Legge Ordinaria n. 147 del 27/12/2013 G.U. n.302 del 27 dicembre 2013
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I  livelli
del ricorso  al  mercato  si  intendono  al  netto  delle  operazioni
effettuate  al  fine  di  rimborsare  prima  della  scadenza   o   di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato. 
 
  2. Nell'allegato 2 e'  indicato  l'adeguamento  degli  importi  dei
trasferimenti  dovuti   dallo   Stato,   ai   sensi   rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo  1989,  n.
88, e successive modificazioni, dell'articolo  59,  comma  34,  della
legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  per
l'anno 2014. 
 
  3. Gli importi di cui al comma 2 sono  ripartiti  tra  le  gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono
inoltre  indicati   gli   importi   complessivi   dovuti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) alla gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
 
  4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati: 
    a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione  di
cui all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  per  il
finanziamento degli interventi relativi al sostegno della  maternita'
e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53; 
    b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei  maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base  del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di  cui  all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non  utilizzate  per  i
rispettivi scopi. 
 
  5. Le anticipazioni di bilancio  concesse  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi
pregressi  al  2012,  al  fine  di  garantire  il   pagamento   delle
prestazioni erogate  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)   si   intendono
effettuate  a  titolo   definitivo   e   pertanto   eliminate   dalla
contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo  35
della legge n. 448 del 1998. 
 
  6.  In  attuazione   dell'articolo   119,   quinto   comma,   della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la  dotazione
aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  e'  determinata,
per il periodo di programmazione  2014-2020,  in  54.810  milioni  di
euro.  Il  complesso  delle  risorse   e'   destinato   a   sostenere
esclusivamente  interventi  per  lo   sviluppo,   anche   di   natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree  del
Mezzogiorno e 20  per  cento  nelle  aree  del  Centro-Nord.  Con  la
presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per  cento
del predetto importo secondo la seguente  articolazione  annuale:  50
milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015,  1.000  milioni
per l'anno  2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota  annuale  e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  e),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  7. Il  Ministro  per  la  coesione  territoriale,  d'intesa  con  i
Ministri interessati, destina, ai sensi del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse  di  cui  al  comma  6,
primo  periodo,  al  finanziamento  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e
di altri interventi in materia di politiche ambientali. 
 
  8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro  il
1º marzo 2014, il Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE), con  propria  delibera,  effettua  la  ripartizione
programmatica tra le amministrazioni interessate  dell'80  per  cento
della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione
definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie  delle
risorse definiscono, con  una  o  piu'  proposte,  le  azioni  e  gli
interventi da realizzare e la relativa tempistica per  l'avvio  della
realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali
e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi
da sostenere per  la  progettazione.  Il  Ministro  per  la  coesione
territoriale, avvalendosi del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce,
in  raccordo  con  le   amministrazioni   proponenti,   le   proposte
progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli  strumenti
di cooperazione istituzionale eventualmente  necessari  per  la  loro
realizzazione.  I  programmi  degli   interventi   e   delle   azioni
positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con
la  medesima  delibera  il  CIPE   individua,   su   proposta   delle
amministrazioni, anche i termini  entro  i  quali  l'intervento  deve
essere avviato, prevedendo, ove possibile in  relazione  alla  natura
dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti
assegnati.   Sulla   base   dell'assegnazione   definitiva   ciascuna
amministrazione puo' avviare le attivita'  necessarie  all'attuazione
degli  interventi  e  delle  azioni  finanziati,  ferma  restando  la
necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli  di
bilancio nel limite delle disponibilita' annuali.  Sulla  base  delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di
ciascun anno, il Ministro per la coesione  territoriale  comunica  al
Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni  annuali  per  la
realizzazione  del  complesso  degli  interventi   e   delle   azioni
finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione,  ai
fini della loro rimodulazione  annuale  nell'ambito  del  disegno  di
legge di stabilita', compatibilmente con  gli  equilibri  di  finanza
pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base  delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE,  entro
il 10 settembre di ciascun anno,  una  relazione  sullo  stato  della
programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione, contenente lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  in
corso,  quelli  da  avviare  e  l'individuazione   degli   interventi
revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio  successivo  e
per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso  Ministro,
entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia  e  delle
finanze  ai  fini  della  rimodulazione  degli  stanziamenti  annuali
nell'ambito del disegno di legge di stabilita',  compatibilmente  con
gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze adotta i provvedimenti di variazione di  bilancio  in  favore
delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su
richiesta del Ministro per la coesione territoriale. 
 
  9. Una quota del 5  per  cento  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la  coesione  puo'  essere  destinata,  nell'ambito  della
programmazione, a interventi di emergenza con finalita'  di  sviluppo
anche nel settore agricolo. 
 
  10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di  riduzione  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle
assegnazioni finanziarie  e  la  conseguente  riprogrammazione  degli
interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede  a
evidenziare  l'impatto,  anche  in   termini   economici,   di   tale
riprogrammazione sui singoli interventi. 
 
  11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, sono indicate le revoche delle  assegnazioni  ai  sensi
dei commi 8 e 10 del presente articolo  unitamente  alla  valutazione
dei relativi impatti. 
 
  12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  legge,  previa  istruttoria
congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di  euro  a  valere
sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  gli
anni 2014-2020 per l'attuazione  dell'accordo  di  programma  per  la
messa in sicurezza e la bonifica  dell'area  del  sito  di  interesse
nazionale  di  Brindisi.  Con  cadenza   semestrale,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  presenta  al
CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di  cui
al presente comma. 
 
