Legge Ordinaria n. 65 del 08/05/2012 G.U. n.123 del 28 maggio 2012
ESPOSITO ed altri: Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali 'Torino 2006' (4805)
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 


				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

				 
                              Promulga 

 
la seguente legge: 

 
                               Art. 1 

 
  1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al
termine di cui all'articolo 3, comma  25,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, come prorogato dall'articolo  2,  comma  5-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  assegnate
all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino  2006»  ai
sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della  legge  9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate,  al
netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva  di  tutti  i
contenziosi pendenti derivanti dall'attivita' posta in  essere  dalla
predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere  a  carico  della
gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi  di  manutenzione
straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1
della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente,
quelli siti nei territori montani  interessati  dai  Giochi  olimpici
invernali «Torino 2006». 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del  presente  articolo,  la
Fondazione  20  marzo  2006   individua,   sentiti   il   commissario
liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i  rappresentanti  dei  comuni
dei territori montani  ove  sono  localizzati  gli  impianti  di  cui
all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e  la
priorita' degli interventi, la cui  esecuzione  e'  demandata,  quale
stazione appaltante, sotto la sua  esclusiva  responsabilita'  e  con
oneri integralmente  a  suo  carico,  alla  societa'  di  committenza
Regione Piemonte Spa, di  cui  alla  legge  regionale  della  regione
Piemonte  6  agosto  2007,  n.  19,  previa  intesa  con  lo   stesso
commissario liquidatore  dell'Agenzia  Torino  2006  in  ordine  alle
risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento. 
  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 3, comma 25,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello    Stato-Legge
          finanziaria 2008)), e' il seguente: 
              "25. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  le  residue
          attivita'  dell'Agenzia  per  lo  svolgimento  dei   Giochi
          olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine  di  tre
          anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di
          natura non regolamentare del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri,  sentito  il  Ministro  dell'economia   e   delle
          finanze. Con il medesimo decreto sono precisati  i  compiti
          del  commissario,  nonche'  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale necessari al suo funzionamento, nei limiti  delle
          risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le
          disponibilita'  che  residuano  alla  fine  della  gestione
          liquidatoria sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  2,  comma  5-octies,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  e  di   interventi
          urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese  e
          alle famiglie) convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          26 febbraio 2011, n. 10, e' il seguente: 
              "Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - (Omissis). 
              5-octies. Il termine di cui all' articolo 3, comma  25,
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  prorogato  fino
          alla completa definizione delle attivita' residue  affidate
          al commissario liquidatore  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre 2014. 
              (Omissis).". 
              - Il testo dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 9
          ottobre 2000, n. 285  (Interventi  per  i  Giochi  olimpici
          invernali «Torino 2006»), cosi' come da  ultimo  modificato
          dall'articolo 10 della legge 26 marzo 2003, n.  48,  e'  il
          seguente: 
              "Art.  10  (Risorse   finanziarie).   -   1.   Per   il
          finanziamento degli interventi necessari  allo  svolgimento
          dei Giochi olimpici e delle opere connesse  e'  autorizzato
          il limite d'impegno quindicennale di lire 110 miliardi  per
          l'anno 2001, quale limite massimo del concorso dello  Stato
          agli oneri derivanti dalla contrazione  di  mutui  o  altre
          operazioni finanziarie che l'Agenzia e l'Ente nazionale per
          le strade (ANAS) e la  Societa'  italiana  per  il  traforo
          autostradale del  Frejus  (SITAF),  nonche',  limitatamente
          alle opere connesse di cui  all'articolo  1,  comma  1,  la
          regione Piemonte, la provincia  di  Torino,  il  comune  di
          Torino e la societa' Gruppo Torinese  Trasporti  spa,  sono
          autorizzati ad effettuare, nei limiti della quota che sara'
          a  ciascuno  assegnata  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanare  successivamente
          alla  predisposizione  del  piano  degli   interventi;   le
          relative rate di ammortamento  per  capitale  ed  interessi
          sono corrisposte agli istituti finanziatori  da  parte  del
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Per  le  medesime
          finalita' e per il funzionamento dell'Agenzia  e'  altresi'
          concesso all'Agenzia un contributo straordinario nel limite
          massimo di lire 5 miliardi per  l'anno  2000,  di  lire  20
          miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi  per  l'anno
          2002. 
              2. Per lo svolgimento delle sue funzioni  sono  inoltre
          attribuite all'Agenzia le somme previste alla  voce  «spese
          generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto
          delle opere di cui agli allegati 1, 2  e  3,  ed  eventuali
          successive variazioni. Tale importo e' commisurato al 3 per
          cento dell'importo complessivo lordo  dei  lavori  e  delle
          forniture    e    dell'importo    delle    indennita'    di
          espropriazione. La relativa  documentazione  e'  sottoposta
          alla certificazione del collegio dei revisori dei conti  al
          fine della definitiva quantificazione della somma. 
              (Omissis).". 
              - Il testo dell'allegato 1 della citata  legge  n.  285
          del 2000 e' il seguente: 
              "Allegato 1 
              (articolo 1, comma 1) 
              Impianti 
              1) Biathlon; 
              2) Bob e slittino; 
              3) Curling; 
              4) Hockey (gare); 
              5) Hockey (gare); 
              6) Hockey (gare); 
              7) Hockey (gare/allenamento); 
              8) Hockey (allenamento); 
              9) Pattinaggio artistico - Short track; 
              10) Pattinaggio veloce; 
              11) Salto e combinata; 
              12) Sci alpino, snow, free style; 
              13) Sci di fondo; 
              14) Opere urbanizzazione.". 
              - La legge della regione Piemonte 6 agosto 2007, n.  19
          (Costituzione  della  Societa'   di   committenza   Regione
          Piemonte  S.p.A.  -   SCR-Piemonte   S.p.A..   Soppressione
          dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte -  ARES  -
          Piemonte.", e' pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della
          Regione Piemonte 9 agosto 2007, n. 32. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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