Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 554, 555, 557, 562, 565, 566, 567 e 568 del Codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
Articolo 5554. - Casi di revisione.
"La revisione puo' domandarsi:
1) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna
non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza
penale irrevocabile dell'autorita' giudiziaria ordinaria o di giudici
speciali;
2) se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza
del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di
giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una
delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva
la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21;
3) se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi
elementi di prova che, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel
procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto
ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell'articolo 479;
4) se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata in
conseguenza di falsita' in atti o in giudizio, o di un altro fatto
preveduto dalla legge come reato;
5) se, dopo una condanna per omicidio doloso, preterintenzionale
o colposo, sono sopravvenuti o si scoprono nuovi elementi di prova
che, soli o uniti a quelli gia' esaminati, rendono evidente che la
morte della persona non si e' verificata".
Articolo 555. - Limiti della revisione.
"Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena
d'inammissibilita' della domanda esser tali da dimostrare, se
accertati, che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima
parte o terzo capoverso dell'articolo 479, ovvero da dimostrare, nel
caso preveduto dal n. 5) dell'articolo precedente, che la morte della
persona non si e' verificata".
Articolo 557. - Istanza per revisione.
"L'istanza, per revisione puo' essere proposta personalmente, o per
mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di
cassazione, all'uopo nominato.
Essa e' presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la
giustificano, nella cancelleria della Corte di cassazione. Puo' anche
presentarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, che la
trasmette alla cancelleria della Corte di cassazione.
Nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) dell'articolo 554,
all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze
ivi indicate.
Nei casi preveduti dai numeri 3) e 5) dello stesso articolo, se i
nuovi elementi di prova non risultano da atti gia' compiuti
dall'autorita' giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza
al giudice dell'esecuzione perche' siano ordinati i relativi
accertamenti. Il giudice procede agli atti occorrenti a spese del
condannato, salvo che questi sia ammesso al patrocinio gratuito,
osservando le norme sulla istruzione formale, in quanto sono
applicabili. All'uopo il Tribunale o la Corte delega, uno dei suoi
componenti; il pretore provvede personalmente. Il provvedimento e'
dato in ogni caso con ordinanza. Degli atti compiuti e' rilasciata
copia autentica all'interessato, che la unisce all'istanza di
revisione.
Nel caso indicato nel numero 4) dell'articolo medesimo all'istanza
deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di
condanna, per il reato ivi preveduto. Nondimeno, se il reato e'
estinto o se per esso l'azione penale non puo' essere esercitata, chi
chiede la revisione puo' fornire i necessari elementi di prova
assunti a norma del capoverso precedente".
Articolo 562. - Annullamento condizionato.
"Salvo il disposto del seguente capoverso, quando la Corte di
cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della
sentenza di condanna e' sottoposto alla condizione che nel giudizio
di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai
sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479.
Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio per revisione in
base al n. 5) dell'articolo 554, l'annullamento della sentenza di
condanna e' sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio
venga accertato che la morte della persona non si e' verificata. In
tal caso il giudice di rinvio pronuncia per il reato accertato una
nuova sentenza".
Articolo 565 - Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione.
"Quando la Corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo
giudizio, l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della
sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato
soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato
perche' l'imputazione non consente il mandato di cattura o perche' la
pena e' interamente espiata od estinta ovvero perche' gli fu concessa
la liberta' provvisoria a norma dell'articolo 559. L'imputato rimane
soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero
state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna
annullata, se la Corte di cassazione non ne ordina la sospensione.
Il tempo della predetta custodia preventiva e' detratto dalla
durata della pena detentiva, se la sentenza di condanna viene
confermata o se viene pronunciata una nuova sentenza di condanna ai
sensi del capoverso dell'articolo 562.
La parte civile che e' stata presente nel giudizio chiuso con la
sentenza annullata ha diritto d'intervenire nel nuovo giudizio
qualora non sia stata condannata per alcuno dei reati preveduti dal
numero 4) dell'articolo 554 o non si trovi in altra condizione di
manifesta incompatibilita'. Nel detto giudizio e' citato il
responsabile civile, se e' stato condannato con la sentenza
annullata.
Quando il giudizio e' stato rinviato ad un giudice d'appello questi
provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento".
Articolo 566. - Sentenza nel giudizio di rinvio per revisione.
"Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono
pienamente provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione,
il giudice non puo' pronunciare assoluzione per effetto di una nuova
valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, ne' per
altra ragione.
Salvo quanto disposto dal capoverso dell'articolo 562, il giudice
di rinvio per revisione puo' assolvere soltanto quando vi e' la prova
che sussiste una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o
terzo capoverso dell'articolo 479. In ogni altro caso, egli deve
confermare la sentenza di condanna.
Se nel giudizio di rinvio risultano infondati o non sono pienamente
provati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione in base al
n. 5) dell'articolo 554, il giudice non puo' pronunciare una nuova
sentenza per effetto di una nuova valutazione delle sole prove
assunte nel precedente giudizio, ma deve confermare la prima sentenza
di condanna.
Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non e' o
non deve ritenersi completamente terminata, e' ripresa dal momento in
cui cesso' per effetto del rinvio a nuovo giudizio salvo quanto
stabilito nel primo capoverso dell'articolo precedente.
Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo 562, se l'esecuzione
della nuova condanna non e' o non deve ritenersi completamente
terminata, l'esecuzione e' ripresa, computandosi la pena espiata in
esecuzione della prima condanna e procedendosi, ove occorra, il
ragguaglio delle pene di specie diversa, salvo quanto e' stabilito
nel primo capoverso dell'articolo precedente".
Articolo 567. - Provvedimenti circa le spese e gli effetti civili
in caso di assoluzione.
"La Corte di cassazione quando annulla senza rinvio la sentenza di
condanna, o il giudice di rinvio quando pronuncia, sentenza di
assoluzione anche nel caso preveduto dall'articolo 561, provvede
altresi' alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della
condanna per le pene pecuniarie, per le spese di procedimento e del
mantenimento in carcere, per il risarcimento dei danni e per le
misure di sicurezza patrimoniali.
La sentenza della Corte di cassazione che annulla senza rinvio e'
notificata per intero senza ritardo all'interessato, a cura del
cancelliere della Corte, ed e' comunicata al procuratore generale
presso la Corte medesima il quale da' i provvedimenti necessari per
la esecuzione.
Il giudice di rinvio, quando pronuncia nuova sentenza ai sensi del
capoverso dell'articolo 562, provvede ove occorra alla restituzione
delle somme pagate in esecuzione della prima condanna per le pene
pecuniarie per il mantenimento in carcere e per il risarcimento dei
danni".
Articolo 568. - Provvedimenti in caso di rigetto dell'istanza di
revisione o di giudizio sfavorevole.
"La Corte di cassazione, se dichiara inammissibile o rigetta
l'istanza di revisione, con la stessa sentenza ordina, occorrendo, la
carcerazione del condannato.
La dichiarazione di inammissibilita' o il rigetto della istanza non
pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione
fondata su elementi diversi.
Il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, emette con
la sentenza ordine di carcerazione contro il colpevole non detenuto,
se questi deve espiare una pena detentiva o una piu' grave.
Se la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta
l'istanza di revisione, fuori del caso preveduto dal secondo
capoverso dell'articolo 558, ovvero se nel giudizio di rinvio non e'
pronunciata sentenza di assoluzione o nuova sentenza ai sensi del
capoverso dell'articolo 562, il privato che ha domandato la revisione
e' condannato alle spese del procedimento".