Legge Ordinaria n. 62 del 21/04/2011 G.U. n.103 del 05 maggio 2011
BRUGGER e ZELLER; BERNARDINI ed altri; FERRANTI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (52-1814-2011)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                          Misure cautelari 
 
  1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di  eta'
non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare  assistenza
alla prole, non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la  custodia
cautelare in carcere, salvo  che  sussistano  esigenze  cautelari  di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare
in carcere, salvo che sussistano esigenze  cautelari  di  eccezionale
rilevanza, quando imputato sia persona  che  ha  superato  l'eta'  di
settanta anni». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 284 del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una
casa famiglia protetta». 
  3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale  e'  inserito
il seguente: 
  «Art.  285-bis.  -  (Custodia  cautelare  in  istituto  a  custodia
attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo
275, comma 4, se la persona da sottoporre a  custodia  cautelare  sia
donna incinta o madre di prole di eta'  non  superiore  a  sei  anni,
ovvero  padre,  qualora  la  madre  sia  deceduta   o   assolutamente
impossibilitata  a  dare  assistenza  alla  prole,  il  giudice  puo'
disporre la custodia presso un  istituto  a  custodia  attenuata  per
detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo
consentano». 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  a  far
data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario,
e  comunque  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  fatta  salva   la
possibilita' di utilizzare i posti gia'  disponibili  a  legislazione
vigente presso gli istituti a custodia attenuata. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata e della quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
          Nota al titolo 
              La  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  recante  «Norme
          sull'ordinamento  penitenziario  e  sull'esecuzione   delle
          misure privative e limitative  della  liberta'.»  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9  agosto  1975  n.
          212, S.O. 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo  275  del  codice  di
          procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 275. Criteri di scelta delle  misure.  -  1.  Nel
          disporre le misure, il giudice tiene conto della  specifica
          idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e  al  grado
          delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 
              1-bis. Contestualmente ad  una  sentenza  di  condanna,
          l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo  conto
          anche dell'esito  del  procedimento,  delle  modalita'  del
          fatto  e  degli  elementi  sopravvenuti,  dai  quali  possa
          emergere che, a  seguito  della  sentenza,  risulta  taluna
          delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere
          b) e c). 
              2. Ogni misura deve  essere  proporzionata  all'entita'
          del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene  possa
          essere irrogata. 
              2-bis.  Non  puo'  essere  disposta  la  misura   della
          custodia  cautelare  se  il  giudice  ritiene  che  con  la
          sentenza possa essere concessa la sospensione  condizionale
          della pena. 
              2-ter. Nei  casi  di  condanna  di  appello  le  misure
          cautelari personali sono sempre  disposte,  contestualmente
          alla sentenza,  quando,  all'esito  dell'esame  condotto  a
          norma  del  comma  1-bis,  risultano  sussistere   esigenze
          cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
          uno dei delitti previsti  dall'articolo  380,  comma  1,  e
          questo risulta commesso da soggetto condannato  nei  cinque
          anni precedenti per delitti della stessa indole. 
              3.  La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'   essere
          disposta  soltanto  quando  ogni   altra   misura   risulti
          inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di  colpevolezza
          in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis  e
          3-quater, nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli
          575, 600-bis,  primo  comma,  600-ter,  escluso  il  quarto
          comma, e 600-quinquies del codice penale, e'  applicata  la
          custodia cautelare in carcere, salvo  che  siano  acquisiti
          elementi dai quali  risulti  che  non  sussistono  esigenze
          cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente  si
          applicano  anche  in  ordine  ai  delitti  previsti   dagli
          articoli  609-bis,  609-quater  e  609-octies  del   codice
          penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli
          stessi contemplate. 
              4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole
          di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero
          padre,  qualora  la  madre  sia  deceduta  o  assolutamente
          impossibilitata a dare  assistenza  alla  prole,  non  puo'
          essere disposta ne'  mantenuta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,  salvo  che  sussistano  esigenze   cautelari   di
          eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia
          cautelare  in  carcere,  salvo  che   sussistano   esigenze
          cautelari di eccezionale  rilevanza,  quando  imputato  sia
          persona che ha superato l'eta' di settanta anni. 
              4-bis.  Non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la
          custodia cautelare in carcere quando l'imputato e'  persona
          affetta  da  AIDS  conclamata   o   da   grave   deficienza
          immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
          2, ovvero da  altra  malattia  particolarmente  grave,  per
          effetto della quale le sue condizioni di  salute  risultano
          incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
          non consentire adeguate  cure  in  caso  di  detenzione  in
          carcere. 
              4-ter.  Nell'ipotesi  di  cui  al   comma   4-bis,   se
          sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
          custodia  cautelare  presso  idonee   strutture   sanitarie
          penitenziarie non e' possibile  senza  pregiudizio  per  la
          salute dell'imputato o di quella degli altri  detenuti,  il
          giudice dispone la misura degli arresti domiciliari  presso
          un luogo di cura o  di  assistenza  o  di  accoglienza.  Se
          l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
          deficienza immunitaria,  gli  arresti  domiciliari  possono
          essere disposti presso  le  unita'  operative  di  malattie
          infettive ospedaliere ed universitarie o  da  altre  unita'
          operative  prevalentemente  impegnate   secondo   i   piani
          regionali nell'assistenza ai casi di  AIDS,  ovvero  presso
          una  residenza  collettiva   o   casa   alloggio   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 
              4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
          cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
          sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno  dei
          delitti previsti dall'articolo 380, relativamente  a  fatti
          commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
          dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
          l'imputato venga condotto in un istituto dotato di  reparto
          attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 
              4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non  puo'
          comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia  si
          trova in una fase cosi' avanzata da  non  rispondere  piu',
          secondo   le   certificazioni   del   servizio    sanitario
          penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e  alle
          terapie curative. 
              5. (abrogato)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 284 del  codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  284.  Arresti   domiciliari.   -   1.   Con   il
          provvedimento  che  dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
          giudice prescrive all'imputato di  non  allontanarsi  dalla
          propria abitazione o  da  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
          ove istituita, da una casa famiglia protetta. 
              2. Quando e' necessario, il  giudice  impone  limiti  o
          divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare  con
          persone diverse da quelle che con lui coabitano  o  che  lo
          assistono. 
              3. Se l'imputato non puo'  altrimenti  provvedere  alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione  di  assoluta   indigenza,   il   giudice   puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo di arresto per il tempo strettamente  necessario  per
          provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
          attivita' lavorativa. 
              4. Il pubblico  ministero  o  la  polizia  giudiziaria,
          anche di propria iniziativa, possono  controllare  in  ogni
          momento    l'osservanza    delle    prescrizioni    imposte
          all'imputato. 
              5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera  in
          stato di custodia cautelare. 
              5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,  concessi  gli
          arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
          di evasione nei cinque anni  precedenti  al  fatto  per  il
          quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
          piu' rapide le relative notizie.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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