Legge Ordinaria n. 68 del 08/06/2009 G.U. n.140 del 19 giugno 2009
Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
Approvazione  dell'intesa  tra il Governo della Repubblica italiana e
                          la Tavola valdese

  1.  E'  approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il
Governo   della   Repubblica   italiana   e   la  Tavola  valdese  in
rappresentanza  della  Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese
valdesi  e  metodiste),  che  modifica  l'intesa stipulata in data 25
gennaio  1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.
 
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge 5 ottobre 1993, n. 409, reca: «Integrazione
          dell'intesa  tra  il Governo della Repubblica italiana e la
          Tavola  valdese,  in  attuazione  dell'art. 8, terzo comma,
          della Costituzione.».
             - Si riporta il testo dell'art. 20, secondo comma, della
          legge  11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei
          rapporti  tra  lo  Stato  e  le  chiese rappresentate dalla
          Tavola valdese):
             «Art.  20.  -  Le  parti  sottoporranno a nuovo esame il
          contenuto  dell'allegata  intesa al termine del decimo anno
          dall'entrata in vigore della presente legge.
             Ove,  nel  frattempo,  una  delle  due  parti ravvisasse
          l'opportunita'  di modifiche al testo dell'allegata intesa,
          le   parti  torneranno  a  convocarsi  a  tale  fine.  Alle
          modifiche  si  procedera'  con la stipulazione di una nuova
          intesa  e con la conseguente presentazione al Parlamento di
          apposito   disegno  di  legge  di  approvazione,  ai  sensi
          dell'art. 8 della Costituzione.
             In  occasione di disegni di legge relativi a materie che
          coinvolgono   rapporti  delle  chiese  rappresentate  dalla
          Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente,
          in conformita' all'art. 8 della Costituzione, le intese del
          caso.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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