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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme
transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, e'
ratificato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98, con le seguenti modificazioni e aggiunte:
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
Art. 1. - Limiti di applicabilita' del decreto.
Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli
istituti di cura, di cui all'art. 1 del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea, e parziale alle
disposizioni di legge o regolamento generale o particolare
attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle
nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui
applicazione e' limitata ai concorsi da bandire entro l'anno dalla,
sua pubblicazione, nonche' a quelli banditi anteriormente a detta,
pubblicazione e non espletati.
L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
Art. 2. Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di
primario, aiuto ed assistente.
I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a
posti di primario ed aiuto di cui alla, lettera b) degli articoli 47
e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:
Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di
prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno
di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualita' di
primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario
universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio
metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da
amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda
o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di
servizio in qualita' di primario, aiuto o assistente, come sopra.
Per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo e'
requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme
restando le altre condizioni di ammissibilita'.
Per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle
infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, e'
requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea, e due anni
di servizio in qualita' di aiuto o assistente di ruolo o volontario
universitario o ospitaliero come al secondo comma.
Per l'ammissione ai concorsi a, posti di aiuto e' requisito
necessario avere non meno di sei anni di laurea, per ospedali di
prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di
terza ed avere esplicato una attivita' Sanitaria reale e continuativa
per almeno due anni in un ospedale italiano nel territorio
metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero, retti da
amministrazione italiana, o in un istituto universitario.
Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il
periodo di servizio effettivamente prestato ridotto alla, meta' per i
combattenti, di cui al decreto Legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per
i reduci e gli internati.
Per l'ammissione ai posti di assistente e' requisito necessario la
laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale, nei
casi in cui questa e' prescritta.
Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per
l'ammissione ai concorsi, e' equiparato il servizio in ospedali di
importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di
concentramento o di deportazione, quando l'equipollenza sia
riconosciuta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita'
pubblica.
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
Art. 3. - Concorsi ai posti di sovraintendente e di direttore
sanitario.
I concorsi ai posti di sovraintendente sanitario, direttore
sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma
nelle citta' in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le
Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate
con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono
costituite:
a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso
o, per sua delega, di un membro del Consiglio d'amministrazione;
b) di un medico dei ruoli della sanita' pubblica di grado non
inferiore al 6° designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la
sanita' pubblica;
c) di un professore universitario d'igiene di ruolo o fuori
ruolo;
d) di due sovraintendenti sanitari o direttori sanitari di
ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal
Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce
il concorso.
Funziona da segretario un funzionario di gruppo A
dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dai prefetto.
Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della
graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei,
osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42
e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
L'anzianita' nell'esercizio professionale stabilita dagli articoli
42, primo comma, n. 5, e 43, quarto comma, del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1631, per l'ammissione al concorso di
sovraintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima
categoria e' elevata a dieci anni.
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
Art. 4. Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario,
aiuto ed assistente.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di
aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione
dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono
costituite:
a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce
il concorso o, per sua delega, del sovraintendente o direttore
sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di
amministrazione, presidente;
b) di due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o
affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in
mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella
dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla
libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dall'Ordine
dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;
c) di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della
materia, attinente al concorso;
d) di un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica, di
grado non inferiore al 7°, designato dall'Alto Commissario per
l'igiene e la sanita' pubblica.
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di
cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n.
1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che
bandisce il concorso e sono costituite:
a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce
il concorso o, per sua delega, del sovraintendente o direttore
sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di
amministrazione, presidente;
b) di un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio
dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il
concorso;
c) di un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di
materia attinente al concorso.
Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente
articolo un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile
dell'interno, designato dal prefetto.
L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
Art. 5. - Raggruppamenti di piu' concorsi.
Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti,
l'elenco di posti vacanti che possono essere messi a concorso.
La facolta' di raggruppamento dei concorsi prevista dall'art. 36
del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potra' essere
esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica
soltanto su richiesta della amministrazione ospedaliera interessata,
comunicata tramite la competente prefettura - entro il termine di
giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della legge di
ratifica del presente decreto.
L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
Art. 6. - Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati.
Nel caso di piu' concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo
precedente. resta invariata la composizione delle Commissioni
giudicatrici di cui all'art. 4.
Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del
concorso sara' presso l'ospedale della citta' capoluogo di provincia.
In questo caso il presidente della Commissione e' quello designato
dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
Art. 7. - Modalita' di svolgimento dei concorsi.
Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle
seguenti prove:
a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della
prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi o terapia,
con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;
b) esame orale di cultura generale in rapporto al casi clinici
osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo
a concorso;
c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di
medicina operatoria per i primari chirurghi.
Per gli esami di specialita' la scelta dei malati per le prove di
esame dovra' avere particolare attinenza con la specialita' messa a
concorso.
Per le specialita' nelle quali non e' attuabile la prova clinica,
gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al
concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.
Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime
modalita' dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami
si svolgeranno secondo le modalita' di cui all'art. 65 del regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
Dopo l'art. 7 sono inseriti i seguenti:
Art. 7-bis. Ripartizione dei punti per i vari concorsi.
La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che
sono cosi' ripartiti in relazione ai vari concorsi:
a) concorsi per primario:
45 punti per gli esami;
40 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli
ospedali e nelle cliniche universitarie;
15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche;
b) concorsi per aiuto:
60 punti per gli esami;
25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli
ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio
sanitario;
15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche;
c) concorsi per assistenti:
90 punti per gli esami;
10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli
e pubblicazioni scientifiche.
Art. 7-ter. - Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione
dei titoli.
Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per
esami e' stabilita come segue:
25 punti per la prova clinica;
10 punti per la prova orale;
10 punti per la prova integrativa.
Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove secondo
quanto previsto nell'art. 7, il punteggio sara' attribuito in:
25 punti alla prova orale;
20 punti alla, prova pratica.
Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio
prestato in qualita' di ufficiale medico e di medico partigiano
addetti agli ospedali, infermerie e reparti durante le guerre
nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento,
potra' essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per
cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio
effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza
ospedaliera.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano se detti
titoli siano gia' stati valutati.
L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
Art. 8. - Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria.
Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della
Commissione esaminatrice, alla facolta' di raggruppamento prevista
dall'art. 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano
anche agli ospedali di 3ª categoria.
L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
Art. 9. - Sede dei concorsi.
I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e
categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purche' siano
convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di
malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della,
prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'art. 6.
In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e piu'
efficiente ospedale che sara' scelto dalle amministrazioni
ospedaliere, previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanita' pubblica.
L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
Art. 10. - Sanitari assunti in via provvisoria.
I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria,
che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti
ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito
l'idoneita' in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non
anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro
ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale
prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via
definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere
favorevole del sopraintendente o del direttore sanitario
dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro il 24 ottobre
1948.
Dopo l'art. 10 e' inserito il seguente:
Art. 10-bis. - Speciali categorie di sanitari assunti in via
provvisoria.
I primari, gli aiuti e gli assistenti, gia' di ruolo in ospedali
coloniali e della Venezia Giulia, che hanno dovuto abbandonare il
loro posto in conseguenza del Trattato di pace o per persecuzioni
politiche, qualora ricoprano attualmente ed in via provvisoria un
posto equipollente in ospedali metropolitani possono, con
provvedimento delle amministrazioni su parere favorevole del
sovraintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne
fa le veci, essere confermati nel posto in via definitiva, purche'
l'ospedale sia di pari categoria.
L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
Art. 11. - Tasse.
Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi,
previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate
di 20 volte.
L'art. 12 e' soppresso.
L'art. 13 e' sostituito dal seguente:
Art. 13. - Elevazione dei limiti di eta'.
Il beneficio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo
1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di eta' per
l'assunzione di personale sanitario, e' esteso ai concorsi
contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione
di esso.
Dopo l'art. 13 e' inserito il seguente:
Art. 13-bis. - Incompatibilita'.
Le disposizioni di cui all'art. 19 del regio decreto 30 settembre
1938, n. 1631, sono estese al personale sanitario di ruolo degli
ospedali di 3ª categoria.
L'art. 14 e' sostituito dal seguente:
Art. 14. - Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in
vigore le norme vigenti.
L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al
presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei
regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli
95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per
i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non
oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del
presente decreto.