
organi  sociali,  sono  devolute  alla giurisdizione ordinaria, fatte
salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.
  3.  Il  Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali esercita,
congiuntamente  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, la
vigilanza  sulla  SIAE. L'attivita' di vigilanza e' svolta sentito il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  le  materie  di sua
specifica competenza.
  4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea su proposta del
consiglio   di  amministrazione  ed  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i
beni   e   le  attivita'  culturali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze. Il presidente e' nominato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita'  culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.
  5.  L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e
successive modificazioni, e' abrogato.
  6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  della  presente legge non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - La  legge  22  aprile 1941, n. 633, reca: «Protezione
          del  diritto  d'autore  e  di altri diritti connessi al suo
          esercizio».
              - L'art.  7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          419   (Riordinamento   del   sistema  degli  enti  pubblici
          nazionali,  a  norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15
          marzo  1977,  n.  59),  e'  abrogato  dalla presente legge,
          recava: «Societa' italiana autori e editori».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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