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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 2, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio
1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. - Definizione del sale agli effetti fiscali. - Agli
effetti di questa legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed
ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione
maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.
Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica,
soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non
destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in
quantita' superiore al 25 per cento".
"Art. 3. - Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati.
- L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:
1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti,
nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di
esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.
La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da
stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il
Consiglio di amministrazione dei monopoli;
2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il
consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purche'
la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli,
alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;
3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione
degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero
quantitativo di sale in essi contenuto e' dovuto un diritto di
monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica,
da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il
Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio
il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento annuo".
"Art. 7. - Introduzione di sale per le industrie. - Gli esercenti
le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a
monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono
essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre
direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo
risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie.
L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio
da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei
Ministri.
Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della
Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo
dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei
monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia,
dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie
soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie".
"Art. 13. - Introduzione di prodotti contenenti piu' del 25 per
cento di sale. - Puo' essere autorizzata l'introduzione dall'estero
di prodotti contenenti piu' del 25 per cento di sale, purche' non
siano destinati a scopo alimentare o curativo.
Sulla quantita' di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti e'
dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale
ad uso industriale".
"Art. 14. - Introduzione di prodotti salati. - Le carni ed i pesci
salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di
vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo
commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi
e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della
Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di
cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai
medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.
L'introduzione dei prodotti suindicati e' subordinata al pagamento
di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima
quantita' stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli
stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo
art. 23".
"Art. 17. - Introduzione dei sali potassici per concimazione
agricola. - L'Amministrazione dei monopoli puo' consentire
l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio,
di sali potassici per concimazione, agricola anche se contengono
oltre il 25 per cento, ma non piu' del 50 per cento, di cloruro di
sodio.
Sulla quantita' di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento e'
dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro
per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri".
"Art. 20. - Vendita di sale a prezzi speciali. - Il sale e' venduto
a prezzi speciali alle industrie:
1) della salagione dei pesci;
2) della pastorizia;
3) della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei
gelati, dei vini spumanti e della birra;
4) della preparazione del presame o caglio;
5) della salagione delle budella;
6) della preparazione delle pelli;
7) della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e
delle stoviglie;
8) della tintoria;
9) della incubazione dei bachi da seta.
E' venduto, altresi', a prezzi speciali il sale da impiegarsi come
diserbante oppure per il disgelo degli scambi.
Il trattamento di cui ai primo comma del presente articolo, puo'
essere esteso ad altre industrie per le quali l'impiego del sale
abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi entro
cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le
finanze".
"Art. 21. - Vendita del sale a prezzo industriale. - Il sale comune
e' venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per
le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi
per oggetto:
1) la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato,
ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfito), del sodio metallico e
del cloruro di ammonio;
2) la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la
lavorazione del ferro e dell'acciaio;
3) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa
occorrenti;
4) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze
analoghe per comportamento e funzione;
5) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la
preparazione del fluosilicato sodico;
6) la fabbricazione della gomma sintetica.
Lo stesso trattamento puo' essere esteso ad altre industrie
assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro
importanza economica o perche' riconosciute di speciale interesse per
la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni
dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il
Consiglio di amministrazione dei monopoli.
L'Amministrazione dei monopoli ha la facolta' di escludere dal
beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in
uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non e
concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale".
"Art. 23. - Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati. -
Per le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli
estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i
prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i
condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal
territorio della Repubblica soggetto a monopolio, e' concessa la
restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale,
nella misura e per la quantita' stabilite con decreto del Presidente
della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze,
sentito il Consiglio dei Ministri.
Con decreto Presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione
precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente
legge, la stessa agevolazione puo' essere accordata ad altri prodotti
esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste
di bordo".
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI