Legge Ordinaria n. 172 del 13/11/2009 G.U. n.278 del 28 novembre 2009
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (2766)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1

  1.  Il  comma  376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
  "376.  Il  numero  dei Ministeri e' stabilito in tredici. Il numero
totale  dei  componenti  del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri  senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo'
essere  superiore  a  sessantatre' e la composizione del Governo deve
essere  coerente  con  il  principio  sancito nel secondo periodo del
primo comma dell'articolo 51 della Costituzione".
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1:
      1) il numero 10) e' sostituito dal seguente:
      "10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
      2) dopo il numero 12) e' aggiunto il seguente:
      "13) Ministero della salute";
    b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: "e verifica dei suoi
andamenti,"  sono inserite le seguenti: "ivi incluso il settore della
spesa sanitaria,";
    c)  all'articolo  24, comma 1, lettera b), dopo le parole: "ed al
monitoraggio  della  spesa pubblica", sono inserite le seguenti: "ivi
inclusi  tutti  i  profili  attinenti  al  concorso  dello  Stato  al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche quanto ai piani
di rientro regionali";
    d)   all'articolo   47-bis,   comma   2,   dopo  le  parole:  "di
coordinamento  del  sistema  sanitario  nazionale,"  sono inserite le
seguenti: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
per tutti i profili di carattere finanziario,";
    e)  all'articolo  47-ter,  comma  1,  sono  apportate le seguenti
modifiche:
      1)  alla  lettera  a),  le parole: "programmazione sanitaria di
rilievo  nazionale,  indirizzo,  coordinamento  e  monitoraggio delle
attivita'  regionali" sono sostituite dalle seguenti: "programmazione
tecnico-sanitaria  di  rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento e
monitoraggio   delle   attivita'  tecniche  sanitarie  regionali,  di
concerto  con  il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i
profili  attinenti  al  concorso  dello  Stato  al  finanziamento del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di rientro
regionali";
      2)  alla  lettera  b),  le  parole: "organizzazione dei servizi
sanitari;  professioni  sanitarie;  concorsi  e  stato  giuridico del
personale  del  Servizio  sanitario  nazionale" sono sostituite dalle
seguenti:   "organizzazione   dei   servizi   sanitari,   professioni
sanitarie,  concorsi  e  stato  giuridico  del personale del Servizio
sanitario  nazionale,  di  concerto  con il Ministero dell'economia e
delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario";
      3) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
      "b-bis)  monitoraggio  della qualita' delle attivita' sanitarie
regionali  con  riferimento  ai  livelli essenziali delle prestazioni
erogate, sul quale il Ministro riferisce annualmente al Parlamento".
  3.  Al  Ministero  della  salute sono trasferite, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, con le inerenti
risorse  finanziarie,  strumentali e di personale, le funzioni di cui
al   Capo   X-bis,  articoli  da  47-bis  a  47-quater,  del  decreto
legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gia'
attribuite  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14 luglio 2008, n. 121, nonche' le
relative strutture di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto
del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  20  novembre  2008,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23 gennaio 2009,
concernente  la  ricognizione  delle  strutture  trasferite  ai sensi
dell'articolo  1,  comma  8, del citato decreto-legge n. 85 del 2008,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  121 del 2008. Dal
trasferimento  delle  competenze al Ministero della salute non deriva
alcuna  revisione  dei  trattamenti  economici  complessivi  in  atto
corrisposti  ai  dipendenti  trasferiti  che  si rifletta in maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
  4.  La denominazione: "Ministero della salute" sostituisce, ad ogni
effetto  e  ovunque ricorra, la denominazione: "Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali" in relazione alle funzioni di
cui  al  comma  3.  La  denominazione:  "Ministero del lavoro e delle
politiche sociali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la
denominazione:  "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali" in relazione a tutte le altre funzioni.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta  dei  Ministri  competenti,  sono  apportate  le  occorrenti
variazioni  per  l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato
alla nuova struttura del Governo.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i
Ministri interessati, si procede all'immediata individuazione, in via
provvisoria,  del  contingente  minimo  degli uffici strumentali e di
diretta   collaborazione  dei  Ministeri  interessati  dal  riordino,
garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa.
  7.  Fino  alla  data  di entrata in vigore dei nuovi regolamenti di
organizzazione,  sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  luglio  2004,  n. 244, e di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  marzo  2003, n. 129,
nonche', per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2,
comma  2,  e  di  cui  all'articolo  3, comma 4, lettere b) e c), del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 marzo 2007,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2007. Sono
altresi'  fatti  salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  17  maggio  2001,  n. 297, e di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.
