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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni
penali in materia di infrazioni valutarie, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
nell'articolo 1, al primo e secondo comma, dopo le parole: "senza
t'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria" sono
aggiunte le altre: "ovvero con autorizzazione indebitamente
ottenuta";
dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere
entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera
comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con
la sanzione prevista dal comma precedente";
al terzo comma, e' soppressa la parola: "esportati";
al quarto comma, le parole: "sono concorse nel reato" sono
sostituite dalle altre: "hanno concorso nel reato" e le parole: "se
nel reato sono concorsi" sono sostituite con le altre: "se nel reato
hanno concorso";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se il valore dei beni ovvero delle disponibilita' o attivita'
costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta
all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si
applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto e' punito
con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti";
nell'articolo 3, alla fine del primo comma, sono aggiunte le
parole:
"purche' l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di
uno dei reati previsti dall'articolo 1";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo,
il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al
Ministero del tesoro. La Banca d'Italia puo' sospendere o revocare la
concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una
o piu' delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente
del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la
facolta' di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se
questa non e' stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine
di due mesi dalla data del rapporto.
L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di
ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di
operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiari il
vero, o prospetti il falso, e' punito, qualora il fatto non
costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a un
milione.
Se il fatto e' particolarmente grave, la pena e' dell'arresto da
sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20
milioni";
nell'articolo 4, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"La competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui
e' avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3";
nell'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti preveduti
dal secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale
possono essere compiuti, in deroga al disposto dell'ultimo comma
dello stesso articolo 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per
delegazione del giudice";
al secondo comma, sono soppresse le parole: "che siano di
particolare gravita'";
dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - Il quinto comma dell'articolo 3 del regio
decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9
gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla
guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio
1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche
ai fini della vigilanza per la difesa valutaria" ;
l'articolo 8, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Ai fatti previsti come reato dal presente
decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena
accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle
disposizioni vigenti".