Legge Ordinaria n. 50 del 06/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 20 marzo 1976 n. 74)
Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 550 miliardi per il periodo dal
1976 al 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo
ad  opere  di  edilizia  universitaria,  comprendente la costruzione,
l'ampliamento,   la   ristrutturazione  e  l'ammodernamento  di  sedi
universitarie,  nonche'  il  completamento dei programmi approvati ai
sensi  della  legge  28  luglio  1967,  n.  641,  nei  limiti  di cui
all'articolo 2 della presente legge.
  Tutte  le  somme  relative ai predetti programmi approvati ai sensi
della  legge  28  luglio  1967,  n.  641,  tuttora  disponibili e non
impiegabili  a  norma  dell'articolo  2  della  presente  legge  sono
utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel
precedente comma.
  Sono  comprese  le  spese  per arredamenti e attrezzature necessari
all'espletamento  dell'attivita' didattica e scientifica, le opere di
edilizia  residenziale  e  gli  impianti sportivi, ai quali ultimi e'
riservato  il  2  per  cento dello stanziamento globale; le spese per
l'acquisizione  di  aree  e  di  edifici e per rimborsi di opere gia'
realizzate,  o  in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate
dal  Ministero  della  pubblica  istruzione; le spese per l'eventuale
revisione in aumento dei prezzi.
  A   partire  dal  1982  gli  stanziamenti  relativi  ai  successivi
programmi  poliennali  di  opere  di  edilizia  universitaria saranno
autorizzati  con  apposita  norma  della  legge  di  approvazione del
bilancio di previsione dello Stato.
  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione, sulla base dei programmi
poliennali formulati dalle universita' e istituzioni universitarie di
cui  all'articolo  42  della  legge  28  luglio  1967, n. 641 e delle
proposte  del  comitato  centrale per l'edilizia universitaria di cui
all'articolo  4  della presente legge, approva con proprio decreto il
programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo
di cui al primo comma del presente articolo.
  Successivamente  con  singoli decreti, in conformita' al programma,
il  Ministro per la pubblica istruzione approva i finanziamenti delle
opere  di ogni singola universita' o istituzione universitaria di cui
all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
  Detto  programma  dovra'  tener  conto  delle  eventuali  strutture
dipartimentali delle universita'.
  Eventuali  variazioni  al programma sono approvate con la procedura
di cui al quinto comma del presente articolo.
  Annualmente,  a  partire  dal  1977,  il  Ministro  per la pubblica
istruzione  presenta  al  Parlamento  una  relazione  sullo  stato di
attuazione del programma.
  A  partire  dal  1981,  nell'anno  che  precede  la fine di ciascun
programma,  unitamente  alla  anzidetta relazione annuale il Ministro
presenta  al  Parlamento,  con le procedure di cui al quinto comma, i
lineamenti  del successivo programma poliennale da finanziare a norma
del   quarto  comma  del  presente  articolo,  nonche'  le  eventuali
variazioni  ai criteri di priorita' di cui ai successivi articoli 2 e
3.
  La  somma  di  cui al primo comma del presente articolo e' iscritta
nello  stato  di  previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione in ragione di:
    50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;
    75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;
    125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;
    150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;
    100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;
    50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.
  Il  Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad assumere,
per  le  esigenze  dei  programmi,  impegni  di spesa anche per somme
eccedenti  gli  stanziamenti  di  ciascun  anno,  purche' gli impegni
stessi  non  superino  nel  totale  lo  stanziamento complessivo ed i
relativi  pagamenti  siano  ripartiti  negli  anni finanziari entro i
limiti degli stanziamenti rispettivi.
  Per  la  eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non
prevedibili  e' riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto
dal primo comma del presente articolo.
 

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