  8.  Nelle  more dell'attuazione delle misure previste dall'articolo
74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n. 133, nonche' delle
misure previste dall'articolo 1, commi 404 e seguenti, della legge 27
dicembre  2006,  n. 296, al fine di assicurare la funzionalita' delle
strutture, per i Ministeri di cui alla presente legge, e' fatta salva
la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione di
livello   dirigenziale  generale  e  non,  nonche'  di  procedere  ad
assunzione  di personale non dirigenziale, nei limiti delle dotazioni
organiche  previste  dal  regolamento  vigente,  tenendo  conto delle
riduzioni  da  effettuare  ai  sensi  della  normativa  richiamata e,
comunque,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in materia di
assunzioni.  A  tal  fine,  per  detti  Ministeri,  le  assunzioni di
personale  autorizzate  per  l'anno  2008 secondo le modalita' di cui
all'articolo  1,  comma  527,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono  essere  effettuate  entro  il 31 dicembre 2009. In ogni caso
detti  Ministeri  sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  provvedimenti di
riorganizzazione  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b),
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 1, del
decreto   legislativo   30   luglio  1999,  n.  300,  anche  ai  fini
dell'attuazione delle suddette misure.
  9.  Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74,
comma  3,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali
e   assistenziali   pubblici   vigilati  l'integrazione  logistica  e
funzionale delle sedi territoriali. I risparmi aggiuntivi conseguiti,
rispetto  a quelli gia' considerati ai fini del rispetto dei saldi di
finanza  pubblica,  in  attuazione  della  disposizione richiamata al
presente  comma, sono computati ai fini dell'attuazione dell'articolo
1,  comma  11,  della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A tal fine, gli
enti  previdenziali  e assistenziali sono autorizzati a stipulare con
il   Ministero   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali  apposite
convenzioni  per  la  valorizzazione  degli immobili strumentali e la
realizzazione  di  centri unici di servizio, riconoscendo al predetto
Ministero  canoni  e  oneri  agevolati,  anche  in considerazione dei
risparmi  derivanti  dalle  integrazioni logistiche e funzionali. Con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro  due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  individuati  gli  ambiti  e  i  modelli  organizzativi  di  cui
all'articolo  1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, volti
a  realizzare  sinergie  e conseguire risparmi nel triennio 2010-2012
per  un  importo non inferiore a 100 milioni di euro, da computare ai
fini di quanto previsto al comma 8 del medesimo articolo 1.
  10.  Alla  copertura  degli oneri di cui al comma 1, pari a 460.000
euro  per  l'anno  2009  e a 920.000 euro annui a decorrere dall'anno
2010,  si  provvede,  quanto  a 306.417 euro per l'anno 2009 mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 maggio 2004, n. 138,
quanto   a   612.834   euro  a  decorrere  dall'anno  2010,  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  4-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2000,  n. 393,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27,
come  quantificata dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge
n. 393 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del
2001,  e,  quanto  a  153.583 euro per l'anno 2009 e a 307.166 euro a
decorrere   dall'anno   2010,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  come  determinata  dalla  tabella  C  della legge 22
dicembre 2008, n. 203.
  11.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 13 novembre 2009

                             NAPOLITANO

                                Berlusconi,  Presidente del Consiglio
                                dei Ministri

                                Sacconi,  Ministro  del lavoro, della
                                salute e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  24   dicembre   2007,   n.   244,   reca:
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)». 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n.  300  (Riforma  dell'organizzazione  del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti: 
                1) Ministero degli affari esteri; 
                2) Ministero dell'interno; 
                3) Ministero della giustizia; 
                4) Ministero della difesa; 
                5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                6) Ministero dello sviluppo economico; 
                7) Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
                8)  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio e del mare; 
                9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                11)  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                12) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
                13) Ministero della salute.». 
              - Il testo dell'art. 23 del citato decreto  legislativo
          n. 300 del 1999, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni).  -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato  in  materia  di  politica  economica,
          finanziaria   e   di   bilancio,    programmazione    degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il  settore  della
          spesa sanitaria, politiche fiscali  e  sistema  tributario,
          demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e   dogane.   Il
          Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti  e
          attivita' e le funzioni relative ai rapporti con  autorita'
          di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  Ministeri
          o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e  per  gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite dalla vigente legislazione alle regioni  ed  agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.». 
