Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26,
sono apportate le seguenti modifiche:
I. - Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente articolo 16-bis:
"I partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni
possono effettuare il collegamento delle liste da essi
rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono
essere reciproche.
"Il collegamento e' ammesso unicamente tra partiti, gruppi e
movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale
contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della
circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta
sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in
altre circoscrizioni.
"La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto
autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla
Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e
depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello
della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a
termini dell'art. 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai
dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature
aventi lo stesso contrassegno.
"Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli
Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste
ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio
centrale nazionale.
Quest'ultimo, accertata la regolarita' delle dichiarazioni,
provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della
votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco
dei collegamenti ammessi".
II. - Dopo il terzo comma dell'art. 54 del testo unico predetto
sono inseriti i seguenti:
"L'Ufficio centrale circoscrizionale, determinata la cifra
elettorale di ciascuna lista, la comunica all'Ufficio centrale
nazionale, rimettendo un estratto del verbale a mezzo di corriere
speciale. Indi procede alla determinazione della cifra individuale
dei singoli candidati.
"L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di
tutte le circoscrizioni, determina il totale dei voti validi
attribuiti a tutte le liste e la cifra elettorale dei gruppi,
costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate
nel medesimo gruppo.
"Nel caso in cui un gruppo di liste collegate abbia conseguito la
meta' piu' uno del totale dei voti validi attribuiti a tutte le
liste, l'Ufficio centrale nazionale assegna al gruppo 380 seggi.
Procede, quindi, al riparto dei seggi nelle circoscrizioni e, a tal
fine, divide la cifra elettorale del gruppo suddetto per 380,
ottenendo il quoziente nazionale di maggioranza; successivamente
determina il quoziente nazionale di minoranza dividendo il totale
delle cifre elettorali di tutte le altre liste per 209.
"L'Ufficio divide, quindi, il totale dei voti riportati in
ciascuna, circoscrizione dalle liste del gruppo di maggioranza per il
quoziente nazionale di maggioranza, ottenendo l'indice relativo ai
seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste del gruppo
suddetto. Analogamente determina l'indice relativo ai seggi da
attribuire nella circoscrizione a tutte le altre liste. Moltiplica,
poi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma dei due indici.
Quello dei due quozienti ottenuti che contenga una cifra decimale
superiore a 50, e' arrotondato all'unita' superiore; qualora la cifra
decimale sia uguale a 50, il seggio rimasto da attribuire viene
assegnato alle liste del gruppo di maggioranza o a quelle di
minoranza che abbiano ottenuto nella circoscrizione complessivamente
il maggior numero di voti; a parita' di voti, e' attribuito mediante
sorteggio.
"Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutte le circoscrizioni al gruppo delle liste di maggioranza
corrisponda a 380 e, qualora sia inferiore, assegna la differenza dei
seggi al gruppo delle liste di maggioranza di quelle circoscrizioni
nelle quali le cifre decimali degli indici per l'attribuzione dei
seggi siano risultate piu' prossime a 50, detraendo altrettanti seggi
dal numero di quelli che, a norma del comma precedente, avrebbero
dovuto essere assegnati alle liste di minoranza della circoscrizione
medesima. Analogamente procede nel caso in cui il numero dei seggi
assegnati alle liste di minoranza sia inferiore a 209.
"Eseguite tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale procede al
riparto proporzionale dei seggi tra le singole liste e a tal fine:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista,
costituita dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste
aventi lo stesso contrassegno;
2) attribuisce, quindi, a ciascuna delle liste del gruppo di
maggioranza, tanti seggi quante volte il quoziente nazionale di
maggioranza risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista; i seggi eventualmente restanti sono attribuiti alle
liste del gruppo per le quali la divisione abbia dato i maggiori
resti e, in caso di parita' di resti, alla lista che abbia ottenuto
la maggiore cifra, elettorale nazionale. Con le stesse modalita'
procede alla ripartizione dei seggi spettanti alle liste di
minoranza;
3) determina, infine, la graduatoria delle liste di maggioranza e
quella delle liste di minoranza, disponendole in ordine crescente
secondo le rispettive cifre elettorali nazionali.
"Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua
le seguenti operazioni:
1) determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza,
dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo di
maggioranza per il numero dei seggi assegnati al gruppo medesimo
nella circoscrizione;
2) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il
quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a
ciascuna lista;
3) assegna a ciascuna lista i seggi rispondenti alla parte intera
degli indici conseguiti dalla lista nelle varie circoscrizioni e
controlla se la somma di tali seggi non superi il numero dei seggi
spettanti alla lista ai sensi del n 2. del comma precedente;
4) dispone secondo una, graduatoria decrescente, per ciascuna
lista le cifre decimali degli indici da essa ottenuti in ogni singola
circoscrizione. A parita' di cifre decinali precede quella che si
riferisce ad un quoziente circoscrizionale maggiore;
5) qualora una lista con l'assegnazione di cui al n. 8, del
presente comma, superi il numero dei seggi ad essa attribuiti ai
sensi del n. 2 del comma precedente, l'Ufficio toglie successivamente
a tale lista un seggio in ciascuna delle circoscrizioni ove la lista
stessa ha conseguito le minori cifre decimali;
6) qualora, invece, con l'assegnazione precedente, una lista non
abbia ottenuto il numero dei seggi ad essa spettanti e sino a che
tale numero non venga raggiunto, l'Ufficio proclama eletti, in
collegio unico nazionale, i candidati della lista medesima che, in
ciascuna delle circoscrizioni a cui si riferiscono le maggiori cifre
decimali della graduatoria anzidetta, abbiano conseguito la piu' alta
cifra individuale tra i candidati che non risultino gia' eletti a
seguito dell'assegnazione di seggi di cui al precedente n. 3.
Esaurita la graduatoria delle cifre decimali, se il numero dei
seggi spettanti non risulta ancora raggiunto, l'Ufficio proclama
successivamente eletti, sempre in collegio unico nazionale, i
candidati che hanno conseguito la piu' alta cifra individuale nelle
circoscrizioni ove la lista ha ottenuto il maggior numero di voti,
sino a raggiungere il numero dei seggi attribuiti alla lista.
"L'Ufficio procede, quindi, con le stesse modalita',
all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti a
tutte le altre liste non facenti parte del gruppo di maggioranza.
"Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale nazionale
comunica agli Uffici centrali circoscrizionali, mediante invio a
mezzo di corriere speciale da un estratto del verbale, il numero dei
seggi spettante alle singole liste della circoscrizione e il numero e
la lista dei candidati della circoscrizione che risultano eletti in
collegio unico nazionale.
"Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la meta'
piu' uno del totale dei voti validi ovvero se un gruppo di liste, per
i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente ad un numero di
seggi non inferiore a 380, l'Ufficio centrale nazionale ne da'
notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono al
riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
tra tutte le liste, della circoscrizione stessa secondo le modalita'
stabilite nei comma seguenti".
III. - L'art. 59 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito
dal seguente:
"L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati
delle liste che hanno raggiunto il quoziente in almeno una
circoscrizione per il numero dei seggi rimasti da assegnare,
ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio unico nazionale.
"Determina, quindi, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso
contrassegno, la somma dei voti residuati delle liste medesime e
divide tale somma per il quoziente di cui al comma precedente,
ottenendo il numero dei seggi da assegnare al gruppo. I seggi
restanti sono attribuiti a quei gruppi per i quali la divisione abbia
dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quel gruppo
che abbia maggiori voti residuati e Successivamente l'Ufficio
centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste
aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in cui colloca,
per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore
cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine decrescente
secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per
il Collegio unico nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a
concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a termini
del comma precedente.
"Si applica, infine, anche per questi eletti il disposto dell'art.
57".
IV. - Per la elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta"
rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico
predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della
determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto
II della presente legge, nonche' della cifra elettorale dei gruppi,
si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella
prima votazione.
V. - Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato
in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati
pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, e' di 590.
La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto
Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nella parte relativa
all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, e'
sostituita da quella annessa alla presente legge.
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI