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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, gia' modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946,
n. 463, e' sostituito dal seguente:
"E' punito:
1° con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in
vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare
e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;
2° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:
a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione
periodica prescritto dall'art. 16;
b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti
per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;
c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli
utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;
3° con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga
alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi
regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;
4° con l'ammenda di lire 4000 il notaio od altro pubblico
ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e
11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella
stessa contravvenzione.
"L'ammenda e' dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura
formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri
di commercio e' inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate
in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero
condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso
dall'ufficiale a cui la contravvenzione e' imputabile".