  13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo
della strategia nazionale per lo  sviluppo  delle  aree  interne  del
Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per  l'utilizzo  dei
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per  il  ciclo  di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa  di  3  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2015  e  2016,  a  carico  delle  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
 
  14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate  al  finanziamento
di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi  di
base delle aree interne del Paese, con  riferimento  prioritariamente
ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso  l'utilizzo  dei
veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo
i  criteri  e  le  modalita'  attuative  previste   dall'Accordo   di
partenariato. 
 
  15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi  del  comma
14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra  i  diversi  livelli
istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione
di accordi di programma-quadro di  cui  all'articolo  2,  comma  203,
lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  in  quanto
applicabile, con  il  coordinamento  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
 
  16. I criteri generali per l'individuazione delle aree  interne  ai
sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui  al  comma
14, sono definiti con l'Accordo di partenariato. 
 
  17. Entro il 30 settembre di  ciascun  anno,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) i risultati degli  interventi  pilota
posti  in  essere  nel  periodo  di  riferimento,  ai  fini  di   una
valutazione    in     ordine     a     successivi     rifinanziamenti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13. 
 
  18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la  coesione
territoriale, di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, preposte, per  quanto  di  competenza,  a  funzioni  di
coordinamento, gestione, monitoraggio e  controllo  degli  interventi
cofinanziati dai Fondi  strutturali  europei  anche  per  il  periodo
2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo  di  esperire  le
procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione
a tempo indeterminato di  un  contingente  di  personale  nel  numero
massimo di 120  unita'  altamente  qualificate,  eventualmente  anche
oltre i contingenti organici previsti dalla  normativa  vigente,  per
l'esercizio di  funzioni  di  carattere  specialistico,  appartenente
all'area  terza.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro per la coesione  territoriale,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
definiti  criteri  e  modalita'  per  l'attuazione   della   presente
disposizione, ivi compresa la selezione  del  personale  mediante  la
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche   amministrazioni,   su   delega   delle    amministrazioni
interessate, e la ripartizione del personale tra  le  amministrazioni
stesse. Il personale di cui al presente comma  svolge  esclusivamente
le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato
ad attivita' diverse da quelle  direttamente  riferibili  all'impiego
dei Fondi strutturali europei  e  al  monitoraggio  degli  interventi
cofinanziati dai Fondi europei. 
 
  19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro
5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni
2014  e  2015,  a  carico  delle  risorse  finanziarie  dell'asse  di
assistenza  tecnica  previsto  nell'ambito  dei  programmi  operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei  2014-2020  di  competenza
delle amministrazioni cui  il  predetto  personale  viene  assegnato,
nonche' a carico delle risorse finanziarie  del  Programma  operativo
governance ed assistenza tecnica 2014-2020. 
 
  20. Sulla base di  specifica  comunicazione  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  --  Dipartimento  della  funzione  pubblica
sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma
18, il Ministero dell'economia e delle finanze  provvede  a  versare,
annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse  di  cui
al comma 19 del presente  articolo,  imputandole,  per  la  parte  di
pertinenza  dei  singoli  programmi  operativi,  nelle   more   della
rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n.  183.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  18  sono   iscritte
corrispondenti  risorse  nei  pertinenti  capitoli  degli  stati   di
previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di
rotazione si rivale delle risorse anticipate ai  sensi  del  presente
comma sui corrispondenti  rimborsi  disposti  dall'Unione  europea  a
fronte delle spese rendicontate. 
 
  21.   A   decorrere   dall'anno   2016,   agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del  comma  18,  pari  a  5.520.000  euro  annui,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
 
  22. Al fine  di  salvaguardare  la  continuita'  occupazionale  nel
settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno
attuato entro le scadenze previste le misure di  stabilizzazione  dei
collaboratori a progetto di cui all'articolo  1,  comma  1202,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  entro  i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e'
concesso, per l'anno 2014,  un  incentivo  pari  a  un  decimo  della
retribuzione mensile  lorda  imponibile  ai  fini  previdenziali  per
ciascuno dei lavoratori  stabilizzati,  per  un  periodo  massimo  di
dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del  regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di  verificare
la compatibilita' dell'incentivo istituito dal presente comma con  il
mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure
previste al  terzo  comma  del  paragrafo  2  dell'articolo  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea.  L'incentivo   e'
corrisposto al datore di lavoro  esclusivamente  mediante  conguaglio
nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento,  fatte
salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi.  Il
valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di
200 euro per lavoratore. Il valore annuale  dell'incentivo  non  puo'
superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non  puo'  comunque
superare il 33 per  cento  dei  contributi  previdenziali  pagati  da
ciascuna azienda nel periodo  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, per il personale  stabilizzato  entro  i
termini predetti e ancora in forza alla data del  31  dicembre  2013.
L'incentivo di cui al  presente  comma  e'  riconosciuto  nel  limite
massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014,  2015  e
2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le  modalita'  attuative  del  presente
comma, ivi incluse le modalita'  di  interruzione  dell'incentivo  al
raggiungimento  delle  soglie  massime  di  erogazione  per  ciascuna
azienda ovvero del limite massimo di spesa  complessivo  programmato.
Ai fini del godimento dell'incentivo,  ciascuna  azienda  interessata
autocertifica, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, il numero dei dipendenti interessati,  mediante
l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di  un  elenco  delle  persone  stabilizzate
entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza
mensile, un aggiornamento di tale elenco. 
 
  23. Per l'attivazione, in collaborazione  con  le  universita'  che
hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione  di
borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione  superiore
provenienti dai  Paesi  extraeuropei  del  bacino  del  Mediterraneo,
finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei  Paesi
di origine, e' destinato 1 milione  di  euro  alla  Agenzia  ICE  per
l'anno 2014. 
 
