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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I
NORME IN MATERIA DI REATI MINISTERIALI
Art. 1.
1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1, procede alle indagini previ ste dall'articolo 8
della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della
Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme
stabilite per tale istruzione. Il collegio puo' altresi' compiere
anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale
sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio puo'
inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per
mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice
di procedura penale, il collegio procede alle indagini di cui al
comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase
delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il
collegio puo' disporre anche d'ufficio incidente probatorio,
provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni
effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il
collegio puo' altresi' compiere anche d'ufficio gli altri atti che a
norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del
suddetto giudice.
3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti
interessati possono presentare memorie o chiedere di essere
ascoltati. Agli stessi e' consentito, ove lo richiedano, di prendere
visione degli atti.
4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per
il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta
nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda
parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura
penale.
5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1, e dal presente articolo, nello svolgimento
delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del
codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in
quanto compatibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 7, 8 e 10 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di
procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della
Costituzione), e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Presso il tribunale del capoluogo del
distretto di corte d'appello competente per territorio e'
istituito un collegio composto di tre membri effettivi e
tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in
servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno
cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o
abbiano qualifica superiore. Il collegio e' presieduto dal
magistrato con funzioni piu' elevate, o, in caso di parita'
di funzioni, da quello piu' anziano d'eta'.
2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed e'
immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma
1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o
piu' dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i
procedimenti non definiti, e' prorogata la funzione del
collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini
previste dall'art. 8".
"Art. 8. - 1. Il collegio di cui all'art. 7, entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti,
compiute indagini preliminari e sentito il pubblico
ministero, se non ritiene che si debba disporre
l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata
al procuratore della Repubblica per la loro immediata
rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi
dell'art. 5.
2. In caso diverso, il collegio, sentito il pubblico
ministero, dispone l'archiviazione con decreto non
impugnabile.
3. Prima del provvedimento di archiviazione, il
procuratore della Repubblica puo' chiedere al collegio,
precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il
collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore
di sessanta giorni.
4. Il procuratore della Repubblica da' comunicazione
dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera
competente".
"Art. 10. - 1. Nei procedimenti per i reati indicati
dall'art. 96 della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonche' gli altri
inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a
misure limitative della liberta' personale, a
intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di
corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o
domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente
ai sensi dell'art. 5, salvo che siano colti nell'atto di
commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il
mandato o l'ordine di cattura.
2. Non si applica il secondo comma dell'art. 68 della
Costituzione.
3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1,
e' convocata di diritto e delibera, su relazione della
giunta di cui all'art. 9, non oltre quindici giorni dalla
richiesta.
4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri non puo' essere disposta
l'applicazione provvisoria di pene accessorie che
comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio".
- Il testo del comma 3 dell'art. 343 del nuovo codice di
procedura penale e' il seguente: "3. Gli atti previsti dal
comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di
autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza
di uno dei delitti indicati nell'art. 380, commi 1 e 2.
Tuttavia, se la necessita' dell'autorizzazione concerne un
membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non
possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle
perquisizioni personali o domiciliari, ai quali puo'
procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non
colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'art.
380, commi 1 e 2, lettere a), b), d), i), nonche' lettere
c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni".