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sciòpero

sm. Astensione volontaria e collettiva dal lavoro, al fine di ottenere miglioramenti economici o per finalità sindacali e politiche. La costituzione sancisce il diritto allo sciopero purché sia esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano. In Italia considerato reato fino al 1889, è stato successivamente sempre ritenuto lecito se realizzato con mezzi pacifici, tranne che nel periodo fascista. Grandi scioperi politici erano stati effettuati, sotto l'occupazione tedesca, nelle città del triangolo industriale, Torino, Genova, Milano, nel marzo del 1943. 
Dal punto di vista civilistico, lo sciopero non può essere causa di licenziamento o di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro; comporta soltanto che per il periodo di astensione non venga corrisposta la retribuzione normale. Nella giurisprudenza lo sciopero viene condannato solo quando degenera in atti di violenza o interrompe il pubblico servizio. 

lemma precedente: scioperàto, agg. e sm.
lemma successivo: sciorinaménto, sm.