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estradizióne, sf. In diritto è la consegna allo stato accusatore di un imputato, affinché possa essere giudicato. Essa è disciplinata da convenzioni internazionali. Nella legislazione italiana si distingue in estradizione passiva (dal territorio nazionale verso uno stato estero) e estradizione attiva (da uno stato estero verso il territorio italiano). L'estradizione passiva viene concessa solo nei casi in cui un cittadino straniero sia stato riconosciuto colpevole di reati previsti anche dalla legislazione italiana. Il cittadino italiano viene invece estradato solo per reati particolarmente gravi, previsti dalle convenzioni internazionali. Non è invece ammessa l'estradizione né del cittadino italiano né di quello straniero nel caso di reati politici. Autorità competente a concedere l'estradizione è il ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della corte d'appello. 


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