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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori
dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica
degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 agosto 1954, sono
elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data
medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane
e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive
modificazioni:
a) industria: assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;
b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per
ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun
ascendente;
contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.
Con decorrenza dal 1 aprile 1956 gli assegni e i contributi
predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:
a) industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio;
lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;
b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per
ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun
ascendente;
contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.
Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai
contributi di cui alle lettere a) del primo e del secondo comma, e
fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale
dell'1,50 per conto della retribuzione, stabilita dall'art. 3 della
legge 31 marzo 1954, n. 117.