  24. Al fine  di  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi  in
materia  di  lotta  contro  gli  incendi  boschivi,  monitoraggio   e
protezione  dell'ambiente,  tutela  e  salvaguardia   delle   riserve
naturali statali, ivi compresa la conservazione della  biodiversita',
affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione
delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni  2014,  2015  e
2016 e' autorizzata la  spesa  di  1,5  milioni  di  euro  annui  per
l'assunzione presso il  Corpo  forestale  dello  Stato  di  personale
operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1  della  legge  5
aprile 1985, n. 124. 
 
  25. Per la concessione delle agevolazioni di  cui  all'articolo  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e  di
100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare  per  l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono  iscritte  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo  43,  per
essere destinate, per il 50 per cento, a contratti  di  sviluppo  nel
settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla  trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici,  da  realizzare
nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza
e, per il restante 50 per cento, a contratti di  sviluppo  in  ambito
turistico. 
 
  26. La dotazione del Fondo  per  la  crescita  sostenibile  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
50 milioni di euro per  l'anno  2015,  destinata  all'erogazione  dei
finanziamenti agevolati. 
 
  27. Le disponibilita' del fondo rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014,  con  riserva  di
destinazione  di  quota   fino   al   40   per   cento   dell'importo
dell'incremento  alle  imprese  del  settore  agroalimentare  che  si
aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento  sui
mercati  esteri,  attraverso  strutture  associative  che  sviluppino
competenze,     strumenti     ed      occupazione      nel      campo
dell'internazionalizzazione delle imprese. 
 
  28. Al fine di concorrere allo sviluppo  e  alla  promozione  delle
tradizioni e dei prodotti agroalimentari  italiani,  con  particolare
riferimento alle produzioni mediterranee  tipiche,  biologiche  e  di
origine protetta, realizzate da  imprese  agricole  e  agroalimentari
condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la
cultura gastronomica nazionale  soprattutto  all'estero,  nonche'  di
sostenere la valorizzazione  dell'immagine  dei  ristoranti  italiani
che,  a  livello  internazionale,  garantiscono  il  rispetto   degli
standard  di  qualita'  dell'ospitalita'  italiana,  nell'ambito  del
perseguimento degli obiettivi volti a fornire  una  piu'  corretta  e
dettagliata informazione al consumatore  in  ordine  alle  autentiche
produzioni agroalimentari  italiane,  anche  meglio  conosciute  come
produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il  contrasto
del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014  e'  concesso  un
contributo di 2 milioni di euro  in  favore  dell'Istituto  nazionale
ricerche turistiche (ISNART), diretto  a  rafforzare  l'attivita'  di
promozione di certificazione del  marchio  «Ospitalita'  Italiana  --
Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo. 
 
  29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la  somma  di  200
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni,  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del
medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3
della legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse
all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione
del sistema produttivo. 
 
  30.  Le  somme  derivanti  dalle  restituzioni  dei   finanziamenti
concessi alle  imprese  ai  sensi  dell'articolo  3  della  legge  24
dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita'  di  cui
alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.  Le  risorse  di  cui  al
presente  comma  non  possono  essere  in  alcun  modo  destinate  al
finanziamento del  programma  F-35  Lightning  II-JSF  (Joint  Strike
Fighter). 
 
  31. Al fine di favorire la nascita e il  rafforzamento  di  imprese
agricole e  agroalimentari  condotte  da  giovani  imprenditori,  gli
interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo
66, comma 3, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  devono  essere
prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici  di
eta' compresa tra i 18 e i 40 anni. 
 
  32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Una quota minima del
20 per cento dei terreni di cui al primo periodo  e'  riservata  alla
locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come
definita dalla legislazione vigente». 
 
  33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
  «Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) --  1.  I  soggetti
passivi che  intendano  acquistare  servizi  di  pubblicita'  e  link
sponsorizzati on line, anche  attraverso  centri  media  e  operatori
terzi, sono obbligati ad acquistarli  da  soggetti  titolari  di  una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 
  2. Gli spazi pubblicitari  on  line  e  i  link  sponsorizzati  che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di
search advertising), visualizzabili sul territorio  italiano  durante
la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio  on  line
attraverso rete fissa o rete  e  dispositivi  mobili,  devono  essere
acquistati  esclusivamente  attraverso   soggetti,   quali   editori,
concessionarie pubblicitarie, motori di  ricerca  o  altro  operatore
pubblicitario,     titolari     di     partita     IVA     rilasciata
dall'amministrazione finanziaria italiana. La  presente  disposizione
si applica anche nel caso in cui l'operazione  di  compravendita  sia
stata effettuata mediante centri media, operatori  terzi  e  soggetti
inserzionisti». 
 
  34. All'articolo 66  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al fine di agevolare lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile
in agricoltura, i beni agricoli e a  vocazione  agricola  di  cui  al
comma 1 e quelli di cui al comma  7  possono  formare  oggetto  delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441». 
 
  35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato
interesse  all'affitto  o  alla  concessione  amministrativa  giovani
imprenditori agricoli, di eta'  compresa  tra  i  18  e  i  40  anni,
l'assegnazione  dei  terreni  avviene   al   canone   base   indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso  di  pluralita'  di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi». 
 
  36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono abrogati. I commi 1093  e  1094  dell'articolo  1  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive   modificazioni,
riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di  43,7  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2016. 
 
  37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel
settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e  nel
quadro di una politica comune europea,  consolidando  strategicamente
l'industria  navalmeccanica  ad  alta  tecnologia,  sono  autorizzati
contributi ventennali, ai sensi dell'articolo  4,  comma  177,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo
le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015  e
di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. 
 
  38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati
due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001,  n.  88,  in  favore
degli investimenti delle  imprese  marittime,  gia'  approvati  dalla
Commissione europea con  decisione  notificata  con  nota  SG  (2001)
D/285716  del  1º  febbraio  2001,  e'  autorizzato   un   contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.  Per
il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel
campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina
europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06,
in  vigore  dal  1º  gennaio  2012,  e'  autorizzato  un   contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. 
 
  39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del
documento di cui all'articolo 536, comma 1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  riguardo  allo  sviluppo
bilanciato  di  tutte  le  componenti   dello   strumento   militare.
Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e  38,  primo  periodo,  e'
espresso il parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  ai
sensi  dell'articolo  536,  comma   3,   lettera   b),   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
 
  40. Il Fondo per la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni,  e'
ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro  per
il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017. 
 
  41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per
la prosecuzione della rete nazionale  standard  Te.T.Ra.,  necessaria
per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. 
 
  42. All'articolo 3, comma  4-bis,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «piccole  e  medie»  sono
soppresse; 
    c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le
seguenti: «per finalita' di sostegno dell'economia,». 
 
  43. Il CIPE, in sede di riparto delle  risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione per il periodo  di  programmazione  2014-2020,
tenuto conto  dei  programmi  pluriennali  predisposti  dall'Istituto
italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici,  aventi  sede  in  Napoli,  assegna,  entro   il   limite
complessivo massimo di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2014, 2015 e 2016, risorse  per  la  realizzazione  delle  rispettive
attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per
lo  sviluppo  delle  aree  del  Mezzogiorno.  Con  la   delibera   di
assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le
dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione  e  le  regole
per il loro impiego. A tal fine i  predetti  Istituti  presentano  al
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica  del  Ministero
dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni
antecedente all'adozione della delibera, i  programmi  di  attivita'.
Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati  entro  il  28
febbraio 2014. I programmi  triennali  indicano  le  altre  fonti  di
finanziamento, pubbliche e private,  che  si  prevede  contribuiscano
alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti
presentano una relazione di rendiconto  sulle  attivita'  oggetto  di
finanziamento realizzate nell'esercizio precedente. 
 
  44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
al primo periodo, le  parole:  «al  servizio  di  SACE  s.p.a.»  sono
soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «o di altro istituto assicurativo le  cui  obbligazioni  sono
garantite da uno Stato». 
 
  45. All'articolo 5, comma  7,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
  46. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente: 
  «8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti,  la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo'  acquistare  titoli  emessi  ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito  di  operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e  medie
imprese al fine di accrescere il volume del credito  alle  piccole  e
medie imprese. Gli acquisti dei predetti  titoli,  ove  effettuati  a
valere sui fondi di cui  al  comma  7,  lettera  a),  possono  essere
garantiti dallo Stato  secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni  delle
garanzie di  cui  al  presente  comma  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662». 
 
  47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis)  con  riferimento  a  ciascun  esercizio  finanziario,   le
esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del  comma  7,
lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata  a  prima
domanda, con rinuncia all'azione di  regresso  su  CDP  S.p.A.,  deve
essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea  in
materia di garanzie onerose concesse  dallo  Stato  a  condizioni  di
mercato». 
 
  48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie  per  l'accesso
al credito delle  famiglie  e  delle  imprese,  del  piu'  efficiente
utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello  Stato  anche
in sinergia con i sistemi locali di garanzia,  del  contenimento  dei
potenziali impatti sulla finanza pubblica, e'  istituito  il  Sistema
nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi  e  strumenti
di garanzia: 
    a) il Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio  di  gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico
di cui uno con funzione  di  presidente,  da  un  rappresentante  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  funzione  di   vice
presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo  sviluppo  e
la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due  esperti  in  materia
creditizia e di finanza d'impresa,  designati,  rispettivamente,  dal
Ministero dello sviluppo economico e dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie
imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e'  riconosciuto  un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del  comitato
di amministrazione istituito ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266,  e  successive  modificazioni.  Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore  del  Fondo  i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito
ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo  n.  385  del
1993,  affinche'  provveda  alla  sua   formale   costituzione.   Con
l'adozione  del  provvedimento  di  costituzione  del  consiglio   di
gestione  da  parte  del  gestore  decade   l'attuale   comitato   di
amministrazione del Fondo; 
    b) la  Sezione  speciale  di  garanzia  «Progetti  di  ricerca  e
innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla
lettera a), con una  dotazione  finanziaria  di  euro  100.000.000  a
valere  sulle  disponibilita'  del  medesimo  Fondo.  La  Sezione  e'
destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli  di  un  insieme  di  progetti,  di
ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente
o attraverso banche e intermediari finanziari, per  la  realizzazione
di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione  industriale  posti
in  essere  da  imprese  di  qualsiasi  dimensione,  con  particolare
riguardo alle piccole e medie imprese, alle  reti  di  imprese  e  ai
raggruppamenti di imprese individuati sulla  base  di  uno  specifico
accordo-quadro di collaborazione  tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la  BEI.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i  criteri,  le
modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e  la  misura
massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche'
le modalita' di  concessione,  di  gestione  e  di  escussione  della
medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale  possono  essere
incrementate anche da quota parte delle risorse della  programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari; 
    c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione  di
garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o  su  portafogli  di
mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e  delle
finanze, cui sono attribuite risorse pari  a  euro  200  milioni  per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  nonche'  le  attivita'  e  le
passivita' del  Fondo  di  cui  all'articolo  13,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia  per
la prima casa opera con il medesimo conto corrente di  tesoreria  del
Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del  decreto-legge
n. 112 del 2008. La garanzia  del  Fondo  e'  concessa  nella  misura
massima del 50 per cento della quota capitale,  tempo  per  tempo  in
essere sui finanziamenti connessi all'acquisto  e  ad  interventi  di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita'
immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad  abitazione
principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito  da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore  ai  trentacinque
anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo  1
della legge 28 giugno 2012,  n.  92.  Gli  interventi  del  Fondo  di
garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo'  essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici.  Con  uno  o  piu'  decreti  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche'  i  criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia  dello
Stato e per l'incremento della  dotazione  del  Fondo.  Il  Fondo  di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, continua  ad  operare  fino  all'emanazione  dei
decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia  per  la
prima casa. 
 
  49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  «10-bis. Per assicurare  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  nel
settore delle locazioni abitative e l'attuazione di  quanto  disposto
dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai  contratti
di locazione, funzioni  di  monitoraggio  anche  previo  utilizzo  di
quanto previsto dall'articolo  1130,  primo  comma,  numero  6),  del
codice civile in materia  di  registro  di  anagrafe  condominiale  e
conseguenti  annotazioni  delle  locazioni  esistenti  in  ambito  di
edifici condominiali». 
 
  50. All'articolo 12 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1.1. In deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1,  i  pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta  eccezione
per  quelli  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  sono
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia  l'importo,  in  forme  e
modalita' che  escludano  l'uso  del  contante  e  ne  assicurino  la
tracciabilita'  anche  ai  fini   della   asseverazione   dei   patti
contrattuali  per  l'ottenimento  delle  agevolazioni  e   detrazioni
fiscali da parte del locatore e del conduttore». 
 
  51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.
124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare  riguardo  nei
confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con
il regolamento di cui all'articolo  2,  comma  480,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di
intervento con riguardo alle famiglie numerose». 
 
  52. All'articolo 5 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente: 
  «8-quater. Al fine di rispettare gli impegni  assunti  in  sede  di
Unione europea volti a incrementare l'efficienza  energetica  del  20
per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare
garanzia sui finanziamenti relativi  agli  interventi  di  incremento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture  pubbliche,  compresi
quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso  il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o  a  societa'
private appositamente costituite, in  particolare  per  garantire  il
pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica  per
la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei  servizi  di
cui  al  presente  comma.  In  caso  di  escussione  della  garanzia,
l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
base dei  dati  comunicati  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,
provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni  interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino
di  conto  corrente  postale  e,  per  le  province,   all'atto   del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e,
in particolare, i criteri, le tipologie e  le  caratteristiche  degli
interventi di cui  al  presente  comma,  le  modalita'  di  selezione
nonche' di concessione, di gestione e di  escussione  della  medesima
garanzia,  l'importo  massimo  utilizzabile   e   le   modalita'   di
comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti  Spa
all'Agenzia delle entrate. Le somme  trattenute  di  cui  al  periodo
precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  11,  12  e  13,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64.  Agli  eventuali  maggiori  oneri
derivanti dal presente  comma  si  provvede  a  valere  su  ulteriori
risorse messe a disposizione dagli enti pubblici  territoriali  sulla
base  di  convenzioni  stipulate  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  nonche'
sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea  per
il periodo 2014-2020». 
 
  53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono  assegnati
200 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014,  2015  e  2016  al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662.  Con
apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al predetto  Fondo
di garanzia, a valere  sul  medesimo  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE  tiene  conto  degli
stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle  percentuali
di riparto di cui al comma 6. Con  la  predetta  delibera  CIPE  sono
emanate,  nel  rispetto  delle   vigenti   modalita'   operative   di
funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese,
specifiche direttive per  assicurare  il  piu'  ampio  accesso  delle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli  interventi  del  Fondo,
anche tramite l'individuazione di eventuali priorita' di accesso alla
garanzia tenuto conto dei soggetti  beneficiari  e  delle  operazioni
finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive  modificazioni,  e'  ridotta  di  15  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015. 
 
  54. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa   notifica   alla
Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce
con proprio decreto misure volte a favorire i  processi  di  crescita
dimensionale e di  rafforzamento  della  solidita'  patrimoniale  dei
consorzi di garanzia collettiva dei fidi  (confidi)  sottoposti  alla
vigilanza della Banca  d'Italia,  ovvero  di  quelli  che  realizzano
operazioni  di  fusione  finalizzate  all'iscrizione  nell'elenco   o
nell'albo degli intermediari  vigilati  dalla  Banca  d'Italia  e  di
quelli che stipulano contratti di rete finalizzati  al  miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia operativa  dei  confidi  aderenti  i
quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad  almeno
150 milioni di euro. All'attuazione delle  misure  di  cui  al  primo
periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia  per
le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo  di
225 milioni di euro. Le disponibilita'  di  cui  al  secondo  periodo
possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione
da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, nonche'  da  risorse  derivanti  dalla  programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 
 
  55. Una somma pari a 70 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e  agricoltura  al  sostegno  dell'accesso  al
credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei
confidi, ivi compresi quelli  non  sottoposti  alla  vigilanza  della
Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della  dotazione  annuale
del fondo di perequazione di cui  all'articolo  18,  comma  9,  della
legge 29  dicembre  1993,  n.  580.  I  criteri  e  le  modalita'  di
attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme  del  presente
comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18,  comma  4,
della suddetta legge n. 580 del 1993. La  presente  disposizione  non
comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale
del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge  n.
580 del 1993. 
 
  56. E' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle
imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o
in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di  operare  su
manifattura sostenibile  e  artigianato  digitale,  alla  promozione,
ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di  modelli
di attivita' di vendita non convenzionali e forme  di  collaborazione
tra tali realta' produttive. 
 