              - Il testo dell'art. 24, comma 1, lettera b) del citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero  svolge,
          in particolare, le  funzioni  di  spettanza  statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                a) (omissis); 
                b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
          particolare  riguardo  alla  formazione  e   gestione   del
          bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
          e la verifica dei relativi andamenti  e  flussi  di  cassa,
          assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti  in
          materia di copertura del  fabbisogno  finanziario  previsto
          dalla   lettera   a),   nonche'   alla    verifica    della
          quantificazione degli oneri derivanti dai  provvedimenti  e
          dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della  spesa
          pubblica, ivi inclusi tutti i profili attinenti al concorso
          dello  Stato  al  finanziamento  del   Servizio   sanitario
          nazionale, anche quanto  ai  piani  di  rientro  regionali,
          coordinandone e verificandone gli andamenti e  svolgendo  i
          controlli  previsti  dall'ordinamento,  ivi   comprese   le
          funzioni  ispettive   ed   i   controlli   di   regolarita'
          amministrativa  e  contabile  effettuati,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  dagli  Uffici  centrali  del  bilancio
          costituiti  presso   i   Ministeri   e   dalle   ragionerie
          provinciali dello Stato;». 
              -  Il  testo  dell'art.  47-bis,  del  citato   decreto
          legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente: 
              «Art.   47-bis    (Istituzione    del    Ministero    e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero della salute. 
              2. Nell'ambito e con finalita'  di  salvaguardia  e  di
          gestione  integrata  dei  servizi  socio-sanitari  e  della
          tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla
          salute, sono attribuite al Ministero le funzioni  spettanti
          allo Stato in  materia  di  tutela  della  salute  umana,di
          coordinamento del sistema sanitario nazionale, di  concerto
          con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti  i
          profili di carattere finanziario, di  sanita'  veterinaria,
          di tutela della salute nei luoghi di lavoro,  di  igiene  e
          sicurezza degli alimenti. 
              3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti  risorse,
          le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero,  con
          modalita' definite d'intesa con  la  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano,  esercita  la  vigilanza
          sull'Agenzia per i servizi sanitari  regionali  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.». 
              - Il  testo  dell'art.  47-ter,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni di spettanza statale  nelle
          seguenti aree funzionali: 
                a)  ordinamento  sanitario:  indirizzi   generali   e
          coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  delle  malattie  umane,  ivi  comprese   le
          malattie infettive e  diffusive;  prevenzione,  diagnosi  e
          cura delle affezioni  animali,  ivi  comprese  le  malattie
          infettive  e  diffusive  e   le   zoonosi;   programmazione
          tecnico-sanitaria  di  rilievo   nazionale   e   indirizzo,
          coordinamento  e  monitoraggio  delle  attivita'   tecniche
          sanitarie  regionali,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze per tutti i profili attinenti
          al concorso  dello  Stato  al  finanziamento  del  Servizio
          sanitario nazionale,  anche  quanto  ai  piani  di  rientro
          regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali  e
          l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; 
                b) tutela della salute umana e  sanita'  veterinaria:
          tutela  della  salute  umana   anche   sotto   il   profilo
          ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci,  sostanze  e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione delle biotecnologie; adozione  di  norme,
          linee   guida   e   prescrizioni   tecniche    di    natura
          igienico-sanitaria, relative anche a  prodotti  alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie,
          concorsi e  stato  giuridico  del  personale  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  di   concerto   con   il   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  per  tutti  i  profili  di
          carattere finanziario; polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro.». 
                b-bis) monitoraggio della  qualita'  delle  attivita'
          sanitarie regionali con riferimento ai  livelli  essenziali
          delle prestazioni erogate, sul quale il Ministro  riferisce
          annualmente al Parlamento.». 
              - Il  testo  dell'art.  47-quater  del  citato  decreto
          legislativo, n. 300 del 1999 e' il seguente: 
              «Art. 47-quater (Ordinamento). -  1.  Il  Ministero  si
          articola  in  dipartimenti,  disciplinati  ai  sensi  degli
          articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non  puo'  essere
          superiore a quattro, in relazione alle aree  funzionali  di
          cui all'art. 47-ter.». 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85  (Disposizioni
          urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di  Governo  in
          applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24
          dicembre 2007,  n.  244),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 luglio 2008,  n.  121  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. 
