Legge Ordinaria n. 134 del 17/04/1989 (Pubblicata nella G. U del 22 aprile 1989 n. 94)
Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, recante norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri, ed integrazione dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12
aprile 1984, n. 67, e' prorogato di un anno.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             - Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 67/1984 e'
          il seguente:
             "Art.  1  (Affidamento del servizio per il trasporto dei
          detenuti all'Arma dei carabinieri). - Fermo restando quanto
          stabilito  dall'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
          e dall'art. 79 del regolamento di esecuzione approvato  con
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
          431, sulla traduzione degli internati, il servizio  per  il
          trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto
          del  Ministero  di  grazia   e   giustizia,   e'   affidato
          temporaneamente     all'Arma    dei    carabinieri,    sino
          all'attuazione della riforma  del  Corpo  degli  agenti  di
          custodia,  e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in
          vigore della presente legge".
             Si  trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi degli
          articoli 42 della legge n. 354/1975  e  79  del  D.P.R.  n.
          431/1976, citati nel soprariportato art. 1:
             "Art. 42 (Trasferimenti e traduzioni). - I trasferimenti
          sono disposti per gravi e comprovati motivi  di  sicurezza,
          per  esigenze  dell'istituto,  per  motivi di giustizia, di
          salute, di studio e familiari.
             Nel  disporre  i  trasferimenti  deve essere favorito il
          criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi  alla
          residenza delle famiglie.
             I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con
          il bagaglio personale e con almeno parte del loro  peculio.
             Le  traduzioni  dei  detenuti  e  degli internati adulti
          vengono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dall'Arma
          dei  carabinieri  e  dal  Corpo  delle  guardie di pubblica
          sicurezza, con le modalita' stabilite  dalle  leggi  e  dai
          regolamenti  e,  se  trattisi di donne, con l'assistenza di
          personale femminile.
             Nelle  traduzioni sono adottate le opportune cautele per
          proteggere i soggetti dalla curiosita' del  pubblico  e  da
          ogni  specie  di pubblicita', nonche' per ridurne i disagi.
          E' consentito solo l'uso di manette tranne che  ragioni  di
          sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati
          dal regolamento e' consentito l'uso di abiti civili".
             "Art.  79  (Richieste per le traduzioni). - Le richieste
          per le  traduzioni,  da  un  istituto  all'altro  e  da  un
          istituto  a  un  luogo  esterno  di  cura e viceversa, sono
          inoltrate, dalle direzioni  degli  istituti,  all'Arma  dei
          carabinieri,  ovvero  all'autorita'  di pubblica sicurezza,
          quando si tratta di internati.
             Le  richieste  per  gli  accompagnamenti  e l'assistenza
          dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  sono,  in  ogni  caso,
          inoltrate,  dalle  direzioni  degli  istituti, all'Arma dei
          carabinieri.
             L'esecuzione  dei  servizi indicati nei commi precedenti
          e' effettuata dall'Arma dei carabinieri e dal  Corpo  della
          guardia  di  pubblica  sicurezza con le modalita' stabilite
          dai rispettivi regolamenti".
             - Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 354/1975,
          come modificato dall'art. 1 della legge n. 1/1977  e  dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art.   11   (Servizio   sanitario).   -  Ogni  istituto
          penitenziario e' dotato di servizio medico  e  di  servizio
          farmaceutico  rispondenti  alle esigenze profilattiche e di
          cura della salute dei detenuti e degli internati;  dispone,
          inoltre,   dell'opera   di   almeno   uno   specialista  in
          psichiatria.
            Ove  siano  necessari cure o accertamenti diagnostici che
          non possono essere apprestati dai  servizi  sanitari  degli
          istituti  i condannati e gli internati sono trasferiti, con
          provvedimento del magistrato di sorveglianza,  in  ospedali
          civili  o  in  altri  luoghi  esterni  di  cura.   Per  gli
          imputati,  detti  trasferimenti  sono  disposti,  dopo   la
          pronunzia  della sentenza di primo grado, dal magistrato di
          sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo
          grado,   dal   giudice  istruttore,  durante  l'istruttoria
          formale;  dal  pubblico  ministero,  durante   l'istruzione
          sommaria  e,  in  caso  di giudizio direttissimo, fino alla
          presentazione dell'imputato  in  udienza;  dal  presidente,
          durante  gli  atti  preliminari al giudizio e nel corso del
          giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua  competenza;
          dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti
          preliminari al giudizio dinanzi la corte  di  assise,  fino
          alla  convocazione  della  corte stessa e dal presidente di
          essa successivamente alla convocazione.
            L'autorita'  giudiziaria  competente  ai  sensi del comma
          precedente puo' disporre, quando non  vi  sia  pericolo  di
          fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali
          civili o in  altri  luoghi  esterni  di  cura  con  proprio
          provvedimento,    o   con   provvedimento   del   direttore
          dell'istituto nei  casi  di  assoluta  urgenza,  non  siano
          sottoposti  a  piantonamento  durante la degenza, salvo che
          sia  necessario  per  la  tutela  della  loro   incolumita'
          personale.
             Il  detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a
          piantonamento,  si  allontana  dal  luogo  di  cura   senza
          giustificato  motivo  e'  punibile  a norma del primo comma
          dell'art. 385 del codice penale.
             All'atto  dell'ingresso  nell'istituto  i  soggetti sono
          sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare
          eventuali   malattie   fisiche  o  psichiche.  L'assistenza
          sanitaria  e'  prestata,   nel   corso   della   permanenza
          nell'istituto,   con   periodici   e  frequenti  riscontri,
          indipendentemente dalle richieste degli interessati.
             Il  sanitario  deve  visitare ogni giorno gli ammalati e
          coloro  che   ne   facciano   richiesta;   deve   segnalare
          immediatamente  la  presenza  di  malattie  che  richiedono
          particolari indagini e cure specialistiche; deve,  inoltre,
          controllare  periodicamente  l'idoneita'  dei  soggetti  ai
          lavori cui sono addetti.
             I  detenuti  e  gli  internati  sospetti  o riconosciuti
          affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati.
          Nel  caso  di  sospetto  di malattia psichica sono adottati
          senza indugio i provvedimenti del caso col  rispetto  delle
          norme  concernenti  l'assistenza  psichiatrica e la sanita'
          mentale.
             In   ogni  istituto  penitenziario  per  donne  sono  in
          funzione servizi speciali per l'assistenza  sanitaria  alle
          gestanti e alle puerpere.
             Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli
          fino all'eta' di tre anni. Per la cura e  l'assistenza  dei
          bambini sono organizzati appositi asili nido.
             L'amministrazione  penitenziaria, per l'organizzazione e
          per il funzionamento dei servizi sanitari,  puo'  avvalersi
          della  collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali,
          ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e
          secondo gli indirizzi del Ministero della sanita'.
             I  detenuti e gli internati possono richiedere di essere
          visitati a proprie spese da un sanitario di  loro  fiducia.
          Per   gli   imputati  e'  necessaria  l'autorizzazione  del
          magistrato che procede, sino alla pronuncia della  sentenza
          di primo grado.
             Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli
          istituti di prevenzione e di pena allo scopo  di  accertare
          lo  stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di
          profilassi  contro  le  malattie  infettive  disposte   dal
          servizio  sanitario penitenziario e le condizioni igieniche
          e sanitarie dei ristretti negli istituti.
             Il  medico provinciale riferisce sulle visite compiute e
          sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanita'  e
          a  quello  di  grazia  e  giustizia,  informando altresi' i
          competenti   uffici   regionali   e   il   magistrato    di
          sorveglianza".
             Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 385 del codice
          penale,  quale  sostituito  dall'art.  15  della  legge  12
          gennaio  1977,  n.  1,  come  modificato dall'art. 29 della
          legge 12 agosto 1982, n. 532, citato nel  sopracitato  art.
          11:
             "Art.  385  (Evasione).  -  Chiunque, essendo legalmente
          arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito  con  la
          reclusione da sei mesi a un anno.
             La  pena  e'  della  reclusione  da uno a tre anni se il
          colpevole commette il  fatto  usando  violenza  o  minaccia
          verso  le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
          a cinque anni se la violenza o  minaccia  e'  commessa  con
          armi o da piu' persone riunite.
            Le    disposizioni    precedenti   si   applicano   anche
          all'imputato che essendo in stato di arresto nella  propria
          abitazione  o in altro luogo designato nel provvedimento se
          ne allontani, nonche'  al  condannato  ammesso  a  lavorare
          fuori dello stabilimento penale.
             Quando  l'evaso  si  costituisce  in carcere prima della
          condanna, la pena e' diminuita".
             Si trascrive altresi' il testo dell'attuale ottavo comma
          dell'art.   17  del  D.P.R.  29   aprile   1976,   n.   431
          (Regolamento   di   esecuzione   della  legge  n.  354/1975
          sull'ordinamento penitenziario): "Quando  deve  provvedersi
          con  assoluta  urgenza al trasferimento di un detenuto o di
          un internato in luogo esterno di cura, e non sia  possibile
          ottenere  l'immediata  decisione dell'autorita' giudiziaria
          che procede o del magistrato di sorveglianza, il  direttore
          provvede    direttamente    al    trasferimento,    dandone
          contemporanea comunicazione alla predetta  autorita'  o  al
          magistrato   di  sorveglianza;  inoltre,  da'  notizia  del
          trasferimento all'ispettore distrettuale e al Ministero".
          Nota all'art. 1:
             Per  il testo dell'art. 1 della legge n. 67/1984 si veda
          nelle note al titolo.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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