  57. Le risorse del fondo sono erogate  ai  beneficiari  di  cui  al
comma 56 che  operano  in  collaborazione  con  istituti  di  ricerca
pubblici, universita' e istituzioni  scolastiche  autonome  pubbliche
sulla base di progetti  triennali  da  questi  presentati  attraverso
procedure selettive indette dal Ministero  dello  sviluppo  economico
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: 
    a) ricerca e sviluppo di software e hardware; 
    b)  condivisione  e  utilizzo  di   documentazione   in   maniera
comunitaria; 
    c) creazione di comunita' on line e fisiche per la collaborazione
e la condivisione di conoscenze; 
    d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale; 
    e) creazione di nuove realta' industriali; 
    f)  promozione  di  modelli   di   attivita'   di   vendita   non
convenzionali e innovativi; 
    g) condivisione di esperienze con il territorio; 
    h) sostegno per l'applicazione delle idee; 
    i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la  diffusione
del materiale educativo sulla cultura dei «makers». 
 
  58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico  invia  alle  Camere  una
relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi  56  e
57. 
 
  59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti
criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57. 
 
  60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, le imprese italiane ed  estere  operanti
nel  territorio  nazionale  che  abbiano  beneficiato  di  contributi
pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione
degli  stessi,  delocalizzino  la   propria   produzione   dal   sito
incentivato a uno Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  con
conseguente riduzione del  personale  di  almeno  il  50  per  cento,
decadono dal beneficio stesso  e  hanno  l'obbligo  di  restituire  i
contributi in conto capitale ricevuti. 
 
  61. I  soggetti  erogatori  dei  contributi  di  cui  al  comma  60
disciplinano le modalita' e i tempi di restituzione. 
 
  62. All'articolo  11,  comma  12-quinquies,  del  decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello  Stato  di  cui  al
comma 12-ter cessa  al  momento  della  ristrutturazione  di  cui  al
presente comma» sono soppresse. 
 
  63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e'  tenuto  a  versare  su
apposito conto corrente dedicato: 
    a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori,
rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i  quali
il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli
atti dallo stesso ricevuti o autenticati  e  soggetti  a  pubblicita'
immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e  prestazioni  per  le
quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria; 
    b)  ogni  altra  somma  affidatagli  e  soggetta  ad  obbligo  di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui  alla  legge
22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di  imposta
in relazione a dichiarazioni di successione; 
    c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme  destinate  ad  estinzione
delle spese condominiali non  pagate  o  di  altri  oneri  dovuti  in
occasione del ricevimento  o  dell'autenticazione,  di  contratti  di
trasferimento della proprieta' o di  trasferimento,  costituzione  od
estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. 
 
  64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la  parte
di prezzo  o  corrispettivo  oggetto  di  dilazione;  si  applica  in
relazione agli importi versati contestualmente alla stipula  di  atto
di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili. 
 
  65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma
63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse  dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e  dal  suo  regime
patrimoniale  della  famiglia,  sono  assolutamente  impignorabili  a
richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile  ad  istanza  di
chiunque e' altresi' il credito  al  pagamento  o  alla  restituzione
della somma depositata. 
 
  66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto  ai  sensi
della  normativa  vigente,  e  verificata  l'assenza  di   formalita'
pregiudizievoli ulteriori  rispetto  a  quelle  esistenti  alla  data
dell'atto  e  da  questo  risultanti,  il  notaio  o  altro  pubblico
ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi
depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le  parti
hanno previsto che il prezzo o corrispettivo  sia  pagato  solo  dopo
l'avveramento  di  un  determinato  evento  o  l'adempimento  di  una
determinata  prestazione,  il  notaio  o  altro  pubblico   ufficiale
svincola il  prezzo  o  corrispettivo  depositato  quando  gli  viene
fornita la prova, risultante da atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata,  ovvero  secondo   le   diverse   modalita'   probatorie
concordate tra le parti, che l'evento dedotto in  condizione  si  sia
avverato o che la prestazione  sia  stata  adempiuta.  Gli  interessi
sulle  somme  depositate,  al  netto  delle  spese  di  gestione  del
servizio,  sono  finalizzati  a  rifinanziare  i  fondi  di   credito
agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata,  destinati  ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati  dal  decreto
di cui al comma 67. 
 
  67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il  Ministro  della  giustizia,  sentito  il
parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti  termini,
condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche  con
riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee
applicate ai conti correnti dedicati. 
 
  68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della  rete
stradale per l'anno 2014,  la  realizzazione  di  nuove  opere  e  la
prosecuzione degli interventi previsti  dai  contratti  di  programma
gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa  di  335  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la
realizzazione di nuove opere e' data priorita' a quelle gia' definite
da  protocolli  di  intesa  attuativi  e   conseguenti   ad   accordi
internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
 
  69. Per la realizzazione del  secondo  stralcio  del  macrolotto  4
dell'asse  autostradale  Salerno-Reggio  Calabria,  tratto   fra   il
viadotto Stupino  escluso  e  lo  svincolo  di  Altilia  incluso,  e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2014,  di  170
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro  per  l'anno
2016. 
 
  70. All'articolo 18  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:  «il  superamento
di  criticita'  sulle  infrastrutture  viarie  concernenti  ponti   e
gallerie»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  l'attuazione   di
ulteriori  interventi  mirati  ad  incrementare  la  sicurezza  e   a
migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per
le opere stradali volte alla messa in sicurezza  del  territorio  dal
rischio idrogeologico»; 
    b) al comma 10, dopo le parole: «programma  degli  interventi  di
manutenzione  straordinaria  di  ponti,  viadotti  e  gallerie»  sono
inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi  mirati  ad
incrementare   la   sicurezza   e   a   migliorare   le    condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali  volte
alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico». 
 