              -  Il  testo  dell'art.  1,   comma   8,   del   citato
          decreto-legge   n.   85   del   2008,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 121 del 2008, e' il seguente: 
              «8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, sentiti i Ministri interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi  del  presente  decreto.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  dei  Ministri  competenti,  sono   apportate   le
          variazioni di bilancio  occorrenti  per  l'adeguamento  del
          bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
          Governo.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio
          2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n. 223. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  28  marzo
          2003, n. 129 (Regolamento di organizzazione  del  Ministero
          della salute), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          giugno 2003, n. 129. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 17  maggio
          2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
          diretta  collaborazione  del  Ministro  del   lavoro),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2001, n. 167. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  giugno
          2003, n. 208 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
          diretta  collaborazione  del  Ministro  della  salute),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182. 
              - Il testo dell'art. 74  del  decreto-legge  25  giugno
          2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), convertito con modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, e' il seguente: 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, ivi  inclusa  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          gli enti pubblici  non  economici,  gli  enti  di  ricerca,
          nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                  a)  a  ridimensionare  gli  assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti  dall'art.  1,  comma  404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle procedure previste dall'art. 1,  comma  404,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi  dell'art.
          1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,  n.
          296,  avuto   riguardo   anche   ai   Ministeri   esistenti
          anteriormente  alla  data  di   entrata   in   vigore   del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze  di
          compatibilita'    generali    nonche'     degli     assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  adottati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,   n.   303,   e   successive
          integrazioni e modificazioni, che  tengono  comunque  conto
          dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'art.  1,
          comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006,  n.  299,  supplemento
          ordinario. 
              - Il testo dell'art. 1, comma 527, della  citata  legge
          n. 296 del 2006 e' il seguente: 
              «527. Per l'anno 2008  le  amministrazioni  di  cui  al
          comma 523 possono  procedere  ad  ulteriori  assunzioni  di
          personale   a   tempo   indeterminato,   previo   effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di  un
          contingente complessivo di personale corrispondente ad  una
          spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
          fine  e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
          a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed  a  75  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2009.  Le  autorizzazioni  ad
          assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
          39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)   e'   il
          seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.. 
              - Il testo dell'art. 4, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo n. 300 del 1999 e' il seguente: 
              «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa.». 
              - Il testo dell'art. 1, commi 7, 8 e 11, della legge 24
          dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione  del  Protocollo
          del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro  e  competitivita'
          per favorire l'equita' e la crescita  sostenibili,  nonche'
          ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale),
          e' il seguente: 
              «Art. 1. - 1.-6. (Omissis). 
              7. I criteri previsti dalla normativa  vigente  per  il
          riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli
          enti  pubblici  sono  integrati,  limitatamente  agli  enti
          previdenziali pubblici, dalla possibilita' di prevedere,  a
          tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie
          e conseguire risparmi di spesa  anche  attraverso  gestioni
          unitarie, uniche o in comune di attivita' strumentali. 
              8. Ai fini di cui al  comma  7,  il  Governo  presenta,
          entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare
          il sistema degli enti  previdenziali  e  assicurativi  e  a
          conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per
          3,5 miliardi di euro. 
              9.-10. (Omissis). 
              11.   In    funzione    delle    economie    rivenienti
          dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7  e  8,
          da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo
          del presente comma, con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e
          della   previdenza   sociale,   sono    corrispondentemente
          rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di
          cui al comma 10, a decorrere dall'anno  2011.  Con  decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono  definite  le  modalita'  per   l'accertamento   delle
          economie  riscontrate  in  seguito   all'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e  8,  rispetto   alle
          previsioni della  spesa  a  normativa  vigente  degli  enti
          previdenziali pubblici quali risultanti dai  bilanci  degli
          enti medesimi.». 
