Legge Ordinaria n. 240 del 30/12/2010 G.U. n.10 del 14 gennaio 2011
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (3687)
 
 
  La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica   hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
                 (Principi ispiratori della riforma) 
 
  1. Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di  libera
formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti  e  sono  luogo  di
apprendimento ed  elaborazione  critica  delle  conoscenze;  operano,
combinando in modo organico ricerca e  didattica,  per  il  progresso
culturale, civile ed economico della Repubblica. 
  2. In attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  33  e  al
titolo V della parte  II  della  Costituzione,  ciascuna  universita'
opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla
base di  accordi  di  programma  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato  «Ministero»,
le universita' che hanno conseguito la  stabilita'  e  sostenibilita'
del bilancio, nonche' risultati di elevato livello  nel  campo  della
didattica  e  della  ricerca,  possono  sperimentare  propri  modelli
funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione  e
costituzione  degli  organi  di  governo  e  forme   sostenibili   di
organizzazione della didattica e della ricerca su base  policentrica,
diverse da quelle  indicate  nell'  articolo  2.  Il  Ministero,  con
decreto  di  natura  non  regolamentare,  definisce  i  criteri   per
l'ammissione  alla  sperimentazione  e  le  modalita'   di   verifica
periodica dei risultati conseguiti. 
  3. Il Ministero,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  regioni,
provvede  a  valorizzare  il  merito,  a   rimuovere   gli   ostacoli
all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva  realizzazione
del diritto allo  studio.  A  tal  fine,  pone  in  essere  specifici
interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche  se  privi  di
mezzi,  che  intendano  iscriversi  al  sistema  universitario  della
Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo. 
  4. Il Ministero, nel rispetto  della  liberta'  di  insegnamento  e
dell'autonomia  delle  universita',  indica  obiettivi  e   indirizzi
strategici per il sistema e le sue componenti  e,  tramite  l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR) per  quanto  di  sua  competenza,  ne  verifica  e  valuta  i
risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e  promozione  del
merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a  livello
internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse  pubbliche
coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le  attivita'  svolte  da
ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione  nazionale,
nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti. 
  5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve  essere  garantita
in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici  per
il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4. 
  6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o
aggregazioni delle stesse e il  Ministero  al  fine  di  favorire  la
competitivita'  delle  universita',  migliorandone  la  qualita'  dei
risultati, tenuto conto degli indicatori di  contesto  relativi  alle
condizioni di sviluppo regionale. 
 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Il  testo  dell'art.  33  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme generali sulla  istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di Stato per  la  ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.» 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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