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monovigente 31 ottobre 1990, n.347

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e composto di 21 articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1990

COSSIGA <![CDATA[ ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FORMICA, Ministro delle finanze CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica SCOTTI, Ministro dell'interno ]]>

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

CAPO I IMPOSTA IPOTECARIA

Art. 1.

Oggetto dell'imposta

1. Le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della allegata tariffa.

2. Non sono soggette all'imposta le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

Art. 2.

Base imponibile per le trascrizioni

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni e' commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Se l'atto o la successione e' esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni o vi e' soggetto in misura fissa, la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.

(( 2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa )).

Art. 3.

Base imponibile per le iscrizioni

1. L'imposta proporzionale dovuta sulle iscrizioni e rinnovazioni e sulle relative annotazioni, salvo il disposto del comma 3, e' commisurata all'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori. Se gli interessi sono indicati soltanto nel saggio si cumulano le annualita' alle quali per legge si estende l'iscrizione e la rinnovazione.

2. Se l'ipoteca e' iscritta a garanzia di rendita o pensione, la base imponibile si determina secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

3. L'imposta dovuta sull'annotazione per restrizione di ipoteca e' commisurata al minor valore tra quello del credito garantito e quello degli immobili o parti di immobili liberati determinato secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.

Art. 4.

Imposta relativa a piu' formalita'

1. E' soggetta ad imposta proporzionale una sola formalita', quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' iscrizioni o rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni e' dovuta l'imposta fissa.

2. Se le formalita' devono eseguirsi in piu' uffici, devono essere presentate all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre alle note prescritte dal codice civile, altrettante copie delle stesse quanti sono gli uffici, in cui la formalita' deve essere ripetuta; l'ufficio appone su ciascuna di esse il visto di conformita' all'originale e la certificazione di eseguita formalita' di cui all'art. 14, comma 2, e le restituisce al richiedente. Tuttavia il richiedente puo' presentare a ciascuno degli uffici, presso i quali la formalita' deve essere ripetuta, copia della nota recante la certificazione di eseguita formalita' autenticata da notaio.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle annotazioni soggette ad imposta proporzionale.

Art. 5.

Trascrizione del certificato di successione

1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformita' alle risultanze della dichiarazione della successione o dell'accertamento d'ufficio, e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione.

2. La trascrizione del certificato e' richiesta ai soli effetti stabiliti dal presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione.

Art. 6.

Termini per la trascrizione

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta.

(( 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria. ))

Art. 7.

Termine per le annotazioni

1. Le annotazioni previste dagli articoli 2654, 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto.

Art. 8.

Privilegio

1. Il credito dello Stato per l'imposta ipotecaria dovuta sulle iscrizioni, rinnovazioni e relative annotazioni ha privilegio, oltre che sull'immobile cui la formalita' si riferisce a norma del codice civile, anche sul credito garantito con preferenza rispetto ad ogni ragione su di esso spettante a terzi.

Art. 9.

(((Sanzioni).))

((1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta.

2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amminsitrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.)) ((8)) <![CDATA[--------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1 lettera c)) che " e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140." ]]>

CAPO II IMPOSTA CATASTALE

Art. 10

Oggetto e misura dell'imposta

1. Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, anche se relative a immobili strumentali, ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'imposta e' dovuta nella misura fissa di lire centocinquantamila per le volture eseguite in dipendenza di atti che non importano trasferimento di beni immobili ne' costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, di atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, di fusioni di e di scissioni societa' di qualunque tipo e di conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell' impresa, per quelle eseguite in dipendenza di atti di regolarizzazione di societa' di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione, nonche' per quelle eseguite in dipendenza degli atti di cui all'articolo 1, comma 1, (( quarto, quinto e nono periodo )), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. ((14))

3. Non sono soggette ad imposta le volture eseguite nell'interesse dello Stato ne' quelle relative a trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo. --------------- AGGIORNAMENTO ((14))

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto ( con l'art. 30, comma 6-bis) che la modifica al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2009.

CAPO III ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE

Art. 11.

Soggetti obbligati al pagamento

1. Sono obbligati al pagamento dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale coloro che richiedono le formalita' di cui all'art. 1 e le volture di cui all'art. 10 e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalita' o la voltura.

2. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte, di cui al comma 1, tutti coloro nel cui interesse e' stata richiesta la formalita' o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali e' stata iscritta o rinnovata l'ipoteca ((, nonche' l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione finanziaria)).

Art. 12.

Uffici competenti

1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.

Art. 13.

Procedimenti e termini

1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalita' e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalita' (( , salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. ))

(( 2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990. ))

3. Il pagamento delle imposte non puo' essere dilazionato.

4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 14.

