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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184,
concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti
alluvioni, con le seguenti modificazioni:
L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Le provvidenze assistenziali, delle quali in atto finiscono i
profughi per eventi di guerra sono estese a favore dei profughi delle
zone colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate.
Il Ministro per l'interno promuove, adotta e coordina tutte le
iniziative, che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e
l'assistenza dei profughi suddetti avvalendosi, oltre che degli
uffici periferici dello Stato, anche degli altri enti pubblici,
nonche' di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali".
L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi
bisognosi, anche se sostenute da privati, sono a carico dello Stato
entro il limite massimo, quando le spese siano sostenute da privati,
del sussidio, di cui al successivo comma. I privati hanno diritto al
rimborso delle spese da essi sostenute dal giorno della richiesta,
con la quale dovranno anche provare di aver dato di essa
comunicazione ai profughi.
A favore di coloro che non fruiscano della assistenza, di cui al
comma precedente, e che versino in stato di bisogno, e concesso un
sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 250 per il capo
famiglia e di lire 10 per ogni componente a carico, comprensivo
dell'indennita' prevista dall'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n.
997.
All'atto della cessazione delle provvidenze, di cui ai precedenti
comma, a ciascun capo famiglia sara' corrisposto un sussidio
straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a
lire 5000 e non superiore a lire 10.000, purche' il suo ritorno in
residenza avvenga entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
Tale termine potra' essere prorogato con decreto del Ministro per
l'interno, di concerto col Ministro ad interim per il tesoro.
La concessione di tale sussidio non pregiudica in alcun modo
l'assistenza prevista per i sinistrati dal successivo art. 3".
Dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente art. 2-bis:
"I profughi ed i sinistrati proprietari di non piu' di 23 capi di
bestiame bovino, i quali abbiano avuto ed abbiano il bestiame fuori
delle loro aziende agricole in luoghi indicati dagli Ispettorati
agrari provinciali, possono ottenere, a cura degli Ispettorati
medesimi, la somministrazione di foraggio e di mangime necessario al
sostentamento dal bestiame stesso.
I pagamento del foraggio e del mangime, forniti a credito, avverra'
a mezzo di trattenute, all'atto della liquidazione dei contributi
agli interessati".
L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
"Per l'assistenza ai sinistrati delle regioni colpite si
provvedera' mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo
degli enti comunali di assistenza e con le modalita' che saranno
stabilite dai Ministro per l'interno.
I sinistrati che abbiano perduto l'alloggio e che non abbiano
reddito sufficiente al sostentamento o che, comunque, si trovino in
gravi accertate condizioni di bisogno, hanno diritto anche se rimasti
nelle zone col pile, alla corresponsione del sussidio temporaneo, di
cui al secondo comma dell'art. 2".
Dopo l'art. 3 aggiunto i seguente art. 3-bis:
"Per il pagamento delle spese di cui alla presente legge, il
Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con
mandati diretti, e autorizzato a provvedere mediante aperture di
credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni, previste
dall'articolo 56, comma penultimo, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte
sino al limite massimo di lire duecentomilioni".
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della
presente legge si provvedera' fino alla concorrenza di due miliardi
di lire mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento
del capito o 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Per le ulteriori eventuali occorrenze si provvedera' con successive
disposizioni legislative".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA -
PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI