Legge Ordinaria n. 181 del 11/11/2011 G.U. n.265 del 14 novembre 2011
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 (4707)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il rendiconto generale  dell'Amministrazione  dello  Stato  e  i
rendiconti  delle  Amministrazioni  e  delle  Aziende  autonome   per
l'esercizio  2010  sono  approvati  nelle  risultanze  esposte  negli
allegati da 1 a 5, che costituiscono parte integrante della  presente
legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 novembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'Allegato 4: 
                
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 28. Fondo di riserva per le spese impreviste 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di  cui  all'articolo
          26 e che, comunque, non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
          carattere di continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  sia
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo.". 
              La  legge  23  dicembre  2009,  n.  192  (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2010  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012),  e'  stata
          pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2009, n. 302, S.O. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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