  71. E' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014,
di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire: 
    a) la prosecuzione  immediata  dei  lavori  del  sistema  MO.S.E.
previsti  dal  43º  atto   attuativo   della   Convenzione   generale
sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti --
Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio  Venezia  Nuova,  con
presa d'atto da parte del CIPE; 
    b)  il  completamento  dell'intero  sistema  MO.S.E.,  con   atto
aggiuntivo alla Convenzione  generale  di  cui  alla  lettera  a)  da
sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014. 
 
  72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica,  prima  di   effettuare
qualsiasi  pagamento  a  favore  del  contraente  generale,  compresa
l'emissione di eventuali stati di  avanzamento  lavori,  il  regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i  propri  affidatari:  ove  risulti  l'inadempienza  del  contraente
generale,  il  soggetto  aggiudicatore  applica  una  detrazione  sui
successivi pagamenti e procede al pagamento diretto  all'affidatario,
nonche'  applica  le  eventuali   diverse   sanzioni   previste   nel
contratto». 
 
  73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione
straordinaria  della  rete  ferroviaria  inseriti  nel  contratto  di
servizio 2012-2014  tra  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa,  e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  74.  Al  fine  di  completare   il   finanziamento   della   tratta
Cancello-Frasso Telesino  e  variante  alla  linea  Roma-Napoli,  via
Cassino, sita nel comune di Maddaloni,  dell'asse  ferroviario  AV/AC
Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013,  e
assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del  progetto
definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di  50
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2016. 
 
  75. In considerazione della strategicita' dell'intervento  relativo
al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma
di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre  2001,  nel
rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse  rivenienti
dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
32  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  come  modificati
dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di  cui  al
comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011  sono
destinate prioritariamente al ripristino  della  quota  di  cui  alla
delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011,  relativa  al  citato
collegamento Termoli-San  Vittore,  ferme  restando  le  disposizioni
dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
  76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea  ferroviaria  AV/AC
Milano-Venezia,  la  tratta   Apice-Orsara   e   la   tratta   Frasso
Telesino-Vitulano della  linea  ferroviaria  AV/AC  Napoli-Bari  sono
realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del  comma
232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. Il CIPE puo' approvare  i  progetti  preliminari  delle
opere indicate al primo periodo anche nelle  more  del  finanziamento
della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione
che  sussistano  disponibilita'  finanziarie   sufficienti   per   il
finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore  non  inferiore
al 10 per cento del costo complessivo delle  opere.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di  120  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui  predetti
contributi non sono consentite operazioni  finanziarie  con  oneri  a
carico dello Stato. 
 
  77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del
servizio pubblico di  trasporto  marittimo,  legata  all'aumento  del
traffico di  passeggeri,  e  al  fine  di  garantire  la  continuita'
territoriale nell'area dello Stretto di Messina per  la  prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  26  aprile  2013,   n.   43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,
relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di
Messina, Reggio Calabria e Villa  San  Giovanni,  e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  78.  Per  assicurare  i  collegamenti  di  servizio  di   trasporto
marittimo veloce  nello  Stretto  di  Messina,  per  l'anno  2014  e'
autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo  19-ter,  comma  16,  lettera  c),   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
 
  79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010». 
 
  80.  Per  l'avvio  immediato  di  interventi  di  adeguamento   del
tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce  e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  150
milioni di euro per ciascuno degli  anni  2015  e  2016.  Nelle  more
dell'approvazione  del  contratto  di  programma-parte   investimenti
2012-2016,    sottoscritto    con    RFI,    e'    autorizzata     la
contrattualizzazione dei predetti interventi. 
 
  81. Al fine di  favorire  i  sistemi  dei  collegamenti  marittimi,
ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di
Messina  e  migliorare  la  qualita'   dell'offerta   di   trasporto,
determinata dalla sospensione della  realizzazione  del  Ponte  sullo
Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014  per
uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In
caso di mancato utilizzo, le  risorse  non  utilizzate  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate,  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  agli  appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
 
  82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per  l'attuazione  del
comma 81. 
 
  83. Al fine di favorire il rinnovo  dei  parchi  automobilistici  e
ferroviari  destinati  ai  servizi  di  trasporto  pubblico   locale,
regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi
di  trasporto  pubblico  locale  lagunare,  la  dotazione  del  fondo
istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare
all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di  materiale  rotabile
ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. Al  relativo  riparto
tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli  anni
del triennio con le procedure di  cui  all'articolo  1,  comma  1032,
della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per
servizio effettuato,  registrato  nell'anno  precedente.  I  relativi
pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita'  interno,  nel  limite
del 45 per cento dell'assegnazione di  ciascuna  regione  per  l'anno
2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. 
 
  84. Entro il  31  marzo  2014,  con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti, con criteri  di  uniformita'  a  livello
nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico  locale
e regionale nonche' i criteri per  l'aggiornamento  e  l'applicazione
degli stessi. Nella determinazione del costo standard per  unita'  di
servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalita'  di
trasporto, si tiene conto dei fattori di  contesto,  con  particolare
riferimento alle aree metropolitane e alle  aree  a  domanda  debole,
della  velocita'  commerciale,  delle  economie   di   scala,   delle
tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale  rotabile
e di un ragionevole margine di utile. 
 
  85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una piu' equa ed
efficiente  distribuzione  delle  risorse,  una  quota   gradualmente
crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico  locale  e'
ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di  produzione
dei servizi. 
 
  86. All'articolo  35  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Ai medesimi fini indicati al  comma  4,  l'installazione  e
l'attivazione di apparati  di  rete  caratterizzati  da  una  potenza
massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100  mW,  e  da  una
potenza massima al connettore di antenna, in  downlink,  inferiore  o
uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a  20  litri,
possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente  locale
e  agli  organismi  competenti  ad  effettuare  i  controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36». 
 
  87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti:
«L, M e N1». 
 
