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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, e' sostituito dal
seguente:
"Per le opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, da
eseguirsi ai sensi dell'art. 1, lo Stato potra' assumere a totale o
parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti
anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi
dello Stato.
"Potra' inoltre assumere a totale o parziale suo carico la
costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun
contributo.
"Per l'esecuzione dei lavori di viabilita' ordinaria non statale,
per i quali e' previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei
lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche
relative ai mutui, e' autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al
successivo art. 5 la quota di spesa a carico degli enti locali,
previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso,
il Ministero dei lavori pubblici dara' comunicazione
dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potra' sostituirsi
all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie
all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
"Il ricavo del mutuo affluira' alle Casse dello Stato a copertura
dell'anticipazione fatta.
"Con decreto del Ministro per il tesoro si provvedera' al reintegro
del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.
"Per i lavori di cui al terzo comma del presente articolo da
eseguirsi in Comuni montani con popolazione non superiore ai 3000
abitanti lo Stato puo' assumere a totale suo carico l'onere relativo
quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi
da parte del- l'Amministrazione interessata gravi sul bilancio
comunale in misura non inferiore a un decimo delle entrate del
bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori.
"Sono da considerarsi Comuni montani quelli censuari il cui
territorio abbia un'altitudine minima, non inferiore a metri 600 sul
livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra
l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito
imponibile medio per ettaro censito, risultante della somma del
reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del
regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29
giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.
"Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da
eseguirsi ai sensi dell'art. 1 lo Stato potra' assumere a totale suo
carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di
adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene
alla rete interna di distribuzione".