              - Il testo dell'art. 1, comma 1, del  decreto-legge  29
          marzo 2004, n.  81  (Interventi  urgenti  per  fronteggiare
          situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 e' il
          seguente: 
              «Art. 1. - 1. Al fine di contrastare  le  emergenze  di
          salute  pubblica  legate  prevalentemente   alle   malattie
          infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
          seguenti misure: 
                a) e' istituito presso il Ministero della  salute  il
          Centro nazionale per la prevenzione e  il  controllo  delle
          malattie con analisi e  gestione  dei  rischi,  previamente
          quelli legati alle malattie  infettive  e  diffusive  e  al
          bioterrorismo, che opera in coordinamento con le  strutture
          regionali attraverso convenzioni con  l'Istituto  superiore
          di sanita', con l'Istituto superiore per la  prevenzione  e
          la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL),  con   gli   Istituti
          zooprofilattici sperimentali, con le universita',  con  gli
          istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con
          altre strutture di assistenza  e  di  ricerca  pubbliche  e
          private, nonche' con gli organi della sanita' militare.  Il
          Centro opera con modalita' e in base  a  programmi  annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese  le
          spese  per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa   di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006; 
                b) e' istituito un Istituto di riferimento  nazionale
          specifico sulla genetica  molecolare  e  su  altre  moderne
          metodiche di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato  con
          l'Istituto  superiore  di  sanita'  e   altre   istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano, presso l'Ospedale Maggiore,  denominato  Fondazione
          «Istituto nazionale di genetica molecolare  -  INGM»;  sono
          autorizzate le seguenti spese: 
                  1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno  2004,  di
          euro 6.508.000 per  l'anno  2005  e  di  euro  6.702.000  a
          decorrere dall'anno 2006, finalizzata  al  funzionamento  e
          alla ricerca in base a un programma approvato  con  decreto
          del  Ministro  della  salute,  nonche',   per   quanto   di
          pertinenza  dello  Stato,  al  rimborso  delle   spese   di
          costituzione dell'Istituto medesimo; 
                  2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno  2004  per
          gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti  a
          sede  dell'Istituto,  nonche'  per  le   attrezzature   del
          medesimo, previa presentazione  dei  relativi  progetti  al
          Ministero della salute; 
                c) per procedere alla realizzazione  di  progetti  di
          ricerca in collaborazione con gli  Stati  Uniti  d'America,
          relativi  alla   acquisizione   di   conoscenze   altamente
          innovative, al fine della tutela della salute  nei  settori
          dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo  e'
          autorizzata la spesa di 12.945.000 euro  per  l'anno  2004,
          12.585.000 euro per  l'anno  2005  e  12.720.000  euro  per
          l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con  decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano.». 
              -  Il  testo  dell'art.  4-bis  del  decreto-legge   29
          dicembre  2000,  n.  393  (Proroga   della   partecipazione
          militare  italiana  a  missioni  internazionali  di   pace,
          nonche' dei programmi delle Forze di  polizia  italiane  in
          Albania), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 2001, n. 27 e' il seguente: 
              «Art. 4-bis (Monitoraggio sanitario). - 1. E'  disposta
          la realizzazione di  una  campagna  di  monitoraggio  sulle
          condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque
          titolo  hanno  operato  od  operano  nei  territori   della
          Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in  relazione  a  missioni
          internazionali di pace e di assistenza umanitaria,  nonche'
          di  tutto  il  personale  della  pubblica  amministrazione,
          incluso quello  a  contratto,  che  ha  prestato  o  presta
          servizio, nei predetti territori, presso le  rappresentanze
          diplomatiche o uffici ad esse collegati,  e  dei  familiari
          che con loro  convivono  o  hanno  convissuto.  I  relativi
          accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito  presso
          qualsiasi struttura sanitaria militare o civile. 
              2. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con  il  Ministro  della   difesa   e   con   il   Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le  modalita',  le
          condizioni  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  presente
          articolo e  per  gli  eventuali  controlli  sulle  sostanze
          alimentari importate dai territori indicati al comma 1. 
              3.   Il   Governo   trasmette   quadrimestralmente   al
          Parlamento una relazione del Ministro della  difesa  e  del
          Ministro della sanita' sullo stato di salute del  personale
          militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
          Jugoslavia.». 
              -  Il  testo  dell'art.   5,   comma   2   del   citato
          decreto-legge   n.   393   del   2000,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 27 del 2001, e' il seguente: 
              «  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'art.
          4-bis, valutato in lire 25.000 milioni  annue  a  decorrere
          dall'anno 2001, si provvede, per  gli  anni  2001,  2002  e
          2003, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2001-2003,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica  per  l'anno  2001,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'interno per lire 7.000 milioni nell'anno  2001  e  per
          lire 5.000 milioni per ciascuno degli  anni  2002  e  2003,
          nonche'  l'accantonamento   relativo   al   Ministero   dei
          trasporti e  della  navigazione  per  lire  18.000  milioni
          nell'anno 2001 e per lire 20.000 milioni per ciascuno degli
          anni 2002 e 2003.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303
          (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre  1999,  n.
          205, supplemento ordinario. 
              - La legge 22 dicembre 2008, n. 203  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  (legge  finanziaria  2009),  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008,  n.  303,  supplemento
          ordinario. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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