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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12
aprile 1984, n. 67, e' prorogato di un anno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 67/1984 e'
il seguente:
"Art. 1 (Affidamento del servizio per il trasporto dei
detenuti all'Arma dei carabinieri). - Fermo restando quanto
stabilito dall'art. 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e dall'art. 79 del regolamento di esecuzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il
trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto
del Ministero di grazia e giustizia, e' affidato
temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino
all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di
custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge".
Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi degli
articoli 42 della legge n. 354/1975 e 79 del D.P.R. n.
431/1976, citati nel soprariportato art. 1:
"Art. 42 (Trasferimenti e traduzioni). - I trasferimenti
sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza,
per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di
salute, di studio e familiari.
Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il
criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla
residenza delle famiglie.
I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con
il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti
vengono eseguite, nel tempo piu' breve possibile, dall'Arma
dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, con le modalita' stabilite dalle leggi e dai
regolamenti e, se trattisi di donne, con l'assistenza di
personale femminile.
Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per
proteggere i soggetti dalla curiosita' del pubblico e da
ogni specie di pubblicita', nonche' per ridurne i disagi.
E' consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di
sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati
dal regolamento e' consentito l'uso di abiti civili".
"Art. 79 (Richieste per le traduzioni). - Le richieste
per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un
istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono
inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei
carabinieri, ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza,
quando si tratta di internati.
Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza
dinanzi all'autorita' giudiziaria sono, in ogni caso,
inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei
carabinieri.
L'esecuzione dei servizi indicati nei commi precedenti
e' effettuata dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della
guardia di pubblica sicurezza con le modalita' stabilite
dai rispettivi regolamenti".
- Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 354/1975,
come modificato dall'art. 1 della legge n. 1/1977 e dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Servizio sanitario). - Ogni istituto
penitenziario e' dotato di servizio medico e di servizio
farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di
cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone,
inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in
psichiatria.
Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che
non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli
istituti i condannati e gli internati sono trasferiti, con
provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali
civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli
imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la
pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo
grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria
formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione
sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla
presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente,
durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del
giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza;
dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti
preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino
alla convocazione della corte stessa e dal presidente di
essa successivamente alla convocazione.
L'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma
precedente puo' disporre, quando non vi sia pericolo di
fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali
civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio
provvedimento, o con provvedimento del direttore
dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano
sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che
sia necessario per la tutela della loro incolumita'
personale.
Il detenuto o l'internato che, non essendo sottoposto a
piantonamento, si allontana dal luogo di cura senza
giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma
dell'art. 385 del codice penale.
All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono
sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare
eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza
sanitaria e' prestata, nel corso della permanenza
nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri,
indipendentemente dalle richieste degli interessati.
Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e
coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare
immediatamente la presenza di malattie che richiedono
particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre,
controllare periodicamente l'idoneita' dei soggetti ai
lavori cui sono addetti.
I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti
affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati.
Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati
senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle
norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanita'
mentale.
In ogni istituto penitenziario per donne sono in
funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle
gestanti e alle puerpere.
Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli
fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei
bambini sono organizzati appositi asili nido.
L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e
per il funzionamento dei servizi sanitari, puo' avvalersi
della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali,
ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e
secondo gli indirizzi del Ministero della sanita'.
I detenuti e gli internati possono richiedere di essere
visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.
Per gli imputati e' necessaria l'autorizzazione del
magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza
di primo grado.
Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli
istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare
lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di
profilassi contro le malattie infettive disposte dal
servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche
e sanitarie dei ristretti negli istituti.
Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e
sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanita' e
a quello di grazia e giustizia, informando altresi' i
competenti uffici regionali e il magistrato di
sorveglianza".
Si riporta il testo vigente dell'art. 385 del codice
penale, quale sostituito dall'art. 15 della legge 12
gennaio 1977, n. 1, come modificato dall'art. 29 della
legge 12 agosto 1982, n. 532, citato nel sopracitato art.
11:
"Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente
arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la
reclusione da sei mesi a un anno.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia
verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con
armi o da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche
all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria
abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se
ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare
fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della
condanna, la pena e' diminuita".
Si trascrive altresi' il testo dell'attuale ottavo comma
dell'art. 17 del D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431
(Regolamento di esecuzione della legge n. 354/1975
sull'ordinamento penitenziario): "Quando deve provvedersi
con assoluta urgenza al trasferimento di un detenuto o di
un internato in luogo esterno di cura, e non sia possibile
ottenere l'immediata decisione dell'autorita' giudiziaria
che procede o del magistrato di sorveglianza, il direttore
provvede direttamente al trasferimento, dandone
contemporanea comunicazione alla predetta autorita' o al
magistrato di sorveglianza; inoltre, da' notizia del
trasferimento all'ispettore distrettuale e al Ministero".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 1 della legge n. 67/1984 si veda
nelle note al titolo.