  88. Al fine di accelerare gli interventi  in  aree  urbane  per  la
realizzazione di linee tramviarie  e  metropolitane  il  CIPE,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
individua, con apposita delibera, su  proposta  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare  ai  sensi
dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n.  211,
sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di  gara.
Le risorse rivenienti dalle revoche  di  cui  al  periodo  precedente
confluiscono  in  apposita  sezione  del  Fondo  istituito  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia  di
Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia. 
 
  89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno  2014
per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al  relativo
riparto si provvede con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
 
  90. All'articolo 1, comma 211, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Ai  fini  del
perseguimento  dell'interoperabilita'  della  piattaforma   logistica
nazionale digitale con altre piattaforme che  gestiscono  sistemi  di
trasporto  e  logistici  settoriali,  nonche'  dell'estensione  della
piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove  aree
servite e nuovi servizi erogati  all'autotrasporto,  ivi  inclusa  la
cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'
incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del  soggetto
attuatore unico di  cui  all'articolo  61-bis  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di  euro  per  l'anno  2014  e  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015  e  2016.  Il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stipula  con  il   soggetto
attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo
dei  fondi.  Per  il  definitivo  completamento   della   piattaforma
logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto  attuatore
unico ha facolta'  di  avvalersi  della  concessione  di  servizi  in
finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207». 
 
  91. A titolo di compensazione parziale dei danni  economici  subiti
dalla societa' di gestione dell'aeroporto di  Trapani  Birgi  per  le
limitazioni  imposte  alle  attivita'   aeroportuali   civili   dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.
1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo  1,  lettera  a),  della
legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla  medesima  societa'  di
gestione ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  del  decreto-legge  25
marzo 1997, n. 67, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 1997, n. 135, sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. 
 
  92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono  aggiunte  le
seguenti: 
      «l-bis)  svolgere  funzioni  di  studio  e  di  consulenza  con
specifico riferimento a progetti normativi,  alla  risoluzione  delle
problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto  e
alla professione di autotrasportatore; 
      l-ter) verificare l'adeguatezza  e  regolarita'  delle  imprese
iscritte,  in  relazione  alle  modalita'  concrete  di   svolgimento
dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare  e
il numero dei dipendenti  autisti,  nonche'  alla  regolarita'  della
copertura assicurativa dei veicoli,  anche  mediante  l'utilizzazione
dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi
dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio; 
      l-quater)  svolgere  attivita'  di  controllo   sulle   imprese
iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua  rispondenza
ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009»; 
    b) all'articolo 10, comma 1: 
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
     «f)  un  rappresentante  per  ciascuna  delle  associazioni   di
categoria degli  autotrasportatori,  nonche'  un  rappresentante  per
ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del  movimento  cooperativo  giuridicamente  riconosciute  dal
Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
i seguenti requisiti: 
       1) ordinamento  interno  a  base  democratica,  sancito  dallo
statuto; 
       2) potere di  rappresentanza,  risultante  in  modo  esplicito
dallo  statuto,  della   categoria   degli   autotrasportatori,   con
esclusione  di  contemporanea  rappresentanza  di  categorie   aventi
interessi contrapposti; 
       3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile,  di
almeno cinque anni, durante i quali  siano  state  date,  in  maniera
continuativa,  anche  a  livello   provinciale,   manifestazioni   di
attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria; 
       4)  non  meno  di  cinquecento  imprese  iscritte  a   livello
nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale  di  veicoli  aventi
massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate; 
       5) organizzazione periferica comprovata con  proprie  sedi  in
almeno venti circoscrizioni provinciali; 
       6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni,
di rinnovi del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  logistica,
trasporto merci e spedizione; 
       7)  essere  rappresentata  in  seno  al  Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro,  direttamente  o  per  il  tramite  delle
Confederazioni alle quali aderisce»; 
      2) la lettera g) e' abrogata. 
 
  93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato  centrale  per  l'albo
nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo  9,  comma  2,
lettere l-bis),  l-ter)  e  l-quater),  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 284, trovano copertura  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio  2010,  n.  134,  ovvero  le
stesse sono svolte con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
  94. All'articolo 105, comma 3, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le  funzioni  relative  alla
cura e alla gestione degli Albi provinciali  degli  autotrasportatori
di cose per conto di terzi sono svolte dagli  Uffici  periferici  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le  risorse  umane
disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al
presente  comma  sono  trasferite  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse  finanziarie  da
destinare al  funzionamento  degli  Uffici.  Fino  a  tale  data,  le
predette funzioni di cura e di gestione degli Albi  provinciali  sono
esercitate, in via transitoria, dalle province. 
 
  95. All'articolo 83-bis, comma  12,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni,  le  parole:  «,  che  deve
avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte  le
relative prestazioni di trasporto» sono soppresse. 
 
  96.  Per  la  realizzazione  della  terza   corsia   della   tratta
autostradale  A4  Quarto  d'Altino-Villesse-Gorizia,   al   fine   di
consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di
euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015. 
 
  97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  --  Dipartimento  per  le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e'  autorizzata  la  spesa  di  20,75
milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e  trasporto
e  di  promuovere  la  digitalizzazione,  le  modalita'  di  acquisto
previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono utilizzabili  anche  per  il  pagamento  di  servizi  di
parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico  limitato  e  di
analoghi sistemi di mobilita' e trasporto. 
 
  99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad  opere
pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
a  seguito  della  cessazione   dell'intervento   straordinario   nel
Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e
di 70 milioni di euro nel 2015. 
 
  100. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 481, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  relativamente  al  potenziamento  delle
attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa  in
materia di attuazione  delle  opere  pubbliche,  l'autorizzazione  di
spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e'  incrementata
di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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