Legge Ordinaria n. 9 del 10/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1952)
Provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art 1.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici e' autorizzato a provvedere in
dipendenza  delle  alluvioni  e mareggiate verificatesi nell'estate e
nell'autunno  1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte,
Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie e in Campania:
    a)  agli  interventi  di  pronto  soccorso  ai  sensi del decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
    b)  al  ripristino  dei danni alle opere pubbliche di conto dello
Stato;
    c)  al ripristino delle opere idrauliche di seconda categoria; al
ripristino  delle  opere  idrauliche  di  terza  categoria non ancora
consegnate  ai  Consorzi  ai  sensi  dell'art.  44 del testo unico 25
luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e
dal  regio  decreto  28  febbraio  1935, n. 248, salvo recupero delle
quote  a  carico  degli interessati in base alle norme di detto testo
unico  e  nei  modi  stabiliti dal regio decreto 19 novembre 1921, n.
168;  al  ripristino  delle  opere idrauliche di terza categoria gia'
consegnate  ai Consorzi stessi, salvo recupero del 30 per cento della
spesa a carico degli interessati;
    d)  alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre
opere  igieniche,  di scuole materne ed elementari, di case comunali,
di  chiese parrocchiali e relative case canoniche, di strade comunali
e  provinciali  che  allacciano i Comuni al capoluogo o a la stazione
ferroviaria o all'approdo piu' vicino;
    e) alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie
non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto;
    f)  alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici
destinati  direttamente  alla beneficenza ed assistenza di proprieta'
di  Provincia,  Comuni  ed  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza,  salvo  recupero  del 30 per cento della spesa in trenta
rate  annuali  costanti  senza  interessi  decorrenti  dal terzo anno
successivo  a  quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo,
escluso   il  recupero  per  quegli  enti  i  cui  bilanci  risultino
deficitari  g)  al  ripristino  delle  strade  comunali e provinciali
riconosciute  necessarie,  salvo ricupero della meta' della spesa nei
modi dei cui alla precedente lettera f);
    h)  alla  concessione  di  contributi in ragione del 50 per cento
della   spesa   riconosciuta   ammissibile   per   la  riparazione  e
ricostruzione di altri edifici pubblici e di culto;
    i)  alla concessione di contributi sulla spesa per la riparazione
o ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata adibiti ad uso di
civile  abitazione  o  ad  esercizio  artigianale, limitatamente alle
opere strettamente necessarie ai fini della abitabilita' o dell'uso.
  Detti contributi saranno commisurati:
    1)  al  90  per  cento  della  spesa  per  i  proprietari che non
risultino  iscritti  nei  ruoli  delle  imposte di ricchezza mobile e
complementare  progressiva,  non  abbiano  altro  fabbricato  rimasto
indenne  ed  abbiano un reddito dominicale non superiore a lire 1600,
riferito al catasto del 1943;
    2)  al  70  per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti  nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un
reddito imponibile non superiore a lire 100.000;
    3)  al  40  per cento della spesa per i proprietari che risultino
iscritti  nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1949 per un
reddito imponibile non superiore a lire 150.000.
  Ai   prestatori   d'opera  subordinata,  pubblici  e  privati,  che
risultino  iscritti  nei  ruoli della imposta complementare dell'anno
1949,  per  redditi  diversi  da quelli provenienti dalla prestazione
d'opera  subordinata,  per  un  reddito imponibile non superiore alle
lire  150.000,  sara', in ogni caso, corrisposto il contributo di cui
al precedente numero 3).
  Il  contributo  di cui alla presente lettera non potra' superare la
somma  di  lire 300.000 a vano per i proprietari di cui al precedente
numero   1)   e   di   lire  200.000  a  vano  per  gli  altri;  ne',
complessivamente,  potra'  superare  la  somma  di lire 1.600.000 per
ciascun proprietario a qualunque categoria appartenga;
    1)  al  consolidamento o al trasferimento di abitati anche se non
compresi  nella tabella G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle
tabelle  D  ed  E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede
degli  abitati  da  trasferire  e'  autorizzata  anche la costruzione
dell'acquedotto,  della fognatura, delle strade interne, delle chiese
parrocchiali  e  relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto
per la illuminazione elettrica e del cimitero.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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