Legge Ordinaria n. 44 del 02/04/2015 G.U. n.92 del 21 aprile 2015
CAUSI e MISIANI: Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario (1752)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e' sostituito dai seguenti: 
    «12.  Il  prestito  vitalizio  ipotecario  ha  per   oggetto   la
concessione da parte di banche nonche' di intermediari finanziari, di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di  finanziamenti
a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi  e
di spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore  a  sessanta
anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica  soluzione  puo'
essere richiesto al  momento  della  morte  del  soggetto  finanziato
ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta'
o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o
si compiano  atti  che  ne  riducano  significativamente  il  valore,
inclusa la costituzione di diritti reali di  garanzia  in  favore  di
terzi che vadano a gravare sull'immobile. 
    12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato di  concordare,
al momento della stipulazione del contratto,  modalita'  di  rimborso
graduale  della  quota  di  interessi  e  delle  spese,   prima   del
verificarsi degli eventi di cui al  comma  12,  sulla  quale  non  si
applica la capitalizzazione  annuale  degli  interessi.  In  caso  di
inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 
    12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli
articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive  modificazioni,  non  rileva  la
data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario. 
    12-quater. I finanziamenti  di  cui  al  comma  12  del  presente
articolo sono  garantiti  da  ipoteca  di  primo  grado  su  immobili
residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4
e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di  cui
al comma 12 non  puo'  essere  iscritta  contemporaneamente  su  piu'
immobili di proprieta' del finanziato. Qualora il  finanziamento  non
sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi  degli
eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad
un valore  pari  a  quello  di  mercato,  determinato  da  un  perito
indipendente  incaricato  dal  finanziatore,  utilizzando  le   somme
ricavate  dalla  vendita  per  estinguere  il  credito   vantato   in
dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici  mesi
senza che sia  stata  perfezionata  la  vendita,  tale  valore  viene
decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi  successivi  fino  al
perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa,  l'erede
puo'  provvedere  alla  vendita  dell'immobile,  in  accordo  con  il
finanziatore, purche' la compravendita  si  perfezioni  entro  dodici
mesi dal conferimento dello stesso.  Le  eventuali  somme  rimanenti,
ricavate dalla vendita  e  non  portate  a  estinzione  del  predetto
credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o  ai  suoi  aventi
causa. L'importo del debito residuo non  puo'  superare  il  ricavato
della vendita dell'immobile, al  netto  delle  spese  sostenute.  Nei
confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le  domande
giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del
codice   civile   trascritte   successivamente   alla    trascrizione
dell'acquisto. 
    12-quinquies. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  entro  tre
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione,
sentite  l'Associazione  bancaria  italiana  e  le  associazioni  dei
consumatori, con proprio decreto, adotta  un  regolamento  nel  quale
sono  stabilite  le  regole  per  l'offerta  dei  prestiti   vitalizi
ipotecari e sono individuati i casi e le  formalita'  che  comportino
una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale
da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento,
e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo  oggetto
del finanziamento, dei termini di pagamento,  degli  interessi  e  di
ogni altra spesa dovuta. 
    12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data di  entrata
in vigore della presente disposizione continuano  a  essere  regolati
dalle disposizioni vigenti a tale data». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 2 aprile 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -   Il   testo   dell'articolo   11-quaterdecies    del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente : 
                «Art. 11-quaterdecies. (Interventi  infrastrutturali,
          per la ricerca e per l'occupazione). -  1.  Per  consentire
          l'organizzazione   e   l'adeguamento   degli   impianti   e
          attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  Campionati
          mondiali di nuoto che si terranno a Roma  nel  2009  e  dei
          Giochi del Mediterraneo  che  si  terranno  a  Pescara  nel
          medesimo anno, il Dipartimento della protezione  civile  e'
          autorizzato a provvedere con contributi  quindicennali  nei
          confronti  dei  soggetti  competenti.   A   tal   fine   e'
          autorizzata la  spesa  annua  di  2  milioni  di  euro  per
          quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di
          2 milioni di euro per quindici anni a  decorrere  dall'anno
          2008, da ripartire in eguale misura tra  le  manifestazioni
          di cui al primo periodo del presente comma. 
                2. 
                3. Per  la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall' articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2006. 
                4. Al comma 2 dell' articolo 2 del  decreto-legge  24
          dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive  modificazioni,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo periodo, le parole:  «1°  luglio  2003«
          sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»; 
                  b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno  2005«
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»; 
                  c) al terzo periodo, le parole:  «30  giugno  2005»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006». 
                5. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale  per  la
          fauna selvatica o, se istituti, degli  istituti  regionali,
          possono, sulla  base  di  adeguati  piani  di  abbattimento
          selettivi,  distinti  per   sesso   e   classi   di   eta',
          regolamentare  il  prelievo  di  selezione  degli  ungulati
          appartenenti alle specie cacciabili anche al di  fuori  dei
          periodi e degli orari di cui alla legge 11  febbraio  1992,
          n. 157. 
                6.  Al  comma  1  dell'  articolo  70   del   decreto
          legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e'  aggiunta  la
          seguente lettera: « e-ter) dell'esecuzione di vendemmie  di
          breve  durata  e  a  carattere  saltuario,  effettuata   da
          studenti e pensionati». A tal fine e' autorizzata la  spesa
          annua di 200.000 euro dal 2006. 
                7. Al fine di garantire i livelli  occupazionali  nel
          parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e  Molise,  e'  erogata  a
          favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e  Molise
          la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per
          consentire la stabilizzazione  del  personale  fuori  ruolo
          operante presso l'ente. Le  relative  stabilizzazioni  sono
          effettuate  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  con  il
          presente comma e nel rispetto delle  normative  vigenti  in
          materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di
          lavoro in essere con  il  personale  che  presta  attivita'
          professionale e collaborazione  presso  l'ente  parco  sono
          regolati,  sulla  base  di  nuovi  contratti  che  verranno
          stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006,  fino
          alla definitiva stabilizzazione del suddetto  personale  e,
          comunque, non oltre il 31 dicembre 2007  nei  limiti  delle
          risorse di cui al  primo  periodo.  Al  relativo  onere  si
          provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al  comma
          96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
                8. Il  comma  12  dell'  articolo  9  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: 
                  «12. Gli organi dell'Ente parco  durano  in  carica
          cinque anni». 
                9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera  a),  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36,  e  successive
          modificazioni,  le  parole:   «31   dicembre   2005»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:   «31   dicembre   2006».   La
          disposizione  del  presente  comma  non  si  applica   alle
          discariche di II categoria, di tipo A, di tipo ex 2A e alle
          discariche per inerti, cui  si  conferiscono  materiali  di
          matrice cementizia contenenti  amianto,  per  le  quali  il
          termine di conferimento e' fissato alla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                10. Il contributo di  cui  alla  legge  23  settembre
          1993, n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006,  ad
          euro 2.300.000. Per le attivita' e il  conseguimento  delle
          finalita' scientifiche  del  Polo  nazionale  di  cui  alla
          tabella A prevista dall'articolo 1 della legge  29  ottobre
          2003, n. 291,  viene  riconosciuto  alla  Sezione  italiana
          dell'Agenzia  internazionale  per  la   prevenzione   della
          cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
          contributo di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente  morale  riconosciuto
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967,
          n. 516. Il contributo di cui all' articolo  1,  comma  113,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  deve  essere  inteso
          come  contributo  statale  annuo  ordinario;  a   decorrere
          dall'anno  2006  esso  e'  pari  a  400.000  euro.  Per  le
          finalita' di cui all' articolo 1, comma 187, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata per il 2006 la  spesa
          di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008
          la spesa di un  milione  di  euro.  In  favore  della  Lega
          italiana tumori e' autorizzata la spesa  di  1  milione  di
          euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 
                11.  In  considerazione  del  rilievo   nazionale   e
          internazionale nella sperimentazione sanitaria  di  elevata
          specializzazione e nella cura  delle  patologie  nel  campo
          dell'oftalmologia,  per  l'anno  2006  e'  autorizzata   la
          concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
          della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e  la  ricerca
          in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere
          il miglioramento della salute e  di  offrire  ai  cittadini
          alti livelli di assistenza ospedaliera, e'  autorizzata  la
          concessione di un  contributo  associativo  nel  limite  di
          50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008
          in  favore   del   Comitato   permanente   degli   Ospedali
          dell'Unione  europea  (Hope)  con  sede   in   Belgio.   E'
          autorizzata la spesa  di  219.000  euro  per  l'anno  2006,
          500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008
          per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri
          sanitari all'estero e  in  Italia  che  il  Ministro  della
          salute, il Ministro per gli italiani nel mondo, il Ministro
          degli   affari   esteri,   il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  il   Ministro   per
          l'innovazione  e  le  tecnologie   attuano   congiuntamente
          avvalendosi, in particolare,  dell'Associazione  denominata
          «Alleanza degli  Ospedali  italiani  nel  mondo»,  da  essi
          congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004. 
                12. Il prestito vitalizio ipotecario ha  per  oggetto
          la concessione da parte di banche nonche'  di  intermediari
          finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  1º  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, di finanziamenti a medio e  lungo
          termine, con capitalizzazione annuale  di  interessi  e  di
          spese, riservati a persone fisiche  con  eta'  superiore  a
          sessanta  anni  compiuti,  il  cui  rimborso  integrale  in
          un'unica soluzione puo' essere richiesto al  momento  della
          morte  del  soggetto  finanziato  ovvero  qualora   vengano
          trasferiti, in tutto o in  parte,  la  proprieta'  o  altri
          diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia
          o si compiano atti che ne  riducano  significativamente  il
          valore,  inclusa  la  costituzione  di  diritti  reali   di
          garanzia  in  favore  di  terzi  che   vadano   a   gravare
          sull'immobile. 
                12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato  di
          concordare, al momento della  stipulazione  del  contratto,
          modalita' di rimborso graduale della quota di  interessi  e
          delle spese, prima del verificarsi degli eventi di  cui  al
          comma 12, sulla quale non si  applica  la  capitalizzazione
          annuale  degli  interessi.  In  caso  di  inadempimento  si
          applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 
                12-ter. Ai fini  dell'applicazione  della  disciplina
          prevista dagli articoli  15  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601,  e
          successive modificazioni, non rileva la  data  di  rimborso
          del prestito vitalizio ipotecario. 
                12-quater. I finanziamenti di cui  al  comma  12  del
          presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo  grado
          su  immobili  residenziali  e  agli   stessi   si   applica
          l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui
          al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L'ipoteca
          di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma
          12 non puo'  essere  iscritta  contemporaneamente  su  piu'
          immobili  di  proprieta'   del   finanziato.   Qualora   il
          finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici
          mesi dal verificarsi degli eventi di cui  al  citato  comma
          12, il finanziatore vende l'immobile ad un  valore  pari  a
          quello di mercato, determinato da  un  perito  indipendente
          incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme  ricavate
          dalla  vendita  per  estinguere  il  credito   vantato   in
          dipendenza del finanziamento  stesso.  Trascorsi  ulteriori
          dodici mesi senza che sia stata  perfezionata  la  vendita,
          tale valore viene decurtato  del  15  per  cento  per  ogni
          dodici  mesi  successivi  fino  al  perfezionamento   della
          vendita  dell'immobile.  In   alternativa,   l'erede   puo'
          provvedere alla vendita dell'immobile, in  accordo  con  il
          finanziatore, purche' la compravendita si perfezioni  entro
          dodici mesi dal conferimento  dello  stesso.  Le  eventuali
          somme rimanenti, ricavate dalla vendita  e  non  portate  a
          estinzione  del  predetto  credito,  sono  riconosciute  al
          soggetto finanziato o ai suoi aventi causa.  L'importo  del
          debito residuo non puo' superare il ricavato della  vendita
          dell'immobile,  al  netto  delle   spese   sostenute.   Nei
          confronti dell'acquirente dell'immobile non  hanno  effetto
          le domande  giudiziali  di  cui  all'articolo  2652,  primo
          comma,  numeri  7)  e  8),  del  codice  civile  trascritte
          successivamente alla trascrizione dell'acquisto. 
                12-quinquies. Il Ministro dello  sviluppo  economico,
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  disposizione,  sentite  l'Associazione   bancaria
          italiana e le associazioni  dei  consumatori,  con  proprio
          decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite  le
          regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono
          individuati i casi  e  le  formalita'  che  comportino  una
          riduzione   significativa    del    valore    di    mercato
          dell'immobile,  tale  da  giustificare  la   richiesta   di
          rimborso  integrale  del  finanziamento,  e  con  il  quale
          garantire trasparenza e certezza dell'importo  oggetto  del
          finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi  e
          di ogni altra spesa dovuta. 
                12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data
          di entrata in vigore della presente disposizione continuano
          a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data. 
                13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  il
          Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno o piu' decreti, ai sensi dell' articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: 
                  a) il riordino delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici; 
                  b) la definizione di un reale sistema di  verifiche
          degli impianti di  cui  alla  lettera  a)  con  l'obiettivo
          primario  di  tutelare  gli  utilizzatori  degli   impianti
          garantendo una effettiva sicurezza; 
                  c) la determinazione delle competenze dello  Stato,
          delle regioni e degli enti locali  secondo  i  principi  di
          sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite  lo
          strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281; 
                  d) la previsione di sanzioni in caso di  violazione
          degli obblighi stabiliti dai provvedimenti  previsti  dalle
          lettere a) e b). 
                14. Per la prosecuzione  ed  il  completamento  degli
          interventi di cui all' articolo 52, comma 21,  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata  la  spesa  di  10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 
                15. Al  comma  4  dell'  articolo  1  della  legge  9
          dicembre 1998, n. 426, dopo  la  lettera  p-terdecies),  e'
          aggiunta la seguente: 
                  « p-quaterdecies) area del  territorio  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio
          2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  122  del  27
          maggio 2005». 
                16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  504,  la   disposizione   prevista
          dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso  decreto
          si interpreta nel  senso  che  un'area  e'  da  considerare
          comunque  fabbricabile   se   e'   utilizzabile   a   scopo
          edificatorio in base allo strumento  urbanistico  generale,
          indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi  del
          medesimo. 
                17. E' autorizzato un contributo quindicennale  di  1
          milione di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006  in  favore
          dell'ANAS Spa per la realizzazione di  lavori  di  raccordo
          stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238. 
                18.  Con  decreto  del   Ministro   delle   attivita'
          produttive e' determinata annualmente la quota  di  risorse
          del Fondo speciale rotativo per  l'innovazione  tecnologica
          di cui all' articolo 14 della legge 17  febbraio  1982,  n.
          46, da destinare, a valere  sulla  quota  erogata  a  fondo
          perduto, agli  interventi  previsti  dal  comma  270  dell'
          articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
                19. Il primo periodo del comma  1  dell'articolo  155
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e' sostituito dal seguente: «Il reddito  imponibile
          dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera  a),
          derivante dall'utilizzo in  traffico  internazionale  delle
          navi indicate nell'articolo 8 -bis, comma  1,  lettera  a),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  iscritte  nel
          registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre
          1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche'  delle
          navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50
          per  cento  di  quello  complessivamente   utilizzato,   e'
          determinato ai sensi  della  presente  sezione  qualora  il
          contribuente comunichi un'opzione in tal senso  all'Agenzia
          delle  entrate  entro  tre  mesi  dall'inizio  del  periodo
          d'imposta a  partire  dal  quale  intende  fruirne  con  le
          modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161». 
                20. Per la  prosecuzione  degli  interventi  previsti
          dall' articolo 2  della  legge  30  luglio  2002,  n.  174,
          nonche' per la realizzazione di opere  di  natura  sociale,
          culturale  e  sportiva,  e'   autorizzato   un   contributo
          quindicennale di 1 milione di euro  a  decorrere  dall'anno
          2006. 
                21. All' articolo 1 del  decreto  legge  24  dicembre
          2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  2004,  n.  46,  al  comma  3,  dopo  le   parole:
          «dell'ambiente naturale» sono inserite le seguenti:  «,  le
          associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi  per
          oggetto  statutario,  da  piu'   di   quaranta   anni,   lo
          svolgimento  o  la  promozione  di  attivita'  di   ricerca
          oncologica.». 

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