Legge Ordinaria n. 51 del 07/04/2010 G.U. n.81 del 08 aprile 2010
CONSOLO; BIANCOFIORE e BERTOLINI; LA LOGGIA; COSTA e BRIGANDI'; VIETTI; PALOMBA; PANIZ: Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (889-2964-2982-3005-3013-3028-3029)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  Per  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  costituisce
legittimo  impedimento,  ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di
procedura  penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali,
quale  imputato,  il  concomitante  esercizio  di  una  o  piu' delle
attribuzioni  previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare
dagli  articoli  5,  6  e  12  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  dagli  articoli  2,  3  e  4  del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal
regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 268 del 15 novembre 1993, e successive
modificazioni,    delle    relative    attivita'    preparatorie    e
consequenziali,  nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle
funzioni di Governo.
  2.  Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi
e  dai  regolamenti  che  ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di
ogni  attivita'  comunque  coessenziale  alle  funzioni  di  Governo,
costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del
codice   di   procedura   penale,   a  comparire  nelle  udienze  dei
procedimenti penali quali imputati.
  3.  Il  giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi
di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.
  4.  Ove  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  attesti che
l'impedimento  e'  continuativo  e  correlato  allo svolgimento delle
funzioni  di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a
udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore
a sei mesi.
  5.  Il  corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata
del  rinvio,  secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma,
numero  3),  del  codice  penale,  e  si  applica  il terzo comma del
medesimo articolo 159 del codice penale.
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche ai
processi  penali  in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di
entrata in vigore della presente legge.
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 420-ter del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 420-ter (Impedimento a comparire dell'imputato  o
          del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se  detenuto,
          non si presenta all'udienza  e  risulta  che  l'assenza  e'
          dovuta ad assoluta impossibilita'  di  comparire  per  caso
          fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento,  il
          giudice, con ordinanza,  anche  d'ufficio,  rinvia  ad  una
          nuova  udienza  e  dispone  che  sia   rinnovato   l'avviso
          all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1. 
              2. Con le medesime modalita'  di  cui  al  comma  1  il
          giudice provvede  quando  appare  probabile  che  l'assenza
          dell'imputato sia  dovuta  ad  assoluta  impossibilita'  di
          comparire  per  caso  fortuito  o  forza   maggiore.   Tale
          probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo'
          formare oggetto di discussione  successiva  ne'  motivo  di
          impugnazione. 
              3.  Quando  l'imputato,  anche  se  detenuto,  non   si
          presenta alle successive udienze e ricorrono le  condizioni
          previste dal comma 1, il  giudice  rinvia  anche  d'ufficio
          l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova  udienza
          e ne dispone la notificazione all'imputato. 
              4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa  la
          nuova udienza sostituisce la citazione  e  gli  avvisi  per
          tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti. 
              5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso  di
          assenza del difensore, quando risulta che l'assenza  stessa
          e' dovuta  ad  assoluta  impossibilita'  di  comparire  per
          legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale
          disposizione non si applica se l'imputato e'  assistito  da
          due difensori e l'impedimento  riguarda  uno  dei  medesimi
          ovvero  quando  il  difensore  impedito  ha  designato   un
          sostituto o quando l'imputato  chiede  che  si  proceda  in
          assenza del difensore impedito.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 6  e  12  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri ), e successive modificazioni: 
              «Art. 5 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio  dei
          ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri  a
          nome del Governo: 
                a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
          ogni mutamento in essa intervenuto; 
                b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui  alla
          lettera a) del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a
          mezzo di un ministro espressamente delegato,  la  questione
          di fiducia; 
                c) sottopone al Presidente della Repubblica le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
                d) controfirma gli atti di promulgazione delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge; 
                e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di  legge  di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'art. 72 della Costituzione; 
                f) esercita le attribuzioni  di  cui  alla  legge  11
          marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'art. 95, primo comma, della Costituzione: 
                a) indirizza ai ministri le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
                b) coordina e promuove l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
                c) puo' sospendere l'adozione di atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
                c-bis) puo' deferire al Consiglio  dei  Ministri,  ai
          fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
                d) concorda con i ministri interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
                e)    adotta    le    direttive    per     assicurare
          l'imparzialita', il buon  andamento  e  l'efficienza  degli
          uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
          di  particolare  rilevanza  puo'  richiedere  al   ministro
          competente relazioni e verifiche amministrative; 
                f) promuove l'azione dei ministri per assicurare  che
          le aziende e gli enti pubblici svolgano la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
                g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla  legge
          in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
                h) puo' disporre, con proprio decreto,  l'istituzione
          di particolari Comitati di  ministri,  con  il  compito  di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
                i) puo' disporre la costituzione di gruppi di  studio
          e di lavoro composti in modo da assicurare la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
                a) promuove e coordina l'azione del Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
                a-bis)  promuove  gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
                b) promuove  e  coordina  l'azione  del  Governo  per
          quanto attiene ai rapporti con le  regioni  e  le  province
          autonome  di   Trento   e   di   Bolzano   e   sovraintende
          all'attivita' dei commissari del Governo. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.». 
              «Art. 6 (Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e
          Comitati  interministeriali).  -  1.  Il   Presidente   del
          Consiglio dei ministri, nello  svolgimento  delle  funzioni
          previste dall'art. 95,  primo  comma,  della  Costituzione,
          puo' essere coadiuvato da un Comitato, che prende  nome  di
          Consiglio di Gabinetto, ed e' composto dai ministri da  lui
          designati, sentito il Consiglio dei ministri. 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto  altri
          ministri in ragione della loro competenza. 
              3. I Comitati di ministri  e  quelli  interministeriali
          istituiti per legge debbono tempestivamente  comunicare  al
          Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine  del  giorno
          delle riunioni. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          puo' deferire singole questioni al Consiglio dei  ministri,
          perche' stabilisca  le  direttive  alle  quali  i  Comitati
          debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.». 
              «Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome).  -  1.  E'
          istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          compiti  di  informazione,  consultazione  e  raccordo,  in
          relazione agli indirizzi di politica generale  suscettibili
          di incidere nelle materie di competenza regionale,  esclusi
          gli indirizzi generali relativi alla politica estera,  alla
          difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 
              2.  La  Conferenza  e'  convocata  dal  Presidente  del
          Consiglio dei ministri almeno ogni sei  mesi,  ed  in  ogni
          altra  circostanza  in  cui  il   Presidente   lo   ritenga
          opportuno,  tenuto  conto   anche   delle   richieste   dei
          presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome.  Il
          Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   presiede   la
          Conferenza,  salvo  delega  al  ministro  per  gli   affari
          regionali o, se tale incarico non e' attribuito,  ad  altro
          ministro. La Conferenza e' composta  dai  presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e  ordinario  e  dai  presidenti
          delle province autonome. Il Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri invita alle riunioni della Conferenza  i  ministri
          interessati agli argomenti iscritti all'ordine del  giorno,
          nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o  di
          enti pubblici. 
              3.   La   Conferenza   dispone   di   una   segreteria,
          disciplinata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, di  concerto  con  il  ministro  per  gli  affari
          regionali. 
              4.  Il  decreto  di  cui  al  comma  3  deve  prevedere
          l'inclusione nel contingente della segreteria di  personale
          delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
          economico resta a carico delle regioni o delle province  di
          provenienza. 
              5. La Conferenza viene consultata: 
                a) sulle linee generali dell'attivita' normativa  che
          interessa direttamente le regioni  e  sulla  determinazione
          degli obiettivi di  programmazione  economica  nazionale  e
          della  politica  finanziaria  e  di  bilancio,   salve   le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo; 
                b) sui criteri generali relativi all'esercizio  delle
          funzioni statali di indirizzo e di  coordinamento  inerenti
          ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province  autonome
          e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
          relativi  alla  elaborazione  ed  attuazione   degli   atti
          comunitari che riguardano le competenze regionali; 
                c) sugli altri argomenti per i  quali  il  Presidente
          del Consiglio dei ministri ritenga opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza. 
              6. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il
          ministro appositamente delegato,  riferisce  periodicamente
          alla Commissione parlamentare per  le  questioni  regionali
          sulle attivita' della Conferenza. 
              7. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  un  anno
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          previo  parere  della  Commissione  parlamentare   per   le
          questioni regionali  che  deve  esprimerlo  entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
          soppressione degli altri  organismi  a  composizione  mista
          Stato-regioni previsti sia da leggi  che  da  provvedimenti
          amministrativi in modo da  trasferire  alla  Conferenza  le
          attribuzioni delle commissioni, con  esclusione  di  quelle
          che operano sulla base di competenze  tecnico-scientifiche,
          e rivedere  la  pronuncia  di  pareri  nelle  questioni  di
          carattere  generale  per  le  quali  debbano  anche  essere
          sentite tutte le regioni e province autonome,  determinando
          le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la  cui
          formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
          delle province autonome.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2,  3  e  4  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59.)   e
          successive modificazioni: 
                «Art. 2 (Finalita' e  funzioni).  -  1.  Il  presente
          decreto     legislativo      disciplina      l'ordinamento,
          l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della  cui
          attivita' il Presidente si  avvale  per  l'esercizio  delle
          autonome funzioni di  impulso,  indirizzo  e  coordinamento
          attribuitegli  dalla  Costituzione  e  dalle  leggi   della
          Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene  conto,
          in  particolare,  della  esigenza  di   assicurare,   anche
          attraverso  il  collegamento  funzionale   con   le   altre
          amministrazioni interessate, l'unita' di indirizzo politico
          ed amministrativo del Governo, ai  sensi  dell'articolo  95
          della Costituzione. 
