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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A far tempo dal 1 luglio 1963, le prestazioni previste
dall'articolo 6, primo comma, punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della
legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti i lavoratori
agricoli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonche' ai loro familiari a
carico.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma l'indennita'
giornaliera di malattia e' determinata nel modo seguente:
a) per i salariati fissi ed assimilati nella misura del 50 per
cento della retribuzione minima contrattuale risultante dal contratto
collettivo nazionale di categoria e, ove esistano, dai contratti
provinciali contenenti disposizioni di miglior favore, rapportata a
giornata;
b) per le altre categorie nella misura del 50 per cento della
retribuzione giornaliera, risultante dai contratti collettivi sopra
richiamati, moltiplicata per le giornate di effettiva occupazione e
divisa per 300. Le giornate di effettiva occupazione sono quelle
accertate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli validi
all'atto della insorgenza, della malattia, ovvero dal certificato di
iscrizione di urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.
La misura dell'indennita' per le categorie di cui alle precedenti
lettere a) e b) non puo' essere inferiore a lire 200 a giornata, ne'
superiore a lire 600.