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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151,
concernente rifinanziamento degli interventi urgenti ed
indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo
civile, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
In attesa della definizione del programma generale degli
aeroporti, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10
della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed agli articoli 15 e 16 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e' aumentata di ulteriori 210
miliardi per il triennio 1979-81.
La maggiore spesa di lire 188 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti, e' destinata
all'esecuzione di opere integrative e di adeguamento da eseguirsi su
aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000
passeggeri, all'acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari per
il funzionamento degli aeroporti e alla costruzione di alloggi di
servizio nelle sedi aeroportuali, nonche' per far fronte ai maggiori
oneri derivanti dalla revisione dei prezzi relativamente ai lavori
gia' appaltati al 30 giugno 1979.
La restante maggiore spesa di lire 22 miliardi, da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, e'
destinata alla fornitura e installazione di apparecchiature
integrative per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico
aereo civile, nonche' alla costruzione, secondo le modalita' previste
dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, di alloggi di servizio ed alla
sistemazione logistica del personale dell'Aeronautica militare
impiegato in tali attivita', comprese le necessarie opere civili ed
eventuali espropriazioni.
Agli effetti dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, una quota non inferiore ad 84
miliardi di lire e' riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale
ed insulare.
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo
comma, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonche'
nell'articolo 15, quarto comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n.
377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n.
493, si applicano all'esecuzione dei lavori e forniture prevista
dalla presente legge.
In particolare le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7
ed 8, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano
anche alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni
realizzate dal Ministero dei trasporti con imputazioni ai fondi
ordinari di bilancio e pertinenti ad interventi sugli aeroporti,
nonche' alla esecuzione dei lavori, forniture ed installazioni
realizzate dal Ministero della difesa con imputazioni ai fondi
ordinari di bilancio e pertinenti alle esigenze dell'assistenza al
volo e del controllo del traffico aereo civile.
I limiti temporali di efficacia delle norme richiamate nei commi
che precedono sono prorogati fino al 31 dicembre 1981.
Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente articolo:
Art. 2-bis. - I lavori da effettuarsi sugli aeroporti finanziati
dalla presente legge, nonche' i lavori finanziati dalla legge 22
dicembre 1973, n. 825 e dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e
non ancora appaltati, non sono soggetti alla disciplina prevista
dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la loro esecuzione
venga affidata in concessione di sola costruzione. Agli enti o
societa' che hanno la gestione dei servizi sull'aeroporto sul quale
le opere devono essere realizzate, l'appalto o la concessione di sola
costruzione possono essere conferite a trattativa privata.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
All'onere di 119 miliardi derivante dall'applicazione del presente
decreto nell'anno 1979, da iscriversi rispettivamente nella misura di
109 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti e di 10 miliardi nello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa, si fara' fronte mediante riduzioni dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo.
La legge finanziaria indichera' le quote della residua spesa di 91
miliardi di lire destinate a gravare su ciascuno degli anni 1980 e
1981. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Al primo comma, dopo le parole: "immediatamente impegnate", sono
aggiunte le seguenti: "fermi restando i termini indicati per la loro
erogazione,".
Al secondo comma, sono sostituite le parole: "entro il 31 gennaio
1980, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori al 31
dicembre 1979", con le seguenti: "annualmente, una relazione sullo
stato di avanzamento dei lavori".
Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 4-bis. - L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 985,
e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 dicembre 1979 la societa' concessionaria e' tenuta a
presentare al Ministero dei trasporti, per l'assunzione del relativo
impegno di spesa:
a) la documentazione tecnica e finanziaria relativa agli
interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dal 1
luglio 1974 ed un elenco dei lavori appaltati o comunque iniziati,
che dovranno essere portati a termine entro il 31 dicembre 1981 e la
cui documentazione tecnica e finanziaria dovra' essere trasmessa al
Ministero dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di
ultimazione dei singoli lavori;
b) la documentazione relativa agli oneri economici e finanziari
sostenuti dalla societa' concessionaria per la definizione dei
rapporti di cui agli allegati alla convenzione n. 2820 di repertorio
stipulata in data 26 giugno 1974 tra il Ministero dei trasporti e la
societa' per azioni "Aeroporti di Roma", approvata con decreto in
data 1 luglio 1974 del Ministro dei trasporti adottato di concerto
con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro, nonche' agli
oneri comunque sostenuti dalla concessionaria in dipendenza di
impegni assunti dallo Stato sino al 30 giugno 1974.
Ai fini dei rimborsi di cui al comma precedente si provvedera'
con decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri
delle finanze e del tesoro. Le somme relative saranno iscritte a
carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di
lire 26 miliardi per l'anno 1979".
Art. 4-ter. - Entro il 31 dicembre 1979 il Ministro dei trasporti
e' tenuto a presentare al Parlamento le linee e le proposte per:
a) la riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione
civile;
b) il piano generale degli aeroporti da sottoporsi al parere di
un Comitato nazionale, nominato dal Ministro dei trasporti e composto
dai rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni, delle
forze sociali interessate al settore, delle compagnie aeree e di
gestione aeroportuali. Tale Comitato e' presieduto dal Ministro dei
trasporti o da un suo delegato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PRETI -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO