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monovigente 15 novembre 1993, n.507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

Capo I IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la

razionalizzazione e la revisione delle discipline in

materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di

finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo

art. 4:

"Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine

di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di

provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno

finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della

Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo

quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o

piu' decreti legislativi, diretti:

a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993,

dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza

dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:

1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati,

dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi

uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta

al comune ove sono ubicati gli immobili;

2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del

proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto

di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non

residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta

proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel

corso dell'anno;

3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base

degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in

caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni

successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i

valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in

base a parametri che tengano in considerazione gli

effettivi andamenti dei mercati immobiliari;

4) determinazione del valore dei terreni agricoli

sulla base degli estimi del catasto;

5) determinazione del valore delle aree fabbricabili

sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i

terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-

pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10),

demandando al comune, se richiesto, con propria

certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli

eventuali procedimenti di espropriazione si assume il

valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore

all'indennita' di espropriazione determinata secondo i

vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria

dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)

ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base

imponibile e' costituita dal valore dell'area fino alla

data di ultimazione dei lavori di costruzione,

ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla

data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;

6) determinazione di un'aliquota unica da parte del

comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con

applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata

determinazione e con facolta' di aumentare l'aliquota

massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze

di bilancio;

7) esenzione dall'imposta per:

7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le

comunita' montane, i consorzi fra detti enti, le unita'

sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche

autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833, nonche' le camere di commercio, industria,

artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta

limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai

compiti istituzionali dell'ente;

7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui

all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di

attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,

didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,

nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),

della legge 20 maggio 1985, n. 222;

7.3) i fabbricati destinati esclusivamente

all'esercizio del culto, purche' compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le

loro pertinenze;

7.4) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede

indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso

esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per

i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul

reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali

resi esecutivi in Italia;

7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali

di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive

modificazioni;

7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle

categorie catastali da E/1 ad E/9;

7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;

7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine

di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui

sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'

predette;

7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o

di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27

dicembre 1977, n. 984;

8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto

non utilizzati;

9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo

e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La

disposizione si applica anche per le unita' immobiliari

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di

cooperative edilizie a proprieta' indivisa;

10) i terreni agricoli di proprieta' di coltivatori

diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro

attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi

condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni

complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni

agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di valore

imponibile complessivo, nelle seguenti misure:

10.1) nella misura del 30 per cento per un valore

complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;

10.2) nella misura del 50 per cento per un valore

compreso tra 120 milioni e 200 milioni;

10.3) nella misura del 75 per cento per un valore

compreso tra 200 milioni e 250 milioni;

11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del

comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,

da trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione

da parte della giunta comunale della responsabilita' di

gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione

informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni

anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;

12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi

interessi nella misura legale, per le aree divenute

inedificabili, a condizione che il vincolo di

inedificabilita' perduri per almeno tre anni; il rimborso

e' limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo

decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area

e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;

13) devoluzione delle controversie alla competenza

delle commissioni tributarie;

14) determinazione di soprattasse in misura non

eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore

imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata

o tardivamente versata, graduandone l'entita' in relazione

alla gravita' dell'infrazione e prevedendo la

inapplicabilita' della soprattassa per omesso o tardivo

versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;

15) determinazione di pene pecuniarie in misura non

eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere

formale;

16) esclusione dei redditi dominicali delle aree

fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei

redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione

dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,

per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle

persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000

lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle

persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita'

immobiliari delle cooperative edilizie a proprieta'

indivisa adibita ad abitazione principale dei soci

assegnatari;

17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM);

tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote

massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato

per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio

successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi-

nale quello al 31 dicembre 1992;

18) in caso di espropriazione per pubblica utilita',

oltre alla indennita' determinata secondo i criteri

vigenti, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla

differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta

dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi

cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato

corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi

legali sulla stessa differenza;

19) non deducibilita' dell'ICI agli effetti delle

imposte erariali sui redditi;

b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994,

della facolta', connessa alla politica degli investimenti,

di istituire un'addizionale all'IRPEF in misura non

eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno

1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3

per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per

cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con

delibera del consiglio comunale possono essere stabilite

riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti

individuate sulla base di indici obiettivi di carattere

sociale. L'addizionale e' riscossa, mediante distinto

versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le

modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il

provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore

del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la

disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in

materia di IRPEF; l'addizionale non e' deducibile agli

effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno,

altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,

anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior

gettito risultante dalla stessa attivita', l'attivita' di

segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art.

