Legge Ordinaria n. 7 del 08/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1952)
Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184, concernente l'assistenza alle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184,
concernente  l'assistenza  alle  popolazioni  colpite  dalle  recenti
alluvioni, con le seguenti modificazioni:
    L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
    "Le  provvidenze  assistenziali,  delle quali in atto finiscono i
profughi per eventi di guerra sono estese a favore dei profughi delle
zone colpite dalle recenti alluvioni e mareggiate.
    Il  Ministro  per  l'interno promuove, adotta e coordina tutte le
iniziative, che ritenga necessarie per il soccorso, la sistemazione e
l'assistenza  dei  profughi  suddetti  avvalendosi,  oltre  che degli
uffici  periferici  dello  Stato,  anche  degli  altri enti pubblici,
nonche' di associazioni e comitati aventi scopi assistenziali".
  L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Le  spese  relative  al  ricovero  ed al mantenimento dei profughi
bisognosi,  anche  se sostenute da privati, sono a carico dello Stato
entro  il limite massimo, quando le spese siano sostenute da privati,
del  sussidio, di cui al successivo comma. I privati hanno diritto al
rimborso  delle  spese  da essi sostenute dal giorno della richiesta,
con   la   quale   dovranno  anche  provare  di  aver  dato  di  essa
comunicazione ai profughi.
  A  favore  di  coloro che non fruiscano della assistenza, di cui al
comma  precedente,  e  che versino in stato di bisogno, e concesso un
sussidio  temporaneo nella misura giornaliera di lire 250 per il capo
famiglia  e  di  lire  10  per  ogni componente a carico, comprensivo
dell'indennita' prevista dall'art. 2 della legge 30 novembre 1950, n.
997.
  All'atto  della  cessazione delle provvidenze, di cui ai precedenti
comma,   a  ciascun  capo  famiglia  sara'  corrisposto  un  sussidio
straordinario,  proporzionato  al carico di famiglia, non inferiore a
lire  5000  e  non superiore a lire 10.000, purche' il suo ritorno in
residenza  avvenga  entro  due  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.
  Tale  termine  potra' essere prorogato con decreto del Ministro per
l'interno, di concerto col Ministro ad interim per il tesoro.
  La  concessione  di  tale  sussidio  non  pregiudica  in alcun modo
l'assistenza prevista per i sinistrati dal successivo art. 3".
  Dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente art. 2-bis:
  "I  profughi  ed i sinistrati proprietari di non piu' di 23 capi di
bestiame  bovino,  i quali abbiano avuto ed abbiano il bestiame fuori
delle  loro  aziende  agricole  in  luoghi indicati dagli Ispettorati
agrari  provinciali,  possono  ottenere,  a  cura  degli  Ispettorati
medesimi,  la somministrazione di foraggio e di mangime necessario al
sostentamento dal bestiame stesso.
  I pagamento del foraggio e del mangime, forniti a credito, avverra'
a  mezzo  di  trattenute,  all'atto della liquidazione dei contributi
agli interessati".
  L'art. 3 e' sostituito dal seguente:
  "Per   l'assistenza   ai   sinistrati   delle  regioni  colpite  si
provvedera'  mediante  assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo
degli  enti  comunali  di  assistenza  e con le modalita' che saranno
stabilite dai Ministro per l'interno.
  I  sinistrati  che  abbiano  perduto  l'alloggio  e che non abbiano
reddito  sufficiente  al sostentamento o che, comunque, si trovino in
gravi accertate condizioni di bisogno, hanno diritto anche se rimasti
nelle  zone col pile, alla corresponsione del sussidio temporaneo, di
cui al secondo comma dell'art. 2".
  Dopo l'art. 3 aggiunto i seguente art. 3-bis:
  "Per  il  pagamento  delle  spese  di  cui  alla presente legge, il
Ministro  per  l'interno,  sempre  che non sia possibile disporre con
mandati  diretti,  e  autorizzato  a  provvedere mediante aperture di
credito  a  favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni, previste
dall'articolo  56,  comma  penultimo,  del  regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  dette  aperture di credito potranno essere disposte
sino al limite massimo di lire duecentomilioni".
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "Alla   copertura   dell'onere  derivante  dall'applicazione  della
presente  legge  si provvedera' fino alla concorrenza di due miliardi
di lire mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento
del  capito  o 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'esercizio finanziario 1951-52.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per le ulteriori eventuali occorrenze si provvedera' con successive
disposizioni legislative".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 8 gennaio 1952

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - SCELBA -
                                                       PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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