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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per il periodo dal
1976 al 1981 per la realizzazione di un programma poliennale relativo
ad opere di edilizia universitaria, comprendente la costruzione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di sedi
universitarie, nonche' il completamento dei programmi approvati ai
sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti di cui
all'articolo 2 della presente legge.
Tutte le somme relative ai predetti programmi approvati ai sensi
della legge 28 luglio 1967, n. 641, tuttora disponibili e non
impiegabili a norma dell'articolo 2 della presente legge sono
utilizzate per il finanziamento del programma poliennale previsto nel
precedente comma.
Sono comprese le spese per arredamenti e attrezzature necessari
all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica, le opere di
edilizia residenziale e gli impianti sportivi, ai quali ultimi e'
riservato il 2 per cento dello stanziamento globale; le spese per
l'acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere gia'
realizzate, o in corso di esecuzione, con anticipazioni autorizzate
dal Ministero della pubblica istruzione; le spese per l'eventuale
revisione in aumento dei prezzi.
A partire dal 1982 gli stanziamenti relativi ai successivi
programmi poliennali di opere di edilizia universitaria saranno
autorizzati con apposita norma della legge di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro per la pubblica istruzione, sulla base dei programmi
poliennali formulati dalle universita' e istituzioni universitarie di
cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e delle
proposte del comitato centrale per l'edilizia universitaria di cui
all'articolo 4 della presente legge, approva con proprio decreto il
programma delle opere edilizie ammesse a finanziamento per il periodo
di cui al primo comma del presente articolo.
Successivamente con singoli decreti, in conformita' al programma,
il Ministro per la pubblica istruzione approva i finanziamenti delle
opere di ogni singola universita' o istituzione universitaria di cui
all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
Detto programma dovra' tener conto delle eventuali strutture
dipartimentali delle universita'.
Eventuali variazioni al programma sono approvate con la procedura
di cui al quinto comma del presente articolo.
Annualmente, a partire dal 1977, il Ministro per la pubblica
istruzione presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione del programma.
A partire dal 1981, nell'anno che precede la fine di ciascun
programma, unitamente alla anzidetta relazione annuale il Ministro
presenta al Parlamento, con le procedure di cui al quinto comma, i
lineamenti del successivo programma poliennale da finanziare a norma
del quarto comma del presente articolo, nonche' le eventuali
variazioni ai criteri di priorita' di cui ai successivi articoli 2 e
3.
La somma di cui al primo comma del presente articolo e' iscritta
nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica
istruzione in ragione di:
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1976;
75 miliardi per l'esercizio finanziario 1977;
125 miliardi per l'esercizio finanziario 1978;
150 miliardi per l'esercizio finanziario 1979;
100 miliardi per l'esercizio finanziario 1980;
50 miliardi per l'esercizio finanziario 1981.
Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato ad assumere,
per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme
eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purche' gli impegni
stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i
relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i
limiti degli stanziamenti rispettivi.
Per la eventuale revisione in aumento dei prezzi e per eventi non
prevedibili e' riservato il 15 per cento dello stanziamento previsto
dal primo comma del presente articolo.