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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai Comuni ed alle Province, autorizzati ad assumere, per
l'esercizio 1961, mutui ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 558,
e che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle
aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate
dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale
3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non
conseguono il pareggio economico del bilancio e' concesso un
contributo per ciascuno degli anni 1963, 1964 e 1965, sempre che non
fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi
speciali.
Per l'anno 1962 il contributo e' concesso, alle stesse condizioni,
ai Comuni ed alle Province autorizzati ad assumere mutui ai sensi
della legge 30 luglio 1959, n. 558, per l'esercizio 1960.
Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati
ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e
dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive
modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel
primo comma e ridotta a meta'.
Il contributo anzidetto e' determinato annualmente con decreto del
Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo
autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un
coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, di
concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.
Il coefficiente di cui al comma, precedente e' calcolato
separatamente per le Province e per i Comuni dividendo l'ammontare
della quota loro spettante sul fondo previsto dal successivo articolo
3 della presente legge per l'importo complessivo dei mutui
autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi
al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle Province e
dei Commi che non fruiscano o non abbiano fornito, per lo stesso
esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi
speciali.