Prova del pagamento delle imposte

1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte puo' essere data solo nei modi stabiliti nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalita' e sulla nota da esso trattenuta.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale e' eseguita la formalita' col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se e' stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile.

4. Le imposte riscosse dall'ufficio del registro (( e versate direttamente dagli eredi e dai legatari )) sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonche' sulle copie dei titoli registrati.

Art. 15.

Esecuzione di formalita' e di volture senza previo pagamento dell'imposta

1. Possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

a) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell'interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtu' di un obbligo loro imposto per legge;

b) le formalita' e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

2. L'ufficio competente indica l'imposta dovuta sui documenti di cui all'art. 14 e procede alla riscossione.

Art. 16.

Formalita' e volture da eseguirsi a debito

1. Sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale;

b) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell'art. 6 quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese;

d) le formalita' e le volture richieste nei procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

e) le formalita' e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.

Art. 17.

Decadenza

1. Le imposte da corrispondere agli uffici del registro devono essere richieste entro gli stessi termini di decadenza stabiliti in materia di imposta di registro o di imposta sulle successioni e donazioni.

2. Le imposte da corrispondere agli uffici dei registri immobiliari devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui e' stata eseguita la relativa formalita' o entro cinque anni dalla scadenza del termine entro il quale la stessa doveva essere richiesta. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta nel caso di successiva richiesta della formalita'.

3. ((Le sanzioni amministrative)) per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.

4. I privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato per le imposte ipotecaria e catastale si estinguono col decorso di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto o dalla data in cui e' stata eseguita o doveva essere eseguita la formalita' o la voltura.

5. La restituzione delle imposte ((e sanzioni amministrative)) indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 18.

Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento

1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire (( mille )) per difetto se la frazione non e' superiore a lire (( cinquecento )) e per eccesso se superiore (( , ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore. ))

Art. 19.

Tasse ipotecarie

1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste.

Art. 20.

Disciplina dei libri fondiari

1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per le formalita' relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI Tariffa

TARIFFA

Imposte dovute Art. Indicazione della formalita' Fisse Porporz.

per ogni

100 lire <![CDATA[--------------------------------------------------------------------- 1 Trascrizioni di atti e sentenze che importano | | trasferimento di proprieta' di beni immobili o | | costituzione o trasferimento di diritti reali | | immobiliari sugli stessi e dei certificati di | | successione di cui all'art. 5 del testo unico | | (4) | | NOTE: | | L'imposta si applica nella misura fissa di L. | | 150.000 per i trasferimenti soggetti all'imposta | | sul valore aggiunto, nonche' per quelli di cui | | all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto | | periodo, della tariffa, parte prima, allegata al | | testo unico delle disposizioni concernenti | | l'imposta di registro, approvato con decreto del | | Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.| | --------------------------------------------------------------------- 1-bis Trascrizioni di atti e sentenze che | | 3 importano trasferimento di proprieta' di beni | | immobili strumentali, di cui all'art. 10, primo | | comma, numero 8-ter), del decreto del | | Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. | | 633, anche se assoggettati all'imposta sul | | valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti | | di diritti immobiliari sugli stessi ((, ovvero | | che importano il trasferimento di proprieta', | | la costituzione o il trasferimento di diritti | | immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani| | urbanistici particolareggiati diretti | | all'attuazione dei programmi di edilizia | | residenzialecomunque denominati )) | | --------------------------------------------------------------------- 2 Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore | 100.000 | di regioni, province e comuni di atti a titolo | | oneroso o a favore di altri enti pubblici | | territoriali o di consorzi costituiti | | esclusivamente tra gli stessi, nonche' a | | favore di altri enti pubblici se il | | trasferimento e' disposto per legge | | --------------------------------------------------------------------- 3 Trascrizioni di cui al precedente art. 1 per | 100.000 | conferma o rettifica di altra trascrizione | | dello stesso atto, sentenza o certificato | | --------------------------------------------------------------------- 4 Trascrizione di atti o sentenze che non | 100.000 | importano trasferimento di proprieta' di beni | | immobili ne' costituzione o trasferimento di | | diritti reali immobiliari, dei contratti | | preliminari di cui all'articolo 2645-bis del | | codice civile, di atti di fusione di | | societa' di qualunque tipo e di atti di | | conferimento di aziende o di complessi | | aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, | | nonche' di atti di regolarizzazione di societa' | | di fatto derivanti da comunione ereditaria di | | azienda registrati entro un anno dall'apertura | | della successione | | | | NOTE: | | Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono | | registrati dopo un anno dall'apertura della | | successione si applica l'imposta proporzionale | | indicata all'art. 1. | | --------------------------------------------------------------------- 5 Trascrizione degli atti e documenti indicati | 100.000 | negli articoli 484 e 2648 del codice civile | | --------------------------------------------------------------------- 6 Iscrizioni e rinnovazioni | | 2 | | | | NOTE: | | Se trattasi di rinnovazione l'aliquota e' ridotta | | a meta'. | | --------------------------------------------------------------------- 7 Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o | 100.000 | rettifica di altra iscrizione o rinnovazione | | --------------------------------------------------------------------- 8 Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di | 100.000 | altra corrispondente formalita' eseguita per lo | | stesso credito ed in virtu' dello stesso atto, | | per la quale sia stata pagata l'imposta | | proporzionale | | --------------------------------------------------------------------- 9 Annotazioni per subingresso o surrogazione; per| | 2 trasferimenti di crediti dipendenti o non da | | causa di morte; per costituzione di pegno sul | | credito garantito; per estensione della | | garanzia in base a nuovo titolo costitutivo | | --------------------------------------------------------------------- 10 Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o | | 0,50 cessioni di priorita' o di ordine ipotecario | | --------------------------------------------------------------------- 11 Annotazioni di cui ai precedenti articoli 9 e | 100.000 | 10 in ripetizione di altra per lo stesso | | credito ed in virtu' dello stesso atto per la | | cui annotazione sia stata pagata l'imposta | | proporzionale | | --------------------------------------------------------------------- 12 Annotazioni per restrizione di ipoteca | | 0,50 | | NOTE: | | L'imposta si applica, fino a concorrenza della | | somma garantita da ipoteca, sul valore degli | | immobili liberati risultante dall'atto di consenso | | o da dichiararsi dal richiedente nella domanda | | secondo le disposizioni relative all'imposta di | | registro. | | --------------------------------------------------------------------- 13 Annotazioni per cancellazione o riduzione di | | 0,50 ipoteca o pegno | | | | NOTE: | | L'imposta si applica sull'importo della somma per | | cui la formalita' e' chiesta. Dall'imposta dovuta | | deve essere dedotta l'imposta proporzionale che sia| | stata eventualmente pagata per la restrizione. | | 14 Qualunque altra annotazione non specificamente | 100.000 | contemplata --------------------------------------------------------------------- ---------------- AGGIORNAMENTO (4) ]]>

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 133) che " L'aliquota dell'1,60 per cento prevista dall'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' elevata al 2 per cento. " Tabella <![CDATA[ (( Tabella delle tasse ipotecarie =====|========================|=======|===========================| N. | OPERAZIONI |Tariffa| Note | ord. | |in euro| | =====|========================|=======|===========================| 1 |Esecuzione di formalita'| | | | | | | 1.1 |per ogni nota di | 35,00 |Compresa la certificazione | |trascrizione, iscrizione| |di eseguita formalita' da | |o domanda di annotazione| |apporre in calce al duplo | | | |della nota da restituire | | | |al richiedente. | | | | | 1.2 |per ogni formalita' con | | | |efficacia anche di | 55,00 | | |voltura, oltre quanto | | | |previsto nel punto | | | |precedente | | | | | | | 2 |Ispezione nell'ambito | | | |di ogni singola circo- | | | |scrizione del servizio | | | |di pubblicita' immobi- | | | |liare ovvero sezione | | | |staccata degli uffici | | | |provinciali dell'Agenzia| | | |del territorio | | | | | | | 2.1 |ispezione nominativa, | | | |per immobile o con- | | | |giunta per nominativo | | | |e per immobile | | | | | | | | | | | 2.1.1|ricerca su base | |L'importo e' comprensivo | |informativa: | |delle prime 30 formalita', | |per ogni nominativo | |o frazione di 30, | |richiesto | |contenute nell'elenco | |ovvero per ciascuna | |sintetico, incluse | |unita' immobiliare | |eventuali formalita' | |richiesta ovvero | |validate del periodo | |per ciascuna richiesta | 7,00 |anteriore all'automazione | |congiunta | |degli uffici; | | | |l'indicazione della | | | |presenza di annotazione non| | | |sí considera formalita'. | | | |L'importo e' dovuto | | | |all'atto della richiesta, | | | |salva specifica disciplina | | | |delle ipotesi per le quali | | | |viene corrisposto al | | | |momento dell'erogazione | | | |del servizio. | | | | | 2.1.2|per ogni gruppo di 15 | |L'importo e' dovuto per le | |formalita', o frazione | |formalita' contenute | |di 15, eccedenti le | |nell'elenco sintetico ecce-| |prime 30 contenute nel- | 3,50 |denti le prime 30. | |l'elenco sintetico | |L'indicazione della | | | |presenza di annotazione non| | | |si considera formalita'. | =====|========================|=======|===========================| =====|========================|=======|===========================| N. | OPERAZIONI |Tariffa| Note | ord. | |in euro| | =====|========================|=======|===========================| 2.1.3|ricerca nei registri | |L'importo e' dovuto | |cartacei: per ogni | 3,00 |all'atto della richiesta. | |nominativo richiesto | |Per registri cartacei si | | | |intendono repertori, | | | |tavole, rubriche e | | | |schedari. Non e' consentita| | | |al pubblico l'ispezione | | | |diretta di tavole, rubriche| | | |e schedari. | | | | | 2.1.4|per ogni titolo stampato| 8,00 |E' consentito l'accesso | |per ogni nota stampata | 4,00 |diretto alla nota o al | | | |titolo solo se, unitamente | | | |all'identificativo della | | | |formalita' o del titolo, | | | |viene indicato il | | | |nominativo di uno dei | | | |soggetti ovvero | | | |l'identificativo catastale | | | |di uno degli immobili | | | |presenti sulla formalita'. | | | | | | | | | 2.1.5|per ogni nota o titolo | 4,00 |Per le note cartacee | |visionati | |relative al periodo | | | |automatizzato e per quelle | | | |validate del periodo | | | |anteriore all'automazione | | | |degli uffici, l'importo | | | |e' dovuto in misura doppia.| | | | | 2.1.6|tentativo di accesso | 0,15 |L'importo e' dovuto per | |non produttivo | |ogni accesso diretto | | | |al quale non consegua | | | |l'individuazione della nota| | | |o del titolo, secondo | | | |modalita' e tempi da | | | |stabilire con provvedimento| | | |del direttore dell'Agenzia | | | |del territorio. | | | | | 3 |Ricerca di un soggetto | | | |in ambito nazionale | |Il servizio sara' fornito | 3.1 |per ogni nominativo | 20,00 |progressivamente. | |richiesto in ambito | | | |nazionale | | | | | | | 4 |Certificazione: | | | | | | | 4.1 |certificati ipotecari | |L'importo e' dovuto | | | |all'atto | 4.1.1|per ogni certificato | 30,00 |della richiesta. | |riguardante una sola | |Se il certificato riguarda | |persona | |cumulativamente il padre, | | | |la madre e i figli, nonche'| | | |entrambi i coniugi, | | | |l'importo e' dovuto | | | |una volta sola. | 4.1.2|per ogni nota visionata | 2,00 |Gli importi sono dovuti | |dall'ufficio, fino ad un| |anche nel caso di mancato | |massimo di 1.000 note | |ritiro del certificato. | | | | | 4.2 |rilascio di copia | | | =====|========================|=======|===========================| =====|========================|=======|===========================| N. | OPERAZIONI |Tariffa| Note | ord. | |in euro| | =====|========================|=======|===========================| 4.2.1|per ogni richiesta di | 10,00 |L'importo e' dovuto | |copia di nota o titolo | |all'atto della richiesta. | | | | | 4.3 |altre certificazioni | | | | | | | 4.3.1|per ogni altra | | | |certificazione o | 5,00 | | |attestazione | | | | | | | 5 |Note d'ufficio | | | | | | | 5.1 |per le rinnovazioni di | | | |ipoteca da eseguirsi | | | |d'ufficio e per ogni | | | |altra nota di cui agli | 10,00 | | |articoli 2647, ultimo | | | |comma, e 2834 del | | | |codice civile | | | | | | | 6 |Trasmissione telematica | | | |di elenco dei soggetti | | | |presenti nelle formalita' | | |di un determinato giorno| | | | | | | 6.1 |per ogni soggetto | 1,00 |L'importo e' dovuto | | | |anticipatamente. | | | |Il servizio sara' fornito | | | |progressivamente su base | | | |convenzionale aí soli | | | |soggetti autorizzati alla | | | |riutilizzazione | | | |commerciale. | | | |Fino all'attivazione del | | | |servizio di trasmissione | | | |telematica l'elenco dei | | | |soggetti continua ad essere| | | |fornito su supporto | | | |cartaceo a richiesta di | | | |chiunque, previo pagamento | | | |del medesimo tributo di | | | |euro 1,00 per | | | |ogni soggetto. | =====|========================|=======|===========================| )) ((17)) ]]> ------------- AGGIORNAMENTO (17)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1º settembre 2011". Allegato

Allegato

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE Parte di provvedimento in formato grafico

(10a) (11) ((13)) ------------- AGGIORNAMENTO (10a)

L'avviso di rettifica (in G.U. 02/02/2005, n. 26) nel modificare l'allegato 2-sexies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, modificando a sua volta l'allegato 2-sexies della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha conseguentemente disposto la modifica del presente allegato come segue: "nell'Allegato 2-sexies, dove e' scritto: "TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE", leggasi: ""TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE". ------------- AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito con modificazioni dalla 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "0,01";

b) le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata.". ------------- AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 65) che "Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: "55,00";

b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata";

c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente: "7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:

7.1. per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto".