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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
organicamente e formalmente assegnato agli uffici della Cassa per la
formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto
legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nonche' degli enti di interesse
agricolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge
presta servizio presso la suddetta Cassa da almeno un anno dalla data
della sua conferma ad ente pubblico necessario, disposta con decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 13, puo' chiedere,
con domanda da presentarsi entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di essere inquadrato, con effetto dal 6
gennaio 1978, nei ruoli della Cassa stessa, sulla base della
posizione giuridica acquisita o dei diritti riconosciuti alla stessa
data del 6 gennaio 1978 in forza dell'ordinamento di provenienza.
L'inquadramento e' effettuato sulla base delle allegate tabelle A e B
di equiparazione.
2. Al personale di cui al comma 1 e' fatta comunque salva la
posizione economica acquisita presso l'amministrazione di provenienza
successivamente al 6 gennaio 1978.
3. Il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
cui al comma 1, che alla data del 6 gennaio 1978 rivestiva la
qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento e di
direttore aggiunto di divisione, e' ammesso allo scrutinio per merito
comparativo, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della
legge 10 luglio 1984, n. 301, richiamata dal secondo comma
dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il conferimento
della qualifica di primo dirigente nei limiti del 50 per cento delle
disponibilita' del ruolo previste dalla relativa dotazione organica.
4. Con riferimento all'anzianita' ed alla posizione giuridica ed
economica acquisita alla data dell'inquadramento, si provvede alla
costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'intero periodo di servizio da ciascuno maturato
nello Stato o in altra amministrazione di provenienza, ai fini del
trattamento di quiescenza. Per la determinazione della predetta
posizione assicurativa si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 1, commi primo e secondo, e 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.
5. Ai fini del trattamento di previdenza si provvede al
trasferimento, da parte di ciascuno degli enti cui compete
l'assistenza ai suddetti dipendenti, all'ente o fondo che gestisce il
trattamento di fine servizio in capitale del personale dell'ente di
destinazione, dell'indennita' di buonuscita maturata da ciascuno dei
dipendenti stessi alla data dell'inquadramento.
6. Agli effetti di quanto previsto dai commi 4 e 5 e' fatto salvo
il diritto di opzione per il mantenimento della posizione esistente
presso l'ente di provenienza, stabilendosi che tale diritto deve
essere esercitato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Il personale di cui al comma 1, che non abbia chiesto di essere
inquadrato nei ruoli della Cassa, permane in posizione di comando,
compatibilmente con le esigenze di servizio della Cassa stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D. Lgs. n. 121/1948 reca: "Provvedimenti a favore
di varie regioni d'Italia meridionale e delle isole".
- Il D.P.R. n. 13/1978 reca: "Conferma ai sensi
dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa
per la formazione della proprieta' contadina".
- Il testo dell'art. 1, primo comma, lettera a), della
legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza
statale) e' il seguente:
"L'accesso ai posti di primo dirigente delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
comunque vacanti alla data del 31 dicembre 1983, avviene in
via transitoria mediante i sistemi seguenti:
a) il 50 per cento dei posti disponibili in ciascun
ruolo organico e' conferito, a domanda, mediante scrutinio
per merito comparativo, al personale con qualifica di
ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad
esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto
dall'art. 22, ultimo comma, dello stesso decreto".
- Il testo del secondo comma dell'art. 2 della legge n.
72/1985 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento
provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
e del personale ad essi collegato) e' il seguente: "A
partire dalla stessa data sono estese le norme di stato
giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli
articoli da 1 a 20, 24 e 25 del D.P.R. 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che,
per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente,
la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301.
Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al
successivo comma saranno emanate norme volte a consentire,
in sede di prima applicazione della presente legge, agli
appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per
merito comparativo ai sensi dell'art. 1, lettera a), della
legge 10 luglio 1984, n. 301".
- Il testo degli articoli 1, primo e secondo comma, e 6
della legge n. 29/1979 (Ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e' il
seguente:
"Art. 1, primo e secondo comma. - Al lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato
iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o
all'esonero da detta assicurazione e' data facolta', ai
fini del diritto e della misura di una unica pensione, di
chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti
i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e
figurativa presso le sopracitate forme previdenziali
mediante l'iscrizione nell'assicurazione generale
obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle
corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la
gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla
gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta
l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati
dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini
del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si
applicano i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e
sesto comma, della presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico
dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende
autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro
sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti".
"Art. 6. - In deroga a quanto previsto dagli articoli
precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi
connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei
quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed
il trasferimento del personale ad altri enti pubblici,
avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale
dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei
lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza
versano a quelle di destinazione i contributi di propria
pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al
tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art.
5, quarto, quinto e sesto comma.
Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre
gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le
modalita' di cui agli articoli 1 e 2".