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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3,
concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per
recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della
produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini
aromatizzati, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
i prezzi dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti
liquori o acquaviti indicati nel decreto Ministeriale 30 dicembre
1952, escluse le acquaviti di vinaccia (grappa), sono stabiliti nelle
seguenti misure:
fino a litri 0,100..................... L. 15
da litri 0,250......................... L. 15
da litri 0,500......................... L. 25
da litri 0,750......................... L. 35
da litri 1,000......................... L. 40
da litri 1.500......................... L. 55
da litri 2.000......................... L. 70
Al terzo comma, alle parole: "lire 50", sono sostituite le parole:
"lire 15".
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
La vendita al pubblico di estratti e di essenze, anche se non
contenenti alcool, idonei alla preparazione di vini vermouth ed altri
vini aromatizzati, e' consentita soltanto in recipienti contenenti
dosi atte alla preparazione familiare di non piu' di un litro di
prodotto.
Su tali recipienti deve essere applicato l'apposito contrassegno di
Stato di cui al terzo comma dell'art. 1.
I trasgressori sono puniti con la pena della ammenda da lire 20.000
a lire 500.000 oltre la confisca del prodotto.
L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
Nella preparazione dei vini aromatizzati deve essere impiegato vino
nazionale di gradazione complessiva, effettiva e potenziale non
inferiore al 10 per cento in volume.
Esso deve essere presente nel prodotto finito in percentuale non
inferiore al 75 per cento in volume, fatta eccezione per i vermouth
qualificati secchi per i quali detta percentuale e' ridotta al 70 per
cento.
Nella preparazione dei vini aromatizzati e' ammesso l'impiego, come
prodotto base, di vermouth o di marsala non speciale, purche' in
percentuale rispettivamente non inferiore al 95 per cento ed all'80
per cento in volume.
Nella preparazione dei vini aromatizzati e' permessa l'aggiunta di
alcool etilico rettificato ad almeno 95° o di acquavite di vino ad
almeno 65°, di filtrato dolce, di mosto muto, di mosto concentrato,
di saccarosio, di caramello (saccarosio bruciato), nonche' delle
sostanze permesse dalle vigenti disposizioni atte a conferire al
prodotto odori e sapori estranei al vino, i quali devono essere
nettamente percepibili per via organolettica.
Per i vini aromatizzati messi in commercio con la denominazione
"aperitivo a base di vino" o "americano", e' consentita anche la
colorazione con cocciniglia od oricello od altri coloranti permessi
dalle vigenti disposizioni sanitarie.
All'art. 7, al secondo comma, alle parole: "non inferiore a 5",
sono sostituite le parole: "non inferiore a 4"; al terzo comma, alle
parole: "rispettivamente a 7", sono sostituite le parole:
"rispettivamente a 6".
All'art. 8, primo comma, alle parole: "deve essere sempre presente
l'assenzio, tranne che il prodotto non sia", sono sostituite le
parole: "devono essere sempre presenti le artemisie, tranne che il
prodotto sia".
All'art. 9 sono soppresse le parole: "e di particolare gravita'".
L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
La produzione a scopo di vendita e l'imbottigliamento per la
vendita dei vini aromatizzati sono consentiti soltanto a coloro che
ne abbiano avuta licenza dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con quelli dell'industria e commercio e delle
finanze. La licenza per l'esercizio della produzione o dello
imbottigliamento e' concessa ad ogni stabilimento a tempo
indeterminato ed e' soggetta al pagamento a favore dell'Erario -
secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro
per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e per le
foreste - per ogni anno solare o sua frazione, di un diritto
commisurato alla potenzialita' di produzione o di imbottigliamento
nella misura di lire 10 mila per quantita' fino a 500 ettolitri
annui, di lire 20 mila per quantita' fino a 1000 ettolitri, di lire
40 mila, da oltre 1000 fino a 2000, di lire 80 mila da oltre 2000
fino a 5000, di lire 150 mila oltre 5000 ettolitri.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
quelli dell'industria e commercio e delle finanze puo' sospendere per
non piu' di due mesi o revocare la licenza nei casi di infrazione
alle disposizioni del presente decreto senza pregiudizio delle altre
penalita'.
Il provvedimento di sospensione e' definitivo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala
speciali ad eccezione di quelli ad aromatizzazione amara.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di
concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio
saranno emanate le norme per il rilascio delle licenze di cui al
presente articolo.
All'art. 11, ultimo comma, sono soppresse le parole:
"di cui al primo comma del presente articolo".
L'art. 13 e' sostituito dal seguente:
Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini
aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di
produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati
in recipienti di capacita': .
1) di due litri;
2) di un litro;
3) di mezzo litro;
4) non superiore ad un decilitro.
Per le capacita' dei recipienti e' consentita la tolleranza del 5
per cento in piu' o in meno.
I recipienti devono essere muniti di un contrassegno di Stato,
applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere
estratto senza la rottura del contrassegno stesso.
Sui recipienti deve essere applicata una etichetta resistente,
solidamente fissata, recante:
a) la denominazione "vino aromatizzato", o "vermouth", o
"aperitivo a base di vino", o "vino chinato", o "vino aromatizzato
all'uovo", a seconda dei casi;
b) la capacita' del recipiente e la gradazione alcoolica e
zuccherina del contenuto. E' ammessa una tolleranza di mezzo grado in
piu' o in meno rispetto a quella indicata, purche' venga rispettata
la gradazione alcoolica minima prescritta;
c) nome o ragione sociale della ditta intestataria della, licenza
dello stabilimento ove il prodotto e' stato imbottigliato e indirizzo
di quest'ultimo.
L'imbottigliatore e' responsabile a tutti gli effetti della
regolarita' del prodotto imbottigliato e della veridicita' delle
indicazioni contenute nell'etichetta.
Le indicazioni obbligatorie prescritte nel presente articolo
debbono essere leggibili ed indelebili; sui recipienti da due litri,
da un litro e da mezzo litro esse dovranno apparire in caratteri di
altezza non inferiore a tre millimetri e due di larghezza per quelle
di cui alla, lettera a); e di due millimetri di altezza per 1,5 di
larghezza per quelle di cui alle lettere l) e c).
Le indicazioni obbligatorie comprese quelle prescritte per il
prodotto estero all'ultimo comma dell'art. 19, possono figurare,
anziche' sull'etichetta principale, su un talloncino situato sul
recipiente nella stessa faccia della etichetta principale.
Per i flaconcini di capacita' non superiore ad 1 decilitro, una
parte delle scritte obbligatorie potra' figurare anziche' sulla
etichetta sulla capsula o sul tappo, o comunque sulla chiusura.
In ogni caso le iscrizioni obbligatorie possono essere smaltate,
impresse, stampate o altrimenti permanentemente apposte sui
recipiente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai marsala
speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara.
Sotto vigilanza fiscale permanente presso i produttori e'
consentita la preparazione di vini aromatizzati, diluiti con non
oltre il 50 per cento di acqua gassata (semplice o di soda) a
condizione che il loro imbottigliamento venga effettuato in
recipienti non superiori ad 1 decilitro e purche' l'anidride
carbonica disciolta sia tale da assicurare una pronunciata
effervescenza all'atto della stappatura del recipiente e del
versamento del liquido e la gradazione alcoolica svolta resti
compresa tra l'8 ed il 12 per cento in volume.
Per questi prodotti la denominazione di cui alla precedente lettera
a) dovra' essere completata dalla parola "soda".
Dopo l'art. 13 e' aggiunto il seguente art. 13-bis:
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con
quelli per l'industria e commercio e per le finanze, puo' autorizzare
la vendita di prodotti tipici in recipienti caratteristici, per un
periodo di tempo non superiore a tre anni dalla entrata in vigore
della presente legge, da tenere sul banco di mescita, forniti di
apposito rubinetto, alle ditte che almeno da dieci anni abbiano usato
tali recipienti per la distribuzione del prodotto.
Tale autorizzazione puo' essere concessa:
a) per quantitativi non superiori a quelli venduti in tali
recipienti e calcolati in base alla media, annua dell'ultimo
triennio;
b) purche' i recipienti vengano muniti di sigilli che non
consentano la reintroduzione del liquido;
c) purche' i recipienti possano essere riempiti soltanto presso
la fabbrica di origine sotto vigilanza fiscale e non possano
circolare pieni che dallo stabilimento di produzione al rivenditore
autorizzato alla mescita, il quale non potra' tenere in funzione nel
proprio esercizio che un solo recipiente di tale genere.
I contrassegni di Stato saranno applicati al tappo superiore dei
recipienti.
All'art. 14, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
I contrassegni di Stato nei recipienti di capacita' superiore ad un
litro avranno valore proporzionale al contenuto dei recipienti
stessi.
All'art. 17, secondo comma, alle parole: "recipiente da un litro o
da mezzo litro, sono sostituite le parole:
"recipiente da due litri, da un litro o da mezzo litro".
Dopo l'art. 21, e' aggiunto il seguente art. 21-bis:
Con il decreto previsto dagli articoli 10, ultimo comma, e 11,
ultimo comma, saranno stabilite le norme relative alla disciplina del
prelevamento dei campioni per l'analisi dei prodotti previsti dal
Capo II del presente decreto.
L'art. 23 e' sostituito dal seguente:
Per lo smaltimento dei vermouth e dei vini aromatizzati, nonche'
degli estratti ed essenze di cui all'art. 4, gia' in commercio e
giacenti presso gli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso,
dalla suddetta data, un termine di Sei mesi, elevato a dodici mesi
per quelli in bottiglia.
E' concessa altresi' una tolleranza di sei mesi per l'applicazione
delle nuove caratteristiche di composizione del prodotto destinato
all'estero e di diciotto mesi per l'attuazione delle norme contenute
negli articoli 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto.
La corresponsione del prezzo del contrassegno di cui all'art. 14 ha
effetto dal 1 luglio 1956 e, per i vermouth e vini aromatizzati
contenuti in recipienti diversi da quelli elencati nell'art. 13, il
prezzo, nella misura di lire 20 al litro, deve essere corrisposto
secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro per
le finanze. Ai contravventori alla norma del presente comma si
applicano le sanzioni previste dall'art. 17.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
MEDICI - ZOLI -
ANDREOTTI - CORTESE
- MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO