inabilitaziónesf. In diritto è la condizione giuridica che attesta che un soggetto ha capacità mentali ridotte, anche se la sua infermità non è così grave da dar luogo a interdizione. In questo caso il soggetto non viene sottoposto a tutela come nel caso dell'interdizione, ma viene assistito dal giudice tutelare attraverso la nomina di un curatore, il quale aiuta l'infermo solo per gli atti di straordinaria amministrazione. Oltre all'infermità mentale, l'inabilitazione può essere conferita anche a soggetti alcolizzati e drogati, oltre a sordomuti e non vedenti non correttamente educati.
lemma precedente:
inabilitàre, v.lemma successivo:
inabissaménto, sm.