44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993,

alle regioni a statuto ordinario - gia' titolari di una

parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4

della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito

dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes-

sive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica

complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa annuale

di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre

1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2

della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei

seguenti princi'pi e criteri direttivi:

1) le misure della tassa automobilistica, della

soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere

stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle

scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970,

n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.

158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra

il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno

precedente;

2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e

la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che

regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel

territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese

quelle concernenti le sanzioni e la loro entita', e sono

riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a

mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli

analoghi tributi erariali, il quale versera' i tributi

regionali riscossi nelle casse della regione di competenza

ed avra' diritto allo stesso aggio fissato per i detti

tributi erariali;

3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo

o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio

di una regione diversa da quella nel cui ambito era

precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione di

una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale

per il periodo per il quale il tributo dovuto e' stato

riscosso dalla regione di provenienza;

4) contestuale riduzione del fondo comune di cui

all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore

delle regioni a statuto ordinario di un'imposta

sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi

domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e

tasse, delle erogazioni e di un'analoga imposta a favore

delle province, secondo i seguenti princi'pi e criteri

direttivi:

1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a

scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;

2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna

regione, con propria legge, in misura complessivamente non

eccedente il 6 per cento;

3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna

provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno

per cento;

4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono

dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le

utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli

utenti;

5) in armonia con le disposizioni di carattere

generale in materia di tributi regionali e provinciali

saranno determinati le modalita' di articolazione delle

aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalita' di

accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed

alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le

indennita' di mora e gli interessi per il mancato o

ritardato versamento;

e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore

delle province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle

funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1

dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina

dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54

della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti

princi'pi e criteri direttivi:

1) istituzione di un sistema a regime di

determinazione del complesso dei trasferimenti erariali

agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2),

garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princi'pi

di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale

contenuti nei documenti di programmazione statale, con

unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere

ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54

della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle

rispettive quantificazioni;

2) corresponsione ai comuni per il 1993 di

trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli

corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,

eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge

finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da

parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con

l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del

gettito INVIM calcolato sulla base della media delle

riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle

province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati

in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle

comunita' montane per il 1993 di fondi ordinari pari a

quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato

per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali

correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo

pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato

sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della

perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli

accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a

quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15),

sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base

alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui

redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai

comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria

per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello

Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;

3) conservazione a ciascun ente locale di contributi

erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui

all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le

materie di competenza statale, delegate o attribuite

all'ente locale stesso;

4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi

stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990

e attuazione dello stesso anno della perequazione degli

squilibri della fiscalita' locale, con particolare

considerazione:

4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a

5.000 abitanti;

4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore

a 2.000 abitanti;

4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente

depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di

reddito;

4.4) dei comuni capoluogo di provincia;

4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti

erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a

quelli della fascia demografica di appartenenza;

5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti

alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo per

ente e con riferimento alla popolazione montana;

6) eliminazione, successivamente al periodo

transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo

centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di

personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi,

tranne che per gli enti locali con situazioni

strutturalmente deficitarie;

7) certificazione amministrativa dei bilanci di

previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei

relativi consorzi, con previsione di ritardo

nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i

trasgressori;

g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai

loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle

comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di

opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi

pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale

o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto

sulla base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo chiuso.

Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del

decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve

assicurare l'equilibrio economico-finanziario

dell'investimento e della connessa gestione, anche in

relazione agli introiti previsti e deve essere

preventivamente assentito da un istituto di credito

mobiliare scelto nell'elenco che sara' approvato dal

Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera

che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno

essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a

cura di societa' specializzata all'uopo autorizzata dal

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del

tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente

mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.

Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti

interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in

misura tale da assicurare l'equilibrio economico-

finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al

riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle

amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi

e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti

princi'pi e criteri direttivi:

a) armonizzazione con i princi'pi della contabilita'

generale dello Stato, per la parte applicativa dei

princi'pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142,

tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti

pubblici e dell'informatizzazione;

b) applicazione dei princi'pi contenuti nella legge 8

giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e

progressiva della contabilita' economica a decorrere dal

1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di

applicazione anticipata;

c) definizione, nell'ambito del sistema di

contabilita' economica, dei princi'pi per la determinazione

dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti

locali;

d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile

della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per

il risanamento degli enti locali in grave crisi

finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in

vigore, e coordinamento delle norme in materia.

3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle

regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano.

4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad

emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o piu' decreti legislativi

diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1

gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti

princi'pi e criteri direttivi:

a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e

diritti sulle pubbliche affisioni:

1) tassazione della pubblicita' esterna avente

finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come

parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo

pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue

dimensioni e la sua ubicazione;

2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui

che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della

responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la

merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';

3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle

disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i comuni in non

piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito

per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo

registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe

saranno stabilite tenendo conto del costo medio del

servizio reso;

4) revisione delle disposizioni riguardanti la

gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del

servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche

dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu'

adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile

nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non

piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le

occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per

cento delle misure massime di tassazione vigente; le

tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno,

non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite,

per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti

ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la

finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre

1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno

essere graduate in relazione al tempo di occupazione;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria

della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e

sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture

e simili, tenendo conto di parametri significativi;

3) soppressione della tassa per le occupazioni

permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili

di carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e

determinazione di criteri certi per la tassa sui passi

carrabili;

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo

criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale

sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni;

c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani:

1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa

anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'

del servizio e applicabilita' della tassa nonche'

attraverso la determinazione di parametri di commisurazione

del prelievo sulla base della potenzialita' di produzione

di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;

2) definizione di precise modalita' di equiparazione

ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale

e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle

attivita' produttive;

d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e

di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di

occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani:

1) revisione ed armonizzazione del procedimento di

accertamento e riscossione, con la previsione anche di

versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con

applicazione, per la riscossione coattiva, delle

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28

gennaio 1988, n. 43;

2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo

quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di

economicita' di gestione;

e) in materia di imposte e tasse comunali e

provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la

finanza locale presso il Ministero delle finanze della

funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari,

anche mediante controlli sulle delibere adottate per

regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza

delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il

regolare funzionamento dei servizi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,

valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire

24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire

1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle

entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre

1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.

6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con

le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);

c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e

lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale

utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni

dell'accantonamento 'Disposizioni finanziarie per le prov-

ince, per i comuni e le comunita' montane' iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

1992;

d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire

3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo

delle proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni

successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente

ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della

legge 16 maggio 1970, n. 281.

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle

commissioni permanenti competenti per la materia di cui al

presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei

decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e dei

criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)

e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi

in attuazione dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui

al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci

mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro

quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti

legislativi in attuazione dei princi'pi e dei criteri

direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di

cui al presente articolo, nel rispetto dei princi'pi e

criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo

parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere

emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31

dicembre 1993".

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i

regolamenti.

- Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettere a), b), c),

d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.

Art. 2.

Classificazione dei comuni

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Art. 3

Regolamento e tariffe

1. Il comune e' tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalita' di effettuazione della pubblicita' e puo' stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.

(( 5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno )).

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettivita', puo' applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicita' di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonche', limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

Art. 4

Categoria delle localita'

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni (( . . . )) possono suddividere le localita' del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

2. Il regolamento comunale deve specificare le localita' comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non puo' superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potra' essere superiore alla meta' di quella complessiva.

Art. 5.

Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6.

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

2-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

Art. 7.

Modalita' di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiore ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

Art. 8.

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicita', che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicita' effettuata, con conseguente nuova imposizione; e' fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicita' annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purche' non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicita' si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. (5)((14))

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si pre- sume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui e' stato effettuato l'accertamento. <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995, n. 95 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per l'anno 1995, il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 3, e 50, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 28 aprile 1995." <![CDATA[------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (14) La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 49, comma 3) che " Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998."

Art. 9

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a lire cinquecento per eccesso se e' superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.(4)

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, puo' consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni (( . . .)) Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario. <![CDATA[---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a decorrere dal 27 agosto 1994. ]]>

Art. 10.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))

Art. 11.

Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 12

Pubblicita' ordinaria

1. Per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e' la seguente: <![CDATA[ comuni di classe I L. 32.000 comuni di classe II " 28.000 comuni di classe III " 24.000 comuni di classe IV " 20.000 comuni di classe V " 16.000 ]]>

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste (( dai commi 1 e 2 )).

4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento.

Art. 13.

Pubblicita' effettuata con veicoli

1. Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita' previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg L. 144.000;

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg " 96.000;

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie " 48.000. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma e' raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

(( 4-bis. L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. ))

5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 14.

Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicita' effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 128.000

comuni di classe II " 112.000

comuni di classe III " 96.000

comuni di classe IV " 80.000

comuni di classe V " 64.000

2. Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 8.000

comuni di classe II " 7.000

comuni di classe III " 6.000

comuni di classe IV " 5.000

comuni di classe V " 4.000

5. Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

Art. 15.

Pubblicita' varia

1. Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.

2. Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe I L. 192.000 comuni di classe II " 168.000 comuni di classe III " 144.000 comuni di classe IV " 120.000 comuni di classe V " 96.000

3. Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I L. 8.000

comuni di classe II " 7.000

comuni di classe III " 6.000

comuni di classe IV " 5.000

comuni di classe V " 4.000

5. Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la seguente:

comuni di classe I . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24.000

comuni di classe II . . . . . . . . . . . . . . . . . " 21.000 comuni di classe III . . . . . . . . . . . . . . . . . " 18.000

comuni di classe IV . . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.000 comuni di classe V . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.000

Art. 16.

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

a) per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita', che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozzi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche' le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita' di effettuazione del servizio;

f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13; g) la pubblicita' comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1-bis. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. (( Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attivita' per le quali l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. )) I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite (( di cui al primo periodo del presente comma )).

Art. 18

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio e' facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

(( 3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica )).

Art. 19.

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati e' la seguente: <![CDATA[ Per ogni periodo per i primi successivo 10 giorni di 5 giorni o frazione - - comuni di classe I L. 2.800 L. 840 comuni di classe II " 2.600 " 780 comuni di classe III " 2.400 " 720 comuni di classe IV " 2.200 " 660 comuni di classe V " 2.000 " 600 ]]>

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, e' dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalita' di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 20.

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

1-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))

Art. 20.

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296

Art. 20.1

(( (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). ))

(( 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria. ))

Art. 20.2

(( (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). ))

(( 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblici-tari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, gia' previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, e' fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio )).

Art. 20-bis

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) ((27)) <![CDATA[--------------- AGGIORNAMENTO (27) La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 177) che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 20-bis, comma 2. ]]>

Art. 21.

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22.

Modalita' per le pubbliche affissioni

1. Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalita' per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.

2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente puo' annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facolta' di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.

8. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo' con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 23.

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ((alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472)) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

Art. 24

Sanzioni amministrative

1. Il comune e' tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative , salvo quanto previsto nei successivi commi.(17)

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai resposabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicita' abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalita' previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonche' dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonche' alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma.

5-ter. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

Art. 25.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 26.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 27.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 28.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 29.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 30.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 31.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 32.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 33.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446))

Art. 35.

V i g i l a n z a

1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicita' e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune e' tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutivita'.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facolta' di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

6. Il concessionario del servizio e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarita' della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.

7. La direzione centrale di cui al comma 1 puo' disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' per la loro programmazione ed esecuzione, nonche' per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36.

Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.

2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicita' annuale e' differito al 31 marzo 1994. ((6))

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purche', entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.

5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, e' ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalita' locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine e' altresi' consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.

7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Il comune non da' corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne' puo' autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effetuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicita' annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e' prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo. <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che "Il termine per l'approvazione del regolamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicita' e al diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639."

Art. 37.

Norme finali e abrogazioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (( . . . )).

2. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Capo II TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 38.

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonche' le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresi', alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitu' di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all' imposizione da parte dei comuni medesimi.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. (( Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse gia' riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti. ))

Art. 39.

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa e' dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 40.

Regolamento e tariffe

1. Il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonche' le modalita' per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

3. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva a norma di legge.

4. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle tariffe gia' in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

Art. 41.

Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico da' diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

Art. 42.

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione della tassa

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

3. La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione e' deliberato dal comune, sentita la commissione edilizia, o dalla provincia, ed e' pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

(( 4. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unita' superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. ))

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

6. La tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non puo' essere, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 43.

Classificazione dei comuni

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe 3.

Art. 44.

Occupazioni permanenti. Disciplina e tariffe.

Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale: <![CDATA[ Classi di comuni Minima per mq. Massima per mq. - - lire lire Classe I 85.000 127.000 Classe II 68.000 102.000 Classe III 54.000 81.000 Classe IV 43.000 64.000 Classe V 34.000 51.000 ]]> b) occupazioni del suolo provinciale: minima lire 34.000 mq. massima lire 51.000 mq. c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa, di cui alle lettere a) e b), puo' essere ridotta fino ad un direttamente sul suolo pubblico, la tariffa e' ridotta al 30 per al 50 per cento. 4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. 5. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' di un metro lineare "convenzionale". 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolata in ragione del 10 per cento. 7. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549. 8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita', possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto. 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa puo' essere ridotta fino al 30 per cento. 11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente. 12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. (9) <![CDATA[---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (9) La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 9, comma 63) che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni: a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili; b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani; d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa; e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta." <![CDATA[----------------]]> <![CDATA[AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 29 settembre 1997, n. 328 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 4) che "I comuni e le province, anche in deroga all'articolo 44, comma 2, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, e successive modificazioni, possono, con apposita deliberazione: a) stabilire di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico; b) attribuire alla deliberazione di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la relativa tassa". ]]>

Art. 45.

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

(( 1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa :

a) occupazioni di suolo comunale: <![CDATA[ CLASSI Minima Massima DI per mq. per mq. COMUNI lire lire - - - Classe I . . . . . . . . . .2.000 12.000 Classe II . . . . . . . . . 1.500 10.000 Classe III . . . . . . . . .1.500 8.000 Classe IV . . . . . . . . . . 750 6.000 Classe V . . . . . . . . . . .750 4.000 ]]>

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima lire 750 mq., massima lire 4.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattibili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesimi. ))

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.((9)) <![CDATA[ ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 9, comma 63) che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:

a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;

c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;

d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;

e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta."

Art. 45. (1) (2) (5) (9)

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

(( 1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento. ))

(( 2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa :

a) occupazioni di suolo comunale:

Classi di comuni Minima per mq. Massima per mq.

- - -

lire lire Classe I . . . . . . . . . . . . . . 2.000 12.000 Classe II . . . . . . . . . . . . . . 1.500 10.000 Classe III . . . . . . . . . . . . . . 1.500 8.000 Classe IV . . . . . . . . . . . . . . 750 6.000 Classe V . . . . . . . . . . . . . . 750 4.000

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima lire 750 mq., massima lire 4.000 mq.

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) puo' essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare

alla tassa le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattibili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. )) 4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che puo' essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio

dell'attivita' edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento. 7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico, culturali o sportive, la tariffa ordinaria e' ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. (5) <![CDATA[------------------]]> AGGIORNAMENTO (5)

Il d.l 31 gennaio 1995, n. 26 convertito in legge 29 marzo 1995, n. 95 ha disposto che "per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche il termine per il pagamento della tassa mediante convenzione ai sensi del presente articolo 45 comma 8 e' fissato, per l'esercizio 1995, al 28 aprile 1995."

Art. 46.

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina 1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.

2. Il comune o la provincia ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa e' a carico degli utenti.((9)) <![CDATA[ ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 3, comma 63) che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:

a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;

c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;

d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;

e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta."

Art. 47.

Criteri di determinazione della tassa

per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.

2. La tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione;

b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione.

2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica. (( I communi e le province possono, con delibera, estendere la non applicazione anche alle annualita' pregresse )).

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.

4. I comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall' art. 45, e' determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva:

Classi I, II e I III minima lire 20.000 massima lire 50.000;

Classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o sop rassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni Tassa complessiva minima lire 10.000 massima lire 30.000.

La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a no vanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta gi orni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.(9) <![CDATA[ ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 9, comma 63) che "I comuni e le province, anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono con apposite deliberazioni:

a) stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili;

b) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a cio' destinate o commisurare la tassa alla superficie dei singoli posti assegnati;

c) esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attivita' agricola nei comuni classificati montani;

d) attribuire alle deliberazioni di cui al presente comma anche effetto retroattivo per gli anni nei quali non abbiano applicato la rispettiva tassa;

e) i comuni e le province possono fissare nel regolamento un ammontare comunque non superiore a lire 20 mila al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non e' dovuta."

Art. 48.

Distributori di carburante e di tabacchi.

Determinazione della tassa

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

Classi Localita' dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire

- - - - <![CDATA[ | a) centro abitato 100.000 150.000 | b) zona limitrofa 70.000 105.000 Classe I | c) sobborghi e zone periferiche 40.000 60.000 | d) frazioni 20.000 30.000 | a) centro abitato 90.000 135.000 | b) zona limitrofa ((60.000)) 90.000 Classe II | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 15.000 22.000 | a) centro abitato 84.000 132.000 | b) zona limitrofa 54.000 81.000 Classe III| c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 15.000 22.000 | a) centro abitato 76.000 114.000 | b) zona limitrofa 46.000 69.000 Classe IV | c) sobborghi e zone periferiche 20.000 30.000 | d) frazioni 10.000 15.000 | a) centro abitato 60.000 90.000 | b) zona limitrofa 50.000 75.000 Classe V | c) sobborghi e zone periferiche 30.000 45.000 | d) frazioni 10.000 15.000 ]]> 2. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo provinciale la tassa annuale va determinata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000. 3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 6. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti minimi e massimi: Classi Localita' dove sono Minimo Massimo di comuni situati gli impianti lire lire

- - - - <![CDATA[ | a) centro abitato 30.000 45.000 | b) zona limitrofa 20.000 30.000 I, II e | c) frazioni, sobborghi e III | zone periferiche 15.000 22.000 | a) centro abitato 20.000 30.000 | b) zona limitrofa 15.000 22.000 IV e V | c) frazioni, sobborghi e | zone periferiche 10.000 15.000 ]]> 8. Per l'occupazione del suolo o soprassuolo provinciale la tassa annuale e' fissata entro il limite minimo di L. 10.000 e massimo di L. 15.000.

Art. 49.

Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, prov- ince, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di hand- icap.

Art. 50.

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 devono presentare al comune o alla provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune o dalla provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.(5)

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalita' che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.(4)

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa puo' essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

5-bis. La tassa, se d'importo superiore a lire 500 mila, puo' essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione puo' essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione puo' essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8.

5-ter. Per l'anno 1995, la scadenza delle prime due rate di cui al comma 5-bis e' fissata al 28 aprile 1995, fermo restando il versamento integrale della tassa medesima entro il 31 ottobre 1995. Per le occupazioni temporanee che cessano entro il 28 aprile 1995, la cui tassa e' di importo non superiore a lire 500 mila, la scadenza del termine di versamento e' fissata alla medesima data del 28 aprile 1995. (7) ((14)) <![CDATA[---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a decorrere dal 27 agosto 1994. ---------------- ]]> AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito con modificazioni dalla L. 29 marzo 1995, n. 95 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per l'anno 1995, il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto, rispettivamente, dagli articoli 8, comma 3, e 50, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 28 aprile 1995." <![CDATA[----------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) che "Per gli anni 1994 e 1995, il termine per la denuncia e il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1995". ------------------- ]]> AGGIORNAMENTO (14) La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 49, comma 3) che " Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998."

Art. 51.

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

2-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalita' previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

Art. 52.

Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 53.

(Sanzioni ed interessi).

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.

2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ((alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472)) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.

Art. 54.

Funzionario responsabile

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 55.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al presente capo. Sono, altresi', abrogati le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, (( l' art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 208, )) nonche' le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle finanze e dell' interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposzione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art. 56.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati i decreti ministeriali previsti dal presente capo.

2. Per la prima applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento gia' adottato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. ((6))

3. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli gia' iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 50 ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2. Nel medesimo termine di sessanta giorni va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi gia' iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dai predetti enti.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 46, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal presente capo sono effettuati con le modalita' e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994.

6. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono, in base ad un contratto di appalto, alla riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, possono ottenere l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa dovuta per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico fino alla data di scadenza del contratto medesimo purche', entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32, secondo le modalita' previste in materia di imposta di pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.

7. I contratti di appalto aventi scadenza nel corso dell'anno 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994, sempreche' il comune non intenda gestire direttamente il servizio. ((6))

8. Le modalita' della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonche' le prescrizioni del capitolato d'oneri, vanno adeguati o, comunque, determinati in rapporto a quanto previsto dal presente capo.

9. Il mancato ottenimento della concessione nel termine di cui al comma 6 comporta, a prescindere dalle modalita' dell'appalto e dalla durata del relativo contratto, la perdita del diritto di riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

10. I comuni nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti operante un contratto d'appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, provvedono per il primo anno di applicazione del decreto medesimo, salvo l'affidamento in concessione di cui al comma 6, alla riscossione diretta della tassa per l'occupazione permanente.

11. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto; per il primo adeguamento, si as- sume come riferimento la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I detti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri accertano l'entita' delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati.

11-bis. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta a ciascun comune o provincia per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

11-ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera puo' rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguara la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purche' il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o piu' fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente.(4) <![CDATA[---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la suddetta modifica ha efficacia a decorrere dal 27 agosto 1994. ----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 10) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 56, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i contratti di appalto per la riscossione della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dei comuni, aventi scadenza al 31 dicembre 1994, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, sempre che i titolari dei contratti di appalto risultino iscritti, alla data del 31 dicembre 1994, nell'albo di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 e sempre che le condizioni contrattuali siano piu' favorevoli per il comune";

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, qualora non diversamente deliberato, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995."

Art. 57.

Vigilanza. Rinvio

1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. A tal fine, si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo III TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 58.

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.((6)) <![CDATA[----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che "Il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 30 settembre 1995. Fino al 31 dicembre 1995, in carenza dello stesso regolamento e delle relative tariffe, si applicano le norme e le tariffe precedentemente in vigore, qualora non diversamente deliberato. L'adozione nel termine del 30 settembre 1995 del regolamento e delle tariffe comporta per gli enti locali la sanatoria, a tutti i fini, dei comportamenti finanziari effettivamente tenuti negli anni 1994 e 1995".

Art. 59.

Attivazione del servizio

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalita' di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonche' delle relative capacita' minime da assicurare in relazione all'entita' e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali e' obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insedimanenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non e' svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attivita' dell'utente o e' effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacita' dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo e' dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo e' dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente puo' provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

Art. 60.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146 ))

Art. 61

Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'.

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonche' le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2.

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo. (14) ((18)) <![CDATA[------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (14) La L. 27 dicembre 1997 n. 449 ha disposto (con l'art. 49, comma 12) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22." <![CDATA[------------------ ]]> AGGIORNAMENTO (18) La L. 23 dicembre 1998 n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 23) che " In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc- cessive modificazioni."

Art. 62.

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. (( La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4)). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta.

4. Nelle unita' immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attivita' economica e professionale, puo' essere stabilito dal regolamento che la tassa e' dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attivita' ed e' commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 63.

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva .

3. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996,N. 599, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5 )).

Art. 64.

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita' successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 65.

Commisurazione e tariffe

(( 1. La tassa e' commisurata o in base alla quantita' e qualita' medie ordinarie per unita' di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualita', alla quantita' effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento )).

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono de- terminate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 66.

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996, N. 599 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5, COME MODIFICATO DAL D.L. 29 SETTEMBRE 1997, N. 328, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1997, N. 410. (12) ((19))

2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1996, N. 599 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 GENNAIO 1997, N. 5, COME MODIFICATO DAL D.L. 29 SETTEMBRE 1997, N. 328, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 NOVEMBRE 1997, N. 410. (12) ((19))

3. La tariffa unitaria puo' essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attivita'.

4. La tariffa unitaria puo' essere ridotta:

a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio nazionale;

b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

6. Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76. <![CDATA[ ------------------ AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5, come modificato dal D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogate ferme restando per il 1997 e il 1998 l'imponibilita' delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili." ------------------ AGGIORNAMENTO (19) Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8,convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 nel modificare l'art. 6, comma 1 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1997, n. 410 che a sua volta modifica l'art. 2, comma 4-bis del D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998". ]]>

Art. 67.

Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2. Il regolamento puo' prevedere riduzioni nel caso di attivita' produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico- organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantita' di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 68.

Regolamenti

1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita' di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

b) le modalita' di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;

c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;

d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle rela- tive condizioni e modalita' di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie e' effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attivita' o di utilizzazione:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attivita' di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonche' aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettivita' e convivenze, esercizi alberghieri;

d) locali adibiti ad attivita' terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;

e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilita' delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;

f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilita' delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimita' entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non e' obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 69.

Deliberazioni di tariffa

1. Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unita' di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimita', la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonche' i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.

3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimita' o in ottemperanza a decisione definitiva, e' confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimita' nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68.

Art. 70.

D e n u n c e

1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazionie del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, societa' ed altre organizzazioni nonche' della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio dell'occupazione o detenzione. ((A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unita' immobiliari di proprieta' privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non puo' in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento)).

4. La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 71.

Accertamento

1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

2-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalita' di rilevazione della materia imponibile nonche' dei requisiti di capacita' ed affidabilita' del personale impiegato dal contraente.

Art. 72.

Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, e' iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare (( al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999.)) I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo e' eseguita, a pena di decadenza,rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997.(6)

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche' quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco puo' concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento e' differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre. (7)

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. <![CDATA[---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "Il termine del 15 dicembre 1994 per la formazione e consegna dei ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' differito al 30 settembre 1995". ---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 ha disposto (con l'art. 4, comma 10) che "Il termine per l'applicabilita' dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1 gennaio 1995." ]]>

Art. 73.

Poteri dei comuni

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale puo' rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; puo' utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunita' o di segreto militare, in cui l'accesso e' sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

(( 3-bis. L'ufficio comunale puo' richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato )).

Art. 74.

Funzionario responsabile

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune e' tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 75

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))

Art. 76.

(Sanzioni ed interessi).

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di lire centomila. (17)

2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis , ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. (17) (21)

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo sono ridotte ((alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472)) se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. (17)

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. ------------- AGGIORNAMENTO (17)

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente." ------------- AGGIORNAMENTO (21)

Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 nel modificare il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.

Art. 77.

Tassa giornaliera di smaltimento

(( 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente )).

2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 e' applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo e' assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla cassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Il comune puo' prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.

Art. 78.

Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo

1. E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.

Art. 79.

Disposizioni finali e transitorie

1.COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146.

2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.(8) ((16))

3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.(7)

4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazionie, entro il 28 febbraio 1994. E' esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle gia' prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione e' prescritta dall'articolo 70, e' effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1.

7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996. <![CDATA[---------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 ha disposto (con l'art. 5, comma 10) che "Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4," sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,"." ---------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo e' differito al 31 gennaio 1996. ----------------- ]]> AGGIORNAMENTO (16)

La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 ottobre 1998."

Art. 80.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art. 81.

Efficacia delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 novembre 1993.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del consiglio

dei ministri

GALLO, Ministro delle finanze

MANCINO, Ministro dell'interno

BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO