Legge Ordinaria n. 222 del 23/11/2012 G.U. n.294 del 18 dicembre 2012
COSCIA ed altri; FRASSINETTI ed altri: Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole (2135-4117)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni
ordine   e   grado,   nell'ambito   delle    attivita'    finalizzate
all'acquisizione delle  conoscenze  e  delle  competenze  relative  a
«Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati  percorsi  didattici,
iniziative e  incontri  celebrativi  finalizzati  ad  informare  e  a
suscitare  la  riflessione  sugli  eventi  e  sul   significato   del
Risorgimento nonche' sulle  vicende  che  hanno  condotto  all'Unita'
nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale
e   all'approvazione   della   Costituzione,    anche    alla    luce
dell'evoluzione della storia europea. 
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui  al  comma  1,  e'  previsto
l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi  fondamenti  storici  e
ideali. 
  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2,  la  Repubblica  riconosce  il
giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno  1861,
dell'Unita' d'Italia, quale «Giornata  dell'Unita'  nazionale,  della
Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare  e
promuovere,  nell'ambito  di  una  didattica  diffusa,  i  valori  di
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza  civile,  nonche'
di riaffermare e di consolidare l'identita' nazionale  attraverso  il
ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non
determina gli effetti civili di cui alla legge  27  maggio  1949,  n.
260. 
  4. Le regioni e le province autonome aventi competenza  legislativa
per i sistemi educativi  delle  comunita'  linguistiche  riconosciute
danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 6 della Costituzione. 
  5.  Le  attivita'  di  cui  alla  presente  legge  sono  realizzate
nell'ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.  Dall'attuazione  della  presente
legge non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Avvertenza: 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              La legge 27 maggio 1949, n. 260, reca: «Disposizioni in
          materia di ricorrenze festive.». 
              Il testo  dell'articolo  6  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 6. La Repubblica tutela  con  apposite  norme  le
          minoranze linguistiche.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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