Legge Ordinaria n. 19 del 01/02/2010 G.U. n.43 del 22 febbraio 2010
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (2540)
 
 
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                           P r o m u l g a 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
                    (Autorizzazione all'adesione) 
 
    1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire  alla
Convenzione  sulla  responsabilita'  civile  per  i  danni  dovuti  a
inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra
il 23 marzo 2001. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              - Si riporta il testo degli artt. 1,  6,  8  e  11  del
          D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504 (Norme  di  attuazione  della
          delega di cui  alla  legge  6  aprile  1977,  n.  185,  per
          assicurare l'esecuzione delle  convenzioni  in  materia  di
          inquinamento da idrocarburi, adottate  a  Bruxelles  il  29
          novembre 1969 e della convenzione istitutiva  di  un  Fondo
          internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a
          Bruxelles il  18  dicembre  1971),  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. Ai sensi del presente decreto: 
                con  l'espressione  "convenzione  sull'intervento  in
          alto  mare"  si  intende  la   convenzione   internazionale
          sull'intervento in  alto  mare  in  caso  di  sinistri  che
          causino o possano causare inquinamento da idrocarburi,  con
          allegato,  adottata  a  Bruxelles  il  29  novembre   1969,
          ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185; 
                con l'espressione "Convenzione sulla  responsabilita'
          civile del 2001" si intende la  Convenzione  internazionale
          sulla  responsabilita'  civile  per  i   danni   dovuti   a
          inquinamento da  combustibile  delle  navi,  con  allegato,
          fatta a Londra il 23 marzo 2001; 
                con l'espressione "Convenzione sulla  responsabilita'
          civile del 1992" si intende la  convenzione  internazionale
          sulla responsabilita'  civile  per  i  danni  derivanti  da
          inquinamento  da  idrocarburi,  con  allegato,  adottata  a
          Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata con  la  legge  6
          aprile 1977, n. 185; 
                con  l'espressione   "Convenzione   sul   Fondo   per
          l'indennizzo  del   1992"   si   intende   la   convenzione
          internazionale per  l'indennizzo  dei  danni  derivanti  da
          inquinamento da idrocarburi, adottata  a  Bruxelles  il  18
          dicembre 1971, ratificata con la legge 6  aprile  1977,  n.
          185; 
                con  l'espressione  "certificato   assicurativo"   si
          intende il certificato prescritto dall'art.  VII,  par.  1,
          della Convenzione sulla responsabilita'  civile  del  1992,
          nonche' il certificato assicurativo prescritto dall'art. 7,
          paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilita' civile
          del 2001; 
                con l'espressione "garanzia assicurativa" si  intende
          la  garanzia  prevista  dall'art.  VII,   par.   1,   della
          Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992,  nonche'
          la  garanzia  prevista  dall'art.  7,  paragrafo  1,  della
          Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001; 
                con termine "Fondo" si intende il fondo istituito con
          la convenzione del Fondo per l'indennizzo; 
                con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza
          lorda calcolata conformemente alle regole sulla  stazzatura
          che   figurano   nell'Allegato    I    della    Convenzione
          internazionale per la stazzatura delle  navi  con  annessi,
          adottata a Londra il 23 giugno 1969,  ratificata  ai  sensi
          della legge 22 ottobre 1973, n. 958.». 
              «Art. 6. Le navi aventi una  stazza  lorda  uperiore  a
          1.000 tonnellate possono accedere e trattenersi  nei  porti
          nazionali e  nelle  stazioni  terminali  site  nelle  acque
          territoriali  per  effettuarvi  operazioni  commerciali   e
          possono transitare nelle  acque  territoriali  soltanto  se
          sono munite del certificato assicurativo. 
              Il comandante  della  nave  deve  curare  che,  durante
          l'accesso, il trattenimento e il transito di cui  al  primo
          coma, il certificato assicurativo di cui al medesimo  primo
          comma sia a bordo. Il proprietario della nave e'  tenuto  a
          depositare  copia  del  certificato   assicurativo   presso
          l'ufficio di iscrizione della nave. 
              Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle
          navi di cui al primo comma deve  comunicare  al  comandante
          del porto, prima dell'accesso  al  porto  e  alle  stazioni
          terminali, gli estremi  del  certificato  assicurativo  che
          deve essere esibito subito  dopo  l'arrivo  dal  comandante
          della nave. 
              In caso di mancanza  o  irregolarita'  del  certificato
          assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la
          partenza della nave, vietando o sospendendo  le  operazioni
          di carico e  scarico,  e  dandone  immediata  comunicazioni
          all'autorita' doganale agli stessi fini.». 
              «Art. 8. La garanzia puo' essere costituita in uno  dei
          modi indicati dall'art. VII, par. 1, della Confezione sulla
          responsabilita' civile del 1992 ovvero, per i danni  dovuti
          a inquinamento da combustibile  delle  navi,  dall'art.  7,
          paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile
          del 2001. 
              Il rilascio della garanzia assicurativa e'  provato  da
          apposito certificato, conforme  al  modello  allegato  alla
          Convenzione sulla responsabilita' civile del  1992  ovvero,
          per i danni dovuti all'inquinamento da  combustibile  delle
          navi,  al   modello   allegato   alla   Convenzione   sulla
          responsabilita' civile del 2001, rilasciato da un organismo
          abilitato dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. 
              La garanzia assicurativa  e'  valida  ed  efficace  per
          tutto il tempo per il quale e'  stata  rilasciata.  I  suoi
          effetti non possono essere sospesi in  caso  di  mancato  o
          tardivo pagamento dei  corrispettivi  dovuti  dal  soggetto
          obbligato  ne'  di  fallimento  o  di  inizio  delle  altre
          procedure concorsuali a carico del soggetto stesso. 
              «Art. 11. Le cause relative  alla  responsabilita'  del
          proprietario della nave per danni derivanti da inquinamento
          da  idrocarburi,   ai   sensi   della   Convenzione   sulla
          responsabilita' civile del 1992 e della  Convenzione  sulla
          responsabilita' civile del 2001,  sono  di  competenza  del
          tribunale  nella  cui  circoscrizione  si   e'   verificato
          l'inquinamento.  Nell'ipotesi  di  inquinamento  di   acque
          territoriali o di luoghi appartenenti  alla  circoscrizione
          di   piu'   tribunali,   e'   competente    il    tribunale
          preventivamente adito. 
              Per la procedura di limitazione  della  responsabilita'
          del proprietario, ai sensi dell'art.  V  della  Convenzione
          sulla responsabilita' civile del  1992,  si  osservano,  in
          quanto applicabili, le norme di cui al libro IV, titolo  IV
          del  codice   della   navigazione.   Il   procedimento   di
          limitazione e' promosso avanti al tribunale  competente  ai
          sensi del primo comma del presente articolo. 
              La  costituzione  del  Fondo,  secondo   le   modalita'
          previste    dall'art.    V    della    Convenzione    sulla
          responsabilita'  civile  del  1992,  e'  fatta  presso   la
          cancelleria del  tribunale  competente  a  conoscere  delle
          cause di responsabilita'. 
              Lo stesso tribunale di cui al primo comma e' competente
          a  conoscere  di  tutte  le  cause  promosse  per  i  danni
          derivanti  dall'inquinamento  da  idrocarburi,   ai   sensi
          dell'art. 2 della Convenzione sul  Fondo  per  l'indennizzo
          del 1992.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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