              2.  Il  Presidente  si  avvale  della  Presidenza,   in
          particolare,  per  l'esercizio,   in   forma   organica   e
          integrata, delle seguenti funzioni: 
                a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale
          di governo; 
                b) i rapporti del Governo con  il  Parlamento  e  con
          altri organi costituzionali; 
                c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee; 
                d) i  rapporti  del  Governo  con  il  sistema  delle
          autonomie; 
                e)  i  rapporti  del  Governo  con   le   confessioni
          religiose, ai sensi degli articoli 7  e  8,  ultimo  comma,
          della Costituzione; 
                f) la progettazione delle  politiche  generali  e  le
          decisioni di indirizzo politico generale; 
                g)  il  coordinamento  dell'attivita'  normativa  del
          Governo; 
                h) il coordinamento dell'attivita' amministrativa del
          Governo e della  funzionalita'  dei  sistemi  di  controllo
          interno; 
                i) la promozione e il coordinamento  delle  politiche
          di pari opportunita' e delle  azioni  di  Governo  volte  a
          prevenire e rimuovere le discriminazioni; 
                l) il coordinamento delle attivita' di  comunicazione
          istituzionale,   di    informazione,    nonche'    relative
          all'editoria ed ai prodotti editoriali; 
                m) la  promozione  e  verifica  dell'innovazione  nel
          settore pubblico ed il coordinamento in materia  di  lavoro
          pubblico; 
                n)  il  coordinamento  di  particolari  politiche  di
          settore considerate strategiche dal programma di Governo; 
                o) il monitoraggio  dello  stato  di  attuazione  del
          programma di Governo e delle politiche settoriali.». 
              «Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea).  -  1.  Il
          Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
          ad   assicurare   la   piena   partecipazione   dell'Italia
          all'Unione  europea  e  lo   sviluppo   del   processo   di
          integrazione europea. 
              2.   Compete   al   Presidente   del    Consiglio    la
          responsabilita'  per  l'attuazione  degli  impegni  assunti
          nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il  Presidente
          si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza  del
          Consiglio. Di tale struttura si avvale,  altresi',  per  il
          coordinamento,  nella   fase   di   predisposizione   della
          normativa comunitaria, delle  amministrazioni  dello  Stato
          competenti per  settore,  delle  regioni,  degli  operatori
          privati e delle parti sociali interessate,  ai  fini  della
          definizione  della  posizione  italiana  da  sostenere,  di
          intesa con il Ministero degli affari  esteri,  in  sede  di
          Unione europea. 
              3. Restano ferme le attribuzioni regionali  in  materia
          di attuazione delle  norme  comunitarie  e  in  materia  di
          relazioni con le istituzioni comunitarie.». 
              «Art. 4 (Rapporti con il sistema delle autonomie). - 1.
          Il Presidente coordina l'azione del Governo in  materia  di
          rapporti con il  sistema  delle  autonomie  e  promuove  lo
          sviluppo  della  collaborazione  tra   Stato,   regioni   e
          autonomie locali. 
              2. Il Presidente, anche  in  esito  alle  deliberazioni
          degli appositi organi a  composizione  mista,  promuove  le
          iniziative  necessarie  per  l'ordinato   svolgimento   dei
          rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed  assicura
          l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e  dei  rimedi
          previsti per i casi di inerzia e di inadempienza. 
              3. Per l'esercizio  dei  compiti  di  cui  al  presente
          articolo,  il  Presidente  si   avvale   di   un   apposito
          Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma  restandone
          l'attuale  posizione  funzionale   e   strutturale,   delle
          segreterie della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali,
          nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel
          quale confluisce il personale  addetto  alla  struttura  di
          supporto del  Commissario  straordinario  del  Governo  per
          l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo  il
          proprio  stato   giuridico;   si   avvale   altresi',   sul
          territorio, dei rappresentanti dello Stato  nelle  Regioni,
          che dipendono funzionalmente dal Presidente  del  Consiglio
          dei ministri.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  159  del  codice
          penale: 
              «Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
          Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso  in
          cui la sospensione del procedimento o del processo penale o
          dei  termini  di  custodia  cautelare  e'  imposta  da  una
          particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 
                1) autorizzazione a procedere; 
                2) deferimento della questione ad altro giudizio; 
                3) sospensione del procedimento o del processo penale
          per ragioni di impedimento  delle  parti  e  dei  difensori
          ovvero su richiesta dell'imputato o del suo  difensore.  In
          caso di sospensione  del  processo  per  impedimento  delle
          parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere  differita
          oltre il sessantesimo giorno  successivo  alla  prevedibile
          cessazione dell'impedimento, dovendosi  avere  riguardo  in
          caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di
          sessanta giorni. Sono  fatte  salve  le  facolta'  previste
          dall'art. 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale. 
              Nel caso di autorizzazione a procedere, la  sospensione
          del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui
          il pubblico ministero presenta  la  richiesta  e  il  corso
          della prescrizione riprende dal giorno in  cui  l'autorita'
          competente accoglie la richiesta. 
              La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui
          e' cessata la causa della sospensione.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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